IL PREAVVISO Clausole campione

IL PREAVVISO. L’iter del trasferimento inizia sempre con un colloquio tra il Gestore Risorse Umane e il dipendente. In questa fase l’Azienda e il dipendente espongono le proprie necessità. Segue poi la conferma scritta del trasferimento in cui è riportata la data del colloquio, la destinazione, il ruolo che si andrà a ricoprire e la decorrenza. Tra la data di colloquio e la data di decorrenza deve decorrere un intervallo detto “Preavviso” regolato dal CCNL. Di seguito riportiamo uno schema riepilogativo del periodo minimo di preavviso richiesto: Se distanza fra nuova Unità Operativa e la residenza è inferiore a 30 Km 15 giorni di calendario Se distanza fra nuova Unità Operativa e la residenza è superiore a 30 Km 30 giorni di calendario In assenza di carichi familiari 30 giorni di calendario In presenza di carichi familiari 45 giorni di calendario Il CCNL consente alla Banca di non rispettare i termini di preavviso per i Quadri Direttivi, ma in tal caso deve pagare a questi ultimi la cosiddetta “Indennità di Mancato Preavviso”, moltiplicando i giorni di preavviso non fruiti per gli importi da tabella seguente: Centro Fino a 200.000 abitanti € 133,66 Centro da 200.001 a 500.000 abitanti € 147,03 Centro da 500.001 a 1.000.000 abitanti € 160,40 Centro oltre 1.000.000 abitanti € 173,76
IL PREAVVISO. Anche in questo caso, la tecnica seguita è stata quella di un arricchimento, coerente con il nuovo quadro legale di riferimento, del precedente assetto regolativo risultante dall’accordo nazionale del 6.7.1995. In particolare il primo comma, individuando nelle strutture sindacali e nelle rappresentanze sindacali i soggetti che possono proclamare lo sciopero, ribadisce la necessità per le stesse di rispettare il termine di preavviso di 10 giorni, conforme a quanto previsto in generale dalla legge, nella comunicazione dello stesso all’ente interessato. Tale termine deve essere sempre rispettato ad eccezione (art.1, comma 3, dell’accordo nazionale) delle ipotesi in cui si tratti di vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. La comunicazione deve avere dei requisiti minimi precisi: durata dello sciopero, modalità di effettuazione e motivazioni dello stesso.
IL PREAVVISO. Nel contratto di locazione viene indicato il numero di mesi di preavviso (solitamente sei) che il proprietario richiese al suo inquilino. Se decidi di lasciare la casa è molto importante comunicarlo formalmente in anticipo al proprietario. Questo perché i diritti e i doveri derivanti dal contratto durano ancora 6 mesi da quel momento, compreso l’obbligo di pagare l’affitto. Comunicare formalmente significa esplicitare in forma scritta la tua comunicazione, meglio se inviata via raccomandata. Se non rispetti i mesi di preavviso il proprietario potrà trattenere la caparra e avviare procedure legali nei tuoi confronti.
IL PREAVVISO. Per periodo di preavviso si intende quell’arco temporale successivo alla presentazione delle dimissioni in cui il lavoratore continua a svolgere la propria attività lavorativa: si tratta dunque di una forma di tutela del datore di lavoro, al quale viene in questo modo concesso un tempo teoricamente sufficiente a individuare, assumere e formare il dipendente che prenderà posto e mansioni del dimissionario. All'articolo 2118 del Codice Civile si stabilisce che ciascuna parte di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato può recedere dal contratto dandone il preavviso entro il “termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità”. I termini di preavviso sono normalmente indicati dai CCNL di riferimento e possono dipendere da diversi fattori, tra cui qualifica e anzianità aziendale del dimissionario. Laddove il periodo di preavviso previsto per legge non sia rispettato, il datore di lavoro ha diritto a richiedere un'indennità, il cui importo è normalmente calcolato sulla base delle retribuzioni che sarebbero spettate al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato. E’ bene infine precisare che, a prescindere dalla durata del periodo complessivamente previsto, tra i giorni di preavviso non sono conteggiati eventuali giorni di assenza dovuti a malattia, infortunio, ferie o maternità. La disciplina riguardante il preavviso non interessa i lavoratori a tempo determinato, per i quali non è del resto prevista neppure la possibilità delle dimissioni. Fatta salva l'eventualità del recesso per giusta causa, un rapporto di lavoro a tempo determinato può infatti concludersi anticipatamente rispetto alla durata prevista dal contratto solo in caso di accordo di entrambe le parti. In questo caso è possibile selezionare l’opzione “Prima del 2008” e compilare manualmente i campi del modello telematico, senza indicare la data di inizio del rapporto di lavoro che non è un campo obbligatorio. È necessaria la procedura telematica anche se è prevista la sottoscrizione di un verbale di conciliazione stragiudiziale per l’adesione a un Fondo integrativo che preveda una cessazione del rapporto di lavoro a distanza di anni dalla comunicazione? No, i casi di risoluzione consensuale sottoscritta nelle “Sedi protette” ai sensi dell’articolo 2113 c.c. non rientrano nell’ambito applicativo della procedura. Tale espressione indica, di prassi, l'ipotesi in cui il lavoratore pone in essere determinati atti con l'assistenza di un sindacalista di sua fiducia. È quindi su...

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

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  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.