IMPATTI CUMULATIVI Clausole campione

IMPATTI CUMULATIVI. 13.1 Si chiede di integrare lo studio degli impatti cumulativi indicando tutte le interferenze riscontrate tra l'impianto proposto in valutazione e ulteriori impianti da fonti rinnovabili (eolici o di altra tipologia) esistenti, in fase di cantierizzazione e già autorizzati In ottemperanza a quanto previsto dal DM 52/2015, che chiarisce alcune considerazioni per l’effettuazione dello studio dell’effetto cumulo, lo studio è effettuato sui soli impianti FER di tipo fotovoltaico accomunati al presente sia per tecnologia che per dimensione superficiale di interferenza con il territorio. La scelta del legislatore è condivisibile visto che tecnologie e dimensioni di ingombro differenti andranno a generare impatti differenti e coinvolgeranno aspetti e componenti ambientali differenti, con la conseguente sovrastima dei potenziali impatti cumulo. La presenza di ulteriori impianti FER è comunque mostrata sia nella relazione paesaggistica al par. 6.4.1. Effetto Cumulo e Paesaggio Energetico Esistente e in alcune nuove foto simulazioni dell’Elaborato paesaggistico. La revisione dello studio di xxxxxx, già effettuato in prima emissione dei documenti, è stata comunque effettuata ed ha comportato la revisione delle tavole relative al Cumulo che seguono: •RS06AEG0013A1 – Carta dell’Effetto Cumulo su IGM •RS06AEG0014A1 - Carta dell’Effetto cumulo su Ortofoto •RS06AEG0015A1 - Carta dell'Effetto Cumulo, Interazioni Corridoi ecologici e rete Natura 2000 •RS06AEG0016A1 – Carta dell’Effetto cumulo e del Valore Ecologico •RS06AEG0017A1 – Carta dell’Effetto cumulo e della Sensibilità Ecologica •RS06AEG0018A1 - Carta dell’Effetto cumulo e della Desertificazione •RS06AEG0019A1 - Carta dell’Effetto cumulo - Punti di intervisibilità In merito a tale revisione si precisa che sono stati considerati nelle tavole gli impianti esistenti e gli impianti in corso di autorizzazione che hanno presentato le proprie istanze in data antecedente al 17/09/2021. Ciò ha determinato una revisione degli impianti presenti nell’area vasta definita. Si fa notare inoltre che estendendo la ricerca agli impianti in autorizzazione presso il MITE, nessun impianto presente in area vasta è precedente al progetto Vizzini e quindi inseribile in tavola per competenza amministrativa. Ma se anche qualcuno degli impianti potenziali (vicino per provincia e comune dal Titolo del progetto) fosse stato elegibile tra gli impianti a cumulo, non sarebbe stato possibile posizionarlo in mappa in quanto la documentazione degli ...
IMPATTI CUMULATIVI. CONSIDERATO che, al paragrafo 4.6 dello SIA sostitutivo, il Proponente ha eseguito uno studio sulla cumulabilità con altri progetti realizzati o in fase di autorizzazione all’interno dell’area ellittica così definita: Data la “frammentazione” geografica dell’impianto in questione, si è ritenuto opportuno procedere all’analisi della cumulabilità considerando tre cerchi diversi, ciascuno con raggio di 10 km, misurati da diversi punti dell’impianto, e in particolare: Il parco agro-fotovoltaico proposto, insieme ai progetti realizzati ed in corso di autorizzazione che presentano un codice procedura precedente a quello di S&P 5, presenta un indice di Pressione Cumulativa sull’area vasta di indagine (area ricompresa nell’ellissi di studio) pari all’ 1,12% pertanto il suo inserimento nell’ambiente sulle componenti coinvolte per l’area vasta di studio, anche in termini cumulativi, avrà un’entità molto contenuta e poco apprezzabile. Tra i benefici economici indiretti possiamo prevedere un incremento della produttività delle aziende ricettive e ristorative locali sia durante la fase di cantiere che post-operam.
IMPATTI CUMULATIVI. CONSIDERATO che, nello SIA (22PD_E_1), il Proponente ha riportato la seguente descrizione degli impatti cumulati: Dalla consultazione dell’Atlante geografico interattivo del GSE, all’interno del buffer di 5 km dal sito d’installazione dell’impianto fotovoltaico in progetto, non sono stati censiti impianti industriali fotovoltaici su suolo esistenti; l’unico impianto fotovoltaico su suolo censito ha una potenza nominale di picco di 470,25 kWp ed è ubicato nelle Contrade Pizzilli e S. Xxxxxxxx nel comune di Licodia Eubea, ad una distanza di circa 5,4 km dall’impianto fotovoltaico in progetto. - Riduzione dell’emissione di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti nell’atmosfera rispetto alle fonti energetiche tradizionali: è possibile stimare che un sistema a generazione fotovoltaica consente di ridurre l’emissione di anidride carbonica e delle altre sostanze inquinanti che contribuiscono a creare l’innalzamento dell’effetto serra, di una quantità pari a 0,3 – 0,5 kg per ogni kWh prodotto. - Produzione di energia rinnovabile in maniera sostenibile e in armonia con il territorio: l’attuazione del progetto proposto ha la finalità di riconvertire il suolo destinato ad uso industriale ed attualmente inutilizzato ed incolto, ad un uso “Agrosolare”, mediante la produzione integrata di Energia Rinnovabile da fonte solare fotovoltaica e coltivazioni biologiche (Fotovoltaico 2.0): la Società proponente il progetto ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Azienda Agraria Didattico - Sperimentali dell’Università degli Studi della Tuscia al fine di valutare la possibile “Integrazione dell’energia solare con l’attività agricola”. - Ricadute occupazionali dirette: l’implementazione dell’Agrosolare (Fotovoltaico 2.0) porterà benefici diretti con ricadute occupazionali per le attività di costruzione dell’impianto fotovoltaico sull’intera filiera di settore (ingegneri, architetti, geometri, geologi, agronomi, archeologi, imprese edili ed elettriche locali, imprese di pulizia e manutenzione del verde, servizi di guardania, strutture ricettive e ristorative locali, etc); - Attuazione di Misure di mitigazione ambientale: la realizzazione di una fascia arborea perimetrale della larghezza di 7 m, costituita da vegetazione autoctona (Olea Europea) di nuovo impianto, consentirà di schermare adeguatamente l’impianto fotovoltaico, riducendone l’impatto visivo e garantendo un corretto inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico ambientale dell’area.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: