Common use of INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dal Concessionario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • frode nella esecuzione del servizio; • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario all’Appaltatore dal Responsabile dell'esecuzione Direttore dell’esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECanche per telefax o e-mail, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano Committente, inoltrata al domicilio eletto dal Concessionariodall’Appaltatore; entro 3 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario l’Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di MilanoCommittente, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutelericevute le, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 30, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artdegli artt. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - frode nella esecuzione del servizio; - inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; - stato di inosservanza dell’Affidatario dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - esecuzione del servizio con personale non in possesso dei “Certificati di abilitazione” di cui al D.M. 10.3.98 Allegato VI - punto 6.4.; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni - mancata reintegrazione del deposito cauzionale di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del serviziocui all'art. 29; - applicazione di n. 3 comunicazioni formali n.3 (tre) penalità di grave inadempienzacui al precedente art. 30; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico ; - subappalto al di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta fuori dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. espressamente consentiti dalla legislazione vigente; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano Committente potrà provvedere d'ufficio d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionariodell’Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo per PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dal ConcessionarioMilano; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel In caso in cui sia rilevata di ripetute inadempienze non sanate a seguito di diffida formale o anche a seguito di una situazione di singola inadempienza che tuttavia comporti una disfunzione particolarmente grave inadempimentoo l’interruzione del servizio, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro potrà risolvere unilateralmente il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice CivileC.C., incamerando la cauzione prestata dall’Impresa, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, anche conseguente all’affidamento temporaneo a terzi della fornitura con maggiori oneri per il Politecnico di Milano e/o terzi. E’ comunque causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.: • mancata comunicazione in merito alla cessione di ramo di azienda nei seguenti casi: termini previsti per legge; • violazione del divieto di cessione del contratto di cui all’art.42 del presente Capitolato; • scioglimento o liquidazione della società concessionaria, cessazione dell’attività, fallimento o altre procedure concorsuali a cura della medesima; • sopravvenuta carenza dei requisiti di partecipazione alla gara; • frode nella esecuzione del servizio; • inadempimento alle disposizioni del Politecnico di Milano riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n. 3 n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico del impresa; • interruzione senza alcuna ragione del servizio per un periodo superiore a 2 giorni; • tossinfezioni interessanti più di Milano ha inoltre facoltà 3 utenti; • mancanza sopravvenuta della copertura assicurativa obbligatoria o della cauzione definitiva; • violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti tutte le dichiarazioni di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti all’Allegato 1 – Dichiarazione requisiti generali della Lettera di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguiteinvito. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionariodell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario all’Appaltatore dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECanche per telefax, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano Committente, inoltrata al domicilio eletto dal Concessionariodall’Appaltatore; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario l’Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di MilanoCommittente, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutelericevute le, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 17, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artdegli artt. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - frode nella esecuzione del servizio; - inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; - stato di inosservanza dell’Affidatario dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - esecuzione del servizio con personale non in possesso dei “Certificati di abilitazione” di cui al DPR 162/99; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni - mancata reintegrazione del deposito cauzionale di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del serviziocui all'art. 18; - applicazione di n. 3 comunicazioni formali n.3 (tre) penalità di grave inadempienzacui al precedente art. 19; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico ; - subappalto al di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta fuori dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. espressamente consentiti dalla legislazione vigente; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano Committente potrà provvedere d'ufficio d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionariodell’Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore gestore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECanche per telefax, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dal Concessionariodall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel In caso in cui sia rilevata di ripetute inadempienze non sanate a seguito di diffida formale o anche a seguito di una situazione di singola inadempienza che tuttavia comporti una disfunzione particolarmente grave inadempimentoo l’interruzione del servizio, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro potrà risolvere unilateralmente il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice CivileC.C., incamerando la cauzione prestata dall’Impresa, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, anche conseguente all’affidamento temporaneo a terzi dell’concessione con maggiori oneri per il Politecnico di Milano e/o terzi. E’ comunque causa di risoluzione del contratto: • violazione del divieto di eseguire migliorie e addizioni senza preventiva autorizzazione del Concedente; • mancata comunicazione in merito alla cessione di ramo di azienda nei seguenti casi: termini previsti per legge; • violazione del divieto di cessione del contratto di cui all’art.42 del presente Capitolato; • scioglimento o liquidazione della società concessionaria, cessazione dell’attività, fallimento o altre procedure concorsuali a cura della medesima; • Sopravvenuta carenza dei requisiti di partecipazione alla gara; • frode nella esecuzione del servizio; • inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n. 3 n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. impresa; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionariodell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario all'Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECanche per telefax, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dal Concessionariodall'Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario l'Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel In caso in cui sia rilevata di ripetute inadempienze non sanate a seguito di diffida formale o anche a seguito di una situazione di singola inadempienza che tuttavia comporti una disfunzione particolarmente grave inadempimentoo l'interruzione del servizio, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro potrà risolvere unilateralmente il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, contratto ai sensi dell’artdell'art. 1454 c.c. Il 1456 del C.C., incamerando la cauzione prestata dall'Impresa, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi dell'concessione con maggiori oneri per il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà e/o terzi. E' comunque causa di risolvere il risoluzione del contratto: • violazione del divieto di eseguire migliorie e addizioni senza preventiva autorizzazione del Concedente; • mancata comunicazione in merito alla cessione di ramo di azienda nei termini previsti per legge; • violazione del divieto di cessione del contratto; • scioglimento o liquidazione della società concessionaria, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecessazione dell'attività, nei seguenti casi: fallimento o altre procedure concorsuali a cura della medesima; • sopravvenuta carenza dei requisiti di partecipazione alla gara; • frode nella esecuzione del servizio; • inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; • stato di inosservanza dell’Affidatario dell'Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n. 3 n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • cessione dell’Aziendadell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico del impresa; • mancata corresponsione del canone di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contrattoconcessione entro le scadenze stabilite dal presente Capitolato; • mancanza, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civileanche intervenuta successivamente, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. copertura assicurativa richiesta; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionariodell'Affidatario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario L'Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario all’Appaltatore dal Responsabile dell'esecuzione Direttore dell’esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECanche per telefax o e-mail, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano Committente, inoltrata al domicilio eletto dal Concessionariodall’Appaltatore; entro 3 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario l’Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di MilanoCommittente, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutelericevute le, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 16, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artdegli artt. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - frode nella esecuzione del servizio; - inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; - stato di inosservanza dell’Affidatario dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - esecuzione del servizio con personale non in possesso dei “Certificati di abilitazione” di cui al DPR 162/99; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni - mancata reintegrazione del deposito cauzionale di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del serviziocui all'art. 15; - applicazione di n. 3 comunicazioni formali n.3 (tre) penalità di grave inadempienzacui al precedente art. 16; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico ; - subappalto al di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta fuori dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. espressamente consentiti dalla legislazione vigente; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano Committente potrà provvedere d'ufficio d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionariodell’Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario all’Appaltatore dal Responsabile Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di mediante comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano . La comunicazione sarà inoltrata al domicilio eletto dal Concessionario; entro 3 giorni dalla data della suddetta dall’Appaltatore. Nella comunicazione sarà fissato il Concessionario può presentare termine per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso osservazioni da parte dell’Appaltatore. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine il Politecnico senza che l’Appaltatore abbia risposto, l'Università applicherà le penali di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà cui al precedente art. 12 e potrà adottare le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano L'Università ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - frode nella esecuzione della fornitura; - inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del servizio; • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti contratto riguardanti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità tempi di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del serviziodella fornitura e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; • applicazione di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico del gestore; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di Milano ha inoltre facoltà legge relative alle prestazioni oggetto della fornitura; - mancata osservanza delle norme di risolvere il legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell’esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro; - sospensione della fornitura senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti nel capitolato superiore a 30 giorni; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della fornitura; - mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 11; - applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 12; - qualora l’Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara; - mancata presentazione della polizza assicurativa ai sensi dell’artdel precedente art.7; - cessione del contratto; - mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. 1456 del Codice Civile, in caso materia di mancanza anche sopravvenuta tracciabilità dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguiteflussi finanziari. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del serviziodella fornitura, il Politecnico di Milano l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionariodell’Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in dannodella fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dal Concessionario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artdegli artt. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • frode - Frode nella esecuzione dei Lavori; - Inadempimento alle disposizioni del servizioResponsabile del Procedimento e/o della D.L. riguardanti i tempi di esecuzione delle attività oggetto dell’Appalto e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; • stato - Stato di inosservanza dell’Affidatario dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca- Revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio - Esecuzione dei lavori con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inadempienza - Esecuzione dei lavori con personale non in possesso dei “Certificati di abilitazione”; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione del servizio - Sospensione dei lavori senza giustificato motivo; • reiterate - Ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del serviziodelle attività in argomento; • reiterate situazioni - Applicazione di mancato rispetto delle modalità n.3 (tre) penalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del serviziocui al precedente art. 17; • applicazione di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • cessione - Cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico ; - Subappalto al di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta fuori dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in dannoespressamente consentiti dalla legislazione vigente. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dal Concessionario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • frode nella esecuzione del servizio; • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integritàIntegrità del Politecnico di Milano. La stazione appaltante Si prevede espressamente che l’affidamento si impegna ad avvalersi risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della clausola risolutiva espressaricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: • Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; • Ritardo superiore ai 20 giorni nel completo avvio del servizio; • Frode nella esecuzione del servizio; • Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; • Uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; • Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; • Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. • Ritardi nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato nel contratto o nel verbale di avvio anticipato del servizio; • Concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi;  ritardato pagamento superiore a 90 giorni, anche solo parziale, dei canoni di concessione;  sospensione del servizio da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;  gravi inadempienze si cui all’Art.1456 c.c.all’articolo “Verifiche e controlli” del presente capitolato;  mancanza anche sopravvenuta della polizza responsabilità civile (RCT)  mancata produzione al Politecnico di Milano delle comunicazioni e della documentazione prevista dal presente capitolato in materia di sicurezza;  ritardo superiore ai 10 giorni nel rifornimento anche di un singolo distributore;  ritardo superiore ai 10 giorni nella riparazione anche di un singolo distributore non funzionante;  negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato, ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.pdal Disciplinare di gara e dal Contratto. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 c.3, il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da incidere sulla regolarità e continuità del servizioCONSIP spa, il senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, inoltre procedere a spese del Concessionario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Al termine della concessione l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di garaservizi utilizzati, risultanti dalla relativa graduatoriaincluse macchine, al fine di stipulare un nuovo contrattoattrezzature, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.ecc..

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Samples: Concessione Per L’affidamento Del Servizio Di Ristoro a Mezzo Distributori Automatici Presso Le Sedi Del Politecnico Di Milano Di Campus Leonardo, Campus Bovisa Ed I Poli Territoriali Di Lecco, Como, Cremona, Mantova E Piacenza

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base di segnalazioni o rapporti fatti al Responsabile dell’appalto. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente specificatamente contestata al Concessionario dal Responsabile dell'esecuzione dell’appalto (o da suo incaricato) al Responsabile del contratto servizio dell’Impresa a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECal domicilio eletto dall'Impresa appaltatrice per pec, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora l’ora di trasmissione dell’Amministrazione. Nella contestazione, qualora la medesima verta su omissioni totali o parziali del Politecnico servizio, nonché su danni arrecati nell’esecuzione del servizio, sarà richiesto dall’Amministrazione un sopralluogo congiunto Amministrazione/Impresa in loco, entro n. 2 (due) ore dal momento in cui è stato riscontrato il disservizio. Di tale sopralluogo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti, se presenti, oppure, in caso di Milano inoltrata al domicilio eletto assenza del Responsabile del servizio per la Ditta, dal Concessionario; entro 3 solo Responsabile dell’appalto (o da suo incaricato), alla presenza di due testimoni. In ogni caso, quale che sia l’inadempienza, nella contestazione sarà concesso all’Impresa un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario può presentare per la presentazione di eventuali osservazionicontrodeduzioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanotermine, l’Amministrazione, qualora non riceva ritenga valide le giustificazioni oppureaddotte, ricevuteleprocederà ad applicare le penali di cui al precedente articolo, non le ritenga valide, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso Poiché in sede di analisi dei prezzi e determinazione dell’importo contrattuale l’Amministrazione si è basata, riguardo al costo della mano d’opera, sulle tabelle nazionali elaborate dal Ministero del lavoro, la ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nei servizi oggetto dell’appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e da accordi locali in quanto applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.csvolgono i servizi. Il Politecnico di Milano mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale e determina l’immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva oltre al diritto ad ottenere la penale e il risarcimento del danno. L’Amministrazione ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artdegli artt. 1453 e 1456 del Codice Civile, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, nei seguenti casi: - frode nella esecuzione del servizio; • stato - apertura di inosservanza dell’Affidatario riguardo una procedura concorsuale a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento carico dell’aggiudicatario del contrattoservizio; • revoca- mancata applicazione del progetto di assorbimento del personale in servizio; - violazione del divieto di subappalto; - mancata presentazione dell’elenco del personale che si intende adibire ai sevizi, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al così come indicato dal presente capitolato; - mancato nomina o reperibilità del Responsabile dei Servizi così come indicato nel presente capitolato; - gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’Amministrazione; - inadempimento alle disposizioni riguardanti i tempi di esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoe l'eliminazione di vizi ed irregolarità; - annullamento dell’aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale; - manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione - interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificato motivogiustificati motivi, per n. 3 (tre) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni - violazione del divieto di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione cessione del serviziocontratto; - applicazione di n. 3 comunicazioni formali (tre) penalità di grave inadempienzacui al precedente articolo; • applicazione - in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. Qualora inoltre l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di penali per un ammontare pari provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • cessione dell’Aziendaprecedente art.9, per cessione ramo il contratto si risolverà di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilepresente articolo, in caso con conseguente ritenzione della cauzione, applicazione della penale e fatto salvo l'obbligo di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione risarcimento del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguitemaggior danno subito. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano l’Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionariodell'Impresa, il regolare funzionamento del servizio. In tutti i casi di cui al presente articolo il Consiglio ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’Impresa aggiudicataria e, anche rivolgendosi ad altri fornitori conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e addebitando le eventuali maggiori spesecon semplice provvedimento, applicando esecuzione all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Consiglio Regionale ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione in dannoforma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora si addivenga alla risoluzione del contrattoÈ facoltà dell’Amministrazione risolvere, per le motivazioni sopra riportatein tutto o in parte, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento contratto nei casi di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualetrasferimento o soppressione di uffici. Il Concessionario può chiedere Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n.50/2016 la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riservaStazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, fallimento del fornitore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 per inadempimento del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88medesimo, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 contratto per l’affidamento del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà servizio alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offertadi offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

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Samples: www.consiglio.puglia.it

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dal Concessionario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: frode nella esecuzione del servizio; stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; sospensione del servizio senza giustificato motivo; reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; applicazione di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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Samples: Contratto Nazionale

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario all’Appaltatore dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECanche per telefax o mail, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano Committente, inoltrata al domicilio eletto dal Concessionariodall’Appaltatore; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario l’Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di MilanoCommittente, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutelericevute le, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 22, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artdegli artt. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - frode nella esecuzione dei Lavori; - inadempimento alle disposizioni del servizioResponsabile del Procedimento riguardanti i tempi di esecuzione delle attività oggetto dell’Appalto e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; - stato di inosservanza dell’Affidatario dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio dei lavori con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - esecuzione dei lavori con personale non in possesso dei “Certificati di abilitazione” di cui al DPR 412/1993 e D.M. 37/08 e ss. mm e ii.; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - sospensione del servizio dei lavori senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del serviziodelle attività in argomento; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • - applicazione di n. 3 comunicazioni formali n.3 (tre) penalità di grave inadempienzacui al precedente art. 22; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico ; - subappalto al di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta fuori dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. espressamente consentiti dalla legislazione vigente; Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore gestore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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Samples: sardegnaterritorio.it

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dal Concessionario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • frode nella esecuzione del servizio; • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta non comporterà la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dal Concessionario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • frode nella esecuzione del servizio; • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integritàIntegrità del Politecnico di Milano. La stazione appaltante Si prevede espressamente che l’affidamento si impegna ad avvalersi risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della clausola risolutiva espressaricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui all’Art.1456 c.c.al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla sicurezza alimentare, ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del Politecnico; - frode nella esecuzione del servizio; - arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. Al verificarsi dei componenti sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la compagine socialefacoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, o con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno servizi; - mancata compilazione dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In documenti di legge; - danneggiamento beni di proprietà della committente; - danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - in attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 c.3, il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da incidere sulla regolarità e continuità del servizioCONSIP spa, il senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, inoltre procedere a spese del Concessionario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già proposte dall'originario aggiudicatario approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede in offertadell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza Qualora l’Appaltatore si rendesse colpevole di frode, negligenza o in caso di controversia riguardo agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dal Concessionario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentoalle condizioni contrattuali, il Politecnico Committente avrà diritto di Milano invierà al Concessionariosospendere ogni pagamento in corso, fino a mezzo PECdefinizione della controversia, diffida ad adempiere entro o di rescindere il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.cnel qual caso all’Appaltatore saranno liquidate le sole prestazioni eseguite regolarmente, previo risarcimento al Committente, dei danni derivanti dalla stipulazione del nuovo contratto o dall’esecuzione d’ufficio delle opere e/o servizi non eseguiti. Il Politecnico di Milano ha inoltre Committente si riserverà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere ai sensi dell’artdegli artt. 1456 1453 e 1454 del Codice Civile, . Per le inadempienze di cui sopra il Committente si riserverà inoltre di escutere dalla garanzia fidejussoria le somme necessarie all’indennizzo di eventuali danni e o maggiori oneri derivanti dall’affidamento ad altra impresa della parte di servizio non espletata. Il Committente procederà inoltre alla risoluzione del contratto nei seguenti casicasi : • frode nella esecuzione del serviziocontratto; • inadempimento alle disposizioni del responsabile del Procedimento riguardanti i tempi di ese- cuzione dei servizi e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; • stato di inosservanza dell’Affidatario dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria pro- pria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi colletti- vi di lavoro; • sospensione del servizio dei servizi senza giustificato motivo; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del serviziodei servizi; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità ir- regolarità o inadempimenti nell'esecuzione del serviziocontratto; • applicazione qualora l’Appaltatore non sia in grado di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civileprovare, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16qualsiasi momento, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguitecopertura assicura- tiva. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del serviziodei servizi, il Politecnico di Milano Committente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionariodell’Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in dannodei servizi. Qualora si addivenga alla risoluzione del contrattorapporto contrattuale, per le motivazioni sopra riportate, il gestore l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario può L’Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto rapporto contrattuale in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.cC.C.).). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario all’Appaltatore dal Responsabile Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di mediante comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano . La comunicazione sarà inoltrata al domicilio eletto dal Concessionario; entro 3 giorni dalla data della suddetta dall’Appaltatore. Nella comunicazione sarà fissato il Concessionario può presentare termine per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso osservazioni da parte dell’Appaltatore. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine il Politecnico senza che l’Appaltatore abbia risposto, l'Università applicherà le penali di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà cui al precedente art. 14 e potrà adottare le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano L'Università ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - frode nella esecuzione del servizio; • stato - inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoe l'eliminazione di vizi ed irregolarità; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico del gestore; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di Milano ha inoltre facoltà legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; - mancata osservanza delle norme di risolvere il legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell’esecuzione del contratto, anche con riguardo ad accertate violazioni degli obblighi di regolarità contributiva, previdenziale e retributiva ed ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti nel capitolato superiore a 10 giorni; - mancata esibizione all’Università dei documenti di cui all’art. 16 lett. d), del capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art.13; - applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art.14; - qualora l’Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara; - mancata presentazione della polizza assicurativa ai sensi dell’artdel precedente art. 1456 8; - cessione del Codice Civile, contratto; - mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in caso materia di mancanza anche sopravvenuta tracciabilità dei requisiti flussi finanziari. - violazione molto grave degli obblighi di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionariodell’Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario Manutentore dal Responsabile dell'esecuzione Unico del contratto Procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECanche per telefax o e-mail, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano Committente, inoltrata al domicilio eletto dal ConcessionarioManutentore; entro 3 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario Manutentore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di MilanoCommittente, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutelericevute le, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 16, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artdegli artt. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - frode nella esecuzione del servizio; - inadempimento alle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; - stato di inosservanza dell’Affidatario del Manutentore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - esecuzione del servizio con personale non in possesso dei “Certificati di abilitazione” di cui al DPR 162/99; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni leassicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni - mancata reintegrazione del deposito cauzionale di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del serviziocui all'art. 15; - applicazione di n. 3 comunicazioni formali n.3 (tre) penalità di grave inadempienzacui al precedente art. 16; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, ,di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico ; - subappalto al di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta fuori dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. espressamente consentiti dalla legislazione vigente; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano Committente potrà provvedere d'ufficio d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese del ConcessionarioManutentore, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore Manutentore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario Manutentore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente specificatamente contestata al Concessionario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto gestore dall’AMTAB Spa a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, anche per telefax in cui faranno farà fede esclusivamente la data data, e ora di trasmissione del Politecnico di Milano dell’AMTAB Spa, inoltrata al domicilio eletto dal Concessionariogestore; entro 3 nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore di 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario può presentare per la presentazione di eventuali osservazioni; , decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, l’AMTAB Spa qualora non riceva ritenga valide le giustificazioni oppureaddotte, ricevuteleapplicherà le penali di cui all’art. 17, non le ritenga valide, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più piu’ opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano L’AMTAB Spa ha inoltre facoltà di risolvere il contrattocontratto con semplice provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • frode nella Ritardo superiore alla settimana dell’inizio del servizio, non dovuto a cause di forza maggiore o dipendenti dall’Ente appaltante; • Verificarsi di gravi o ripetute inadempienze relativamente alle prescrizioni del presente capitolato in merito al comportamento verso l’utenza, l’igiene del locale,la qualità dei prodotti offerti e nel caso di mancato rispetto delle norme sul personale addetto,. • Frode nell’esecuzione del servizio; • Inadempimento alle disposizioni dell’AMTAB Spa riguardanti le modalità di esecuzione del servizio; • stato mancato rispetto delle procedure di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa HACCP e lo svolgimento del contrattodelle norme sulla sicurezza dei lavoratori; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoaggiudicato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificato motivogiustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, del regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni accertata sostituzione del gestore da parte di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali un soggetto terzo nella gestione parziale o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione totale, del servizio; • applicazione di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamentoritardo nei pagamenti del canone mensile superiore a 30 giorni; • cessione dell’Aziendadell’azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguitegestore. Ove si verifichino deficienze e inadempienze inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano l’AMTAB Spa potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamentea sostituire il gestore, con altro incaricato il quale eseguirà il servizio contrattualmente pattuito con spese e costi a spese del Concessionario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in dannocarico della società inadempiente. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore oltre alla immediata perdita della cauzione e del corrispettivo per l’anno in corso , a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico l’ dell’AMTAB Spa dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario può chiedere Nel caso in cui si rescinde il contratto per colpa del gestore, si conviene che l’AMTAB Spa potrà provvedere all’esecuzione del servizio tramite altra ditta in attesa degli esiti della nuova gara di affidamento utilizzando le medesime attrezzature al momento presenti senza che la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.cditta inadempiente abbia nulla a cui pretendere.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario all’Ente aggiudicatario dal Responsabile dell'esecuzione della corretta esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECanche per telefax, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Milano inoltrata Bologna, al domicilio eletto dal Concessionariodall’Ente aggiudicatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario quest’ultimo può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico l’Ente di Milanoaccoglienza, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 12, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione L’Ente di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano accoglienza ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - frode nella esecuzione del servizio; - inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; - stato di inosservanza dell’Affidatario dell’Ente aggiudicatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolatoCapitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoassunto; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente Capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in Capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n. 3 comunicazioni formali (tre) penali di grave inadempienzacui al precedente art. 12; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico ; - qualora il gestore non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in dannoselezione. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore l’Ente aggiudicatario, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico l’Ente di accoglienza dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto alla Ditta dall‟Ente a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dal Concessionarioscritta (anche fax o e-mail); entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario la Ditta può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, l‟Ente qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, se ricevute non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 14, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano L‟Ente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artdegli artt. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - frode nella esecuzione del servizio; • stato - inadempimento alle disposizioni riguardanti i tempi di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa esecuzione del servizio e lo svolgimento del contrattol'eliminazione di vizi ed irregolarità; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui all'art. 18; - applicazione di n. 3 comunicazioni formali n.3 (tre) penalità di grave inadempienzacui al precedente art. 14; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • - cessione dell’Aziendadell‟Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico dell‟impresa; - subappalto al di Milano ha inoltre facoltà fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente; - qualora la Ditta non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara; - qualora la Ditta non sia in grado di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civileprovare, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16qualsiasi momento, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguitele coperture assicurative richieste dal presente capitolato. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano l‟Ente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionariodella Ditta, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore la Ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico l‟Ente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario La Ditta può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario all’Appaltatore dal Responsabile Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di mediante comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano . La comunicazione sarà inoltrata al domicilio eletto dal Concessionario; entro 3 giorni dalla data della suddetta dall’Appaltatore. Nella comunicazione sarà fissato il Concessionario può presentare termine per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso osservazioni da parte dell’Appaltatore. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine il Politecnico senza che l’Appaltatore abbia risposto, l'Università applicherà le penali di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà cui al precedente art. 14 e potrà adottare le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano L'Università ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - frode nella esecuzione del servizio; • stato - inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoe l'eliminazione di vizi ed irregolarità; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Il Politecnico del gestore; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di Milano ha inoltre facoltà legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - reiterate e gravi violazioni delle norme di risolvere il contrattolegge, ai sensi dell’art. 1456 regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti servizio; - mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti al precedente art.13; - applicazione di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, n.3 (tre) penalità di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore al precedente art.14; - qualora l’Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara; - subappalto o cessione del contratto; - mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguiteflussi finanziari. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionariodell’Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Concessionario può chiedere la risoluzione In virtù del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione rinvio operato dall’art. 297 del d.P.R. 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del Codice, per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.cquanto applicabili.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo al Concessionario, della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in applicazione dell’art.110 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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