Godimento e Durata Clausole campione

Godimento e Durata. Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito. Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la Data di Godimento) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la Data di Scadenza). Articolo 5 –
Godimento e Durata. La data a partire dalla quale gli Obbligazionisti hanno il diritto al pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi delle Obbligazioni nonché all'esercizio dei diritti collegati alle Obbligazioni (la Data di Godimento), se diversa dalla Data di Emissione, e la data di scadenza (la Data di Scadenza) delle Obbligazioni saranno specificate nelle Condizioni Definitive. È fatto salvo quanto previsto all’Articolo 6 (Rimborso del Prestito) in ipotesi di rimborso anticipato.
Godimento e Durata. Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare in relazione al singolo Prestito. Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “Data di Godimento”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la “Data di Scadenza”). La Data di Regolamento, coinciderà con la Data di Godimento.