Incrementi economici Clausole campione

Incrementi economici. L’aumento delle retribuzioni tabellari, nella misura e secondo le scadenze previste, è contenuto nella tabella 5 allegata all’Accordo di rinnovo 21 marzo 2005. Le indennità in cifra fissa, previste dal CCNL del 9 novembre 1999, saranno incrementate, nella misura deinuovi importi contenuti nella tabella 5 allegata al predetto Accordo, a far data dal 01.04.2005.
Incrementi economici. L’incremento economico a regime dei minimi tabellari, unitamente al valore delle nuove retribuzioni, nella misura e secondo la decorrenza convenuta, sono riportati nelle tabelle “B1” e “B2” allegate al Contratto, che sostituiscono le precedenti tabelle “B1”, “B2” e “B3”.
Incrementi economici. (ex art. 60 bis) 73 Art. 65 – Elemento Aggiuntivo della Retribuzione “EAR” (ex art. 61) 73 Art. 66 – Calcolo della retribuzione oraria e giornaliera (ex art. 62) 74 Art. 67 – Retribuzione accessoria: indennità varie (ex art. 63) 74 Art. 68 – Premio di risultato (ex art. 64) 75 Art. 68 bis – Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) 76 Art. 68 ter – Fondi per la valorizzazione del personale (ex art. 64 ter) 77 Art. 69 – Mensilità aggiuntive (13a e 14a) (ex art. 65) 77 Art. 70 – Mense aziendali (ex art. 66) 77 Art. 71 – Previdenza complementare (ex art. 67) 77 Art. 71 bis Assistenza sanitaria integrativa (ex art. 67 bis) 78
Incrementi economici. Gli incrementi economici sono previsti nel e misure e con la decorrenza indicate nel a tabel a al egata (v. Al egati A e B per le farmacie rurali sussidiate). L'"una tantum" verrà pagata secondo gli importi ed i termini indicati nel a tabel a al egata (v. Al egato C). L'"una tantum" sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine, in forza al a data di stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).