Indennità per ritardato pagamento Clausole campione

Indennità per ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento degli importi addebitati in fattura alla data ivi indicata, il Cliente deve versare a UNIVERSAT un’indennità di ritardato pagamento a titolo di penale pari a: - al 2% dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure; - al 4% dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dal 16° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure; - al 6% dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto se il pagamento sarà effettuato dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza; l’applicazione della predetta indennità del 6% sarà effettuata sino alla risoluzione contrattuale. In ogni caso il tasso applicato non potrà essere superiore al tasso soglia ex art. 207 cp. L’indennità di ritardato pagamento sarà addebitata da UNIVERSAT nella prima fattura utile successiva al pagamento della fattura rimasta, in tutto o in marte, insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale l’indennità sarà addebitata con la fattura emessa successivamente alla comunicazione di risoluzione inviata da UNIVERSAT al Cliente. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di UNIVERSAT il Cliente intestatario di più contratti autorizza UNIVERSAT a rivalersi delle somme di cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi ai servizi disciplinati dalle presenti Termini e Condizioni Generali. Ogni eventuale importo non fatturato inerente i servizi potrà essere recuperato in qualsiasi momento entro il termine massimo di cinque anni dal periodo di competenza mediante l’emissione di una fattura da parte di UNIVERSAT o tramite l'imputazione dell'importo in una qualsiasi fattura successiva alla loro maturazione.