Mense aziendali. Le aziende si impegnano a richiedere alle stazioni appaltanti, informandone le Organizzazioni sindacali, servizi di mensa che possono essere fruiti dai propri dipendenti le cui prestazioni coincidano con gli orari di erogazione dei pasti.
Mense aziendali. Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali od aziendali sulla materia. Premesso che la computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026 e legge 8 agosto 1992, n. 359, e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano che l'equivalente del costo della mensa, sostenuto dal datore di lavoro, non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile né degli altri istituti contrattuali e di legge.
Mense aziendali. Le aziende, tenuto conto dell’organizzazione del lavoro, dell’estensione del territorio servito e delle peculiarità dello stesso, della distribuzione dell’orario di lavoro, delle possibilità di razionalizzazione nell’utilizzo delle prestazioni lavorative in relazione alle concrete esigenze di servizio, possono istituire un servizio mensa, anche attraverso l’adozione di buoni pasto con partecipazione dei lavoratori ai costi, previa contrattazione con la R.S.U.. Nelle aziende ove il servizio mensa, comunque inteso, non esiste viene corrisposta a ciascun lavoratore una indennità sostitutiva mensile per 12 mensilità, pari a 20 euro lordi al mese. Il predetto importo assorbe fino a concorrenza le eventuali indennità sostitutive della mensa corrisposte aziendalmente per effetto di accordi e/o prassi preesistenti. L’indennità sostitutiva della mensa va computata nelle seguenti corresponsioni: • festività; • ferie; • permessi retribuiti; • trattamento di malattia ed infortunio; • indennità sostitutiva del preavviso; • T.F.R.
Mense aziendali. Tenendo contro della grande varietà di situazioni in atto, che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla materia.
Mense aziendali. Le aziende, tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione del servizio, della distribuzione dell'orario di lavoro, delle possibilità di razionalizzazione nell'utilizzo delle prestazioni di lavoro in relazione alle crescenti esigenze di servizio, istituiscono, previa contrattazione con le Rappresentanze sindacali, un servizio mensa, di norma attraverso l'adozione di buoni pasto o ticket-restaurant o anche mediante convenzione con terzi o servizio diretto. Il servizio mensa, comunque costituito, è fruibile dai lavoratori che prestano attività lavorative nella fascia oraria compresa tra le ore 12.30-15 e tra le ore 19-21.30. Il tempo di fruizione dei pasti è considerato al di fuori dell'orario di servizio In ogni caso è prevista una partecipazione dei dipendenti al costo del pasto in misura non superiore ad 1/3. Il servizio è attribuito per ciascun giorno di prestazione effettiva di lavoro, e il suo costo non costituisce elemento retributivo con effetti su altri istituti retributivi contrattuali.
Mense aziendali. Le parti riconoscono la validità sociale della istituzione della mensa. Tenuto conto, altresì, della struttura del settore e della pratica impossibilità di pervenire ad una regolamentazione generale dell'istituto, in rapporto anche alla varietà delle situazioni, viene convenuto che la materia verrà affrontata a livello aziendale o locale.
Mense aziendali. Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto, che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno continuate le mense aziendali e interaziendali esistenti. Resta peraltro la possibilità di accordi locali in materia.
Mense aziendali. Per le mense aziendali o l’indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.
Mense aziendali. Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che per le mense aziendali o indennità sostitutiva saranno mantenute le situazioni esistenti, senza escludere la possibilità di esame locale o aziendale della materia.
Mense aziendali. 1) Nelle unità produttive dove i lavoratori non abbiano la possibilità negli intervalli di rientrare al proprio domicilio per la consumazione del pasto, saranno prese opportune iniziative, d’intesa tra la dire- zione del Consorzio e le R.S.U./R.S.A., per istituire mense e per sti- pulare convenzioni con ditte specializzate per la fornitura dei pasti, in ogni caso con partecipazione alle spese da parte dei lavoratori.
2) Le spese saranno per due terzi a carico dei Consorzi e per un terzo a carico dei lavoratori.
3) L’istituzione della mensa non è in alcun caso sostituibile con inden- nità e i lavoratori non partecipanti alla mensa stessa non potranno usufruire di indennità sostitutiva. In caso di istituzione della mensa nella sede centrale, per i lavoratori operanti in sedi distaccate po- tranno essere esaminate soluzioni sostitutive.
4) In sede aziendale potranno anche essere esaminate particolari si- tuazioni che potessero determinarsi in merito all’utilizzazione della mensa da parte dei lavoratori. L’istituzione della mensa non può essere richiesta quando interessi un numero troppo esiguo di lavoratori addetti all’unità produttiva. Per unità produttiva s’intende ogni sede di lavoro.