Premesse ed allegati Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Impignorabilità e insequestrabilità Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
ALLEGATI 8.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali Denominazione Impresa 8.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali
Competenze Le Parti, fermi restando i diritti individuali e collettivi previsti dalla normativa vigente, decidono di demandare all’Ente Bilaterale Aziende Artigiane la gestione degli eventuali adempimenti connessi con la creazione ed attivazione di un fondo pensionistico chiuso. NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per monitorare la fattibilità di quanto previsto al primo comma dell’art. 132 in merito all’attivazione di un Fondo integrativo Pensioni chiuso.
Premesse e allegati 1.Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto (il “Contratto”).
Apprendistato professionalizzante 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
Impresa di assicurazione Poste Vita S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana. Poste Vita S.p.A. è la Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita, appartenente al più ampio Gruppo Poste Italiane.
SEGRETO PROFESSIONALE L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
Contenuto CONTENUTO DIMORA ABITUALE: a) mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, raccolte e collezioni, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature elettroniche in genere e quant‘altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento od attrezzatura ed apparecchiature elettroniche in genere dell’eventuale studio, ufficio professionale o gabinetto medico dell’Assicurato, purché nell’abitazione ed in locali con essa direttamente comunicanti; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell’abitazione con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all’abitazione, (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo); b) valori e preziosi ovunque posti (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo); c) valori e preziosi in cassaforte (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo). Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l’abitazione nonché gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli. Limitatamente all’attività di “Bed & Breakfast e Affittacamere”, qualora prevista e richiamata la Condizione “B&B e Affittacamere”, sono esclusi i beni portati dai clienti. Limitatamente al caso di Rischio Locativo, si intendono comprese all’interno del Contenuto anche le opere di abbellimento, migliorie o utilità attuate nei locali (es. installazione di tende o zanzariere, rivestimenti, decorazioni) eseguite dall’Assicurato locatario.