Indennità di maternità. 1. All’articolo 64, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, dopo le parole “lavoro dipendente” sono inserite le seguenti: “indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa”.
1. All’articolo 64, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole “lavoro dipendente” sono inserite le seguenti: “a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa”.
Indennità di maternità. 1 L’indennità di maternità si conforma alla legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG).
2 Se non sussistono i presupposti per un’indennità di maternità conformemente alla LIPG, il datore di lavoro è tenuto a pagare un salario lordo conformemente all’art. 324a CO (secondo la scala bernese).
Indennità di maternità. L'indennità di maternità sostituisce la retribuzione e viene pagata alle lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio o per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno (spetta anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo). L’indennità di maternità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera e spetta: - nei 2 mesi precedenti la data del parto; - nei 3 mesi successivi alla data del parto5.
Indennità di maternità. Modifica all’art. 64, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001
Indennità di maternità. 1. Agli iscritti è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un contributo annuo determinato dal Comitato Amministratore. Il contributo di maternità è corrisposto e versato da ogni iscritto alla Gestione, secondo i tempi e le modalità previsti dall’articolo 7.
3. Al fine di assicurare l’equilibrio della Gestione di cui al precedente comma, il Comitato Amministratore adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 379 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Indennità di maternità. Ai sensi dell'art. 80, comma 12 della legge n. 388/2000 la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente (art. 64, D.Lgs. n. 151/2001; v. anche INPS circ. n. 41/2006). A decorrere dal 1º gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa (D.M. 4 aprile 2002). L'indennità è corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 5, D.M. 12 luglio 2007). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 257/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, come integrato dal D.M. 4 aprile 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. La Consulta ha evidenziato che gli istituti a salvaguardia della maternità non hanno più il fine precipuo di protezione della donna, ma sono anche volti alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità. Tenuto conto dell'obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l'estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione (INPS mess. n. 1785/2013).
Indennità di maternità. 1. All’art. 66, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 il comma 1 è così modificato: «L'indennità di cui all'articolo 66 viene erogata, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività, dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.».
Indennità di maternità. Ai sensi dell'art. 80, comma 12 della legge n. 388/2000 la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente (art. 64, D.Lgs. n. 151/2001; v. anche INPS circ. n. 41/2006). A decorrere dal 1º gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa (D.M. 4 aprile 2002). L'indennità è corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 5, D.M. 12 luglio 2007).
Indennità di maternità. 1 L’indennità di maternità è regolata in base alla legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG).
2 Se non sussistono i presupposti per un’indennità di maternità in base alla LIPG, il datore di lavoro è tenuto a pagare un salario lordo in base all’art. 000x XX (xxxxx xxxxxxx).
Indennità di maternità. Per avere diritto alle prestazioni di maternità, l'assicurato deve avere versato almeno 1 mese di contributi negli ultimi 12 mesi. L'indennità di rischio in caso di maternità viene corrisposta alle lavoratrici gestanti o alle madri impiegate come lavoratrici subordinate per proteggere la loro salute e quella dei figli.