SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Art. 30 Assenze per malattia: pag. 43 Art. 31 Infortunio sul lavoro pag. 43 Art. 32 Congedo matrimoniale pag. 44
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. (Malattia)
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 1. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto al trattamento economico, è sospesa la contribuzione di cui all’art. 2. Parimenti, il periodo di sospensione non vale ai fini della maturazione dell’anzianità contributiva.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, previa intesa tra l’Azienda e l’iscritto, prosegue la contribuzione a carico dell’Azienda secondo l’aliquota di cui all’art. 2. La contribuzione è commisurata al trattamento economico spettante all’iscritto medesimo in base al CCNL del Settore del Credito tempo per tempo vigente.
3. All’atto della cessazione della sospensione del rapporto di lavoro senza rientro alle dipendenze dell’Azienda, si applica quanto disposto dall’art.7.
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO part time post partum
(1) Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambito del cinque per cento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta avanzata dal genitore che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 68 del CCNL Turismo 22 luglio 2003. I commi 1 e 2 dell’articolo 166 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 sono sostituiti dai seguenti:
(1) Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dall'articolo 165 del presente Contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a centoventi giorni, alle seguenti condizioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo … (malattie oncologiche);
b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza ospedaliera;
c) che la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni sia fatta dal lavoratore come "aspettativa generica" senza retribuzione e senza diritto a maturazione di alcun istituto contrattuale;
d) che il lavoratore non abbia già fruito dell’aspettativa in precedenza.
(2) I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno far pervenire all’azienda richiesta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni. Le disposizioni introdotte dall’accordo di rinnovo del CCNL Turismo 31 luglio 2007 sono modificate come segue:
(1) Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui all’articolo 166 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.
(2) Gli interessati dovranno far pervenire all’azienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di aspettativa generica, l’ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla stru...
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. CAPO I – MALATTIA . . . . . . . .
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 1. La sospensione del rapporto di lavoro nell’ambito delle Aziende del Gruppo determina a tutti gli effetti la sospensione della partecipazione al Fondo qualora il partecipante ante del Fondo non sia iscritto anche alla Sezione a Contribuzione, salvo quanto disposto in appresso e salva la facoltà di riscatto ai sensi del successivo art. 9, 1° comma, lett. a) e 2° comma, lett. b).
2. A chi sospenda il rapporto di lavoro con la propria Azienda per passare con il consenso della stessa alle dipendenze di terzi al di fuori delle Aziende del Gruppo, in Italia o all’estero, è consentito, su richiesta scritta, di continuare la contribuzione al Fondo, versando regolarmente un importo complessivo corrispondente alla somma del contributo a carico del lavoratore e di quello a carico dell’azienda. Detto importo è determinato, salvo decisione diversa del Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla retribuzione corrente alla data di sospensione del rapporto di lavoro, adeguata man mano alle variazioni che si verificano nell’indice di cui all’art. 4 che precede.
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. MALATTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. (Artt. Dal 119 al 134) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (Artt. Dal 135 al 146)
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. La malattia costituisce una causa sopravvenuta di impossibilità parziale della prestazione che viene posta a carico del datore di lavoro, dal momento che non determina la risoluzione del rapporto, ma la sospensione.
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Al personale a tempo determinato può inoltre essere concessa: