Gestione e classificazione dei rifiuti. 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle disposizioni previste nel presente regolamento. 3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le normative vigenti; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 6. Le norme disciplinanti l’esclusione dalla superficie assoggettabile al tributo TARI sono disciplinate all’ Art. 9.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)
Gestione e classificazione dei rifiuti. 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti (cfr.: Delibera C.C. n. 112/2001), nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a)) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le normative vigentiurbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Le norme disciplinanti l’esclusione dalla superficie assoggettabile al tributo TARI sono disciplinate all’ Art. 9.
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Samples: Regolamento Tari
Gestione e classificazione dei rifiuti. 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 152, dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a)) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le normative vigentiurbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ce) ed e)) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Le norme disciplinanti l’esclusione dalla superficie assoggettabile al tributo TARI sono disciplinate all’ Art. 9.;
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Municipale (i.u.c.)
Gestione e classificazione dei rifiuti. 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) : i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) ; i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a)) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le normative vigenti;
c) urbani; i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) ; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx x'xxxxx; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) ; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ce) ed e)) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) : i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'articolo 2135 c.c.;
b) ; i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) ; i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) ; i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) ; i rifiuti da alcune attività commerciali;
f) ; i rifiuti da attività di servizio;
g) ; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) ; i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Le norme disciplinanti l’esclusione dalla superficie assoggettabile al tributo TARI sono disciplinate all’ Art. 9.;
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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Tributo Sui Rifiuti (Tari)
Gestione e classificazione dei rifiuti. 1. La 0.Xx gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il 0.Xx servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonchè dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si 0.Xx definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono 4.Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a)) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le normative vigentiurbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma. Sono considerati rifiuti urbani pericolosi quelli di cui alle lett. c) ed d) e).
5. Sono rifiuti speciali ) f) qualora rientrino in tale classificazione ai sensi dell’artdi normative comunitarie e nazionali. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) Non sono mai classificati rifiuti pericolosi i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.cdomestici.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Le norme disciplinanti l’esclusione dalla superficie assoggettabile al tributo TARI sono disciplinate all’ Art. 9.
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Samples: Regolamento Tari
Gestione e classificazione dei rifiuti. 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152n.152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera lettera
a)) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le normative vigentiurbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152n.152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'articolo 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Le norme disciplinanti l’esclusione dalla superficie assoggettabile al tributo TARI sono disciplinate all’ Art. 9.
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