Common use of Inadempimenti e penalità Clause in Contracts

Inadempimenti e penalità. Le Aziende Sanitarie contraenti a tutela della qualità delil noleggio ivi compresi i servizi connessi, nonché a salvaguardia della puntuale osservanza e conformità alle norme contrattuali, si riservano di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione. In casi di difformità delil noleggio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione delle penali di seguito previste, oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno, salvo, per i casi più gravi, la risoluzione di diritto (1453 c.c. o 1456 c.c.). Le penali saranno eventualmente applicate come segue. Previa verifica puntuale ovvero a seguito di controlli anche “a campione” delle prestazioni rese dal fornitore, l’Azienda sanitaria formalizza al Fornitore la contestazione dell’inadempimento via mail o PEC. Le giustificazioni del Fornitore dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. Ritenute le deduzioni non accoglibili ovvero non idonee a giustificare i fatti contestati, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, sono applicate al Fornitore le penali come più avanti indicate. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. E’ fatta salva in tal caso la facoltà per l’Azienda di non attendere l’esecuzione delil noleggio ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per il noleggio, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: • Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna ordinaria dei prodotti (decorrente dal giorno della prevista consegna ai sensi dell’art.10.3.1 e 10.3.2), non imputabile all’Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria contraente una penale fino allo 0,3 per mille (0,3‰) dell’importo complessivo contrattuale del lotto corrispondente (al netto dell’IVA), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il noleggio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al contratto. In tal caso l’Azienda sanitaria applicherà al Fornitore la penale di cui sopra sino alla data in cui il noleggio inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di ritardo rispetto alle consegne urgenti, si applicherà una penale del due percento (2 %) del valore dell’ordine per ogni giorno (24 ore) di ritardo. • In caso di fornitura non conforme alla richiesta (art. 13), l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione. In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (4 giorni ovvero 24 ore per le urgenze) per resi di merce non conforme, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento; • In caso di consegna di prodotto che già alla consegna riportava una scadenza residua oltre i due terzi (2/3) della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale fino al 10% del valore dell’ordine.

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Samples: Contratto Di Noleggio Defibrillatore Indossabile

Inadempimenti e penalità. Le Aziende Sanitarie contraenti a tutela della qualità delil noleggio ivi compresi i servizi connessi, nonché a salvaguardia della puntuale osservanza e conformità alle norme contrattuali, si riservano di applicare sanzioni pecuniarie in ogni In caso di accertata violazione ritardo nell’esecuzione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione. In casi ciascun ordine nei termini indicati all’art.1 del presente capitolato, salvo ogni ulteriore facoltà inclusa quella di difformità delil noleggio rispetto agli obblighi contrattualmente assuntidichiarare la risoluzione del contratto di fornitura, si procederà all’applicazione delle penali l’ARPAC ha diritto di seguito previsteaddebitare all’aggiudicataria una penalità pari € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna, oltre all’eventuale il risarcimento del maggior danno. Sempre in caso di ritardo l’ARPAC ha anche il diritto di rivolgersi ad altro fornitore, salvoaddebitando all’aggiudicataria anche le maggiori spese eventualmente sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste. In caso di mancato invio all’ARPAC del resoconto di cui al precedente articolo 15, nei termini ivi indicati, sarà applicata una penale di € 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo. In caso di ritardo che comporti il fermo dei macchinari l’ARPAC applicherà all’aggiudicataria, oltre alla penale sopraindicata, un’ulteriore penale pari ad una quota fissa di € 200,00 oltre all’addebito di eventuali oneri aggiuntivi derivanti da costi di riparazione dei macchinari e dall’interruzione delle attività analitiche. Per i ritardi nella consegna le penalità sopra indicate sono direttamente applicabili senza necessità di diffida o messa in mora (fatto salvo il differimento del termine di consegna debitamente formalizzato nei casi più gravi, la risoluzione di diritto (1453 c.c. o 1456 c.c.previsti). Le In caso di inadempimento per non conformità l’applicazione delle penali saranno eventualmente applicate come segue. Previa verifica puntuale ovvero a seguito di controlli anche “a campione” delle prestazioni rese dal fornitore, l’Azienda sanitaria formalizza sarà preceduta da formale contestazione scritta al Fornitore la contestazione dell’inadempimento via mail o fornitore tramite PEC. Le giustificazioni del Fornitore dovranno pervenire entro e non oltre La Ditta dovrà comunicare all’Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stessa contestazione. Ritenute le Qualora dette deduzioni a giudizio dell’Agenzia non accoglibili ovvero non idonee a giustificare i fatti contestatisiano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, sono potranno essere applicate al Fornitore le penali come più avanti sopra indicate. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per Oltre le inadempienze ipotesi di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, l’Azienda si riserva la facoltà ritardo nella consegna o di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. E’ fatta salva in tal caso la facoltà per l’Azienda di consegna non attendere l’esecuzione delil noleggio ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per il noleggio, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovveroconforme, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. In ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattualicontrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, l’Azienda sanitaria l’Agenzia provvederà all’applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo. In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. Qualora l’applicazione di penali a seguito di contestazioni abbia una frequenza superiore alla normale tolleranza, l’Agenzia potrà recedere dal contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene stabilità in n. 3 applicazioni di penali nel corso di ciascun anno di durata del contratto. Il numero di contestazioni si riserva riferisce all’Agenzia nel suo complesso e non alle singole strutture ordinanti. Allorché l’Agenzia decida di non recedere dal contratto, ogni inosservanza degli obblighi contrattuali eccedente la facoltà di applicare le seguenti penali: • Per normale tolleranza verrà sanzionata, a discrezione dell’Agenzia, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto all’importo sopra indicato. Le penali assegnate non potranno in ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna ordinaria dei prodotti (decorrente dal giorno della prevista consegna caso superare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, poiché, arrivati a questo limite, l’Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all’esecuzione in danno all’esecutore inadempiente ai sensi dell’art.10.3.1 dell’art.108 del D.Lgs. n.50\2016. L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l’Agenzia o sul deposito cauzionale secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e 10.3.2)ss del c.c.. In tal caso nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, non imputabile all’Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore l’aggiudicatario è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria contraente una penale fino allo 0,3 per mille (0,3‰) dell’importo complessivo contrattuale del lotto corrispondente (al netto dell’IVA), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il noleggio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al contratto. In tal caso l’Azienda sanitaria applicherà al Fornitore ricostituire la penale di cui sopra sino alla data in cui il noleggio inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di ritardo rispetto alle consegne urgenti, si applicherà una penale del due percento (2 %) del valore dell’ordine per ogni giorno (24 ore) di ritardo. • In caso di fornitura non conforme alla richiesta (art. 13), l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione. In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (4 giorni ovvero 24 ore per le urgenze) per resi di merce non conforme, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento; • In caso di consegna di prodotto che già alla consegna riportava una scadenza residua oltre i due terzi (2/3) della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale fino al 10% del valore dell’ordinecauzione definitiva nel suo originario ammontare.

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Samples: www.arpacampania.it

Inadempimenti e penalità. Le Aziende Sanitarie contraenti a tutela della qualità delil noleggio ivi compresi i servizi connessi, nonché a salvaguardia della puntuale osservanza e conformità alle norme contrattuali, si riservano di applicare sanzioni pecuniarie in ogni Nel caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione. In mancato servizio colpevole viene prevista una penalità, nella misura non inferiore allo 0,5% e non superiore al 5% dell’ammontare dell’importo mensile massimo ipotetico, e salvi i casi di difformità delil noleggio rispetto agli sanzioni determinate negli articoli del presente capitolato. Ulteriori sanzioni o penalità verranno applicate previa verifica dell’inadempimento degli obblighi contrattualmente assuntiimposti dalla normativa, si procederà all’applicazione anche regolamentare, ovvero delle penali di seguito previstedisposizioni del presente capitolato, oltre all’eventuale risarcimento del maggior dannoprevia contestazione per iscritto, salvo, per e fatti salvi i casi più gravidi non imputabilità all’ Aggiudicatario. Ai fini del comma 1 del presente articolo, la risoluzione quale unica formalità in capo al Comune, è l’onere della contestazione della inadempienza nei confronti dell’ aggiudicatario in forma scritta, comunicato a mezzo posta certificata, raccomandata o messo comunale. L’aggiudicatario ha facoltà di diritto (1453 c.c. o 1456 c.c.). Le penali saranno eventualmente applicate come segue. Previa verifica puntuale ovvero a seguito di controlli anche “a campione” delle prestazioni rese dal fornitore, l’Azienda sanitaria formalizza al Fornitore la contestazione dell’inadempimento via mail o PEC. Le giustificazioni del Fornitore dovranno pervenire presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazionecontestazione di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento. Ritenute le deduzioni Non sono comunque ammesse, ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, quale giustificazione delle inadempienze dell’aggiudicatario, circostanze quali la mancanza di personale, oppure difetti di forniture e comunque circostanze imputabili a difettosa organizzazione dell’aggiudicatario. Al fine di assicurare la continuità dell’operatività della struttura, il Comune provvede a far eseguire comunque i servizi non accoglibili ovvero espletati, nei modi che riterrà opportuni, nell’esercizio della sua valutazione insindacabile, a rischio e a spese a carico dell’aggiudicatario. Tali servizi sostitutivi si intenderanno eseguiti in danno dello stesso Aggiudicatario anche se svolto da altro personale incaricato dal Comune. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è applicata nella misura doppia rispetto alla prima applicata. Per cumulo di infrazioni, il Comune potrà avvalersi della risoluzione del contratto. La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l’applicazione delle penalità verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo della prima fattura utile, fermo restando l’ulteriore diritto di rivalersi sulla cauzione per l’eventuale quota non idonee a giustificare i fatti contestati, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, sono applicate al Fornitore le penali come più avanti indicatesoddisfatta. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze L’applicazione della penalità di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte del valore del contratto, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. E’ fatta salva in tal caso la facoltà per l’Azienda di non attendere l’esecuzione delil noleggio ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per il noleggio, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: • Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna ordinaria dei prodotti (decorrente dal giorno della prevista consegna ai sensi dell’art.10.3.1 e 10.3.2), non imputabile all’Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria contraente una penale fino allo 0,3 per mille (0,3‰) dell’importo complessivo contrattuale del lotto corrispondente (al netto dell’IVA), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il Comune nel caso in cui il Fornitore esegua il noleggio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al contratto. In tal caso l’Azienda sanitaria applicherà al Fornitore la penale di cui sopra sino alla data in cui il noleggio inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di ritardo rispetto alle consegne urgenti, si applicherà una penale del due percento (2 %) del valore dell’ordine per ogni giorno (24 ore) di ritardo. • In caso di fornitura non conforme alla richiesta (art. 13), l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione. In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (4 giorni ovvero 24 ore per cauzione risultasse insufficiente a coprire le urgenze) per resi di merce non conforme, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento; • In caso di consegna di prodotto che già alla consegna riportava una scadenza residua oltre i due terzi (2/3) della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale fino al 10% del valore dell’ordine.penalità applicate

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Samples: www.regione.sardegna.it

Inadempimenti e penalità. Le Aziende Sanitarie contraenti a tutela della qualità delil noleggio ivi compresi i servizi connessi, nonché a salvaguardia della puntuale osservanza e conformità alle norme contrattuali, si riservano di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione. In casi di difformità delil noleggio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione delle penali di seguito previste, oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno, salvo, per i casi più gravi, la risoluzione di diritto (1453 c.c. o 1456 c.c.). Le penali saranno eventualmente applicate come segue. Previa verifica puntuale ovvero a seguito di controlli anche “a campione” delle prestazioni rese dal fornitore, l’Azienda sanitaria formalizza al Fornitore la contestazione dell’inadempimento via mail o PEC. Le giustificazioni del Fornitore dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. Ritenute le deduzioni non accoglibili ovvero non idonee a giustificare i fatti contestati, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, sono applicate al Fornitore le penali come più avanti indicate. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. E’ fatta salva in tal caso la facoltà per l’Azienda di non attendere l’esecuzione delil noleggio ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per il noleggio, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda sanitaria degli obblighi contrattuali l’Istituto si riserva la facoltà di applicare delle penali commisurate alla gravità dell’evento contestato, previa contestazione dell’addebito all’appaltatore e rigetto delle sue eventuali controdeduzioni. Gli eventi che potranno determinare l’applicazione delle penali verranno tempestivamente contestati all’appaltatore dal direttore dell’esecuzione del contratto o dal Responsabile del procedimento. La contestazione dell’addebito con diffida ad eseguire scrupolosamente il servizio potrà avvenire a discrezione dell’Istituto a mezzo posta raccomandata AR, fax, o posta elettronica certificata. L’appaltatore ha la facoltà di far pervenire con gli stessi mezzi, entro sette giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, le seguenti penali: • Per ogni giorno lavorativo proprie controdeduzioni e giustificazioni. Qualora le controdeduzioni non pervengano nei termini stabiliti, ovvero non siano ritenute valide a giustificare la non responsabilità dell’appaltatore, l’Istituto procederà all’applicazione della penale. L’applicazione delle penali non pregiudica la possibilità per l’Istituto di ritardo rispetto ai termini previsti intraprendere azione legale per la consegna ordinaria l’ottenimento del risarcimento dei prodotti (decorrente dal giorno della prevista consegna ai sensi dell’art.10.3.1 e 10.3.2), non imputabile all’Azienda Sanitariadanni subiti o delle maggiori spese sostenute. L’ammontare delle penali potrà essere detratto, a forza maggiore discrezione dell’Istituto, in fase di liquidazione delle fatture dai crediti maturati dall’appaltatore o a caso fortuitoalternativamente mediante prelievo dalla cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 298 del D.P.R n. 207/2010, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria contraente una penale fino allo 0,3 per mille (0,3‰) dell’importo complessivo contrattuale del lotto corrispondente (al netto dell’IVA), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il nel caso in cui il Fornitore esegua il noleggio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni l’ammontare delle penali sia superiore al 10% dell’ammontare complessivo del contratto, l’Istituto si riserva la facoltà di cui al contrattoprocedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. In tal caso l’Azienda sanitaria applicherà al Fornitore saranno a carico dell’affidatario tutte le spese che l’Istituto dovrà sostenere per la penale di cui sopra sino alla data in cui il noleggio inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al risoluzione del contratto, fatto salvo fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior dannodi ulteriori danni. In caso di ritardo rispetto alle consegne urgenti, si applicherà una penale del due percento (2 %) del valore dell’ordine per ogni giorno (24 ore) di ritardo. • In caso di fornitura non conforme alla richiesta (art. 13), l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione. In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (4 giorni ovvero 24 ore per L’Istituto potrà applicare le urgenze) per resi di merce non conforme, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento; • In caso di consegna di prodotto che già alla consegna riportava una scadenza residua oltre i due terzi (2/3) della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale fino al 10% del valore dell’ordine.seguenti penali:

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Samples: www.izs-sardegna.it

Inadempimenti e penalità. Le Aziende Sanitarie contraenti a tutela L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione di penalità in caso di: - Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto; - Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della qualità delil noleggio ivi compresi i servizi connessi, nonché a salvaguardia della puntuale osservanza e conformità alle norme contrattuali, si riservano di applicare sanzioni pecuniarie in ogni consegna. Nel caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione. In casi di difformità delil noleggio rispetto agli obblighi contrattualmente assuntiritardo nella consegna dei prodotti, si procederà all’applicazione delle penali di seguito previsteintendendosi per ritardo l’ipotesi in cui in fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno, salvosarà dovuta, per i casi più graviogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell’ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 250,00. Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la risoluzione penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. Nel caso di diritto consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (1453 c.c. o 1456 c.c.). Le penali saranno eventualmente applicate come segue. Previa verifica puntuale ovvero a seguito di controlli anche “a campione” delle prestazioni rese dal fornitore, l’Azienda sanitaria formalizza al Fornitore la contestazione dell’inadempimento via mail o PEC. Le giustificazioni del Fornitore dovranno pervenire entro e non oltre 5 due) giorni lavorativi dalla data della contestazionerichiesta. Ritenute le deduzioni non accoglibili ovvero non idonee a giustificare i fatti contestatiNel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatosarà dovuta, ad insindacabile giudizio dell’Aziendaper ogni giorno di ritardo, sono applicate una penale pari al Fornitore le penali come più avanti indicate. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 102% (dieci per cento) del valore del contrattodella merce contestata, l’Azienda si riserva fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsualeconsegna. E’ fatta salva in tal caso la facoltà per l’Azienda Sanitaria ordinante di non attendere l’esecuzione delil noleggio della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per il noleggiola fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del Fornitorecontratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. L’Azienda 1382 C.C.). In caso di ritardi reiterati, la singola Azienda Sanitaria, oltre all’applicazione della penale, potrà compensare i risolvere il contratto per la quota parte di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto sostitutivo dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti. L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dall’applicazione delle penali dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitivadi cui al precedente art. 14. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafoarticolo, non esonera il Fornitore fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: • Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna ordinaria dei prodotti (decorrente dal giorno della prevista consegna ai sensi dell’art.10.3.1 e 10.3.2), non imputabile all’Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria contraente una penale fino allo 0,3 per mille (0,3‰) dell’importo complessivo contrattuale del lotto corrispondente (al netto dell’IVA), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il noleggio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al contratto. In tal caso l’Azienda sanitaria applicherà al Fornitore la penale di cui sopra sino alla data in cui il noleggio inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di ritardo rispetto alle consegne urgenti, si applicherà una penale del due percento (2 %) del valore dell’ordine per ogni giorno (24 ore) di ritardo. • In caso di fornitura non conforme alla richiesta (art. 13), l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione. In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (4 giorni ovvero 24 ore per le urgenze) per resi di merce non conforme, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento; • In caso di consegna di prodotto che già alla consegna riportava una scadenza residua oltre i due terzi (2/3) della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale fino al 10% del valore dell’ordine.

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Inadempimenti e penalità. Le Aziende Sanitarie contraenti a tutela della qualità delil noleggio ivi compresi i servizi connessi, nonché a salvaguardia della puntuale osservanza e conformità alle norme contrattuali, si riservano di applicare sanzioni pecuniarie in ogni In caso di accertata violazione negligenza, interruzione o di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressioneirregolarità nella esecuzione del servizio, rilevati con puntuale relazione dal Responsabile del Servizio Veterinario, l’ASL muoverà contestazione scritta, che sarà inviata all’indirizzo dell’Aggiudicatario, con lettera raccomandata. In casi l’Aggiudicatario avrà facoltà di difformità delil noleggio rispetto agli obblighi contrattualmente assuntipresentare le proprie controdeduzioni, si procederà all’applicazione delle penali di seguito previste, oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno, salvo, per i casi più gravi, la risoluzione di diritto (1453 c.c. o 1456 c.c.). Le penali saranno eventualmente applicate come segue. Previa verifica puntuale ovvero a seguito di controlli anche “a campione” delle prestazioni rese entro un termine non superiore ai venti giorni dal fornitore, l’Azienda sanitaria formalizza al Fornitore la contestazione dell’inadempimento via mail o PEC. Le giustificazioni del Fornitore dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data ricevimento della contestazione. Ritenute Decorso inutilmente il termine sopraindicato, senza che l’Aggiudicatario abbia fornito risposta alle contestazioni sollevatigli, ovvero, qualora le deduzioni non accoglibili ovvero non idonee a giustificare i fatti contestaticontrodeduzioni fossero ritenute insufficienti, ovvero non vi sia stata risposta o l’ASL, ferma restando la stessa non sia giunta nel termine indicato, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, sono applicate al Fornitore le penali come più avanti indicate. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze facoltà di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore risoluzione del contratto, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere l’A.S.L. Cagliari potrà: • acquistare il contratto stessoservizio presso terzi, fatti salvi il risarcimento di ogni in danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. E’ fatta salva in tal caso la facoltà per l’Azienda di non attendere l’esecuzione delil noleggio ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per il noleggio, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituitodell’aggiudicatario inadempiente, con addebito allo stesso delle maggiori spese a carico del Fornitore. L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sostenute; • applicare una penalità nella misura pari al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/compenso stabilito per l’intervento richiesto (cattura o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione ritiro) da detrarsi dalle spettanze dovute per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesimagl’interventi svolti o da svolgere. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattualiacquisto in danno presso terzi, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà l’A.S.L. Cagliari è obbligata a darne comunicazione all’aggiudicatario inadempiente entro il termine di applicare le seguenti penali: • Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna ordinaria dei prodotti (decorrente dal giorno della prevista consegna ai sensi dell’art.10.3.1 e 10.3.2), non imputabile all’Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria contraente una penale fino allo 0,3 per mille (0,3‰) dell’importo complessivo contrattuale del lotto corrispondente (al netto dell’IVA), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il noleggio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al contratto. In tal caso l’Azienda sanitaria applicherà al Fornitore la penale di cui sopra sino alla data in cui il noleggio inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 30 giorni mediante raccomandata A.R. In caso di ritardo rispetto alle consegne urgentiinadempimento delle disposizioni contrattuali, si applicherà una penale del due percento (2 %) del valore dell’ordine per ogni giorno (24 ore) l'Azienda Sanitaria potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile, ovvero sull’importo delle fatture in attesa di ritardo. • In caso di fornitura non conforme alla richiesta (art. 13), l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione. In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (4 giorni ovvero 24 ore per le urgenze) per resi di merce non conforme, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento; • In caso di consegna di prodotto che già alla consegna riportava una scadenza residua oltre i due terzi (2/3) della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale fino al 10% del valore dell’ordineliquidazione.

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Inadempimenti e penalità. Le Aziende Sanitarie contraenti a tutela della qualità delil noleggio ivi compresi i servizi connessi, nonché a salvaguardia della puntuale osservanza Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e conformità alle norme contrattuali, si riservano di applicare sanzioni pecuniarie in per ogni caso di accertata violazione carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di tali norme o disposizioni secondo il principio maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della progressionegravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In casi di difformità delil noleggio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione L’eventuale applicazione delle penali di seguito previstenon esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi resi e dei prodotti forniti. Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno, salvo, per i casi più gravi, la risoluzione di diritto (1453 c.ccon nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. o 1456 c.c.). Le penali saranno eventualmente applicate come segue. Previa verifica puntuale ovvero a seguito di controlli anche “a campione” delle prestazioni rese dal fornitore, l’Azienda sanitaria formalizza al Fornitore la contestazione dell’inadempimento via mail o PEC. Le giustificazioni del Fornitore dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. Ritenute le deduzioni non accoglibili ovvero non idonee a giustificare i fatti contestati, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, sono applicate al Fornitore le penali come più avanti indicate. Qualora l’ammontare L’applicazione delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% sue controdeduzioni entro 3 (dieci per centotre) del valore del contrattogiorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, l’Azienda si riserva in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di risolvere gravi violazioni, di sospendere immediatamente il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. E’ fatta salva in tal caso la facoltà per l’Azienda di non attendere l’esecuzione delil noleggio ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati servizio alla Ditta appaltatrice e di rivolgersi a terzi per il noleggioaffidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo con costi a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del Il pagamento della penale medesimadovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: • Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la consegna ordinaria dei prodotti (decorrente dal giorno della prevista consegna ai sensi dell’art.10.3.1 e 10.3.2), non imputabile all’Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria contraente una penale fino allo 0,3 per mille (0,3‰) dell’importo complessivo contrattuale risoluzione del lotto corrispondente (al netto dell’IVA), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il noleggio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al contratto. In tal caso l’Azienda sanitaria applicherà al Fornitore la penale di cui sopra sino alla data in cui il noleggio inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di ritardo rispetto alle consegne urgenti, si applicherà una penale del due percento (2 %) del valore dell’ordine per ogni giorno (24 ore) di ritardo. • In caso di fornitura non conforme alla richiesta (art. 13), l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione. In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (4 giorni ovvero 24 ore per le urgenze) per resi di merce non conforme, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento; • In caso di consegna di prodotto che già alla consegna riportava una scadenza residua oltre i due terzi (2/3) della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale fino al 10% del valore dell’ordine.

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Inadempimenti e penalità. Le Aziende Sanitarie contraenti a tutela della qualità delil noleggio ivi compresi i servizi connessi, nonché a salvaguardia della puntuale osservanza Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e conformità alle norme contrattuali, si riservano di applicare sanzioni pecuniarie in per ogni caso di accertata violazione carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di tali norme o disposizioni secondo il principio maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all’appaltatore delle penali, variabili a seconda della progressionegravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In casi di difformità delil noleggio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione L’eventuale applicazione delle penali di seguito previstenon esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno, salvo, per i casi più gravi, la risoluzione di diritto (1453 c.ccon nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. o 1456 c.c.). Le penali saranno eventualmente applicate come segue. Previa verifica puntuale ovvero a seguito di controlli anche “a campione” delle prestazioni rese dal fornitore, l’Azienda sanitaria formalizza al Fornitore la contestazione dell’inadempimento via mail o PEC. Le giustificazioni del Fornitore dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. Ritenute le deduzioni non accoglibili ovvero non idonee a giustificare i fatti contestati, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, sono applicate al Fornitore le penali come più avanti indicate. Qualora l’ammontare L’applicazione delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% sue controdeduzioni entro 3 (dieci per centotre) del valore del contrattogiorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, l’Azienda si riserva in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di risolvere gravi violazioni, di sospendere immediatamente il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. E’ fatta salva in tal caso la facoltà per l’Azienda di non attendere l’esecuzione delil noleggio ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati servizio all’appaltatore e di rivolgersi a terzi per il noleggioaffidarla anche provvisoriamente ad altro soggetto, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo con costi a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del Il pagamento della penale medesimadovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: • Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna ordinaria dei prodotti (decorrente dal giorno della prevista consegna ai sensi dell’art.10.3.1 e 10.3.2), non imputabile all’Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore l’appaltatore è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria contraente una penale fino allo 0,3 per mille ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (0,3‰dieci) dell’importo complessivo contrattuale giorni dalla comunicazione del lotto corrispondente (al netto dell’IVA), fatto salvo il risarcimento suo utilizzo pena la risoluzione del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il noleggio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al contratto. In tal caso l’Azienda sanitaria applicherà al Fornitore la penale di cui sopra sino alla data in cui il noleggio inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di ritardo rispetto alle consegne urgenti, si applicherà una penale del due percento (2 %) del valore dell’ordine per ogni giorno (24 ore) di ritardo. • In caso di fornitura non conforme alla richiesta (art. 13), l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione. In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (4 giorni ovvero 24 ore per le urgenze) per resi di merce non conforme, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento; • In caso di consegna di prodotto che già alla consegna riportava una scadenza residua oltre i due terzi (2/3) della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale fino al 10% del valore dell’ordine.

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Samples: www.comune.terni.it

Inadempimenti e penalità. Le Aziende Sanitarie contraenti a tutela della qualità delil noleggio ivi compresi i servizi connessi, nonché a salvaguardia della puntuale osservanza Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e conformità alle norme contrattuali, si riservano di applicare sanzioni pecuniarie in per ogni caso di accertata violazione carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di tali norme o disposizioni secondo il principio maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della progressionegravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In casi di difformità delil noleggio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione L’eventuale applicazione delle penali di seguito previstenon esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno, salvo, per i casi più gravi, la risoluzione di diritto (1453 c.ccon nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. o 1456 c.c.). Le penali saranno eventualmente applicate come segue. Previa verifica puntuale ovvero a seguito di controlli anche “a campione” delle prestazioni rese dal fornitore, l’Azienda sanitaria formalizza al Fornitore la contestazione dell’inadempimento via mail o PEC. Le giustificazioni del Fornitore dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. Ritenute le deduzioni non accoglibili ovvero non idonee a giustificare i fatti contestati, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, sono applicate al Fornitore le penali come più avanti indicate. Qualora l’ammontare L’applicazione delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% sue controdeduzioni entro 3 (dieci per centotre) del valore del contrattogiorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, l’Azienda si riserva in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di risolvere gravi violazioni, di sospendere immediatamente il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. E’ fatta salva in tal caso la facoltà per l’Azienda di non attendere l’esecuzione delil noleggio ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati servizio alla Ditta appaltatrice e di rivolgersi a terzi per il noleggioaffidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo con costi a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del Il pagamento della penale medesimadovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: • Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la consegna ordinaria dei prodotti (decorrente dal giorno della prevista consegna ai sensi dell’art.10.3.1 e 10.3.2), non imputabile all’Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria contraente una penale fino allo 0,3 per mille (0,3‰) dell’importo complessivo contrattuale risoluzione del lotto corrispondente (al netto dell’IVA), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il noleggio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al contratto. In tal caso l’Azienda sanitaria applicherà al Fornitore la penale di cui sopra sino alla data in cui il noleggio inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di ritardo rispetto alle consegne urgenti, si applicherà una penale del due percento (2 %) del valore dell’ordine per ogni giorno (24 ore) di ritardo. • In caso di fornitura non conforme alla richiesta (art. 13), l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione. In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (4 giorni ovvero 24 ore per le urgenze) per resi di merce non conforme, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento; • In caso di consegna di prodotto che già alla consegna riportava una scadenza residua oltre i due terzi (2/3) della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale fino al 10% del valore dell’ordine.

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Inadempimenti e penalità. Le Aziende Sanitarie contraenti E’ fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere la fornitura anche nei casi di errori formali da parte dell’amministrazione (es: prezzo degli articoli, ecc), nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte della ASL o quando siano in atto controversie con l’Amministrazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge. In caso di ritardo o rifiuto delle consegne dei prodotti o nella sostituzione di quelli contestati, la ASL potrà rivolgersi, per l’acquisto, ad altro fornitore, addebitando al fornitore aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi il diritto di richiedere il pagamento di penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da un minimo di Euro 500 (cinquecento) ad un massimo di Euro 2.000 (duemila). La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria (competenza dell’Amministrazione contraente). Gli importi dovuti all’aggiudicatario per irregolarità da lui commesse nell’esecuzione del contratto potranno essere recuperati in conto fatture regolarmente approvate o sul deposito cauzionale definitivo. La ASL, a tutela della qualità delil noleggio ivi compresi i servizi connessi, nonché a salvaguardia del servizio e della puntuale osservanza e sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si riservano riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione. In casi di difformità delil noleggio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione delle penali di seguito previste, oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno, salvo, per i casi più gravi, la risoluzione di diritto (1453 c.c. o 1456 c.c.). Le penali saranno eventualmente applicate come segue. Previa verifica puntuale ovvero a seguito di controlli anche “a campione” delle prestazioni rese dal fornitore, l’Azienda sanitaria formalizza al Fornitore la contestazione dell’inadempimento via mail o PEC. Le giustificazioni del Fornitore dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. Ritenute le deduzioni non accoglibili ovvero non idonee a giustificare i fatti contestati, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, sono applicate al Fornitore le penali come più avanti indicate. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. E’ fatta salva in tal caso la facoltà per l’Azienda di non attendere l’esecuzione delil noleggio ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per il noleggio, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: Per ogni giorno lavorativo solare di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna ordinaria dei prodotti (decorrente dal giorno della prevista consegna ai sensi dell’art.10.3.1 e 10.3.2), non imputabile all’Azienda Sanitaria, a forza maggiore dieci giorni dalla richiesta o a caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria contraente una penale fino allo 0,3 per mille (0,3‰) dell’importo complessivo contrattuale del lotto corrispondente (al netto dell’IVA), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il noleggio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al contratto. In tal caso l’Azienda sanitaria applicherà al Fornitore la penale di cui sopra sino alla data in cui il noleggio inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di ritardo rispetto alle consegne urgenti, si applicherà una penale del due percento (2 %) del valore dell’ordine per ogni giorno (24 ore) di ritardo. • In caso di fornitura non conforme alla richiesta (art. 13), l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione. In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (4 giorni ovvero 24 ore per le urgenzegiorni) per resi di merce non conformedispositivi inidonei, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativodi 100 € per ogni giorno di ritardo (competenza dell’Amministrazione contraente).  Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avviene dopo che sia decorso, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitariaseconda dei casi, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento; • i termine per la consegna ordinaria (10 giorni) o di urgenza (24 ore), si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna (competenza dell’Amministrazione contraente).  In caso di consegna di prodotto che già alla consegna riportava una fornito con scadenza residua oltre i due terzi (2/3) 4/5 della validità complessiva, complessiva il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale fino al del 10% del valore dell’ordine, salvo diverso accordo con l’U.O. richiedente (competenza dell’Amministrazione contraente).  Invio dei flussi informativi alla ASL per il monitoraggio della fornitura si applicherà una penale di 100 Euro per ogni giorno di ritardo (ASL di competenza). Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o condizioni e/o termini e/o modalità e/o specifiche tecniche di cui al presente capitolato tecnico, la ASL potrà applicare all’aggiudicatario le penali sopra indicate. L’Amministrazione può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale; l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Inadempimenti e penalità. Le Aziende Sanitarie contraenti a tutela della qualità delil noleggio ivi compresi i servizi connessi, nonché a salvaguardia della puntuale osservanza Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e conformità alle norme contrattuali, si riservano di applicare sanzioni pecuniarie in per ogni caso di accertata violazione carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di tali norme o disposizioni secondo il principio maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della progressionegravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In casi di difformità delil noleggio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione L’eventuale applicazione delle penali di seguito previste, oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno, salvo, non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per i casi più gravi, la risoluzione di diritto (1453 c.cdanni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi forniti. o 1456 c.c.). Le penali saranno eventualmente applicate come segue. Previa verifica puntuale ovvero a seguito di controlli anche “a campione” delle prestazioni rese dal fornitore, l’Azienda sanitaria formalizza al Fornitore la contestazione dell’inadempimento via mail o PEC. Le giustificazioni del Fornitore dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. Ritenute le deduzioni non accoglibili ovvero non idonee a giustificare i fatti contestati, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, sono applicate al Fornitore le penali come più avanti indicate. Qualora l’ammontare L’applicazione delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% sue controdeduzioni entro 8 (dieci per centootto) del valore del contrattogiorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, l’Azienda si riserva in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di risolvere gravi violazioni, di sospendere immediatamente il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. E’ fatta salva in tal caso la facoltà per l’Azienda di non attendere l’esecuzione delil noleggio ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati servizio alla ditta appaltatrice e di rivolgersi a terzi per il noleggioaffidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo con costi a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del Il pagamento della penale medesimadovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: • Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la consegna ordinaria dei prodotti (decorrente dal giorno della prevista consegna ai sensi dell’art.10.3.1 e 10.3.2), non imputabile all’Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria contraente una penale fino allo 0,3 per mille (0,3‰) dell’importo complessivo contrattuale risoluzione del lotto corrispondente (al netto dell’IVA), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il noleggio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al contratto. In tal caso l’Azienda sanitaria applicherà al Fornitore la penale di cui sopra sino alla data in cui il noleggio inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di ritardo rispetto alle consegne urgenti, si applicherà una penale del due percento (2 %) del valore dell’ordine per ogni giorno (24 ore) di ritardo. • In caso di fornitura non conforme alla richiesta (art. 13), l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione. In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione (4 giorni ovvero 24 ore per le urgenze) per resi di merce non conforme, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento; • In caso di consegna di prodotto che già alla consegna riportava una scadenza residua oltre i due terzi (2/3) della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale fino al 10% del valore dell’ordine.

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