Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.
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Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, penale a nome dell’Assicuratodell’assicurato, designando designando, ove occorra, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all’assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicuratol’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza nella Dichiarazione di Adesione per il danno cui si riferisce la domanda. In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la tra Società ed Assicurato assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od o ammende e né delle spese di giustizia penale.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio
Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze, tanto vertenze - in sede stragiudiziale che e giudiziale, sia civile che penale, e penale — a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’Assicuratol'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese. Qualora la somma dovuta al danneggiato alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed e Assicurato in proporzione al del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato sostenute dall'Assicurato per legali o e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od o ammende e né delle spese di giustizia penale.
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Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, penale a nome dell’Assicuratodell’assicurato, designando designando, ove occorra, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all’assicurato stesso. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicuratol’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza nel Modulo di Adesione per il danno cui si riferisce la domanda. In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la tra Società ed Assicurato assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od o ammende e né delle spese di giustizia penale.
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Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze, tanto vertenze - in sede stragiudiziale che e giudiziale, sia civile che penale, e penale – a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’Assicuratol'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza Massimale di assicurazione, calcolato secondo i criteri di cui all’Art. 8 Massimale della presente Sezione per il danno Danno cui si riferisce la domanda. In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese. Qualora la somma dovuta al danneggiato alla Stazione appaltante superi detto massimaleMassimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed e Assicurato in proporzione al del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato sostenute dall'Assicurato per legali o e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od o ammende e né delle spese di giustizia penale.
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Samples: Capitolato Di Assicurazione Polizza Rc Patrimoniale Colpa Lieve
Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale. La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali. Si precisa che la difesa dell’assicurato viene assunta dalla società sia in sede civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del sinistro.
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Samples: Convenzione Assicurativa Per La
Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a in nome dell’Assicurato, designando designando, ove occorra, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed e le azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione La compagnia rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall’Assicurato, nel comune interesse del buon esito della o delle Parti lesecausa, entro il limite previsto dall’art.1917 del Codice Civile e ciò fino all'esaurimento ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta all’atto della tacitazione della o delle Parti lesedei danneggiati. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed compagnia e Assicurato in proporzione al del rispettivo interesse. La Società compagnia non riconosce eventuali spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe od o ammende e né delle spese di giustizia penale.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, penale a nome dell’Assicurato, designando designando, ove occorra, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Compagnia ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società tra Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società Compagnai non riconosce rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa Essa designati e non risponde di multe od e ammende e né delle spese di giustizia penale.
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