Il tentativo obbligatorio di conciliazione Clausole campione
Il tentativo obbligatorio di conciliazione. 1) Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo all’ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all’Articolo 80 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche.
2) Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione del contratto ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3) Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione che ha emesso l’atto di certificazione.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione. Articolo 32 – Risoluzione della lite in via arbitrale Articolo 33 – Controversie collettive
Il tentativo obbligatorio di conciliazione. 1. Ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 276 del 2003, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti che intendano presentare ricorso giurisdizionale – ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs n. 276 del 2003 – avverso la certificazione esperiscono davanti alla Commissione il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410 cod. proc. civ.
2. In ragione dell’efficacia giuridica della certificazione di cui all’art. 79, D. Lgs. n. 276 del 2003, tenuto conto della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2010, il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere esperito anche dai terzi interessati, ivi inclusi gli enti amministrativi e le pubbliche autorità, che intendano agire in giudizio avverso la certificazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento a tale tentativo obbligatorio di conciliazione si applica la procedura di cui all’art. 410 cod. proc. civ.