Retribuzione di posizione e di risultato. 1. La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, è così costituita:
a) componente fissa come da tabella all. 1 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 - 1997, nella misura ridotta dall'art. 5 dello stesso contratto. Detta riduzione - ove l'opzione sia stata espressa in applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999, decorre da tale ultima data;
b) parte variabile in godimento ridotta del 50% . Tale riduzione si applica anche ai dirigenti indicati nell'art. 44, comma 6) limitatamente alla parte - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico 1996 - 1997 - eventualmente ridefinita in azienda.
2. Per la componente fissa della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie previste dall'art. 39.
3. Ai dirigenti medici e veterinari già di II livello ad incarico quinquennale di cui agli artt. 44 commi 5 e 6 e 45 non compete più lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell'art. 58 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996.
4. Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato.
5. La riduzione di cui al comma 1, lett. b) e quella del comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000.
6. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorrono al finanziamento dell'indennità di esclusività di cui all'art. 42 e, pertanto, i fondi di provenienza delle voci citate - art. 50 e 52 - sono conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all'art. 50 .
7. Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non più spettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico trattamento economico è consentita l'eventuale rateizzazione in non più di sei soluzioni mensili.
Retribuzione di posizione e di risultato. (art. 20 CCNL 1.10.2007)
Retribuzione di posizione e di risultato. 1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative o professionali di cui agli artt. 26 e 27 compete, oltre al trattamento economico in godimento, comprese le fasce retributive di appartenenza, un'indennità di posizione onnicomprensiva in misura variabile da un minimo di € 2.500 ad un massimo di € 9.000 annui lordi per tredici mensilità. Al finanziamento dell’indennità si provvede con il fondo di cui all’art. 84 (fondo) nella misura minima attualmente prevista.
2. Il valore dell’indennità di posizione è stabilito da ciascuna Agenzia in relazione alla graduazione delle funzioni ai sensi dell’art. 26 (posizioni organizzative e professionali). Ove il valore previsto sia superiore al minimo di cui al comma 1, le Agenzie provvederanno alla copertura con oneri a proprio carico.
3. In relazione alla corresponsione dell’indennità di posizione non sono più corrisposti al dipendente i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l’indennità di agenzia. 0.Xx valutazione annuale positiva dell’incarico svolto comporta una maggiorazione della retribuzione di posizione variabile dal 5% al 20% secondo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa. Tale maggiorazione è a carico del Fondo di cui all’art. 84.
Retribuzione di posizione e di risultato. 1. La retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, è così costituita:
a) componente fissa di cui alla tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 – 1997, nella misura ridotta del 15% in applicazione dell’art.1, comma 12 della legge 662/1996 .
b) parte variabile in godimento ridotta del 50% .
2. Per la componente fissa della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie previste dall’art. 40.
3. Ai dirigenti sanitari già di II livello ad incarico quinquennale di cui agli artt. 44, comma 3 e 45 comma 2 non compete più lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell’art. 56 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato.
5. La riduzione di cui al comma 1, lett. b) e quella del comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000.
6. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorrono al finanziamento dell’indennità di esclusività di cui all’art. 43 e, pertanto, i fondi di provenienza delle voci citate – artt. 50 e 52 - sono conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all’art. 50.
7. Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non più spettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico trattamento economico è consentita l’eventuale rateizzazione i non più di sei soluzioni mensili.
Retribuzione di posizione e di risultato. 1. La retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, è così costituita:
Retribuzione di posizione e di risultato. (art. 57 comma 3 del CCNL 17.12.2020)
1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito annualmente dall’Ente ed è oggetto di informazione ai soggetti sindacali.
2. Gli eventuali risparmi che si realizzano nella retribuzione di posizione sono destinati all’incremento della retribuzione di risultato dello stesso anno. Possono essere altresì destinate all'incremento dell'ammontare risorse annuali per il welfare integrativo.
3. Gli eventuali risparmi che si realizzano nella retribuzione di risultato sono destinati all’incremento una tantum delle risorse destinate alla stessa voce nell’anno immediatamente successivo. Possono essere altresì destinate all'incremento dell'ammontare risorse annuali per il welfare integrativo.
4. In caso di mancata erogazione in misura totale o parziale della indennità di risultato a seguito di valutazione negativa i risparmi non possono essere utilizzati per la retribuzione della dirigenza e costituiscono economie di bilancio, al pari dei risparmi realizzati per la decurtazione del trattamento economico accessorio in caso di malattia.
Retribuzione di posizione e di risultato. 1. Il CONI determina i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali mediche previste dal proprio ordinamento, tenendo conto della tipologia di incarico conferito ai sensi dell'art. 53 e, nell'ambito di ciascuna tipologia, di parametri connessi alla complessità della struttura, al grado di autonomia, alla consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato, al grado di competenza specialistico-funzionale o professionale. Nella determinazione della retribuzione di posizione vale in ogni caso il principio che, a parità di graduazione delle funzioni, la retribuzione di posizione deve essere identica.
2. La retribuzione di posizione è composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilità. La parte fissa è mantenuta anche in caso di valutazione negativa - operando gli effetti di quest'ultima solo sulla parte variabile - ed è garantita al dirigente medico nella misura in atto goduta. Il successivo comma 3 definisce - in relazione alla posizione funzionale di provenienza - la parte fissa della retribuzione di posizione e il minimo garantito della sua parte variabile. La somma della parte fissa e del minimo garantito della parte variabile costituisce il "valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione". Detto valore economico minimo contrattuale è altresì riconosciuto sino al conferimento degli incarichi di cui all'art. 54.
3. Gli importi del valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione sono così definiti, nelle due componenti fissa e variabile, in relazione alla posizione funzionale di provenienza: Parte fissa Parte variabile minimo garantito Dirigente di struttura complessa 5164,57 3623,98 Dirigente ex I livello dirigenziale 4100,67 2520,31 Dirigente ex I livello dirigenziale 1032,91 191,61 Valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione con meno di 5 anni di attività
4. I valori minimi e xxxxxxx annui lordi per tredici mensilità della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali dei medici del CONI sono così stabiliti in relazione a ciascuna tipologia di incarico:
a) incarico di direzione di struttura complessa: da un minimo di € 4.906,34 fino ad un massimo di € 41.316,55;
b) incarico di direzione di struttura semplice: da un minimo di € 4.131,66 fino ad un massimo di € 36.151,98;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettiv...
Retribuzione di posizione e di risultato. La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, è così costituita:
Retribuzione di posizione e di risultato. 1. Considerato che l’ammontare dei fondi di posizione e di risultato è strettamente legato ai criteri definiti dal CCNL, all’accordo del 29.09.2009 e ai valori economici della retribuzione di posizione attribuiti alle fasce, le Parti nel determinare la quota del Fondo da destinare alla retribuzione di posizione e la quota da destinare alla retribuzione di risultato hanno considerato, quali valori economici annui della retribuzione di posizione, gli importi di seguito riportati: I^ fascia € 42.859,84 II^ fascia € 32.405,89 III^ fascia € 27.179,65 Tali valori sono comprensivi anche della retribuzione di posizione parte fissa negli importi stabiliti dall’art. 5, comma 3 del CCNL 5/3/2008 biennio economico 2004/2005.
2. L’importo annuo individuale della retribuzione di risultato non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di ciascuna posizione nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti, previa valutazione positiva dei risultati ottenuti e dei comportamenti assunti da ciascun dirigente.
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato per l’anno 2009 saranno a tal fine integralmente utilizzate.
Retribuzione di posizione e di risultato. 17 CAPO VII 17