Common use of INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto è risolto “ipso facto et jure” ad insindacabile giudizio dell’ATS Sardegna previa comunicazione scritta, nei seguenti casi, di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - quando il Legale Rappresentante dell’ente Fornitore e gli eventuali altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 32-quater del Codice Penale e in ogni altra situazione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; - qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; - il venir meno in capo al Fornitore ed al personale addetto di anche uno solo delle condizioni, titoli e requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente in materia, statale e regionale, per quel che concerne l’esercizio delle attività che formano oggetto del vigente rapporto contrattuale; - in caso di inadempimento agli obblighi di Tracciabilità di cui alla L.136/2010, qualora l'inadempimento non costituisca già causa di nullità del contratto, nelle ipotesi previste dalla legge; - cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento; - frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e delle condizioni normative e contrattuali; - interruzione non motivata del servizio; - perdita dei requisiti previsti per la stipula dell’accordo; - violazione delle norme igieniche, sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi; - inadempienza totale o anche parziale del fornitore relativamente ai punti dell’art. 3 - non osservanza degli indirizzi discussi e convenuti con l’Azienda Sanitaria o applicazione non conforme degli stessi; - subappalto non autorizzato del servizio oggetto del contratto; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; - inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza; - motivi di interesse pubblico; - violazione del segreto professionale e della riservatezza relativa ai dati sensibili dei minori; - qualora nei confronti del “Fornitore” sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia; 2. Fatto salvo quanto disposto dell'Art. 1453 del codice civile, in caso di inosservanza da parte del Fornitore della vigente normativa, di obblighi o condizioni contrattuali, l’Azienda Sanitaria inoltrerà allo stesso, via PEC, apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine per adempiere. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Fornitore. 3. Dall’inoltro della diffida e fino a che il Fornitore non adempia, il pagamento del corrispettivo è sospeso; l’importo del corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente all’inadempimento. Decorso inutilmente il termine prefissato, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto, salvo in cui ciò sia dovuto a comprovata ed accertata forza maggiore o a fatti assolutamente non imputabili al Fornitore, o all’ipotesi in cui l’Azienda Sanitaria non stabilisca di fissare un nuovo termine per l’adempimento. Il contratto dovrà altresì intendersi risolto di diritto per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento del servizio, relativamente a quanto specificato nell’art 3, rilevati per iscritto. 4. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante al Committente dall’inadempimento del Fornitore.

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Samples: Collaboration Agreement, Collaboration Agreement

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1Qualora nel corso dell'espletamento dei servizi si verificassero gravi e perduranti carenze e/o inadempimenti accertati a carico della Ditta Aggiudicataria, l'AOU comunicherà alla Ditta Aggiudicataria, a mezzo lettera raccomandata a.r., tali inadempimenti, intimando alla stessa aggiudicataria di porvi rimedio entro 3 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione. Il presente Decorso tale termine senza che l'aggiudicatario abbia posto in essere i rimedi indicati dall'AOU in relazione agli inadempimenti contestati, queste potranno risolvere il contratto è risolto “ipso facto et jure” ad insindacabile giudizio dell’ATS Sardegna previa dandone comunicazione scrittaalla Ditta Aggiudicataria a mezzo lettera raccomandata a.r.. Inoltre l’AOU a partire dal sesto mese successivo alla data di decorrenza, nei seguenti casipotrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione alla Ditta Aggiudicataria per mezzo di seguito elencati a titolo esemplificativo ma lettera raccomandata a.r. qualora: □ Nel corso di un mese solare vengano applicate più di tre penalità per disservizi comunicati e per i quali non esaustivo: - quando sia stata fornita adeguata giustificazione; □ Nel corso di un semestre solare vengano applicate più di dieci penalità per disservizi comunicati e per i quali non sia stata fornita adeguata giustificazione; □ Nel corso di un semestre solare vengano applicate all’appaltatore più di cinque penalità per il Legale Rappresentante dell’ente Fornitore e gli eventuali altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 32-quater mancato rispetto degli obiettivi qualitativi del Codice Penale e in servizio; □ In ogni altra situazione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; - qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; - il venir meno in capo al Fornitore ed al personale addetto di anche uno solo delle condizioni, titoli e requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente in materia, statale e regionale, per quel che concerne l’esercizio delle attività che formano oggetto del vigente rapporto contrattuale; - in caso di inadempimento agli obblighi di Tracciabilità di cui alla L.136/2010mancato rispetto delle norme poste a tutela del personale dipendente della Ditta Aggiudicataria, qualora l'inadempimento non costituisca già causa di nullità del contratto, nelle ipotesi previste dalla legge; - cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento; - frode, grave negligenza, violazione degli obblighi della sua sicurezza e delle condizioni normative e contrattualiigienico sanitarie di lavoro, accertate dagli Enti a ciò preposti; - interruzione non motivata del servizio; - perdita dei requisiti previsti per la stipula dell’accordo; - violazione delle norme igieniche, sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi; - inadempienza totale o anche parziale del fornitore relativamente ai punti dell’art. 3 - non osservanza degli indirizzi discussi e convenuti con l’Azienda Sanitaria o applicazione non conforme degli stessi; - subappalto non autorizzato del servizio oggetto del contratto; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; - inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza; - motivi di interesse pubblico; - violazione del segreto professionale e della riservatezza relativa ai dati sensibili dei minori; - qualora nei confronti del “Fornitore” sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia; 2. Fatto salvo quanto disposto dell'Art. 1453 del codice civile, in □ In caso di inosservanza da parte del Fornitore della vigente normativa, di obblighi o condizioni contrattuali, l’Azienda Sanitaria inoltrerà allo stesso, via PEC, apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine per adempiere. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Fornitore. 3. Dall’inoltro della diffida e fino a che il Fornitore non adempia, il pagamento del corrispettivo è sospeso; l’importo del corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente all’inadempimento. Decorso inutilmente il termine prefissato, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto, salvo in cui ciò sia dovuto a comprovata ed accertata forza maggiore o a fatti assolutamente non imputabili al Fornitore, o all’ipotesi in cui l’Azienda Sanitaria non stabilisca di fissare un nuovo termine per l’adempimento. Il contratto dovrà altresì intendersi risolto di diritto per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento ingiustificata interruzione del servizio, relativamente a quanto specificato nell’art 3anche per il caso di sciopero del personale di eventi esterni, rilevati salvo il caso di forza maggiore disciplinato precedentemente. L’applicazione delle penali non pregiudica eventuali azioni di risarcimento per iscrittomaggior danno subito, derivante dall’inadempimento contrattuale. 4. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante al Committente dall’inadempimento del Fornitore.

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Samples: Appalto Per La Gestione Del Magazzino Economale

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto è risolto “ipso facto et jure” 10.1 A seguito della ricezione da parte di CAFC della comunicazione di cui all’art. a) eseguirà le verifiche e valutazioni di competenza volte ad insindacabile giudizio dell’ATS Sardegna previa comunicazione scrittaaccertare se ricorrono le carenze per fatto e colpa di XXXXXX nella gestione del servizio sul TERRITORIO e se ricorrono i presupposti di fatto e diritto per considerare tali carenze gravi e reiterate per come previste nella CONVENZIONE, nei seguenti casichiedendo all’occorrenza a POIANA tramite CAFC, ovvero direttamente a CAFC, di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - quando il Legale Rappresentante dell’ente Fornitore fornire controdeduzioni ed ulteriori informazioni o documenti utili alle proprie valutazioni; b) nel caso in cui, all’esito delle verifiche e gli eventuali altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 32-quater del Codice Penale e in ogni altra situazione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; - qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; - il venir meno in capo al Fornitore ed al personale addetto di anche uno solo delle condizioni, titoli e requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente in materia, statale e regionale, per quel che concerne l’esercizio delle attività che formano oggetto del vigente rapporto contrattuale; - in caso di inadempimento agli obblighi di Tracciabilità valutazioni di cui alla L.136/2010precedente lett. a), qualora l'inadempimento AUSIR dovesse accertare che le carenze nella gestione del servizio sul TERRITORIO da parte di POIANA non costituisca già causa di nullità del contrattosussistono o non sono tali da essere considerate gravi e reiterate per come previste nella CONVENZIONE, nelle ipotesi previste dalla legge; - cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro notificherà a CAFC le proprie determinazioni unitamente alle eventuali azioni e/o di pignoramento; - frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e delle condizioni normative e contrattuali; - interruzione non motivata misure eventualmente da adottare per migliorare la gestione del servizio; di un tanto CAFC darà immediata comunicazione a POIANA; c) nel caso in cui, all’esito delle valutazioni di cui alla precedente lett. a), AUSIR dovesse accertare che le carenze nella gestione del servizio da parte di POIANA sul TERRITORIO sono tali da essere considerate gravi e reiterate per come previste nella CONVENZIONE, notificherà a CAFC una diffida nella quale prescriverà a CAFC di rimuovere - perdita dei requisiti previsti per la stipula dell’accordo; il tramite di POIANA - violazione le cause del grave e reiterato inadempimento, entro un termine correlato alla tipologia dell’inadempimento stesso e, comunque, assegnerà un termine non inferiore a d) prenderà atto delle norme igienichecontrodeduzioni prodotte; e) se queste ultime non avranno giustificato l’inadempimento, sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi; - inadempienza totale o anche parziale del fornitore relativamente qualora XXXXXX non abbia provveduto ad adempiere, AUSIR potrà chiedere a CAFC di risolvere di diritto, ai punti sensi dell’art. 3 - non osservanza degli indirizzi discussi 1456 c.c., il presente CONTRATTO. In tal caso CAFC adempierà a quanto richiesto da AUSIR. 10.2 A seguito dell’accertamento da parte di AUSIR di gravi e convenuti con l’Azienda Sanitaria o applicazione non conforme degli stessi; - subappalto non autorizzato reiterate carenze nella gestione del servizio oggetto del contratto; sul TERRITORIO – per come previste nella CONVENZIONE - violazione delle norme in materia per fatto e colpa di cessione del contratto POIANA conseguente alle attività di ispezione e dei crediti; - inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza; - motivi di interesse pubblico; - violazione del segreto professionale e della riservatezza relativa ai dati sensibili dei minori; - qualora nei confronti del “Fornitore” sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione controllo di cui al Codice precedente punto 6.2, AUSIR nel rispetto delle leggi antimafiaprevisioni della CONVENZIONE: i) notificherà a CAFC una diffida nella quale prescriverà a CAFC di rimuovere - per il tramite di POIANA - le cause del grave e reiterato inadempimento, entro un termine correlato alla tipologia dell’inadempimento stesso e, comunque, assegnerà un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica affinché POIANA, per il tramite di CAFC, fornisca le eventuali controdeduzioni; 2. Fatto salvo quanto disposto dell'Art. 1453 del codice civileii) prenderà atto delle controdeduzioni prodotte; iii) se queste ultime non avranno giustificato l’inadempimento, in caso di inosservanza da parte del Fornitore della vigente normativa, di obblighi o condizioni contrattuali, l’Azienda Sanitaria inoltrerà allo stesso, via PEC, apposita diffida e qualora XXXXXX non abbia provveduto ad adempiere, assegnando un termine per adempiere. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Fornitore. 3. Dall’inoltro della diffida e fino AUSIR potrà chiedere a CAFC che il Fornitore non adempia, il pagamento del corrispettivo è sospeso; l’importo del corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente all’inadempimento. Decorso inutilmente il termine prefissato, il contratto dovrà intendersi risolto risolva di diritto, salvo in cui ciò sia dovuto a comprovata ed accertata forza maggiore o a fatti assolutamente non imputabili al Fornitoreai sensi dell’art. 1456 c.c., o all’ipotesi in cui l’Azienda Sanitaria non stabilisca di fissare un nuovo termine per l’adempimentoil presente CONTRATTO. Il contratto dovrà altresì intendersi risolto di diritto per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento del servizio, relativamente In tal caso CAFC adempierà a quanto specificato nell’art 3, rilevati per iscrittorichiesto da AUSIR. 4. E’ fatto salvo 10.3 La risoluzione del presente CONTRATTO, anche a seguito dei procedimenti di cui al presente articolo, non potrà in ogni nessun caso il risarcimento del danno derivante al Committente dall’inadempimento del Fornitorecomportare, di per sé, la revoca/risoluzione/decadenza della CONVENZIONE.

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Samples: Concessione Di Servizi

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi indicati dall'art. Il presente 108, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante deve risolvere il contratto è risolto “ipso facto et jure” ad insindacabile giudizio dell’ATS Sardegna previa comunicazione scrittanei casi indicati dall'art. 108, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Con riferimento all'art. 108, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere contratto in danno al fornitore nei seguenti casicasi ritenuti di "grave inadempimento", come di seguito elencati a titolo esemplificativo ma elencati: quando la misura complessiva della penale supera il 10% dell'importo netto contrattuale, acquisizione di due DURC irregolari, anche non esaustivo: - quando consecutivi, nel torso del contratto; mancanza e/o perdita anche di uno solo dei requisiti dichiarati in sede di gara; perdita dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il Legale Rappresentante dell’ente Fornitore e gli eventuali altri amministratori muniti fallimento o la irrogazione di poteri misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di rappresentanza si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 32-quater del Codice Penale e in ogni altra situazione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazionepubblica amministrazione; - qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’artquando emergono elementi o circostanze ai sensi del Digs. 80 258/2012 e s.m.i. (codice antimafia) accertata e grave negligenza da parte del D.lgs. 50/2016fornitore nel rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato; - il venir meno in capo al Fornitore ed al personale addetto di manifesta incapacità o inidoneità, anche uno solo delle condizionilegale, titoli e requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente in materia, statale e regionale, per quel che concerne l’esercizio delle attività che formano oggetto del vigente rapporto contrattualenella esecuzione della fornitura; - in caso di inadempimento agli obblighi di Tracciabilità di cui alla L.136/2010, qualora l'inadempimento non costituisca già causa di nullità del contratto, nelle ipotesi previste dalla legge; - cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti frode nell'esecuzione della fornitura o nella predisposizione degli atti di sequestro o contabilità; rifiuto di pignoramentopresentarsi dietro invito della stazione appaltante; - frodesubappalto abusivo, grave negligenzaassociazione in partecipazione, violazione degli obblighi e delle condizioni normative e contrattuali; - interruzione non motivata del servizio; - perdita dei requisiti previsti per la stipula dell’accordo; - violazione delle norme igieniche, sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi; - inadempienza totale o cessione anche parziale del fornitore relativamente ai punti dell’art. 3 - non osservanza degli indirizzi discussi e convenuti con l’Azienda Sanitaria o applicazione non conforme degli stessi; - subappalto non autorizzato del servizio oggetto del contratto; - violazione mancanza a mancato rispetto dell'osservanza dei principi contenuti nel codice etico di ATER. Il Contratto e risolto di diritto e con effetto immediate nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo o ai relativi subcontratti (subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; - inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenzaoperazioni, prevenzione, infortuni, sicurezza; - motivi di interesse pubblico; - violazione del segreto professionale e cosi come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della riservatezza relativa ai dati sensibili dei minori; - qualora nei confronti del “Fornitore” sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia; 2L. 136/2010. Fatto salvo quanto disposto dell'Art. 1453 del codice civile, in In caso di inosservanza da parte del Fornitore della vigente normativagrave inadempimento ATER, previo inoltro di obblighi lettera a mezzo raccomandata a.r. o condizioni contrattuali, l’Azienda Sanitaria inoltrerà allo stesso, via tramite PEC, apposita diffida ad adempiereassegna al fornitore, assegnando ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della comunicazione per adempiereporvi termine o riparo. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Fornitore. 3. Dall’inoltro della diffida e fino a che il Fornitore non adempia, il pagamento del corrispettivo è sospeso; l’importo del corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente all’inadempimento. Decorso inutilmente il termine prefissatoVanamente trascorso tale termine, il contratto dovrà intendersi risolto di dirittopuò essere risotto in danno del fornitore. In tal caso il fornitore e tenuto a rimborsare, salvo in cui ciò sia dovuto a comprovata ed accertata forza maggiore o a fatti assolutamente non imputabili al Fornitorecosto, o all’ipotesi in cui l’Azienda Sanitaria non stabilisca di fissare un nuovo termine le spese sostenute da ATER per l’adempimento. Il contratto dovrà altresì intendersi risolto di diritto per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento provvedersi del serviziogas naturale necessario al proprio fabbisogno presso altro fornitore, relativamente a quanto specificato nell’art 3, rilevati per iscritto. 4. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La risoluzione avviene tramite semplice lettera raccomandata AR o PEC senza necessità di ulteriori adempimenti o particolari formalità legali. Dalla data di risoluzione il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali ma deve proseguire quelle prestazioni la cui interruzione/sospensione possa provocare danno derivante ad ATER o agli utenti del servizio da questa gestito fino al Committente dall’inadempimento del Fornitoresubentro di nuovo fornitore.

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Samples: Fornitura Di Gas Naturale

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il presente risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli. 2. La risoluzione del contratto è risolto “ipso facto et jure” ad insindacabile giudizio dell’ATS Sardegna previa comunicazione scrittaavverrà: • Ai sensi dell’art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento); • Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile; • Mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile; • Ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità) • Ai sensi dell’art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto); • Ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta); • G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati; • Frode e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • Ai sensi dell’art. 1522 del C.C., nei seguenti casi, di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - quando il Legale Rappresentante dell’ente Fornitore e gli eventuali altri amministratori muniti bene fornito sia difforme dal campione • Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato. • Nel caso in cui, dopo che la ASL sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di poteri una consegna di rappresentanza merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli; • Qualora si trovino nelle condizioni ostative previste verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione; • In caso di esito negativo del periodo di prova; • In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 32-quater 6, comma 8 del Codice Penale Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs 163/2006; • Esito negativo del collaudo in ogni altra situazione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazionecorso di fornitura; - qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016• Subappalto non autorizzato; - il venir meno in capo • Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al Fornitore ed al personale addetto di anche uno solo delle condizioni, titoli e requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente in materia, statale e regionale, per quel che concerne l’esercizio delle attività che formano oggetto del vigente rapporto contrattuale; - in caso di inadempimento agli obblighi di Tracciabilità di cui alla L.136/2010, qualora l'inadempimento non costituisca già causa di nullità del contratto, nelle ipotesi previste dalla legge; - cessazione dell’attività, concordato preventivo, dichiarazione di fallimento, stato ; • Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di moratoria e garanzia; • Morte di conseguenti atti qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di sequestro fatto o in nome collettivo; o di pignoramentouno dei soci accomandatari nelle società in accomandita; - frode• Fusione, grave negligenzascissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando la ASL non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa; • Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, Lgs. 08/08/1994 n. 490); • Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara; • Forza maggiore, • Nei casi di violazione degli obblighi di correttezza e delle condizioni normative e contrattuali; - interruzione non motivata del servizio; - perdita dei requisiti previsti per la stipula dell’accordo; - violazione delle norme igieniche, sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi; - inadempienza totale o anche parziale del fornitore relativamente ai punti dell’art. 3 - non osservanza degli indirizzi discussi e convenuti con l’Azienda Sanitaria o applicazione non conforme degli stessi; - subappalto non autorizzato del servizio oggetto del contratto; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; - inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza; - motivi di interesse pubblico; - violazione del segreto professionale e della riservatezza relativa ai dati sensibili dei minori; - qualora nei confronti del “Fornitore” sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione comunicazione di cui al Codice delle leggi antimafia; 2. Fatto salvo quanto disposto dell'Art. 1453 del codice civile, in caso di inosservanza da parte del Fornitore della vigente normativa, di obblighi o condizioni contrattuali, l’Azienda Sanitaria inoltrerà allo stesso, via PEC, apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine per adempiere. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Fornitoresuccessivo articolo 26. 3. Dall’inoltro della diffida e fino In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario, l’Impresa non verrà invitata a che il Fornitore non adempia, il pagamento del corrispettivo è sospeso; l’importo del corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente all’inadempimento. Decorso inutilmente il termine prefissato, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto, salvo in cui ciò sia dovuto partecipare a comprovata ed accertata forza maggiore o a fatti assolutamente non imputabili al Fornitore, o all’ipotesi in cui l’Azienda Sanitaria non stabilisca di fissare gare analoghe bandite dalla ASL per un nuovo termine per l’adempimento. Il contratto dovrà altresì intendersi risolto di diritto per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento del servizio, relativamente a quanto specificato nell’art 3, rilevati per iscrittobiennio. 4. E’ fatto salvo In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la ASL: A. si riserva di aggiudicare la fornitura/servizio, mediante interpello sino al quinto migliore offerente (escluso l’originario affidatario), alla ditta migliore offerente ritenuta congrua dall’amministrazione (art. 140, D.Lgs 163/2006); B. provvederà ad incamerare la cauzione dell’inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell’eventuale maggior onere conseguente all’affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale. 5. LA ASL si riserva, in ogni caso momento, di esercitare il risarcimento diritto di recesso ex artt. 1373 e 1671 del danno derivante al Committente dall’inadempimento Codice Civile, A. giusta causa, B. mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare la tipologia del Fornitore.servizio; Si conviene che con l’espressione “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:

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Samples: Capitolato Speciale Di Gara

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il presente Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali, l’amministrazione potrà risolvere anticipatamente il contratto è risolto “ipso facto et jure” ad insindacabile giudizio dell’ATS Sardegna previa comunicazione scritta, nei seguenti casi, di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - quando il Legale Rappresentante dell’ente Fornitore e gli eventuali altri amministratori muniti gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla ditta appaltatrice anche a seguito di poteri di rappresentanza si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 32-quater del Codice Penale e in ogni altra situazione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazionediffide formali dell’Amministrazione stessa; - qualora ricorra una eliminazione solo parziale delle ipotesi previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016violazioni contestate oppure violazioni eliminate oltre il termine indicato nella diffida; - il venir meno in capo al Fornitore ed al personale addetto di anche uno solo delle condizioni, titoli e requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente in materia, statale e regionale, per quel che concerne l’esercizio delle attività che formano oggetto del vigente rapporto contrattuale; - in caso di inadempimento agli obblighi di Tracciabilità di cui alla L.136/2010, qualora l'inadempimento non costituisca già causa di nullità del contratto, nelle ipotesi previste dalla legge; - cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro subappalto globale o di pignoramento; - frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e delle condizioni normative e contrattuali; - interruzione non motivata parziale del servizio; - perdita procedure giudiziarie di liquidazione dell’impresa aggiudicataria; - mancato inoltro della documentazione prevista dal presente capitolato; - mancato rispetto dei requisiti previsti per la stipula dell’accordorapporti di impiego del personale svantaggiato nelle misure di legge; - violazione delle norme igienichedegli obblighi, sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. n. 62/2013 e retributivi; - inadempienza totale o anche parziale del fornitore relativamente ai punti dell’art. 3 - non osservanza degli indirizzi discussi e convenuti con l’Azienda Sanitaria o applicazione non conforme degli stessi; - subappalto non autorizzato del servizio oggetto del contratto; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; - inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza; - motivi di interesse pubblico; - violazione del segreto professionale e della riservatezza relativa ai dati sensibili dei minori; - qualora nei confronti del “Fornitore” sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia; 2. Fatto salvo quanto disposto dell'Art. 1453 del codice civiledi comportamento di ente, in caso di inosservanza da parte del Fornitore della vigente normativa, di obblighi consultabile all’indirizzo web: www.comune.santangeloinvado.pu.i>amministrazione trasparente>disposizioni generali>atti generali. Alla risoluzione anticipata si provvederà come segue: - l’amministrazione contesterà le violazioni a mezzo lettera raccomandata A/R o condizioni contrattuali, l’Azienda Sanitaria inoltrerà allo stesso, via PEC, apposita diffida ad adempiere, assegnando PEC e assegnerà un termine per adempierela loro eliminazione. Tale termine decorre dal ricevimento - la cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere a porre in essere, nei termini e nelle modalità della diffida da parte del Fornitore. 3. Dall’inoltro della diffida e fino a che il Fornitore non adempialettera di diffida, il pagamento del corrispettivo è sospesole disposizioni impartite dall’Amministrazione; l’importo del corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente all’inadempimento. Decorso - trascorso inutilmente il termine prefissatoindicato nella diffida, il contratto dovrà intendersi si intenderà risolto di dirittoprocedendo nei confronti dall’appaltatore alla determinazione dei danni sofferti, incamerando la cauzione e salvo in cui ciò sia dovuto a comprovata ed accertata forza maggiore o a fatti assolutamente non imputabili al Fornitore, o all’ipotesi in cui l’Azienda Sanitaria non stabilisca di fissare un nuovo termine per l’adempimento. Il contratto dovrà altresì intendersi risolto di diritto per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento del servizio, relativamente a quanto specificato nell’art 3, rilevati per iscritto. 4. E’ fatto salvo in ogni caso il l’ulteriore risarcimento del danno derivante al Committente dall’inadempimento del Fornitoredanno.

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Samples: Capitolato d'Onere

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto è risolto “ipso facto et jure” ad insindacabile giudizio dell’ATS Sardegna previa 8.1 Ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: (a) inadempimento significativo dell’altra Parte di qualsiasi termine delle presenti Condizioni Generali o del Contratto, qualora tale inadempimento non possa essere sanato; (b) inadempimento significativo dell’altra Parte di qualsiasi termine delle presenti Condizioni Generali o del Contratto, qualora non ponga rimedio a tale inadempimento entro ventotto (28) giorni dal ricevimento della comunicazione scrittascritta che contenga la contestazione dell’inadempimento e la richiesta di porvi rimedio; (c) l’altra Parte (in caso di individuo o persona giuridica) sia sottoposta a fallimento o sequestro ovvero (in caso di partnership) liquidazione giudiziale, nei seguenti casibancarotta o amministrazione controllata o sequestro ovvero (in caso di persona giuridica) sia sottoposta a liquidazione giudiziale o volontaria a causa dell’incapacità di far fronte ai propri debiti o nel caso di nomina di un amministratore di controllo o di un commissario/curatore che amministri parte o tutti i suoi beni o attività, di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - quando il Legale Rappresentante dell’ente Fornitore e gli eventuali altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 32-quater del Codice Penale e in ogni altra situazione caso laddove l’altra Parte sottoscriva qualsiasi accordo informale o volontario, (in conformità o meno alla legge fallimentare italiana) a vantaggio, o con l’adunanza, dei creditori dell’individuo, impresa o persona giuridica ovvero laddove l’altra Parte cessi o minacci di cessare lo svolgimento delle proprie attività di impresa; o (d) l’altra Parte sia sottoposta a qualsiasi evento equivalente, analogo o simile a quelli indicati al punto (c) che comporta precede, in qualsiasi giurisdizione. 8.2 Fatti salvi i suoi ulteriori diritti o rimedi, l’Acquirente avrà il divieto diritto di risolvere immediatamente il Contratto a contrarre norma dell’articolo 1456 del Codice Civile senza alcuna responsabilità nei confronti del Venditore: (a) qualora il Venditore non riesca a consegnare i Beni e/o completare la prestazione dei Servizi alla Data di Consegna e non ponga rimedio a tale inadempimento tramite consegna o integrale adempimento (a seconda del caso) entro sette (7) giorni dalla ricezione di una comunicazione dante atto della mancata consegna e/o mancata prestazione e con la Pubblica Amministrazionerichiesta che i Beni siano consegnati e/o i Servizi siano prestati; - qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016o (b) se i Beni e/o i Servizi non siano conformi al Contratto; - o (c) qualora, secondo il venir meno in capo al Fornitore ed al personale addetto di anche uno solo delle condizioniragionevole parere dell’Acquirente, titoli e requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente in materia, statale e regionale, per quel che concerne l’esercizio delle attività che formano oggetto del vigente rapporto contrattuale; - in caso di inadempimento agli obblighi di Tracciabilità di cui alla L.136/2010, qualora l'inadempimento non costituisca già causa di nullità del contratto, nelle ipotesi previste dalla legge; - cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento; - frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e delle condizioni normative e contrattuali; - interruzione non motivata del servizio; - perdita dei requisiti previsti le garanzie per la stipula dell’accordosicurezza prestate dal Venditore o dai suoi subfornitori sia inaccettabile e, a seguito di comunicazione per iscritto da parte dell’Acquirente, il Venditore non fornisca un piano di miglioramento accettabile per l’Acquirente entro sette (7) giorni o, avendo fornito un piano accettabile, non venga posta in essere da parte del Venditore la prestazione per garantire la sicurezza, entro il termine concordato con l’Acquirente; - violazione delle norme igienicheo (d) qualora il Venditore ed eventuali contraenti e subfornitori, sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi lavorando presso l’Acquirente o presso terzi per conto dell’Acquirente, non rispettino le regole per la salvaguardia della salute e retributivi; - inadempienza totale o anche parziale del fornitore relativamente ai punti dell’art. 3 - non osservanza degli indirizzi discussi e convenuti con l’Azienda Sanitaria o applicazione non conforme degli stessi; - subappalto non autorizzato del servizio oggetto del contratto; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; - inosservanza delle norme in materia sicurezza nei luoghi di lavoro e previdenzale regole per la tutela dell’ambiente (Safety, prevenzioneHealth & Environment - “SHE”) applicabili in loco ovvero occorra un incidente significativo ai fini della tutela SHE; o (e) qualora il Venditore non rispetti l’articolo 11 dello SHE; o (f) qualora il Venditore non rispetti gli obblighi previsti degli articoli 2 “Ordini di Acquisto”, infortuni3 “Caratteristiche, sicurezzaqualità, dichiarazioni e garanzie “, 4 “Consegna dei Beni e prestazione dei Servizi”, 9 “Riservatezza e titolarità dell’Acquirente”, 10 “Responsabilità, manleva e indennizzi”, 11 “Sicurezza sul lavoro; - motivi di interesse pubblico; - violazione welfare e obblighi sociali”, 12 “Assicurazioni”, 13 “Sanzioni”, 14 “Normativa Anti- corruzione”, 15 “REACH Compliance”, 20.3 “Cessione del segreto professionale e della riservatezza relativa ai dati sensibili dei minori; - qualora nei confronti del “FornitoreContrattosia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia; 2. Fatto salvo quanto disposto dell'Art. 1453 del codice civile, in caso di inosservanza da parte del Fornitore della vigente normativa, di obblighi o condizioni contrattuali, l’Azienda Sanitaria inoltrerà allo stesso, via PEC, apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine per adempiere. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Fornitorepresenti Condizioni Generali. 3. Dall’inoltro della diffida e fino a che il Fornitore non adempia, il pagamento del corrispettivo è sospeso; l’importo del corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente all’inadempimento. Decorso inutilmente il termine prefissato, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto, salvo in cui ciò sia dovuto a comprovata ed accertata forza maggiore o a fatti assolutamente non imputabili al Fornitore, o all’ipotesi in cui l’Azienda Sanitaria non stabilisca di fissare un nuovo termine per l’adempimento. Il contratto dovrà altresì intendersi risolto di diritto per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento del servizio, relativamente a quanto specificato nell’art 3, rilevati per iscritto. 4. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante al Committente dall’inadempimento del Fornitore.

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Samples: Termini E Condizioni Generali Per L’acquisto Di Beni E/O Servizi