Giurisdizione. 1. Le Autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante.
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Giurisdizione. 1. Le Autorità dello Stato Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la loro propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitantedetta Parte.
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Giurisdizione. 1. Le Autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, ospitato per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitanteStato.
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