Inadempimento del compratore Clausole campione

Inadempimento del compratore. Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive (1455; att. 176).
Inadempimento del compratore. 12.1. Fatto salvo quanto già pattuito nella precedente clausola 11., in caso di mancato, ritardato, parziale e/o difforme adempimento da parte del Cliente del pagamento del prezzo concordato, anche in relazione a una singola rata/acconto, SELE si riserva espressamente il diritto di: a) senza necessità di formale messa in mora, applicare, alle somme dovute, rivalutate nei modi e nei casi previsti per legge, gli interessi moratori, e richiederne al Cliente il pagamento; b) sospendere/prorogare/procrastinare l’esecuzione del Contratto e dei relativi discendenti obblighi; c) agire, anche in sede giudiziaria, per ottenere da parte del Debitore/Cliente l’adempimento (compreso il riconoscimento e la corresponsione degli interessi tutti previsti ex lege) oppure la risoluzione del Contratto per inadempimento/colpa dell’Acquirente e/o l’accoglimento di ogni altra domanda possibile, fatti salvi tutti i diritti relativi alla richiesta e all’ottenimento del risarcimento da inadempimento contrattuale nonché dei danni tutti e anche maggiori subiti, oltre che del rimborso integrale delle spese di gestione e delle spese legali e di giudizio inerenti e conseguenti; d) unilateralmente posticipare i termini di consegna e finale originariamente pattuiti in Conferma d’Ordine senza alcun aggravio per SELE. 12.2. Con l’accettazione e la sottoscrizione delle presenti C.G.d.V., il Venditore accetta e acconsente espressamente che nei casi di cui alla precedente clausola sub 12.1. ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a SELE diventa immediatamente esigibile.
Inadempimento del compratore. 14.1. Se il Compratore non adempie ai propri obblighi, IGAP SPA potrà sospendere le forniture o richiedere garanzie aggiuntive.
Inadempimento del compratore. “Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”.