Inadempimento del compratore. Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive (1455; att. 176).
Inadempimento del compratore. 12.1. Fatto salvo quanto già pattuito nella precedente clausola 11., in caso di mancato, ritardato, parziale e/o difforme adempimento da parte del Cliente del pagamento del prezzo concordato, anche in relazione a una singola rata/acconto, SELE si riserva espressamente il diritto di:
a) senza necessità di formale messa in mora, applicare, alle somme dovute, rivalutate nei modi e nei casi previsti per legge, gli interessi moratori, e richiederne al Cliente il pagamento;
b) sospendere/prorogare/procrastinare l’esecuzione del Contratto e dei relativi discendenti obblighi;
c) agire, anche in sede giudiziaria, per ottenere da parte del Debitore/Cliente l’adempimento (compreso il riconoscimento e la corresponsione degli interessi tutti previsti ex lege) oppure la risoluzione del Contratto per inadempimento/colpa dell’Acquirente e/o l’accoglimento di ogni altra domanda possibile, fatti salvi tutti i diritti relativi alla richiesta e all’ottenimento del risarcimento da inadempimento contrattuale nonché dei danni tutti e anche maggiori subiti, oltre che del rimborso integrale delle spese di gestione e delle spese legali e di giudizio inerenti e conseguenti;
d) unilateralmente posticipare i termini di consegna e finale originariamente pattuiti in Conferma d’Ordine senza alcun aggravio per SELE.
12.2. Con l’accettazione e la sottoscrizione delle presenti C.G.d.V., il Venditore accetta e acconsente espressamente che nei casi di cui alla precedente clausola sub 12.1. ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a SELE diventa immediatamente esigibile.
Inadempimento del compratore. 14.1. Se il Compratore non adempie ai propri obblighi, IGAP SPA potrà sospendere le forniture o richiedere garanzie aggiuntive.
Inadempimento del compratore. “Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”.