Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, di almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza. La predetta norma vale solo per il computo della indennità di anzianità maturata sino al 31 maggio 1982. Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1° giugno 1982 il trattamento viene regolato dall'art. 2120 del codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 del codice civile, convengono che, a decorrere dalla firma del presente c.c.n.l., la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui all'art. 18 è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
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Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, di almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza. La predetta norma vale solo per il computo della indennità di anzianità maturata sino al 31 maggio 1982. Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1° giugno 1982 il trattamento viene regolato dall'art. 2120 del codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 del codice civile, convengono che, che a decorrere dalla firma del presente c.c.n.l., dal 27 novembre 1997 la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui all'art. 18 18, è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
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Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, di almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza. La predetta norma vale solo per il computo della indennità dell'indennità di anzianità maturata sino al 31 maggio 198231/5/82. Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1° giugno 1982 dall'1/6/82 il trattamento viene regolato dall'art. 2120 dall'art.2120 del codice Codice civile e dalla legge 29 maggio 198229/5/82, n. 297297 (vedi allegato). Le partiParti, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 2 dell'art.2120 del codice Codice civile, convengono che, che a decorrere dalla firma del presente c.c.n.l., dal 27/11/97 la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui all'art. 18 all'art.16, è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
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Samples: CCNL
Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, di almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza. La predetta norma vale solo per il computo della indennità di anzianità maturata sino al 31 maggio 1982. Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1° 1º giugno 1982 il trattamento viene regolato dall'art. 2120 del codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297297 (vedi allegato). Le parti, in attuazione di quanto previsto dal 2° 2º comma dell'art. 2120 del codice civile, convengono che, che a decorrere dalla firma del presente c.c.n.l., dal 27 novembre 1997 la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui all'art. 18 16, è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
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