INADEMPIMENTI E PENALITA’. L’Amministrazione Appaltante ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste. In caso di contestazione, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all’acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo all’appaltatore. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve essere consegnata in tempo utile, in modo tale che l’Amministrazione appaltante non riceva danno nella necessaria continuità delle attività. Nei casi di seguito contemplati, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitrice, l’Amministrazione appaltante potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti: - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata, compreso il ritardo nella consegna o sostituzione del materiale di consumo ove previsto: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service” da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno di regolare consegna o sostituzione; - mancato espletamento della manutenzione preventiva pattuita o ritardo nell’espletamento dell’intervento, senza giustificato motivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno del regolare intervento; - mancato rilascio del rapporto di intervento espletato: penale di € 350,00 - mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento non tempestivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento richiesto fino al giorno di risoluzione del guasto incluso; - mancata sostituzione delle parti di ricambio o tardiva sostituzione delle medesime: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo alla richiesta di sostituzione delle parti di ricambio fino al giorno di completo e corretto adempimento della prestazione. - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino al giorno di regolare consegna o sostituzione di quanto previsto; - ritardo nell’installazione, messa in funzione e adempimenti connessi alle verifiche di conformità dell’apparecchiatura, compresa la mancata consegna della documentazione richiesta per l’installazione e la verifica di conformità, ritardo nell’espletamento dei corsi di formazione del personale: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino alla data di regolare adempimento; - mancato espletamento della manutenzione preventiva e correttiva prevista dalla garanzia ordinaria: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento manutentivo o correttivo, fino al giorno dell’intervento stesso; Le penali sopra evidenziate saranno calcolate con riferimento al valore dell’apparecchiatura oggetto dell’inadempimento, facendo presente che, comunque, la penale minima da applicare, indipendentemente dal costo dell’apparecchiatura, ammonta ad € 100,00 e quella massima non potrà superare il 10% del valore d’acquisto. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto d’appalto. In tal caso si applicheranno all’Impresa le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria e/o del ESTAR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell’Impresa per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all’ ESTAR e/o alle Aziende Sanitarie. Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della stazione appaltante.
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Samples: Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica, Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica, Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica
INADEMPIMENTI E PENALITA’. L’Amministrazione Appaltante ha facoltà La ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile dell’operato dei propri dipendenti e risponderà direttamente nel caso in cui il committente rilevi, nei luoghi dove verranno svolti i servizi, ammanchi o danni. In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capito- lato, l’Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con xxxxxx- sta di contestare giustificazioni e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed con invito a conformarsi immediatamente alle caratteristiche tecniche previstecondizioni contrattuali. In caso di contestazionecontestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppure, o in caso di urgenza, provvedere direttamente all’acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze mancata risposta o di prezzo all’appaltatore. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve essere consegnata in tempo utile, in modo tale che l’Amministrazione appaltante non riceva danno nella necessaria continuità delle attività. Nei casi di seguito contemplati, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitricemancato arrivo nel termine indicato, l’Amministrazione appaltante potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà si riserva di applicare ulteriori penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da un minimo di le seguenti penali, che verranno dedotte dal pagamento della fattura relativa al periodo o sulla cauzione: • € 100,00 (cento) ad un massimo per ogni infrazione, • € 300,00 per ogni infrazione in caso di € 10.000,00 (diecimila), fatta salva la facoltà infrazioni gravi L’applicazione di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti: - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata, compreso il ritardo nella consegna o sostituzione del materiale qualsiasi tipo di consumo ove previsto: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service” da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno di regolare consegna o sostituzione; - mancato espletamento della manutenzione preventiva pattuita o ritardo nell’espletamento dell’intervento, senza giustificato motivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno del regolare intervento; - mancato rilascio del rapporto di intervento espletato: penale di € 350,00 - mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento penali tra quelle sopra indicate non tempestivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento richiesto fino al giorno di risoluzione del guasto incluso; - mancata sostituzione delle parti di ricambio o tardiva sostituzione delle medesime: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo alla richiesta di sostituzione delle parti di ricambio fino al giorno di completo e corretto adempimento della prestazione. - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino al giorno di regolare consegna o sostituzione di quanto previsto; - ritardo nell’installazione, messa in funzione e adempimenti connessi alle verifiche di conformità dell’apparecchiatura, compresa la mancata consegna della documentazione richiesta per l’installazione e la verifica di conformità, ritardo nell’espletamento dei corsi di formazione del personale: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino alla data di regolare adempimento; - mancato espletamento della manutenzione preventiva e correttiva prevista dalla garanzia ordinaria: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento manutentivo o correttivo, fino al giorno dell’intervento stesso; Le penali sopra evidenziate saranno calcolate con riferimento al valore dell’apparecchiatura oggetto dell’inadempimento, facendo presente che, comunque, la penale minima da applicare, indipendentemente dal costo dell’apparecchiatura, ammonta ad € 100,00 e quella massima non potrà superare il 10% del valore d’acquisto. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto d’appalto. In tal caso si applicheranno all’Impresa le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude precluderà il diritto dell’Azienda Sanitaria e/o del ESTAR dell’ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell’Impresa per cause non dipendenti dalla propria volontà, per maggiori danni subiti in conseguenza di inadempienze di terzi, od imputabili all’ ESTAR e/o alle Aziende Sanitarieviolazioni delle norme contrattuali. Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice Per l’accertamento dell’inadempienza l’ente potrà tenere conto, oltre che dei propri dipendenti, anche delle segnalazioni provenienti dai famigliari degli utenti. L’Amministrazione potrà inoltre risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all’aggiudicatario, da inviarsi mediante raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi:
a) dopo tre infrazioni che risultino fondate o a seguito di infrazioni di particolare gravità;
b) gravi violazioni di legge o di natura contrattuale;
c) gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune;
d) violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
e) interruzione o sospensione ingiustificata del servizio anche per irregolarità commesse nell’esecuzione una sola volta
f) cessione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata a terzi senza l’autorizzazione scritta da parte dell’ente, subappalto totale o parziale del servizio. In caso di risoluzione anticipata del contratto, alla ditta è dovuto solo il compenso previsto per i servizi svolti fino a quel momento, ferma la rifusione di eventuali danni derivanti all’ente e agli utenti per la cessazione o modifica del servizio a seguito della stazione appaltantepredetta risoluzione per colpa della ditta. Si procederà inoltre all’incameramento della cauzione.
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Samples: Capitolato Speciale, Capitolato Speciale
INADEMPIMENTI E PENALITA’. L’Amministrazione Appaltante ha facoltà L’Azienda Sanitaria interessata, qualora riscontri inosservanze degli obblighi contrattuali e/o adempimenti non puntuali degli stessi, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R o mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna alla Ditta aggiudicataria un termine non inferiore a quindici giorni dalla data della notifica per la presentazione di contestare controdeduzioni scritte. Nel caso in cui le controdeduzioni presentate dalla Ditta aggiudicataria non venissero ritenute idonee a giusti2icare l’inadempienza, l'Azienda Sanitaria applicherà le penalità in base alla seguente tabella: DESCRIZIONE INADEMPIENZA IMPORTI PENALITA’
1 Ritardo nel ritiro del plico/pacco (il periodo da computarsi per l’applicazione della penale è compreso tra l’orario in cui il ritiro doveva essere effettuato e quello in cui è stato effettivamente eseguito) € 100,00 per ogni ora di rifiutare ritardo
2 Ritardo nella consegna del plico/pacco (il periodo da computarsi per l’applicazione della penale è compreso tra l’orario in cui la merce riconosciuta difettosa consegna doveva essere effettuata e quello in cui è stata effettivamente eseguita) € 200,00 per ogni ora di ritardo
3 Mancato ritiro del plico/pacco € 500,00
4 Mancata consegna del plico/pacco € 1.000,00
5 Mancato ritiro urgente del plico/pacco € 1.000,00 Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A/R o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previsteper PEC e contestualmente ad ESTAR. Gli importi corrispondenti verranno decurtati sull’ammontare delle 2atture ammesse al pagamento secondo le modalità previste dalle Aziende Sanitarie interessate. In caso di contestazioneassenza di fatture emesse, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all’acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo all’appaltatore. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve gli importi corrispondenti saranno trattenuti sulla cauzione de2initiva che dovrà essere consegnata in tempo utile, in modo tale che l’Amministrazione appaltante non riceva danno nella necessaria continuità delle attività. Nei casi di seguito contemplati, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti reintegrata dalla Ditta fornitrice, l’Amministrazione appaltante potrà rivolgersi senza bisogno di ulteriore diffida. L’escussione della cauzione per gli importi corrispondenti alle suddette penali è effettuata dalle stesse Aziende Sanitarie. Della suddetta escussione ne dovrà essere data comunicazione ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti: - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata, compreso il ritardo nella consegna o sostituzione del materiale di consumo ove previsto: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service” da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno di regolare consegna o sostituzione; - mancato espletamento della manutenzione preventiva pattuita o ritardo nell’espletamento dell’intervento, senza giustificato motivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno del regolare intervento; - mancato rilascio del rapporto di intervento espletato: penale di € 350,00 - mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento non tempestivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento richiesto fino al giorno di risoluzione del guasto incluso; - mancata sostituzione delle parti di ricambio o tardiva sostituzione delle medesime: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo alla richiesta di sostituzione delle parti di ricambio fino al giorno di completo e corretto adempimento della prestazioneESTAR. - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino al giorno di regolare consegna o sostituzione di quanto previsto; - ritardo nell’installazione, messa in funzione e adempimenti connessi alle verifiche di conformità dell’apparecchiatura, compresa la mancata consegna della documentazione richiesta per l’installazione e la verifica di conformità, ritardo nell’espletamento dei corsi di formazione del personale: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino alla data di regolare adempimento; - mancato espletamento della manutenzione preventiva e correttiva prevista dalla garanzia ordinaria: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento manutentivo o correttivo, fino al giorno dell’intervento stesso; Le penali sopra evidenziate saranno calcolate con riferimento al valore dell’apparecchiatura oggetto dell’inadempimento, facendo presente che, comunque, la penale minima da applicare, indipendentemente dal costo dell’apparecchiatura, ammonta ad € 100,00 e quella massima non potrà superare il 10% del valore d’acquisto. Deve considerarsi ritardo anche il Nel caso in cui l’Impresa esegua le prestazioni contrattuali l’Azienda Sanitaria, accertata l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Ditta, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il mancato rispetto del nuovo termine darà luogo all’applicazione delle penali. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto riferisce tempestivamente al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute merito ai ritardi o inadempimenti nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e nel nell'allegato capitolato tecnico; qualora il ritardo o l'inadempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto del contratto d’appaltoattuativo, l’Azienda Sanitaria interessata, su proposta del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell’art. In tal caso si applicheranno all’Impresa le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Resta ferma, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria e/o del ESTAR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell’Impresa per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all’ ESTAR e/o alle Aziende Sanitarie. Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della stazione appaltantela risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Azienda Sanitaria.
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Samples: Accordo Quadro
INADEMPIMENTI E PENALITA’. L’Amministrazione Appaltante ha facoltà 1. Fatti salvi i casi di contestare risoluzione del contratto, qualora il soggetto affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Committente invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato.
2. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dal Committente, si potrà procedere nei seguenti casi all’applicazione delle sottoelencate penalità:
a) mancata esecuzione delle attività programmate o dei servizi previsti dal capitolato, nonché la mancata esecuzione delle proposte innovative e migliorative, entro i termini di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque esecuzione richiesti, a seguito di formale diffida, verrà applicata una penale compresa tra € 200,00 e € 500,00 per ogni episodio verificatosi;
b) assenze degli Operatori non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste. In caso comunicate e reiterati ritardi di contestazione, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppureorario del personale impiegato nello svolgimento del Progetto nonché, in caso di urgenzaritardo nell’erogazione delle attività da svolgere, provvedere direttamente all’acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo all’appaltatore. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve essere consegnata in tempo utile, in modo tale che l’Amministrazione appaltante non riceva danno nella necessaria continuità delle attività. Nei casi di seguito contemplati, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitrice, l’Amministrazione appaltante potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti: - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata, compreso il ritardo nella consegna o sostituzione del materiale di consumo ove previsto: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service” da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno di regolare consegna o sostituzione; - mancato espletamento della manutenzione preventiva pattuita o ritardo nell’espletamento dell’intervento, senza giustificato motivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno del regolare intervento; - mancato rilascio del rapporto di intervento espletato: penale di € 350,00 - mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento non tempestivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento richiesto fino al giorno di risoluzione del guasto incluso; - mancata sostituzione delle parti di ricambio o tardiva sostituzione delle medesime: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo alla richiesta di sostituzione delle parti di ricambio fino al giorno di completo e corretto adempimento della prestazione. - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino al giorno di regolare consegna o sostituzione di quanto previsto; - ritardo nell’installazione, messa in funzione e adempimenti connessi alle verifiche di conformità dell’apparecchiatura, compresa la mancata consegna della documentazione richiesta per l’installazione e la verifica di conformità, ritardo nell’espletamento dei corsi di formazione del personale: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino alla data di regolare adempimento; - mancato espletamento della manutenzione preventiva e correttiva prevista dalla garanzia ordinaria: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento manutentivo o correttivo, fino al giorno dell’intervento stesso; Le penali sopra evidenziate saranno calcolate con riferimento al valore dell’apparecchiatura oggetto dell’inadempimento, facendo presente che, comunque, la penale minima da applicare, indipendentemente dal costo dell’apparecchiatura, ammonta ad tra € 100,00 e quella massima non potrà superare il 10% del valore d’acquisto€ 250,00 al secondo episodio segnalato;
c) servizio effettuato in difformità da quanto previsto dal Capitolato, penale compresa tra € 200,00 e € 500,00 per ogni episodio verificatosi;
d) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, penale compresa tra € 200,00 e € 500,00 per ogni episodio verificatosi.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Impresa esegua Il Committente provvederà al recupero delle penalità mediante detrazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel rese dal Soggetto affidatario, previa apposita e formale contestazione secondo quanto stabilito dal presente capitolato e nel Capitolato.
4. Oltre alle penali suddette il soggetto appaltante si riserva l'applicazione di penali congrue per altre violazioni delle norme del contratto d’appaltoove l'appaltatore non provveda a sanare la situazione nei tempi comunicati per scritto. In tal caso si applicheranno all’Impresa le predette L'accertamento dei fatti che danno origine alle penali sino verrà effettuato dagli incaricati dell’U.C.V.V., salvo errori manifesti, prova contraria o mala fede.
5. Il pagamento della penale non esonera il prestatore di servizi dall’obbligo di risarcire l’eventuale danno arrecato al momento in cui la fornitura committente e/o i servizi inizieranno ad essere prestati a terzi in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior dannodipendenza dell’inadempimento. La richiesta e/o il pagamento L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e esclude qualsiasi altra azione legale che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria e/o del ESTAR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell’Impresa per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all’ ESTAR e/o alle Aziende Sanitarie. Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della stazione appaltantecommittente intenda eventualmente intraprendere.
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Samples: Affidamento Del Servizio Di Sportello Di Accesso Unitario Alle Prestazioni Sociali
INADEMPIMENTI E PENALITA’. L’Amministrazione Appaltante ha facoltà di contestare Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste. In per ogni caso di contestazionecarente, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all’acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo all’appaltatore. Qualora venga richiesta la sostituzionetardiva o incompleta esecuzione del servizio, la merce deve essere consegnata in tempo utilestazione concedente, in modo tale che l’Amministrazione appaltante non riceva danno nella necessaria continuità fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al concessionario delle attività. Nei casi di seguito contemplatipenali, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitricevariabili a seconda della gravità del caso, l’Amministrazione appaltante potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti: - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata, compreso il ritardo nella consegna o sostituzione del materiale di consumo ove previsto: penale calcolate in misura giornaliera dello compresa tra lo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service” da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno di regolare consegna o sostituzione; - mancato espletamento della manutenzione preventiva pattuita o ritardo nell’espletamento dell’intervento, senza giustificato motivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione locazione triennale “inclusive Service da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino complessivamente, al giorno del regolare intervento; - mancato rilascio del rapporto 10 per cento di intervento espletato: penale di € 350,00 - mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento non tempestivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare detto ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service (rif. art. 113-bis, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento richiesto fino al giorno di risoluzione comma 2, del guasto incluso; - mancata sostituzione Codice dei contratti). L’eventuale applicazione delle parti di ricambio penali non esime il concessionario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o tardiva sostituzione delle medesime: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo alla richiesta di sostituzione delle parti di ricambio fino al giorno di completo e corretto adempimento della prestazionepersone. - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino al giorno di regolare consegna o sostituzione di quanto previsto; - ritardo nell’installazione, messa in funzione e adempimenti connessi alle verifiche di conformità dell’apparecchiatura, compresa la mancata consegna della documentazione richiesta per l’installazione e la verifica di conformità, ritardo nell’espletamento dei corsi di formazione Il Responsabile del personale: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino alla data di regolare adempimento; - mancato espletamento della manutenzione preventiva e correttiva prevista dalla garanzia ordinaria: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento manutentivo o correttivo, fino al giorno dell’intervento stesso; Le penali sopra evidenziate saranno calcolate con riferimento al valore dell’apparecchiatura oggetto dell’inadempimento, facendo presente che, comunque, la penale minima da applicare, indipendentemente dal costo dell’apparecchiatura, ammonta ad € 100,00 e quella massima non potrà superare il 10% del valore d’acquisto. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto d’appalto. In tal caso si applicheranno all’Impresa le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La richiesta e/procedimento o il pagamento Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale si è reso inadempiente il concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria e/o del ESTAR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell’Impresa per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all’ ESTAR e/o alle Aziende Sanitarie. Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato entro il termine di 30 oltre 10 (trentadieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltanteconcedente, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta concessionaria e di affidarlo anche provvisoriamente ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione concedente si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
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Samples: Capitolato d'Oneri Per l'Affidamento in Concessione
INADEMPIMENTI E PENALITA’. L’Amministrazione Appaltante ha facoltà di contestare Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste. In per ogni caso di contestazionecarente, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all’acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo all’appaltatore. Qualora venga richiesta la sostituzionetardiva o incompleta esecuzione del servizio, la merce deve essere consegnata in tempo utilestazione appaltante, in modo tale che l’Amministrazione appaltante non riceva danno nella necessaria continuità delle attività. Nei casi fatto salvo ogni risarcimento di seguito contemplatimaggiori ed ulteriori danni, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitrice, l’Amministrazione appaltante potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando applicare alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità proporzionali all’inadempimento e delle penali, variabili da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila)a seconda della gravità del caso, fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti: - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata, compreso il ritardo nella consegna o sostituzione del materiale di consumo ove previsto: penale calcolate in misura giornaliera dello compresa tra lo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service” da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno di regolare consegna o sostituzione; - mancato espletamento della manutenzione preventiva pattuita o ritardo nell’espletamento dell’intervento, senza giustificato motivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione locazione triennale “inclusive Service da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino complessivamente, al giorno del regolare intervento; - mancato rilascio del rapporto 10 per cento di intervento espletato: penale di € 350,00 - mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento non tempestivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare detto ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento richiesto fino al giorno di risoluzione (1). Il responsabile del guasto incluso; - mancata sostituzione delle parti di ricambio o tardiva sostituzione delle medesime: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo alla richiesta di sostituzione delle parti di ricambio fino al giorno di completo e corretto adempimento della prestazione. - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino al giorno di regolare consegna o sostituzione di quanto previsto; - ritardo nell’installazione, messa in funzione e adempimenti connessi alle verifiche di conformità dell’apparecchiatura, compresa la mancata consegna della documentazione richiesta per l’installazione e la verifica di conformità, ritardo nell’espletamento dei corsi di formazione del personale: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino alla data di regolare adempimento; - mancato espletamento della manutenzione preventiva e correttiva prevista dalla garanzia ordinaria: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento manutentivo o correttivo, fino al giorno dell’intervento stesso; Le penali sopra evidenziate saranno calcolate con riferimento al valore dell’apparecchiatura oggetto dell’inadempimento, facendo presente che, comunque, la penale minima da applicare, indipendentemente dal costo dell’apparecchiatura, ammonta ad € 100,00 e quella massima non potrà superare il 10% del valore d’acquisto. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto d’appalto. In tal caso si applicheranno all’Impresa le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La richiesta e/procedimento o il pagamento Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza a mezzo PEC, a firma del Dirigente, avverso la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo l’appaltatore avrà facoltà di pagamento della medesima penale. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria e/o del ESTAR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve presentare le ragioni dell’Impresa per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all’ ESTAR e/o alle Aziende Sanitarie. Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato sue controdeduzioni entro il termine di 30 5 (trentacinque) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Per il pagamento della penale, la stazione appaltante si rivarrà trattenendo l’importo della stessa sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l’appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto. Con riferimento ad inadempimenti relativi alle attività oggetto di postalizzazione, l’applicazione delle eventuali penali a carico dell’affidatario non è prevista qualora si accertino le seguenti condizioni:
a) gli invii postalizzati sono corrispondenti a quelli chiaramente indicati nell’ambito dell’offerta tecnica;
b) l’affidatario ha rispettato i tempi per l’immissione nella rete del servizio universale previsti nell’offerta e nel contratto di appalto.
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Samples: Capitolato d'Appalto
INADEMPIMENTI E PENALITA’. L’Amministrazione Appaltante ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste. In Nel caso di contestazioneinosservanza delle norme del presente capitolato o di inadempienza ai patti contrattuali, l’Amministrazione appaltante l’ENTE PARCO potrà richiedere applicare penalità commisurate al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivodanno arrecato al normale funzionamento del servizio e al ripetersi delle manchevolezze, oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all’acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo all’appaltatore. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve essere consegnata in tempo utile, in modo tale che l’Amministrazione appaltante non riceva danno nella necessaria continuità delle attività. Nei casi di seguito contemplati, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitrice, l’Amministrazione appaltante potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da un minimo di € euro 100,00 (cento) ad un massimo di € 10.000,00 euro 2.000,00 (diecimiladuemila), fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penalità previste nel presente capitolato saranno contestate al prestatore dei servizi dall’ENTE PARCO con comunicazione scritta. Il prestatore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte ad insindacabile giudizio dell’ENTE PARCO, ovvero non vi sia stata risposta nel termine suddetto, potranno essere applicate le penali indicate nel presente articolo. Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute dall’importo dei crediti vantati dal prestatore di servizi, così come risultanti dalle fatture emesse per lo svolgimento del servizio, oppure, mediante rivalsa sul deposito cauzionale. In quest’ ultimo caso Il prestatore di servizi dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. E’ sempre e comunque fatta salva la facoltà dell’ENTE PARCO di risoluzione unilaterale del contratto ed esperire ogni altra azione azioni per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a tutela degli eventuali danni subiti: - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestatacausa dell’inadempienza contrattuale. Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte del prestatore di servizi nell’esecuzione del servizio, l’ENTE PARCO si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all’applicazione delle suddette penalità saranno addebitati al prestatore di servizi anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni. In nessun caso, ivi compreso il ritardo nella consegna o sostituzione nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il prestatore dei servizi potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all’applicazione della penalità prevista l’ENTE PARCO potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del materiale c.c. per fatto e colpa del prestatore di consumo ove previsto: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service” da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino servizi che sarà conseguentemente tenuto al giorno di regolare consegna o sostituzione; - mancato espletamento della manutenzione preventiva pattuita o ritardo nell’espletamento dell’intervento, senza giustificato motivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno del regolare intervento; - mancato rilascio del rapporto di intervento espletato: penale di € 350,00 - mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento non tempestivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento richiesto fino al giorno di risoluzione del guasto incluso; - mancata sostituzione delle parti di ricambio o tardiva sostituzione delle medesime: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo alla richiesta di sostituzione delle parti di ricambio fino al giorno di completo e corretto adempimento della prestazione. - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino al giorno di regolare consegna o sostituzione di quanto previsto; - ritardo nell’installazione, messa in funzione e adempimenti connessi alle verifiche di conformità dell’apparecchiatura, compresa la mancata consegna della documentazione richiesta per l’installazione e la verifica di conformità, ritardo nell’espletamento risarcimento dei corsi di formazione del personale: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino alla data di regolare adempimento; - mancato espletamento della manutenzione preventiva e correttiva prevista danni derivanti dalla garanzia ordinaria: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento manutentivo o correttivo, fino al giorno dell’intervento stesso; Le penali sopra evidenziate saranno calcolate con riferimento al valore dell’apparecchiatura oggetto dell’inadempimento, facendo presente che, comunque, la penale minima da applicare, indipendentemente dal costo dell’apparecchiatura, ammonta ad € 100,00 e quella massima non potrà superare il 10% del valore d’acquisto. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto d’appalto. In tal caso si applicheranno all’Impresa le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria e/o del ESTAR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell’Impresa per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all’ ESTAR e/o alle Aziende Sanitarie. Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della stazione appaltanterisoluzione.
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Samples: Capitolato Prestazionale
INADEMPIMENTI E PENALITA’. L’Amministrazione Appaltante ha facoltà Le ditte aggiudicatarie, nell'esecuzione delle forniture, avranno l'obbligo di contestare uniformarsi a tutte le disposizioni di Xxxxx e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed Regolamenti concernenti le forniture stesse, nonché alle caratteristiche tecniche previsteprevisioni del presente capitolato speciale d'appalto. In caso di contestazionemancata consegna totale o parziale dei prodotti, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppure, in caso o di urgenza, provvedere direttamente all’acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo all’appaltatore. Qualora venga richiesta la sostituzionemancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, la merce deve essere consegnata in tempo utilefarmacia comunale potrà approvvigionarsi, in modo tale che l’Amministrazione appaltante non riceva danno nella necessaria continuità delle attività. Nei casi di seguito contemplatia suo insindacabile, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitricegiudizio, l’Amministrazione appaltante potrà rivolgersi ad presso altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta appaltatrice ditta aggiudicataria inadempiente l'eventuale maggior prezzo sostenuto, fatto salvo il diritto all'azione di risarcimento dei danni subiti. Sono, inoltre, previste le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi seguenti penali: - nel caso in cui la facoltà consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di applicare ulteriori penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, l'Amministrazione aggiudicatrice, tramite il Servizio competente, potrà irrogare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti: - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata, compreso il ritardo nella consegna o sostituzione del materiale di consumo ove previsto: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service” da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno di regolare consegna o sostituzioneEuro 100,00; - mancato espletamento della manutenzione preventiva pattuita o nel caso in cui tale ritardo nell’espletamento dell’interventosia superiore alla giornata lavorativa, senza giustificato motivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino potrà essere irrogata una penalità corrispondente al giorno del regolare intervento; - mancato rilascio del rapporto di intervento espletato: penale di € 350,00 - mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento non tempestivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento richiesto fino al giorno di risoluzione del guasto incluso; - mancata sostituzione delle parti di ricambio o tardiva sostituzione delle medesime: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo alla richiesta di sostituzione delle parti di ricambio fino al giorno di completo e corretto adempimento della prestazione. - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino al giorno di regolare consegna o sostituzione di quanto previsto; - ritardo nell’installazione, messa in funzione e adempimenti connessi alle verifiche di conformità dell’apparecchiatura, compresa la mancata consegna della documentazione richiesta per l’installazione e la verifica di conformità, ritardo nell’espletamento dei corsi di formazione del personale: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino alla data di regolare adempimento; - mancato espletamento della manutenzione preventiva e correttiva prevista dalla garanzia ordinaria: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento manutentivo o correttivo, fino al giorno dell’intervento stesso; Le penali sopra evidenziate saranno calcolate con riferimento al valore dell’apparecchiatura oggetto dell’inadempimento, facendo presente che, comunque, la penale minima da applicare, indipendentemente dal costo dell’apparecchiatura, ammonta ad € 100,00 e quella massima non potrà superare il 1020% del valore d’acquisto. Deve considerarsi ritardo anche il globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 300,00; - nel caso in di inadempienze alle modalità e termini di prestazione della fornitura e dei servizi connessi di cui l’Impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel all'art.5 del presente capitolato e nel contratto d’appalto. In tal caso si applicheranno all’Impresa le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno capitolato, potrà essere irrogata una penale pari ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in Euro 250,00 per ogni caso il risarcimento del maggior dannoinadempienza. La richiesta e/o contestazione dell’addebito, a firma del Responsabile del servizio su proposta del Direttore della Farmacia Comunale, viene inviata tramite PEC al Fornitore, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni naturali e consecutivi, ovvero entro massimo 12 ore per le contestazioni ritenute dal RUP afferenti a forniture che non possono essere ritardate. Qualora il fornitore non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale. L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali penali, il Comune di Preci potrà, alternativamente, procedere mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleall'art. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria e/o del ESTAR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell’Impresa per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all’ ESTAR e/o alle Aziende Sanitarie. Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo 10 che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della stazione appaltanteimmediatamente integrata.
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Samples: Fornitura Di Farmaci E Parafarmaci
INADEMPIMENTI E PENALITA’. L’Amministrazione Appaltante ha facoltà di contestare Le indicazioni e di rifiutare le prescrizioni dei soggetti delegati dalla Committente dovranno essere eseguite dall’Impresa aggiudicataria con la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previstemassima cura e prontezza. In caso di contestazione, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all’acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo all’appaltatore. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve essere consegnata in tempo utile, in modo tale che l’Amministrazione appaltante non riceva danno nella necessaria continuità delle attività. Nei casi di seguito contemplati, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitrice, l’Amministrazione appaltante potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti: - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata, compreso il ritardo nella consegna o sostituzione del materiale di consumo ove previsto: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service” da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno di regolare consegna o sostituzione; - mancato espletamento della manutenzione preventiva pattuita o ritardo nell’espletamento dell’intervento, senza giustificato motivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno del regolare intervento; - mancato rilascio del rapporto di intervento espletato: penale di € 350,00 - mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento non tempestivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento richiesto fino al giorno di risoluzione del guasto incluso; - mancata sostituzione delle parti di ricambio o tardiva sostituzione delle medesime: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo alla richiesta di sostituzione delle parti di ricambio fino al giorno di completo e corretto adempimento della prestazione. - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino al giorno di regolare consegna o sostituzione di quanto previsto; - ritardo nell’installazione, messa in funzione e adempimenti connessi alle verifiche di conformità dell’apparecchiatura, compresa la mancata consegna della documentazione richiesta per l’installazione e la verifica di conformità, ritardo nell’espletamento dei corsi di formazione del personale: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino alla data di regolare adempimento; - mancato espletamento della manutenzione preventiva e correttiva prevista dalla garanzia ordinaria: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento manutentivo o correttivo, fino al giorno dell’intervento stesso; Le penali sopra evidenziate saranno calcolate con riferimento al valore dell’apparecchiatura oggetto dell’inadempimento, facendo presente che, comunque, la penale minima da applicare, indipendentemente dal costo dell’apparecchiatura, ammonta ad € 100,00 e quella massima L’Impresa aggiudicataria non potrà superare il 10% del valore d’acquisto. Deve considerarsi ritardo rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli interventi disposti, anche il caso in cui l’Impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto d’appalto. In tal caso quando si applicheranno all’Impresa le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/tratti di interventi da farsi di notte o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattualinei giorni festivi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior dannosotto pena della esecuzione d'ufficio. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa esonererà il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di del pagamento della medesima penalepenale medesima. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto Qualora si dovessero verificare inadempienze o danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali dell’Azienda Sanitaria e/o del ESTAR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell’Impresa per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dell’Impresa aggiudicataria. Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l’Impresa aggiudicataria dovrà intervenire per porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio che verrà stabilito caso per caso. L’Azienda Ulss 8 potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od imputabili all’ ESTAR e/alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o alle Aziende Sanitarieprocedimento giudiziario. Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta aggiudicataria non potrà per irregolarità commesse nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato. Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell’esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo cheservizio, in tal casol’Azienda ULSS, dovrà essere adeguatamente reintegrato entro il termine di 30 (trenta) giorni a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare alla ditta aggiudicataria, una penale nei termini indicati dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della stazione appaltantepresente articolo.
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INADEMPIMENTI E PENALITA’. L’Amministrazione Appaltante ha facoltà Salva ogni azione che la stazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi per il risarcimento di contestare eventuali maggiori danni, l’amministrazione qualora il fornitore accreditato non ottemperi alla fornitura nei modi e nei termini previsti o fornisca merce difforme dai requisiti richiesti (tecnico-qualitativi), non accetterà i prodotti non conformi e i fornitori dovranno provvedere alla sostituzione immediata delle merci e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta, senza oneri e spese aggiuntive per l’Azienda sanitaria. Inoltre, il fornitore, sarà assoggettato all’applicazione di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque specifiche penalità nei seguenti casi:
A) non rispondente effettuino in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste. In caso le prestazioni previste entro i tempi e le modalità previste dal presente capitolato e dal disciplinare di contestazione, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere al fornitore la gara;
B) consegna della merce in ritardo sui normali tempi indicati agli atti di gara;
C) mancata e/o ritardata sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivoriscontrati difettosi (ivi compresi gli strumentari offerti in uso gratuito) o non corrispondenti al capitolato speciale di gara, oppureal momento dell’effettiva consegna o al momento dell’effettivo utilizzo; ●Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna, in per causa non imputabile alla ASL, a forza maggiore o a caso di urgenzafortuito, provvedere direttamente all’acquisto presso altri fornitoririspetto al termine o rispetto ad altro termine previamente concordato con la predetta Amministrazione per le consegne, addebitando eventuali differenze di prezzo all’appaltatore. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve essere consegnata in tempo utile, in modo tale che l’Amministrazione appaltante non riceva danno nella necessaria continuità delle attività. Nei casi di seguito contemplati, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitrice, l’Amministrazione appaltante potrà rivolgersi il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL1 una penale pari ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da un minimo di € 100,00 400,00 (cento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimilaquattrocento/00), fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale fatto salvo il risarcimento del contratto ed ogni altra azione maggior danno. ● Qualora il Fornitore non provveda, a tutela degli eventuali danni subiti: - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestataproprio carico, compreso il ritardo nella consegna o sostituzione del materiale di consumo ove previsto: a ritirare e sostituire i materiali non accettati al controllo in quanto non conformi, secondo le modalità e le tempistiche sopra stabilite lo stesso Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL1, una penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service” da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno di regolare consegna o sostituzione; - mancato espletamento della manutenzione preventiva pattuita o ritardo nell’espletamento dell’intervento, senza giustificato motivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno del regolare intervento; - mancato rilascio del rapporto di intervento espletato: penale di € 350,00 - mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento non tempestivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento richiesto fino al giorno di risoluzione del guasto incluso; - mancata sostituzione delle parti di ricambio o tardiva sostituzione delle medesime: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo alla richiesta di sostituzione delle parti di ricambio fino al giorno di completo e corretto adempimento della prestazione. - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino al giorno di regolare consegna o sostituzione di quanto previsto; - ritardo nell’installazione, messa in funzione e adempimenti connessi alle verifiche di conformità dell’apparecchiatura, compresa la mancata consegna della documentazione richiesta per l’installazione e la verifica di conformità, ritardo nell’espletamento dei corsi di formazione del personale: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino alla data di regolare adempimento; - mancato espletamento della manutenzione preventiva e correttiva prevista dalla garanzia ordinaria: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento manutentivo o correttivo, fino al giorno dell’intervento stesso; Le penali sopra evidenziate saranno calcolate con riferimento al valore dell’apparecchiatura oggetto dell’inadempimento, facendo presente che, comunque, la penale minima da applicare, indipendentemente dal costo dell’apparecchiatura, ammonta pari ad € 100,00 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. ●Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL1, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti presente Capitolato relativamente alla messa a disposizione e quella massima non potrà superare consegna dello strumentario, il 10% Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL1 una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00), fatto salvo il risarcimento del valore d’acquistomaggior danno. ●Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Impresa il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali la fornitura in modo anche solo parzialmente difformi difforme dalle prescrizioni contenute nel disposizioni di cui al presente capitolato contratto, agli atti e nel contratto d’appaltodocumenti ivi allegati e/o richiamati, e all’ordinativo di fornitura. In tal caso si applicheranno all’Impresa le predette penali la ASL1 applicherà al Fornitore la corrispondente penale sino al momento alla data in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati sarà eseguita in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattualial presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all’ordinativo di fornitura fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La richiesta e/o Stazione Appaltante provvederà a trattenere dal primo pagamento in scadenza l’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate dalla Stazione appaltante - per il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale tramite del Responsabile del Procedimento, previo parere del Direttore dell’Esecuzione – conseguenti alle eventuali inadempienze contrattuali. A tal fine si specifica che il Responsabile del Procedimento è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento individuato nella persona della medesima penale. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria e/o del ESTAR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell’Impresa per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all’ ESTAR e/o alle Aziende Sanitarie. Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo cheDott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato entro seno all’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della stazione appaltanteDirettore dell’Esecuzione individuato nella figura del Dirigente Responsabile delle UU.OO. interessate alla fornitura.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici
INADEMPIMENTI E PENALITA’. L’Amministrazione Appaltante ha facoltà L’Azienda Sanitaria interessata, qualora riscontri inosservanze degli obblighi contrattuali e/o adempimenti non puntuali degli stessi, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R o mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna alla Ditta aggiudicataria un termine non inferiore a quindici giorni dalla data della notifica per la presentazione di contestare controdeduzioni scritte. Nel caso in cui le controdeduzioni presentate dalla Ditta aggiudicataria non venissero ritenute idonee a giusti2icare l’inadempienza, l'Azienda Sanitaria applicherà le penalità in base alla seguente tabella: DESCRIZIONE INADEMPIENZA IMPORTI PENALITA’ 1 Ritardo nella consegna dei re2erti entro i tempi prestabiliti nel capitolato tecnico € 10,00 per ogni referto per ciascuno dei primi 5 giorni di ritardo € 20,00 per ogni referto per ciascuno dei successivi 5 giorni di ritardo
2 Mancata 2ruibilità diretta dei re2erti e delle immagini da parte dell’Azienda Sanitaria € 50,00 per ogni esame
3 Mancata attuazione delle eventuali migliorie proposte dall’offerente in sede di rifiutare la merce riconosciuta difettosa gara 3% dell’importo netto del contratto attuativo
4 Mancato rispetto di qualsiasi altra norma prevista nel capitolato tecnico, nel capitolato speciale e non espressa nella presente tabella € 100,00 per ogni inosservanza degli obblighi contrattuali
5 Mancata partecipazione dell’appaltatore all’attività di veri2ica da parte dell’Organo Tecnico relativamente all’applicazione della clausola sociale € 500,00 per ogni evento Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A/R o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previsteper PEC e contestualmente ad ESTAR. Gli importi corrispondenti verranno decurtati sull’ammontare delle 2atture ammesse al pagamento secondo le modalità previste dalle Aziende Sanitarie interessate. In caso di contestazioneassenza di fatture emesse, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all’acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo all’appaltatore. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve gli importi corrispondenti saranno trattenuti sulla cauzione de2initiva che dovrà essere consegnata in tempo utile, in modo tale che l’Amministrazione appaltante non riceva danno nella necessaria continuità delle attività. Nei casi di seguito contemplati, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti reintegrata dalla Ditta fornitrice, l’Amministrazione appaltante potrà rivolgersi senza bisogno di ulteriore diffida. L’escussione della cauzione per gli importi corrispondenti alle suddette penali è effettuata dalle stesse Aziende Sanitarie. Della suddetta escussione ne dovrà essere data comunicazione ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti: - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata, compreso il ritardo nella consegna o sostituzione del materiale di consumo ove previsto: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service” da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno di regolare consegna o sostituzione; - mancato espletamento della manutenzione preventiva pattuita o ritardo nell’espletamento dell’intervento, senza giustificato motivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza fino al giorno del regolare intervento; - mancato rilascio del rapporto di intervento espletato: penale di € 350,00 - mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento non tempestivo: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento richiesto fino al giorno di risoluzione del guasto incluso; - mancata sostituzione delle parti di ricambio o tardiva sostituzione delle medesime: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato con riferimento all’importo complessivo della locazione triennale “inclusive Service , da calcolare con decorrenza dal giorno successivo alla richiesta di sostituzione delle parti di ricambio fino al giorno di completo e corretto adempimento della prestazioneESTAR. - ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino al giorno di regolare consegna o sostituzione di quanto previsto; - ritardo nell’installazione, messa in funzione e adempimenti connessi alle verifiche di conformità dell’apparecchiatura, compresa la mancata consegna della documentazione richiesta per l’installazione e la verifica di conformità, ritardo nell’espletamento dei corsi di formazione del personale: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo all’inadempienza, fino alla data di regolare adempimento; - mancato espletamento della manutenzione preventiva e correttiva prevista dalla garanzia ordinaria: penale in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da calcolare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento manutentivo o correttivo, fino al giorno dell’intervento stesso; Le penali sopra evidenziate saranno calcolate con riferimento al valore dell’apparecchiatura oggetto dell’inadempimento, facendo presente che, comunque, la penale minima da applicare, indipendentemente dal costo dell’apparecchiatura, ammonta ad € 100,00 e quella massima non potrà superare il 10% del valore d’acquisto. Deve considerarsi ritardo anche il Nel caso in cui l’Impresa esegua le prestazioni l’Azienda Sanitaria, accertata l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Ditta, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il mancato rispetto del nuovo termine darà luogo all’applicazione delle penali. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto riferisce tempestivamente al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto in merito agli inadempimenti contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e nel nell'allegato capitolato tecnico; qualora l'inadempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto del contratto d’appaltoattuativo, l’Azienda Sanitaria interessata, su proposta del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, acquisito il parere delle altre Aziende Sanitarie che hanno sottoscritto propri contratti attuativi relativamente al lotto di riferimento, dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Azienda Sanitaria. Qualora, in un periodo di 12 mesi, l’Azienda Sanitaria abbia applicato all’aggiudicatario penalità per tre inadempienze, su indicazione del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, la stessa Azienda Sanitaria si riserva la 2acoltà di risolvere il contratto nei confronti dell’Impresa contestata, fermo restando il pagamento delle penali e fatto salvo il risarcimento per ogni danno subìto e gli oneri conseguenti ad una nuova procedura di gara. Xxxxx restando tutti gli altri casi specificatamente elencati all'art. 33 del presente capitolato. In tal caso si applicheranno all’Impresa di contestazione dell'inadempimento da parte di ESTAR, in qualità di titolare dell’accordo quadro, l'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto ad ESTAR le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengono ad ESTAR nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo di ESTAR a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali sino stabilite nell’accordo quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. ESTAR, in qualità di titolare dell’accordo quadro, potrà applicare penali all'affidatario fino alla concorrenza nella misura massima pari al momento 10% dell'importo/valore massimo complessivo dell’accordo quadro, tenuto conto delle penali applicate dalle Aziende Sanitarie, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora il ritardo o l'inadempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto dell’accordo quadro, ESTAR potrà disporre la risoluzione dell’accordo quadro per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. ESTAR qualifica grave inadempimento delle obbligazioni di cui all’accordo quadro in argomento l’applicazione di penalità pari al 10% dell’importo massimo complessivo dell’accordo quadro, irrogate in tutte le ipotesi in cui l’aggiudicatario si sia reso responsabile della mancata stipula dei contratti attuativi da parte delle Aziende Sanitarie nei tempi comunicati a seguito degli atti di adesione; in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell’art. 108, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dunque, alle condizioni ivi previste, con la fornitura risoluzione dell’accordo quadro. Nel caso di contestazioni plurime da parte delle singole Aziende Sanitarie per gravi inadempienze che richiedono l'applicazione di penalità e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattualiper inadempimenti gravi accertati, ESTAR si riserva la 2acoltà di risolvere l’accordo quadro nei confronti della Ditta aggiudicataria contestata, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ogni danno subìto e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. Ai sensi degli artt. 108 e 110 del maggior dannoX.X.xx. 50/2016 e s.m.i., ESTAR potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione l’aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo l'obbligo di pagamento della medesima penale. L’Impresa L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria e/o del ESTAR delle Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell’Impresa dell’aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all’ ESTAR e/o alle stesse Aziende Sanitarie. Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata Qualora si manifestassero oggettive e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata documentate carenze organizzative da parte della stazione appaltanteDitta aggiudicataria nell’esecuzione del servizio, ESTAR si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all’applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all’aggiudicatario anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni. In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’aggiudicatario potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all’applicazione della penalità prevista, l'Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. per fatto e colpa dell’aggiudicatario che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
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Samples: Accordo Quadro