Accordo di collaborazione Clausole campione

Accordo di collaborazione. La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e il Liceo Classico Statale “X. Xxxxxxx” di Catania, Scuola Capofila della “Rete Nazionale dei Licei Classici”, nel rispetto dei ruoli e delle proprie competenze, si impegnano a promuovere azioni e attività per la valorizzazione e il rinnovamento del curricolo del liceo classico, garantendo il necessario supporto teorico-scientifico, metodologico-didattico e tecnico- operativo su dimensione nazionale e regionale, quale misura di accompagnamento per l’attuazione dei nuovi ordinamenti.
Accordo di collaborazione. 1. In un rapporto di reciproca collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, l’ANPAL garantisce – anche tramite attivazione di gruppi di lavoro stabili e l’eventuale assegnazione temporanea, ai sensi dell’articolo 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di risorse dotate di specifica professionalità in materia – supporto giuridico e operativo alle strutture del Ministero, per assicurare la continuità dell’azione amministrativa e il rispetto dei tempi procedimentali.
Accordo di collaborazione. 1. La collaborazione di cittadinanza attiva volta all’autogestione di cui al presente regolamento,si realizza con la conclusione di un accordo tra il proponente ed il Comune volto a regolare tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
Accordo di collaborazione siglato dal Dipartimento per le Politiche della famiglia e dalla Provincia Autonoma di Trento in data 26 ottobre 2011
Accordo di collaborazione. Art. 3 - Norma finanziaria
Accordo di collaborazione. Considerato tutto quanto sopra descritto, ANPAL Servizi spa/Progetto EQuIPe nella persona dell’Amministratore Unico prof. Xxxxxxxx del Conte e del Responsabile del progetto EQuIPE2020 Xxxxxxxx Xxxxxxx e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nella persona di Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, insieme al Presidente Xxxxxxx Xx Xxxx della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e al Presidente Xxxxx Xxxxxxxxx della Fondazione Consulenti per il Lavoro stipulano il presente accordo. Nell’ambito del presente accordo le parti firmatarie si impegnano a: – costituire un gruppo di lavoro che si riunirà periodicamente secondo un calendario che verrà condiviso entro il 15 febbraio 2017, per avviare la co-progettazione e che monitorerà le diverse fasi dell’intervento; – supportare la progettazione degli interventi formativi destinati alla platea dei consulenti aderenti all’Ordine che saranno realizzati direttamente dall’Ordine dei Consulenti attraverso la Fondazione Studi. – realizzare le attività di formazione formatori; – individuare azioni di promozione per progettare e realizzare la terza edizione del MasterLab; – operare in un contesto di reciprocità per alimentare lo scambio di know how prodotto, compresa la diffusione di studi e ricerche realizzate dalle parti sui temi di interesse, in modo da arricchire i rispettivi strumenti di informazione e di diffusione – rendere disponibili i dati e monitorare in maniera continuativa, anche attraverso analisi valutative, periodiche e finali le attività realizzate al fine di definirne i risultati, diffonderle e contribuire a promuovere nei confronti degli stakeholders istituzionali e privati, i temi di mutuo interesse oggetto del presente Accordo anche prevedendo, ove opportuno, in base alle risorse disponibili e previa condivisione, nuovi ambiti di azione. L’accordo ha una durata semestrale fino a al 30 giugno 2017, rinnovabile e prorogabile fino al termine della seconda fase di programmazione del FSE che si concluderà nel 2020 (con la possibilità di completare la spesa entro il 2022). La revisione dell’accordo terrà conto dell’attività di co-progettazione realizzata e delle indicazioni e dei programmi attivati da ANPAL. Il presente accordo è a titolo gratuito e non comporta impegni economici per le Parti, che daranno attuazione alla presente intesa tramite proprie fonti di finanziamento e nel limite delle rispettive disponibilità. Roma, li

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.