Common use of Gestione delle vertenze Clause in Contracts

Gestione delle vertenze. In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori assumono a nome dell’Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile e penale, in sede sia giudiziale che extragiudiziale. Le relative spese di assistenza e difesa legale sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al Massimale di Responsabilità Civile Professionale, per un ammontare non superiore ad un quarto di tale Massimale (terzo comma dell’art. 1917 del Codice Civile). In caso di imputazioni penali per fatto doloso, sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, purché lo Stesso venga prosciolto od assolto in fase istruttoria o con decisione passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule ed i casi di estinzione, per qualunque causa, del reato. Gli Assicuratori non riconosceranno Costi e Spese per Legali e Periti scelti dall’Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento, se non preventivamente approvati dagli Assicuratori.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale, Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Generale, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale

Gestione delle vertenze. In qualsiasi momento e La Società ha facoltà di assumere, fino a quando ne hanno ha interesse, gli Assicuratori assumono a nome dell’Assicurato, salvo sorgano conflitti d’interesse con il medesimo, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di natura civile e provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, in sede sia sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. Nel caso di sinistri rientranti nella procedura del Risarcimento Diretto (ex Artt. 149 e 150 della Legge), la Società non è parte, salvo decida d’intervenire volontariamente, nelle cause civili promosse contro l’Assicurato e, pertanto, non può assumere la gestione giudiziale delle vertenze medesime. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che extragiudiziale. Le relative non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di assistenza e difesa legale sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al Massimale di Responsabilità Civile Professionale, per un ammontare non superiore ad un quarto di tale Massimale (terzo comma dell’art. 1917 del Codice Civile). In caso di imputazioni penali per fatto doloso, sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, purché lo Stesso venga prosciolto od assolto in fase istruttoria o con decisione passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule ed i casi di estinzione, per qualunque causa, del reato. Gli Assicuratori non riconosceranno Costi e Spese per Legali e Periti scelti dall’Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento, se non preventivamente approvati dagli Assicuratorigiustizia penali.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile, Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture E Corpi Veicoli Terrestri, Contratto Di Responsabilità Civile

Gestione delle vertenze. In qualsiasi momento caso di Xxxxxxxx concernente la Sezione 3 - Responsabilità Civile, l’Assicurato dovrà inviare all’Impresa, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documen- ti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa o per un componimento amichevole, astenendosi da qual- siasi riconoscimento di responsabilità. L’Impresa assume fino a quando ne hanno interesseha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, gli Assicuratori assumono sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, la gestione delle vertenze designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di natura civile e penale, in sede sia giudiziale che extragiudizialetutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Le relative spese di assistenza e difesa legale sono Sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al Massimale di Responsabilità Civile Professionale, per un ammontare non superiore ad un quarto di tale Massimale (terzo comma dell’art. 1917 del Codice Civile). In caso di imputazioni penali per fatto doloso, sono a carico degli Assicuratori dell’Impresa le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicuratol’Assicurato, purché lo Stesso venga prosciolto od assolto entro iI limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in fase istruttoria o con decisione passata Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l’Impresa ed Assicurato in giudicato per proporzione del rispettivo interesse. L’Impresa non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule ed i casi di estinzione, per qualunque causa, del reato. Gli Assicuratori non riconosceranno Costi e Spese per Legali e Periti scelti riconosce spese incontrate dall’Assicurato per la gestione i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di una Richiesta multe o ammende né delle spese di Risarcimentogiustizia penale. Il diritto di transigere con i danneggiati spetta esclusivamente all’Impresa. L’Assicurato decade da ogni diritto qualora, se non preventivamente approvati dagli Assicuratorisenza iI preventivo benestare dell’Im- presa, prenda accordi che impegnino l’Impresa stessa, pregiudicandone gli interessi.

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Samples: Assicurazione

Gestione delle vertenze. In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori assumono a nome dell’Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile e penale, in sede sia giudiziale che extragiudiziale. Le relative spese di assistenza e difesa legale sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al Massimale di Responsabilità Civile Professionale, per un ammontare non superiore ad un quarto di tale Massimale (terzo comma dell’art. 1917 del Codice Civile). In caso di imputazioni penali per fatto doloso, sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, purché lo Stesso venga prosciolto od assolto in fase istruttoria o con decisione passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule ed i casi di estinzione, per qualunque causa, del reato. Gli Assicuratori non riconosceranno Costi e Spese per Legali e Periti scelti dall’Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento, se non preventivamente approvati dagli Assicuratori.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale Del Medico

Gestione delle vertenze. In qualsiasi momento e La Società ha facoltà di assumere, fino a quando ne hanno ha interesse, gli Assicuratori assumono a nome dell’Assicurato, salvo sorgano conflitti d’interesse con il medesimo, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di natura civile e provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale, in sede sia sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. Nel caso di sinistri rientranti nella procedura del Risarcimento Diretto (ex Artt. 149 e 150 della Legge), la Società non è parte, salvo decida d’intervenire volontariamente, nelle cause civili promosse contro l’assicurato e, pertanto, non può assumere la gestione giudiziale delle vertenze medesime. La Società non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che extragiudiziale. Le relative non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di assistenza e difesa legale sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al Massimale di Responsabilità Civile Professionale, per un ammontare non superiore ad un quarto di tale Massimale (terzo comma dell’art. 1917 del Codice Civile). In caso di imputazioni penali per fatto doloso, sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, purché lo Stesso venga prosciolto od assolto in fase istruttoria o con decisione passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule ed i casi di estinzione, per qualunque causa, del reato. Gli Assicuratori non riconosceranno Costi e Spese per Legali e Periti scelti dall’Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento, se non preventivamente approvati dagli Assicuratorigiustizia penali.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile