Common use of Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto Clause in Contracts

Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, di almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza. La predetta norma vale solo per il computo dell'indennità di anzianità maturata sino al 31/5/82. Per l'anzianità maturata a decorrere dall'1/6/82 il trattamento viene regolato dall'art.2120 del Codice civile e dalla legge 29/5/82, n. 297 (vedi allegato). Le Parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art.2120 del Codice civile, convengono che a decorrere dal 27/11/97 la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui all'art.16, è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

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Samples: Verbale Di Accordo 27/2/2008

Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, di almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza. La predetta norma vale solo per il computo dell'indennità della indennità di anzianità maturata sino al 31/5/8231 maggio 1982. Per l'anzianità maturata a decorrere dall'1/6/82 dal 1° giugno 1982 il trattamento viene regolato dall'art.2120 dall'art. 2120 del Codice codice civile e dalla legge 29/5/8229 maggio 1982, n. 297 (vedi allegato)297. Le Partiparti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art.2120 dell'art. 2120 del Codice codice civile, convengono che che, a decorrere dal 27/11/97 dalla firma del presente c.c.n.l., la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui all'art.16, all'art. 18 è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, di almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza. La predetta norma vale solo per il computo dell'indennità della indennità di anzianità maturata sino al 31/5/8231 maggio 1982. Per l'anzianità maturata a decorrere dall'1/6/82 dal 1° giugno 1982 il trattamento viene regolato dall'art.2120 dall'art. 2120 del Codice codice civile e dalla legge 29/5/8229 maggio 1982, n. 297 (vedi allegato)297. Le Partiparti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art.2120 dell'art. 2120 del Codice codice civile, convengono che a decorrere dal 27/11/97 27 novembre 1997 la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui all'art.16all'art. 18, è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, di almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza. La predetta norma vale solo per il computo dell'indennità della indennità di anzianità maturata sino al 31/5/8231 maggio 1982. Per l'anzianità maturata a decorrere dall'1/6/82 dal 1º giugno 1982 il trattamento viene regolato dall'art.2120 dall'art. 2120 del Codice codice civile e dalla legge 29/5/8229 maggio 1982, n. 297 (vedi allegato). Le Partiparti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art.2120 dell'art. 2120 del Codice codice civile, convengono che a decorrere dal 27/11/97 27 novembre 1997 la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui all'art.16all'art. 16, è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro