We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

IL RETTORE Clausole campione

IL RETTORE visto lo Statuto della Libera Università di Bolzano; vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; visto il decreto ministeriale 9 marzo 2011, n. 102, con il quale è stato determinato l'importo minimo lordo degli assegni di ricerca banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; visto il vigente "Regolamento per gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010", approvato dal Consiglio dell'Università; visto il vigente "Regolamento concernente il compenso degli incaricati alla ricerca e dei titolari di assegni di ricerca", approvato dal Consiglio dell'Università; visto la delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Scienze e Tecnologie n. 24 del 31.01.2020 (seduta del 22.01.2020), con la quale è stato richiesto il conferimento di un assegno nel settore scientifico-disciplinare BIO/03 (Botanica ambientale e applicata); visto il provvedimento d’urgenza del Preside della Facoltà di Scienze e Tecnologie n. 3 del 19.02.2020, con il quale è stata disposta l’approvazione delle modifiche alla scheda per il conferimento di un assegno nel settore scientifico-disciplinare BIO/03 (Botanica ambientale e applicata); accertata la necessaria copertura finanziaria;
IL RETTORE visto lo Statuto della Libera Università di Bolzano; vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; visto il decreto ministeriale 9 marzo 2011, n. 102, con il quale è stato determinato l'importo minimo lordo degli assegni di ricerca banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; visto il vigente "Regolamento per gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010", approvato dal Consiglio dell'Università; visto il vigente "Regolamento concernente il compenso degli incaricati alla ricerca e dei titolari di assegni di ricerca", approvato dal Consiglio dell'Università;
IL RETTORE. Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici, e in particolare l'art. 11, comma 2;
IL RETTORE. Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art.6 comma 4; Visto lo Statuto dell’Università della Calabria; Visto il regolamento dell’U.E. n° 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11-11-2013 che istituisce il Programma “Erasmus+” per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
IL RETTORE. Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx Nocini
IL RETTORE. Visto lo Statuto dell’Università Campus Bio-Medico di Roma; Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, e in particolare l’art. 22;
IL RETTORE. Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx Nocini Dichiara sotto la propria personale responsabilità:
IL RETTORE. Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 22, recante la disciplina per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;