Common use of Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali Clause in Contracts

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall’Art. 16, gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall’Art. 1917 C.C.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall’Art. 16, gli Assicuratori assumono, La Società assume fino a quando ne hanno interesse, ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale massimale stabilito in polizza per il Danno danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxxmassimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale massimale di cui sopra. La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall’Art. 1917 C.C.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento. Gli Assicuratori Società non riconoscono riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essi essa designati e non rispondono risponde di multe o ammende né ammende. Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di giustizia penalerispettare le scadenze processuali previste. In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

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Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Ove ricorrano tutte le condizioni Gli Assicuratori possono assumere da, e delimitazioni previste dall’Art. 16, gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicuratoall'Assicurato stesso. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’Assicuratol'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall’Artdall’art. 1917 C.C.c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimentodanno. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o approvati. e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Per le vertenze davanti al T.A.R., la presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell’Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

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Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall’Art. 16dall’Art.1 della presente Sezione, gli Assicuratori assumono, la Società assume fino a quando ne hanno interesse, ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale massimale stabilito in polizza per il Danno danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxxmassimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale massimale di cui sopra. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste. In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva. La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall’Artdall’art. 1917 C.C.Codice Civile; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo. La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese legali sostenute afferenti la difesa dell’Assicurato per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi resistere alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimentopretesa risarcitoria. Gli Assicuratori La Società non riconoscono riconosce spese incontrate dall’Assicurato dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall’Art. 16, gli Assicuratori assumono, Si conviene che La Società assume fino a quando ne hanno interesse, interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicuratodello stesso. Sono a carico degli Assicuratori della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari al a un quarto del Massimale massimale stabilito in polizza per il Danno danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxxmassimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori la Società e Assicurato l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale massimale di cui sopra. La garanzia Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di cui alla presente condizione multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare legali e tecnici di polizza è prestata fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti previsti dall’Artstabiliti dal presente articolo. 1917 C.C.La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; rimangono pertanto escluse pertanto, rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste. Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla copertura assicurativa garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute per i dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionalegiudiziari di natura penale, salvo che quelle sostenute per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di accertamento risarcimento, e solo limitatamente alla parte di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di proscioglimento. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penalerisarcimento.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale