Indennità di maternità. 1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».
Indennità di maternità. 1 L’indennità di maternità si conforma alla legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG).
2 Se non sussistono i presupposti per un’indennità di maternità conformemente alla LIPG, il datore di lavoro è tenuto a pagare un salario lordo conformemente all’art. 324a CO (secondo la scala bernese).
Indennità di maternità. L'indennità di maternità sostituisce la retribuzione e viene pagata alle la- voratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio o per interruzio- ne di gravidanza dopo il 180° giorno (spetta anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo). L’indennità di maternità è pari all’80% della retribuzione media gior- naliera e spetta: ▪ nei 2 mesi precedenti la data del parto; ▪ nei 3 mesi successivi alla data del parto5. La lavoratrice ha il diritto di rimanere al lavoro fino all'ottavo mese di gravidanza e di recuperare dopo la nascita del bambino il periodo di a- stensione non utilizzato. Per ricevere l’indennità di maternità, la lavoratrice deve presentare la do- manda sia alla sede Inps competente per residenza sia al datore di lavoro.
Indennità di maternità. Alle lavoratrici aventi diritto spettano le prestazioni economiche di maternità a carico dell’INPS, secondo le consuete modalità. Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro sia attuata con alternanza tra periodi di sospensione totale dal lavoro e periodi i lavoro pieno, l’indennità per astensione facoltativa spetta solo periodi di prevista attività, mentre, per i rimanenti periodi, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale (INPS circ. n. 212/1994).
Indennità di maternità. Per i 2 mesi precedenti e per i 3 mesi successivi alla data del parto, a tutte le lavoratrici autonome spetta l'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione minima giornaliera degli impiegati di commercio. Questa indennità viene corrisposta anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico. Per finanziare l'indennità ogni mediatore creditizio iscritto come commerciante deve versare £. 18.963 come contributo annuo. L'indennità spetta anche in caso di adozione e affidamento preadottivo, per i 3 mesi all'ingresso in famiglia del bambino che non deve avere più di 6 anni d'età.
Indennità di maternità. Ai sensi dell'art. 80, comma 12 della legge n. 388/2000 la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente (art. 64, D.Lgs. n. 151/2001; v. anche INPS circ. n. 41/2006). A decorrere dal 1º gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa (D.M. 4 aprile 2002). L'indennità è corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 5, D.M. 12 luglio 2007).
Indennità di maternità. Alle lavoratrici a tempo indeterminato, in caso di maternità per il periodo di astensione obbligatoria, viene garantita la copertura del 100 per cento della retribuzione del salario giornaliero contrattuale, relativo al profilo professionale di appartenenza, ad integrazione di quanto corrisposto dall’Inps.
Indennità di maternità. Per avere diritto alle prestazioni di maternità, l'assicurato deve avere versato almeno 1 mese di contributi negli ultimi 12 mesi. L'indennità di rischio in caso di maternità viene corrisposta alle lavoratrici gestanti o alle madri impiegate come lavoratrici subordinate per proteggere la loro salute e quella dei figli.
Indennità di maternità. 1. Agli iscritti è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un contributo annuo determinato dal Comitato Amministratore. Il contributo di maternità è corrisposto e versato da ogni iscritto alla Gestione, secondo i tempi e le modalità previsti dall’articolo 7.
3. Al fine di assicurare l’equilibrio della Gestione di cui al precedente comma, il Comitato Amministratore adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 379 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Indennità di maternità. Ai sensi dell'art. 80, comma 12 della legge n. 388/2000 la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente (art. 64, D.Lgs. n. 151/2001; v. anche INPS circ. n. 41/2006). A decorrere dal 1º gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa (D.M. 4 aprile 2002). L'indennità è corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 5, D.M. 12 luglio 2007). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 257/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, come integrato dal D.M. 4 aprile 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. La Consulta ha evidenziato che gli istituti a salvaguardia della maternità non hanno più il fine precipuo di protezione della donna, ma sono anche volti alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità. Tenuto conto dell'obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l'estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione (INPS mess. n. 1785/2013).