Common use of Inadempimenti e penalità Clause in Contracts

Inadempimenti e penalità. Si prevedono le seguenti penalità in caso di inadempienza: • Per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primo, rispetto ai termini di consegna stabiliti per le forniture, di cui all’art. 33 del presente disciplinare/capitolato ovvero a quelli migliorativi proposti dal fornitore nel progetto offerta , verrà applicata una penale di € 1.500,00; • Per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primo, rispetto ai termini di collaudo di cui all’art. 34 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 1.500,00 ; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di ripristino a seguito di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo dichiarato a progetto per i fermi di sistema per manutenzioni programmate verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di interruzione del servizio, anche parziale, al di fuori della manutenzione programmata verrà applicata una penale di € 250,00; • Nel caso in cui la manutenzione per la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini previsti dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, l’Azienda potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l’importo nonché le penalità al fornitore. Tale importo sarà detratto, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, dalle eventuali fatture in corso di liquidazione. Non si procederà al pagamento delle fatture finché il fornitore non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese conseguenti alle inadempienze contrattuali. • Una penale non inferiore a 100 Euro, né superiore a 5.000 Euro, in tutti gli altri tipi di inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra descritte verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopra indicate a decorrere dall’inadempimento. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata , senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

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Samples: Disciplinare/Capitolato Speciale Di Appalto Per La Fornitura Del Sistema Ris/Pacs Regionale

Inadempimenti e penalità. Si prevedono In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e di inadempienza ai patti contrattuali, AOU applicherà le seguenti penalità in caso base alla tabella sotto riportata: Id Descrizione inadempimento Giudizio di inadempienzagravità e relativi importi della penale in Euro / % 1 Esecuzione non corretta del servizio di cui alle lettere A) o B) dell’art. 3 Bassa: • Per € 300,00 Media: € 700,00 Alta: € 1.000,00 2 Mancato rispetto del termine per la consegna della documentazione riepilogativa per il servizio di cui alle lettere A) o B) dell’art. 3 0,1 % dell’importo contrattuale triennale del canone per le prestazione lett. A) e B) per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primo, rispetto ai termini di consegna stabiliti per le forniture, ritardo 3 Totale o parziale mancata esecuzione o esecuzione non corretta del servizio di cui all’artalla lettere C) dell’art. 33 del presente disciplinare/capitolato ovvero 3 Bassa: € 80,00 Media: € 200,00 Alta: € 400,00 4 Comportamenti non corretti da parte dei dipendenti quali, a quelli migliorativi proposti dal fornitore nel progetto offerta titolo esemplificativo: mancanza di contegno, verrà applicata una penale condotta non allineata alla normativa sulla sicurezza ecc. (per ogni evento in base alla gravità) ed altre inosservanze in materia di salute e sicurezza sul lavoro Bassa: 1.500,00; • Per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primo, rispetto ai termini di collaudo di cui all’art. 34 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di 50,00 Media: 1.500,00 ; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato verrà applicata una penale di 100,00 Alta: 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di ripristino a seguito di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di 300,00 5 Ogni altro inadempimento o non corretto adempimento delle prestazioni Da 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo dichiarato a progetto per i fermi di sistema per manutenzioni programmate verrà applicata una penale di 50,00 ad 100,00; • Per ogni ora di interruzione del servizio, anche parziale, al di fuori della manutenzione programmata verrà applicata una penale di € 250,00; • Nel caso 1.000,00 in cui la manutenzione per la riparazione base alla gravità dell’inadempimento o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini previsti dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, l’Azienda potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l’importo nonché le penalità al fornitore. Tale importo sarà detratto, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, dalle eventuali fatture in corso di liquidazione. Non si procederà al pagamento delle fatture finché il fornitore non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese conseguenti alle inadempienze contrattuali. • Una penale non inferiore a 100 Euro, né superiore a 5.000 Euro, in tutti gli altri tipi di inadempimento. corretto adempimento Gli eventuali inadempimenti contrattuali contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra descritte verranno penalità previste nel presente capitolato, saranno contestati al fornitoreformalmente da AOU mediante PEC, il quale sarà tenuto assegnando all’Esecutore Supporto un termine massimo, non inferiore a 7 giorni dalla data di ricezione/avvenuta notifica della contestazione, per la presentazione di controdeduzioni scritte. L’Esecutore Supporto dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo stabilito e comunicato da AOU, dei giorni naturali e consecutivi dalla data di tre giorni dalla stessa ricezione/avvenuta notifica della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a accolte ad insindacabile giudizio dell’Amministrazionedi XXX, ovvero non vi sia data stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatosuddetto, saranno applicate al fornitore AOU applicherà all’Esecutore Supporto le penali sopra indicate nella misura indicata nel presente articolo. Le somme dovute a decorrere dall’inadempimentotitolo di penale saranno trattenute dall’importo dei crediti vantati dall’Esecutore Supporto, così come risultanti dalle fatture emesse per lo svolgimento del servizio, oppure, mediante rivalsa sul deposito cauzionale. L’Amministrazione potrà compensare È sempre e comunque fatta salva la facoltà di AOU di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale. Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell’Esecutore Supporto nell’esecuzione del servizio, AOU si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all’applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all’Esecutore Supporto anche i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore maggiori costi conseguenti a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata , senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziariotali operazioni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in In nessun caso l’Esecutore Supporto potrà sospendere il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all’applicazione della penalità prevista, AOU potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per la quale si è reso inadempiente gli effetti dell’Art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell’Esecutore Supporto che ha fatto sorgere l’obbligo sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dannitutti i danni derivanti dalla risoluzione.

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Samples: ospedaliriuniti.etrasparenza2.it

Inadempimenti e penalità. Si prevedono le seguenti penalità in caso di inadempienza: • Per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primo, rispetto ai termini di consegna stabiliti per le forniture, di cui all’art. 33 del presente disciplinare/capitolato ovvero a quelli migliorativi proposti dal fornitore nel progetto offerta , verrà applicata una penale di € 1.500,00; • Per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primo, rispetto ai termini di collaudo di cui all’art. 34 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 1.500,00 ; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di ripristino a seguito di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo dichiarato a progetto per i fermi di sistema per manutenzioni programmate verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di interruzione del servizio, anche parziale, al di fuori della manutenzione programmata verrà applicata una penale di € 250,00; • Nel caso in cui la manutenzione per la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini previsti dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, l’Azienda potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l’importo nonché le penalità al fornitore. Tale importo sarà detratto, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, dalle eventuali fatture in corso di liquidazione. Non si procederà al pagamento delle fatture finché il fornitore non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese conseguenti alle inadempienze contrattuali. • Una penale non inferiore a 100 Euro, né superiore a 5.000 Euro, in tutti gli altri tipi di inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra descritte verranno penalità previste nel presente capitolato, saranno contestati al fornitoreformalmente da ASL DI PESCARA mediante lettera raccomandata (A/R) o PEC o fax, il quale sarà tenuto assegnando all’Appaltatore un termine massimo, non inferiore a 7 giorni dalla data di ricezione/avvenuta notifica della contestazione, per la presentazione di controdeduzioni scritte. L’Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo stabilito e comunicato da ASL DI PESCARA , dei giorni naturali e consecutivi dalla data di tre giorni dalla stessa ricezione/avvenuta notifica della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a accolte ad insindacabile giudizio dell’Amministrazionedella Stazione appaltante, ovvero non vi sia data stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatosuddetto, saranno applicate al fornitore l a ASL DI PESCARA applicherà all’Appaltatore le penali sopra indicate nella misura indicata nel presente articolo. Le somme dovute a decorrere dall’inadempimentotitolo di penale saranno trattenute dall’importo dei crediti vantati dall’Appaltatore, così come risultanti dalle fatture emesse per lo svolgimento del servizio, oppure, mediante rivalsa sul deposito cauzionale. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui In quest’ultimo caso l’Appaltatore dovrà provvedere al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi reintegro della cauzione definitiva prestata entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. È sempre e comunque fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale. Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione del servizio, senza bisogno ASL DI PESCARA si riserva la facoltà di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziariofar eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. La richiesta e/o il pagamento In tale eventualità oltre all’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in suddette penalità saranno addebitati all’Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni. In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all’applicazione della penalità prevista, ASL DI PESCARA potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per la quale si è reso inadempiente gli effetti dell’Art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell’Appaltatore che ha fatto sorgere l’obbligo sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dannitutti i danni derivanti dalla risoluzione.

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Samples: 158.255.242.116

Inadempimenti e penalità. Si prevedono Fatti salvi i casi non imputabili all’Appaltatore, lo stesso è tenuto a corrispondere all’Ente Appaltante le penali sotto riportate, per i casi di ritardo nell’esecuzione del servizio o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto/capitolato: Per quanto attiene alle attività sotto elencate, come dettagliatamente descritte all’interno del Capitolato Tecnico, sono definite le seguenti penalità tempistiche e relative penalità: - Consegna delle specifiche di integrazione/interoperabilità da e verso i sistemi esterni entro 1 mese dalla stipula del contratto; per ogni giornata di ritardo 0,1% dell’importo complessivo dell’appalto; - Consegna/installazione del Sistema comprensivo di tutte le sue componenti entro 1 anno dalla data di stipula del contratto; per ogni giornata di ritardo 0,1% dell’importo complessivo dell’appalto; - Superamento, con esito positivo, della fase di test del predetto sistema secondo il Gantt presentato dall’appaltatore in caso sede di inadempienza: • Per gara; per ogni giorno solare giornata di ritardoritardo 0,1% dell’importo complessivo dell’appalto; - Migrazione/porting dei dati dai sistemi dismessi al nuovo sistema secondo il Gantt presentato dall’appaltatore in sede di gara; per ogni giornata di ritardo 0,1% dell’importo complessivo dell’appalto; - Superamento, successivo al primocon esito positivo, rispetto ai termini della fase di consegna stabiliti test relativa alla migrazione dei dati secondo il Gantt presentato dall’appaltatore in sede di gara; per ogni giornata di ritardo 0,1% dell’importo complessivo dell’appalto; - Attivazione e messa in produzione del Sistema e di tutte le fornituresue componenti secondo il Gantt presentato dall’appaltatore in sede di gara; per ogni giornata di ritardo 0,1% dell’importo complessivo dell’appalto; - Superamento, con esito positivo, del collaudo e di cui tutte le sue componenti secondo il Gantt presentato dall’appaltatore in sede di gara; fermo restando quanto stabilito all’art. 33 7 del presente disciplinare/capitolato ovvero a quelli migliorativi proposti dal fornitore nel progetto offerta , verrà applicata una penale di € 1.500,00Capitolato; • Per per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primo, rispetto ai termini di collaudo di cui all’art. 34 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 1.500,00 ; • Per ogni ora giornata di ritardo successiva al tempo 0,1% dell’importo complessivo dell’appalto; - Relativamente agli interventi di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di ripristino a seguito di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo dichiarato a progetto per i fermi di sistema per manutenzioni programmate verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di interruzione del servizio, anche parziale, al di fuori della manutenzione programmata verrà applicata una penale di € 250,00; • Nel caso in cui la manutenzione per la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini previsti dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, l’Azienda potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l’importo nonché le penalità al fornitore. Tale importo sarà detratto, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, dalle eventuali fatture in corso di liquidazione. Non si procederà al pagamento delle fatture finché il fornitore non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese conseguenti alle inadempienze contrattuali. • Una penale non inferiore a 100 Euro, né superiore a 5.000 Euro, in tutti gli altri tipi di inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra descritte verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopra indicate a decorrere dall’inadempimento. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata , senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.adeguativa,

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Samples: Contratto D’appalto

Inadempimenti e penalità. Si prevedono le seguenti Nel caso la ditta aggiudicataria non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal contratto o nel caso la ditta aggiudicataria rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, l’APSS sarà autorizzata ad applicare una penalità in caso di inadempienza: • Per dell’1‰ (uno per mille) giornaliero calcolato sul valore della merce e per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primotermine previsto dal Capitolato o stabilito dall’APSS, rispetto ai fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento). Scaduti i termini che verranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, l’APSS potrà rivolgersi per l’acquisto ad altra ditta addebitando all’aggiudicataria le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste. Altrettanto potrà fare Apss allorchè si siano presentate almeno 3(tre) ipotesi di ritardo non adeguatamente giustificato nella consegna stabiliti per le forniturenel corso di un anno solare. Con riferimento al servizio di assistenza tecnica, ove la ditta aggiudicataria non rispetti il tempo massimo di cui all’art. 33 del presente disciplinare/capitolato ovvero a quelli migliorativi proposti dal fornitore nel progetto offerta , ripristino dichiarato verrà applicata una penale di € 1.500,00; • Per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primo, rispetto ai termini di collaudo di cui all’art. 34 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 1.500,00 ; • Per 20,00 per ogni ora di ritardo successiva al tempo naturale e consecutiva ( domenica e festività escluse) d’indisponibilità dell’attrezzatura offerta. Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dalla ditta e/o sul deposito cauzionale. Si precisa che viene considerata inadempienza contrattuale qualsiasi fatto dell’Impresa che provochi l’arresto prolungato anche di intervento manutentivo previsto dall’artuna sola componente dell’attrezzatura o il perdurare di una condizione di scarsa affidabilità o insufficiente sicurezza. 29 del presente disciplinare/capitolato verrà applicata una penale A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati motivi di € 100,00inadempienza: − mancata o ritardata esecuzione di un interveto di natura correttiva; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di ripristino a seguito di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 100,00− riparazione inadeguata; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo dichiarato a progetto per i fermi di sistema per manutenzioni programmate verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di interruzione del servizio, anche parziale, al di fuori − mancata o negligente esecuzione della manutenzione programmata verrà applicata una penale preventiva e dei controlli funzionali e di € 250,00qualità; Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo contrattuale, la manutenzione per stazione appaltante procede a dichiarare la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini previsti dall’art. 29 risoluzione del presente disciplinare/capitolatocontratto, l’Azienda potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l’importo nonché le penalità al fornitore. Tale importo sarà detratto, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, dalle eventuali fatture in corso di liquidazione. Non si procederà al pagamento delle fatture finché il fornitore non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese conseguenti alle inadempienze contrattuali. • Una penale non inferiore a 100 Euro, né superiore a 5.000 Euro, in tutti gli altri tipi di inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra descritte verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopra indicate a decorrere dall’inadempimento. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata , senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude salvo il diritto dell’Amministrazione all’eventuale risarcimento del danno patito a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.causa dell’inadempimento stesso

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Samples: servizi.apss.tn.it

Inadempimenti e penalità. Si prevedono le seguenti penalità Qualora si verificasse che la ditta aggiudicataria non fosse presente con il proprio personale in caso Anfiteatro Arena, dovrà pagare alla Fondazione Arena di inadempienza: • Per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primo, rispetto ai termini di consegna stabiliti per le forniture, di cui all’art. 33 del presente disciplinare/capitolato ovvero a quelli migliorativi proposti dal fornitore nel progetto offerta , verrà applicata Verona una penale di € 1.500,0015.000,00 (quindicimila/00) Euro + eventuale Iva di legge, per ogni serata di assenza; • Per lo stesso dicasi per il Teatro Filarmonico dove la penale è fissata in 1.000,00 (mille/00) Euro + eventuale Iva di legge, per ogni giorno solare serata di ritardoassenza, successivo al primo, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni. Il mancato rispetto ai termini di collaudo qualsiasi prescrizione contenuta nel presente capitolato (ad esempio la mancata o insufficiente disponibilità di cui all’art. 34 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata acqua) potrà comportare il pagamento di una penale da €. 1.000,00 (mille/00) a €.15.000,00 (quindicimila/00) + eventuale Iva di € 1.500,00 ; • Per ogni ora legge, variabile a discrezione della Fondazione Arena di ritardo successiva al tempo di intervento manutentivo previsto dall’artVerona a seconda dei danni causati. 29 del presente disciplinare/capitolato verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di ripristino a seguito di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo dichiarato a progetto per i fermi di sistema per manutenzioni programmate verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di interruzione del servizio, anche parziale, al di fuori della manutenzione programmata verrà applicata una penale di € 250,00; • Nel caso in cui L’eventuale applicazione delle penali non esime la manutenzione per la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini previsti dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, l’Azienda potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l’importo nonché le penalità al fornitore. Tale importo sarà detratto, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, ditta concessionaria dalle eventuali fatture in corso responsabilità per danni agli immobili, mobili, altri materiali di liquidazioneFAV/terzi o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi resi e dei prodotti forniti. Non si procederà Il responsabile del procedimento, con nota indirizzata al pagamento Dirigente, propone l’applicazione delle fatture finché il fornitore non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese conseguenti alle inadempienze contrattuali. • Una penale non inferiore a 100 Euro, né superiore a 5.000 Euro, in tutti gli altri tipi di inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle suddette penali sopra descritte verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopra indicate a decorrere dall’inadempimento. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata , senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalespecificandone l’importo. L’applicazione delle penali previste sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal presente articolo non preclude ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il diritto dell’Amministrazione servizio alla Ditta concessionaria e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a richiedere carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il risarcimento degli eventuali maggior dannideposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

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Samples: www.arena.it

Inadempimenti e penalità. Si prevedono Anche a seguito di controlli e verifiche di cui al precedente art. 8, l’Amministrazione Comunale diffiderà il concessionario, mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, ad eliminare le cause del disservizio fornendo allo scopo un termine perentorio. Il concessionario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni dovessero essere accolte da parte dell’Amministrazione Comunale, non si procederà all’applicazione delle penali previste per il disservizio riscontrato. Nel caso in cui, anche a seguito del contradditorio previsto dai commi precedente, l’Amministrazione Comunale ritenga comprovata la responsabilità del concessionario relativamente al disservizio rilevato, verranno applicate le seguenti penalità in caso di inadempienzapenali: • Per Mancata apertura del bar secondo le giornate previste nell’Allegato 2 € 500,00 (per ogni giorno solare di chiusura) Mancata apertura dei servizi igienici secondo le giornate previste nell’Allegato 2 € 500,00 (per ogni giorno di chiusura) Mancata riconsegna degli immobili nei termini previsti dall’art. 7 € 500,00 (per ogni giorni di ritardo, successivo al primo, ) Mancato rispetto ai termini degli orari di consegna stabiliti apertura del bar € 200,00 (per le forniture, ogni infrazione riscontrata) Mancato rispetto degli orari di apertura dei servizi igienici € 200,00 (per ogni infrazione riscontrata) Livello di pulizia non adeguato nei servizi igienici € 100,00 (dopo la terza infrazione) Mancato rispetto nella collocazione delle attrezzature di cui all’art. 33 del presente disciplinare/capitolato ovvero a quelli migliorativi proposti dal fornitore nel progetto offerta 3, verrà applicata una penale di lett. d) 1.500,00; • Per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primo, 100,00 (dopo la terza infrazione) Mancato rispetto ai termini di collaudo degli obblighi di cui all’artalle lett. 34 c) e d) dell’art. 4 € 100,00 (per ogni infrazione riscontrata) Qualsiasi altra infrazione agli obblighi previsti nel presente Capitolato € 50,00 (per ciascuna infrazione) Qualora venga applicata la penalità, il concessionario sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro giorni 7 (sette) dalla notifica del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 1.500,00 ; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di intervento manutentivo previsto dall’artprovvedimento. 29 del presente disciplinare/capitolato verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di ripristino a seguito di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo dichiarato a progetto per i fermi di sistema per manutenzioni programmate verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di interruzione del servizio, anche parziale, al di fuori della manutenzione programmata verrà applicata una penale di € 250,00; • Nel caso in cui il concessionario non provveda al pagamento della penalità, l’Amministrazione Comunale potrà escutere la manutenzione garanzia definitiva per la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga una somma corrispondente alla penalità applicata. La garanzia dovrà essere reintegrata entro i termini previsti dall’artsuccessivi 7 (sette) giorni. 29 del presente disciplinare/capitolato, l’Azienda potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l’importo nonché le penalità al fornitore. Tale importo sarà detratto, senza l’obbligo In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della garanzia definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di preventiva comunicazione, dalle eventuali fatture in corso di liquidazione. Non si procederà al pagamento delle fatture finché il fornitore non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese conseguenti alle inadempienze contrattuali. • Una penale non inferiore a 100 Euro, né superiore a 5.000 Euro, in tutti gli altri tipi di inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra descritte verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopra indicate a decorrere dall’inadempimento. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata , senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dannisanzione.

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Inadempimenti e penalità. Si prevedono Il Concessionario è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio offerto. L’Azienda, tramite il DEC (Direttore Esecuzione del Contratto), verificherà periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle prescrizioni del presente CSA, del Contratto e dell’offerta presentata in sede di gara e, a tal fine, attiverà un sistema di controllo delle prestazioni erogate. In caso di accertato inadempimento, di ritardo nello svolgimento del servizio o di prestazione resa in modo insoddisfacente, il DEC potrà applicare, previa diffida scritta, le penalità di seguito elencate. Rimane in ogni caso riservato al committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito, potendosi in tal caso rivalere sul deposito cauzionale. L’applicazione di un numero di penali superiore a 5 (cinque) nello stesso anno potrà dar luogo alla risoluzione del contratto. In particolare l’Azienda si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità penali , tra cui a mero titolo indicativo e non esaustivo: oggetto riferimento Applicazione della penale Importo penale inadempienze di carattere organizzativo gestionale ritardo nell’avvio del servizio di bar 500,00 die mantenimento dello stato ed uso dei locali, impianti ed attrezzature non idoneo a quanto prescritto dal presente CSA 1.000,00 variazione dei prezzi senza autorizzazione dell'Azienda; 500,00 mancato rispetto delle norme di sicurezza 1.000,00 mancato rispetto degli orari di apertura e di chiusura dell’esercizio 500,00 mancato rispetto dei prezzi contenuti nel listino prezzi senza autorizzazione dell’Azienda 1.000,00 ritardo nella consegna e installazione dei distributori 200,00 die mancato reintegro, per due giorni consecutivi, dei prodotti delle macchinette distributrici; fermo delle macchine distributrici, per n. 2 giorni consecutivi 500,00 corretto stato ed uso dei locali, impianti ed attrezzature 1.000,00 mancato rispetto delle norme di sicurezza 1.000,00 mancato rispetto dello sconto offerto. 500,00 inadempienze di carattere qualitativo ed igienico sanitario mancato rispetto delle disposizioni per quanto previsto per la raccolta stoccaggio e smaltimento dei rifiuti non conformità della qualità degli alimenti distribuiti 1.000,00 non conformità della pulizia ed igiene generale dei locali, delle attrezzature e del personale addetto 1.000,00 non conformità della qualità del confezionamento dei cibi 1.000,00 non conformità della qualità e stato di conservazione delle merci immagazzinate e per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione dei prodotti alimentari e quant’altro previsto dalla legge in caso materia fino a 10.000,00 non conformità della qualità delle preparazioni 1.000,00 per ogni dimostrata presenza di inadempienza: • Per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primo, rispetto ai termini di consegna stabiliti per le forniture, prodotti scaduti 1.000,00 personale violazione delle norme sul personale di cui all’art. 33 all’art.11 del presente disciplinareCSA; 1.000,00 mancato rispetto dell’organico di personale previsto giornalmente per l’esecuzione del servizio 500,00 disservizi causati dal personale del Concessionario; Comportamento non corretto da parte dei dipendenti, divisa non conforme o igienicamente non consona all’ambiente nel quale si svolge il servizio 1.000,00 mancato aggiornamento dell’elenco del personale 500,00 controllo da parte dell’Azienda per inadempimento parziale nell’esecuzione del contratto (quale a titolo di esempio mancata erogazione di una delle attività oggetto della concessione) Fino a 4.000,00 non conformità riscontrate nell’ambito dei controlli a campione documentate dai verbali congiunti 500,00 per ogni contestazione grave e negligente comportamento tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio 500,00 per ogni contestazione L’Azienda tramite il DEC provvederà a contestare al Concessionario le eventuali violazioni delle norme contrattuali e/capitolato ovvero a quelli migliorativi proposti dal fornitore nel progetto offerta o le inadempienze riscontrate, verrà applicata una penale di € 1.500,00; • Per ogni giorno solare di ritardoper iscritto, successivo al primo, rispetto ai termini di collaudo di cui all’artaffinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni. 34 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 1.500,00 ; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di ripristino a seguito di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo dichiarato a progetto per i fermi di sistema per manutenzioni programmate verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di interruzione del servizio, anche parziale, al di fuori della manutenzione programmata verrà applicata una penale di € 250,00; • Nel caso in cui la manutenzione per la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini previsti dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, l’Azienda potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l’importo nonché le penalità al fornitore. Tale importo sarà detratto, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, dalle eventuali fatture in corso di liquidazione. Non si procederà al pagamento delle fatture finché Entro 10 giorni il fornitore non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese conseguenti alle inadempienze contrattuali. • Una penale non inferiore a 100 Euro, né superiore a 5.000 Euro, in tutti gli altri tipi di inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra descritte verranno contestati al fornitore, il quale Concessionario sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo giustificare il disservizio/inadempienza per iscritto. Le giustificazioni verranno valutate dal DEC, e qualora non fossero ritenute soddisfacenti, lo stesso darà comunicazione all’Azienda per la successiva applicazione della penale corrispondente al disservizio/inadempienza. L’importo delle note di tre giorni dalla stessa contestazioneaddebito relative alle penali comminate verrà sommato all’importo del canone trimestrale. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore possibile escutere le penali sopra indicate a decorrere dall’inadempimentodalla fatturazione successiva, l’Azienda si riserva di procedere all’escussione del deposito cauzionale definitivo. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle Le penali di cui non potranno essere comunque superiori al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata , senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni10% del valore complessivo del contratto.

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Inadempimenti e penalità. Si prevedono Gli ordini di servizio, le seguenti penalità indicazioni e prescrizioni della rispettiva Direzione Sanitaria di Presidio dell’Azienda Ospedaliera dovranno essere eseguiti dall’Impresa aggiudicataria con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato. L’Impresa aggiudicataria non potrà rifiutarsi, qualora l’Azienda Ospedaliera ritenga necessario, di dare immediata esecuzione ad alcuni interventi, anche quando si tratti di interventi da farsi di notte o nei giorni festivi, sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggiore spesa che avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto, nel rispetto di quanto indicato all’art.8 del presente capitolato. Resta comunque fermo il diritto dell'Impresa di avanzare per iscritto le osservazioni che riterrà opportuno in merito all'ordine impartito. Quando sorgano contestazioni fra l’Impresa aggiudicataria e l’Azienda Ospedaliera circa l'interpretazione di clausole contrattuali, o circa l'ottemperanza di prescrizioni, durante il corso del servizio , l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare entro dieci giorni dalla circostanza determinante, domanda scritta all’Azienda Ospedaliera, formulando in modo inequivocabile le ragioni della sua richiesta e le cifre di compenso se la richiesta comporta variazioni di prezzo. Senza detta domanda scritta decade ogni diritto dell’Impresa aggiudicataria di far valere le proprie ragioni. Entro dieci giorni da tale data l’Azienda dovrà comunicare all’Impresa aggiudicataria le proprie decisioni e l’Impresa aggiudicataria è tenuta ad uniformarvisi. Qualora si dovessero verificare inadempienze o danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali dell’Azienda o di terzi, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dell’Impresa aggiudicataria. I controlli si riferiranno agli standard qualitativi indicati nel presente capitolato per l’espletamento del servizio e in caso di inadempienza: • Per non conformità con gli standard, saranno richiesti trattamenti straordinari a completo carico dell’Impresa aggiudicataria fino al ripristino delle condizioni ottimali. L’Azienda Ospedaliera ha la piena facoltà di esercitare in ogni giorno solare momento gli opportuni controlli, relativamente al servizio sulle modalità di ritardoesecuzione dell’intervento specifico, successivo al primosenza che per tale controllo l’Impresa possa pretendere di eliminare o diminuire la propria responsabilità che rimarrà comunque intera ed assoluta. Ai controlli sull’espletamento del servizio parteciperà sempre un Tecnico dell’Azienda Ospedaliera ed il Responsabile tecnico dell’Impresa aggiudicataria , rispetto ai termini che dovrà rendersi immediatamente disponibile. Al momento dell’effettuazione del controllo verrà redatto un verbale di consegna stabiliti per accertamento che dovrà essere controfirmato contestualmente, in loco, da entrambe le forniture, di cui all’artparti presenti. 33 del presente disciplinare/capitolato ovvero a quelli migliorativi proposti dal fornitore nel progetto offerta , verrà applicata una penale di € 1.500,00; • Per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primo, rispetto ai termini di collaudo di cui all’art. 34 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 1.500,00 ; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di ripristino a seguito di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo dichiarato a progetto per i fermi di sistema per manutenzioni programmate verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di interruzione del servizio, anche parziale, al di fuori della manutenzione programmata verrà applicata una penale di € 250,00; • Nel caso in cui la manutenzione che nessun rappresentante dell'Impresa intervenga ai controlli sopra citati, o se presente si rifiuti di sottoscrivere il verbale, si procederà ugualmente alla presenza di due testimoni. Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l’Azienda Ospedaliera potrà richiedere all’Impresa aggiudicataria di intervenire per la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi porre rimedio a tale inconvenienti entro un termine perentorio che non avvenga entro i termini potrà mai essere inferiore di tre giorni lavorativi. In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del servizio previsti dall’art. 29 del presente disciplinare/dal capitolato, l’Azienda potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l’importo nonché le penalità al fornitore. Tale importo sarà detratto, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, dalle eventuali fatture in corso di liquidazione. Non si procederà al pagamento delle fatture finché il fornitore non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese conseguenti alle inadempienze contrattuali. • Una penale non inferiore a 100 Euro, né superiore a 5.000 EuroOspedaliera, in tutti gli altri tipi contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, si riserva di inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra descritte verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopra indicate a decorrere dall’inadempimento. L’Amministrazione potrà compensare applicare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata , senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.seguenti provvedimenti:

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