Commissioni di certificazione. Le Parti convengono che all’interno degli enti bilaterali territoriali siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell’art.76 del D. Lgs n. 276 del 2003, a svolgere l’attività di certificazione di: - contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavo- ro, ivi comprese le clausole compromissorie; - rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdi- cativa o transattiva delle parti; La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certifi- cazione sono disciplinate nello schema tipo di Regolamento allegato al presente CCNL.
Commissioni di certificazione. Al fine provvedere alla certificazione dei contratti di lavoro e di appalto nonché del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori sono costituite in seno all’Ente Bilaterale apposite Commissioni di certificazione. Le Commissioni di certificazione forniscono assistenza alle parti contrattuali sia al momento della stipula del contratto di lavoro o di appalto e sia successivamente. Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. L'attività delle Commissioni di certificazione può riguardare anche la sottoscrizione di accordi, individuali o collettivi, aventi ad oggetto rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 C.c.. Il funzionamento e la regolamentazione della Commissione di certificazione nazionale e di quelle territoriali avvengono secondo quanto previsto dall’apposito regolamento dell’Ente Bilaterale Nazionale.
Commissioni di certificazione. (nota 19) Le parti convengono che all’interno degli enti bilaterali territoriali siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 276 del 2003, a svolgere l’attività di certificazione di: - contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi comprese le clausole compromissorie; - rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti; La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione sono disciplinate nello schemo tipo di Regolamento allegato al presente XXXX.
Commissioni di certificazione. Le parti convengono che all'interno degli Enti bilaterali territoriali siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate ai sensi degli artt. 76 e segg. del D.Lgs. n. 276/2003. Le Commissioni certificheranno: - le clausole compromissorie di cui al precedente art. 11-ter; - i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione lavorativa; - le rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa delle parti; - il tentativo obbligatorio di conciliazione relativo sia ai contratti per cui si sia precedentemente adottato l'atto di certificazione, sia ai contratti non precedentemente certificati; - la soluzione arbitrale delle controversie; - ogni altra materia e funzione demandata dalla legge alle Commissioni di certificazione. La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione saranno definiti dalle parti entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l.". In materia di detassazione della retribuzione accessoria - Anno 2012 - Confprofessioni Premesso: - che in attuazione dell'art. 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'art. 33, commi 12 e seguenti, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 hanno prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 e dell'art. 53 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; - le parti sottoscriventi la presente intesa avevano già dato attuazione alle suddette misure sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010 per il periodo di imposta 2011; Convengono: - che l'accordo tipo allegato alla presente intesa, tenendo conto del ruolo e dei contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro sopra richiamato, nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese anche verbali degli studi professionali ovvero aziendali per quanto riferibile alle società di servizi professionali secondo la sfera di applicazione del c.c.n.l. di riferimento, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia fiscale di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisp...
Commissioni di certificazione. Al fine provvedere alla certificazione dei contratti di lavoro e di appalto nonché del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori sono costituite in seno all’EBINASPRI apposite Commissioni di Certificazione. Le Commissioni di Certificazione forniscono assistenza alle parti contrattuali sia al momento della stipula del contratto di lavoro o di appalto sia, successivamente e provvedono alla certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro; gli effetti del provvedimento di certificazione permangono, anche nei confronti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un eventuale ricorso giurisdizionale. Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. L'attività delle Commissioni di Certificazione può riguardare anche la sottoscrizione di accordi, individuali o collettivi, aventi ad oggetto rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ.; Il funzionamento e la regolamentazione della Commissione di Certificazione Nazionale e di quelle Territoriali, avviene secondo quanto previsto dal regolamento all’uopo predisposto dall’EBINASPRI Nazionale.
Commissioni di certificazione. Le parti convengono che all'interno dell'Ente Bilaterale siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, a svolgere l'attività di certificazione di: - contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi comprese le clausole compromissorie; - rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.
Commissioni di certificazione. L’argomento viene trattato con protocollo a latere da parte di FIAIP, FISASCAT CISL e UILTUCS.
Commissioni di certificazione. Art. 38 - Collegio arbitrale
Commissioni di certificazione. Le parti convengono che ai sensi dell'art. 76 Dlgs 276 del 2003, che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n° 50 del 2005 trasformata in D.L. 223 del 2006 riconvertito in Legge n° 248 del 2006 sono costituite le Commissioni di Certificazione, organi questi abilitati alla certificazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, esse sono costituite presso: • Ministero del Lavoro; • Direzioni Provinciali del Lavoro; • Enti Bilaterali costituiti in ambiti territoriali; • Le Università pubbliche e private; • I Consulenti del Lavoro. La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione sono disciplinate nello schema tipo che dovrà essere approvato dalle parti.
Commissioni di certificazione. Art. 38 - Collegio arbitrale Le Parti convengono che la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di certificazione e del Collegio arbitrale saranno definite in sede di Commissione Paritetica da istituirsi entro il 31.7.2019.