Indennità per servizio notturno e festivo Clausole campione

Indennità per servizio notturno e festivo. Al personale dipendente spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di euro 2,50 lorde per ogni ora di servizio prestato nell'arco temporale compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo, compete una "indennità festiva" di euro 2,00 lorde per ogni ora di servizio prestato.
Indennità per servizio notturno e festivo. Capo II Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Indennità per servizio notturno e festivo. 1. Ai dirigenti di cui all’art. 16, comma 1 CCNL 8 giugno 2000, il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una “indennità notturna” nella misura unica uguale per tutti di £. 4.500 lorde (pari a € 2,32) per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6. 2. Per il servizio prestato nel giorno festivo compete un’indennità di £. 30.000 lorde (pari a € 15,49) se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario, ridotte a £. 15.000 lorde (pari a € 7,75) se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente. 3. Il presente articolo non si applica ai dirigenti di struttura complessa, per i quali, non essendo previsto un orario di servizio, la retribuzione di posizione e di risultato deve tenere conto anche delle eventuali particolari condizioni di lavoro. 4. E’ disapplicato l’art. 115 del D.P.R. 384/1990
Indennità per servizio notturno e festivo. 1. Ai dirigenti che svolgono il loro servizio durante le ore notturne spetta un’indennità per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, ai sensi dell’art. 8 c. 1 CCNL integrativo 10.2.2004. 2. Ai dirigenti che prestano servizio in giorno festivo spetta un’indennità per turno intero se è di durata superiore alla metà dell’orario, ovvero ridotto se di durata pari o inferiore alla metà dell’orario di lavoro, con un minino di due ore, ai sensi dell’art. 8 c. 2 CCNL integrativo 10.2.2004. 3. Le parti concordano che per turno festivo intero si intende quello pari o superiore alle quattro ore e per turno festivo ridotto si intende quello inferiore alle quattro ore con un minimo di due. 4. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente. 5. Le indennità di cui ai punti precedenti sono fissate dall’art. 51 CCNL 3.11.2005, salve successive modifiche e integrazioni, in: € 2,74 per ora di lavoro notturno € 17,82 per turno festivo intero € 8,91 per turno festivo ridotto 6. Al finanziamento della spesa per le indennità per servizio notturno e festivo si provvede con il Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ex art. 55 CCNL 3.11.2005.
Indennità per servizio notturno e festivo. Le indennità previste dall'art. 40 dell'accordo 17 febbraio 1979 sono maggiorate del 50% a far tempo dall'1 febbraio 1981.
Indennità per servizio notturno e festivo. Al personale dipendente spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di euro 2,50 lordi per ogni ora di servizio prestato nell'arco temporale compreso tra le ore 22 e le ore 6. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una "indennità festiva" di euro 2,00 lordi per ogni ora di servizio prestato1. Per il servizio di turno prestato nell’arco temporale compreso tra le ore 22 e le ore 6 in giorno festivo, a decorrere dal 1 ottobre 2018, compete una “indennità festiva notturna” di euro 4,50 lordi per ogni ora di servizio prestato.
Indennità per servizio notturno e festivo. Al personale dipendente spetta una “indennità notturna” nella misura unica uguale per tutti di lire 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato nell’arco temporale compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo, compete una “indennità festiva” di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a lire 15.000 se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente.
Indennità per servizio notturno e festivo. 1 . AL PERSONALE DIPENDENTE IL CUI TURNO DI SERVIZIO SI SVOLGA DURANTE LE ORE NOTTURNE SPETTA UNA "INDENNITÀ NOTTURNA" NELLA MISURA UNICA UGUALE PER TUTTI DI L. 4.500 LORDE PER OGNI ORA DI SERVIZIO PRESTATO TRA LE ORE 22 E LE ORE 6.
Indennità per servizio notturno e festivo. AL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI TURNO DI SERVIZIO SI SVOLGA DURANTE LE ORE NOTTURNE SPETTA UNA "INDENNITÀ