Common use of INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI Clause in Contracts

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi all’iscrizione di cui al punto 7.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi all’iscrizione alle iscrizioni di cui al alle lettere a) e b) del punto 7.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Bando Di Gara Forniture

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. all’articolo 45 comma 2, lett. lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 devono 6.1. lettera a) deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate dai consorziati indicati come esecutriciesecutori. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 devono essere posseduti: − per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I ; − per i consorzi stabili di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettera lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziatial consorzio.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) ), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di cui al punto 7.1 devono Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti Il requisito del possesso dell’attestazione SOA deve essere posseduto: – per i consorzi di capacità tecnica e professionalecui all’art. 45, ai sensi dell’artcomma 2 lett. 47 b) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste direttamente dal consorzio medesimo; – per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuodal consorzio, che sono può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziaticonsorzio.

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Samples: Accordo Quadro Inerente Gli Interventi Di Efficientamento Energetico E Miglioramento Sismico, Ai Sensi Del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) Degli Alloggi Del Patrimonio Edilizio Di Proprieta’ O in Gestione Ad Acer Bologna, Accordo Quadro Inerente Gli Interventi Di Efficientamento Energetico E Miglioramento Sismico, Ai Sensi Del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) Degli Alloggi Del Patrimonio Edilizio Di Proprieta’ O in Gestione Ad Acer Bologna

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di cui al punto 7.1 devono commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste posseduti: per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I ; per i consorzi stabili di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettera lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri consorziati requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non costituisce subappalto. La sussistenza esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziatial consorzio.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 devono deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste posseduti: − per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I ; − per i consorzi stabili di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettera lett. c) del Codice eseguono Codice, dal consorzio, che esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. all’articolo 45 comma 2, lett. lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi - Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 devono 6.1. lettera - a) deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate dai consorziati indicati come esecutriciesecutori. - I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 devono essere posseduti: - per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I ; - per i consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziatial consorzio.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi all’iscrizione di cui al punto 7.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal posseduti: • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, salvo che direttamente dal consorzio medesimo; • per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'operai consorzi di cui all’art. 45, nonché all'organico medio annuocomma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che sono può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziaticonsorzio.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 devono 8.1 lett. a) deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I La sussistenza, in capo ai consorzi stabili di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettera lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi all’iscrizione Il requisito relativo all’ iscrizioni di cui al alla lettere a) del punto 7.1 devono deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. all’articolo 45 comma 2, lett. lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 devono 6.1 lettera a) deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate dai consorziati indicati come esecutriciesecutori. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 devono essere posseduti: − per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I ; − per i consorzi stabili di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettera lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziatial consorzio.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 devono lett. a) deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e 2inanziaria nonché tecnica e professionalepro2essionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste c) del Codice, direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I Per i consorzi stabili di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettera lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La si precisa che la sussistenza in capo ai consorzi stabili al consorzio dei requisiti richiesti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 devono lett. a) deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti: • in caso di consorzio di cooperative e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili ; • in caso di consorzio stabile di cui all’articolo all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltanteCodice. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi I requisiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera bal punto 7.3 lett. e) del Codice, ai propri e f) sono posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziatiesecutori.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 devono 8 deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I Per i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziatisensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. all’articolo 45 comma 2, lett. lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 devono 9.1 lettera a) deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate dai consorziati indicati come esecutriciesecutori. Il requisito relativo all’iscrizione la disponibilità a qualunque titolo, di una struttura per il ricovero dei cani, riconducibile alla tipologia del “canile rifugio” di cui ai punti 5.1 e 5.2 dell’allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010, situato entro il raggio di 50 Km dalla sede del Comune di Assemini può essere Città Metropolitana di Cagliari posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. dell’articolo 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai dai singoli consorziati; I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi posseduti dal consorzio e dai singoli consorziati sono sommati.

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Samples: www.comune.assemini.ca.it

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 devono deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 nonché tecnica e professionaleprofessionale di cui al punto 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal posseduti: • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, salvo che direttamente dal consorzio medesimo; • per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'operai consorzi di cui all’art. 45, nonché all'organico medio annuocomma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che sono può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziaticonsorzio.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 devono lett. a) deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e 2inanziaria nonché tecnica e professionalepro2essionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti posseduti, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste c) del Codice, direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I Per i consorzi stabili di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettera lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La si precisa che la sussistenza in capo ai consorzi stabili al consorzio dei requisiti richiesti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto paragrafo 7.1 devono “Requisiti di idoneità” lett. a) deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 di cui al paragrafo 7.1 “Requisiti di Idoneità”, lett. b) deve essere posseduto dal consorzio per la fascia di classificazione richiesta (“e” Lotto 1 – “b” Lotto 2), fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici può essere in possesso di iscrizione nel suddetto registro o albo anche per fasce di classificazione inferiori. I requisiti di capacità tecnica cui al paragrafo 7.1 “Requisiti di Idoneità”, lett. c) e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, lett.d) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità da ciascuna delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziaticonsorziate indicate come esecutrici.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 devono 6 b 1) deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005 di cui al precedente punto 6 b 2) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici quale requisito soggettivo d’obbligo a pena di esclusione. Il requisito attestante la capacità economica finanziaria di cui al precedente punto 6 c deve essere posseduto dai singoli consorziati. Il requisito attestante la capacità tecnica e professionale, ai professionale di cui al precedente punto 6 d deve essere deve essere posseduto dai singoli consorziati. Ai sensi dell’art. 47 47, c. 2 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I “i consorzi stabili di cui all’articolo agli art. 45, comma 2, lettera lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. (VALIDE PER ENTRAMBI I LOTTI) I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi : Il requisito relativo all’iscrizione di cui al punto 7.1 devono nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese da tutte le consorziate indicate come esecutriciesecutrici del servizio. I requisiti di capacità idoneità tecnica e professionalefinanziaria dei soggetti di cui all'articolo 45, ai sensi dell’art. 47 del Codicecomma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziateXxxxxx. I consorzi stabili di cui all’articolo agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 devono 8.1 lett. a) deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo. I requisiti di capacità tecnica economica e professionalefinanziaria di cui al paragrafo 8.2, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste posseduti: • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), direttamente dal consorzio medesimo; • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, salvo dal consorzio, che per può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli relativi alla delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico dell’organico medio annuo, che annuo sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.imprese

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. all’articolo 45 comma 2, lett. lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 devono 6 lettera a) deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate dai consorziati indicati come esecutriciesecutori. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 devono essere posseduti: - per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I ; - per i consorzi stabili di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettera lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziatial consorzio.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi all’iscrizione - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Il requisito relativo alle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di cui al punto 7.1 devono paragrafo 7.3, lett.c) e d) per la vigilanza armata ed il portierato/reception deve essere posseduti posseduto dal consorzio e e/o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con ciascuno per le modalità previste dal Codice, salvo attività che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziatiandrà ad espletare.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi all’iscrizione alle iscrizioni di cui al alle lettere a),b) e c) del punto 7.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. art. 45 all’articolo 45, comma 2, lett. lettere b) e c) del Codice D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i partecipanti con identità plurisoggettiva devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi all’iscrizione di cui al punto 7.1 ordine generale e i requisiti speciali devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio e dalle consorzio, anche da ognuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica economica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, finanziaria devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste posseduti: - in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I ; - in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettera lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri consorziati requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non costituisce subappalto. La sussistenza esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziatial consorzio.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. all’articolo 45 comma 2, lett. lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di cui al punto 7.1 devono commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, deve essere posseduti dal consorzio e dalle posseduto da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutriciconsorziate/consorziande. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 devono essere posseduti: - per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I ; - per i consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziatial consorzio.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. all’articolo 45 comma 2, lett. lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi all’iscrizione di idoneità generali di cui al punto 7.1 paragrafo 6.1 lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate dai consorziati indicati come esecutriciesecutori. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai sensi dell’art. 47 paragrafi 6.2 e 6.3 devono essere posseduti: - per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I ; - per i consorzi stabili di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettera lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziatial consorzio.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 devono deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti • per i consorzi di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’artcui all’art. 47 45 comma 2 lett. b) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite ; • per i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, all’art. 45 comma 2, lettera b2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri consorziati requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non costituisce subappalto. La sussistenza esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziatial consorzio.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 devono lett. a) o, per le imprese di somministrazione stabilite in un altro stato membro dell’U.E., provvedimento equivalente rilasciato dall’autorità competente di uno Stato membro, deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 lett. a) nonché tecnica e professionale, professionale di cui al punto 7.3 lett. a) ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste posseduti: • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal Codiceconsorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, d’opera nonché all'organico all’organico medio annuo, annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I ; • per i consorzi stabili di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettera lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45e 46, comma 21, lettera b) lett. f. del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai dai singoli consorziati, ai sensi dell’art. 47, c. 2 bis.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. : I requisiti relativi all’iscrizione del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della V.I.A. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. g) relativo al Project Manager è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato quale coordinatore della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal Codiceconsorzio che può spendere, salvo che per oltre ai propri requisiti, anche quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'operaconsorziate esecutrici e, nonché all'organico medio annuomediante avvalimento, che sono quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziaticonsorzio.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi all’iscrizione del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 7.1, lett. a), devono essere posseduti: -per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. -per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1, lett. b), deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1, lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo/abilitazioni è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati quali responsabili delle relative prestazioni. Il requisito di cui al punto 7.1, lett. d), relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1, lett. e), relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. I requisiti di cui al punto 7.1, lett. f), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutriciprofessionista che espleterà l’incarico di verifica preventiva dell’interesse archeologico. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal Codiceconsorzio che può spendere, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, oltre ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutatarequisiti, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziatianche quelli delle consorziate.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi all’iscrizione consorzi di cui al punto 7.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo all'articolo 45, comma 2, lettera lettere b) e c) ), del Codice eseguono le prestazioni o - questi ultimi laddove non li eseguano con la propria struttura o - eseguono i lavori tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi Qualora nel caso di consorzio di cui all'articolo all’art. 45, comma 2, lettera blett. c) del CodiceCodice non vengano indicate le consorziate si riterrà che il Consorzio parteciperà in proprio. Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria OG2, ai propri consorziati non costituisce subappaltole consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, tenuto conto di quanto previsto dall’art. La sussistenza 146, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l’esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in capo ai consorzi stabili dei ragione di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’art. 146 che richiede “il possesso di requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziatispecifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 devono lett. a) deve essere posseduti posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di cui ai punti 7.1 lett. b) e c) devono essere posseduti dalle imprese consorziate indicate come esecutrici che effettivamente hanno sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea oppure che siano società cooperative o consorzi di cooperative. Nel caso di soggetti di cui all’art. art. 45 co. 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’artdevono essere posseduti nei termini sotto indicati: • per i consorzi di cui all’art. 47 45, co. 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; • per i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Nell’ipotesi di consorzio I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale 7.1 lett. d) ed e) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziaticonsorzio.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi all’iscrizione di cui al punto 7.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

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Samples: Bando Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. Requisiti di idoneità professionale Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori; Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale I soggetti consorzi di cui all’art. art. 45 all’articolo 65, comma 2, lett. lettera b) e c) del Codice devono possedere Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di partecipazione nei termini di seguito indicatiquesti, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I requisiti relativi all’iscrizione Per i consorzi di cui al punto 7.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutriciall’articolo 65, comma 2, lett. I d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione

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Samples: Disciplinare Di Procedura Aperta

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. art. 45 all’articolo 45, comma 2, lett. lettere b) e c) del Codice D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i partecipanti con identità plurisoggettiva devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti relativi all’iscrizione di ordine generale di cui al punto 7.1 ai punti 1., 2., 3. e i requisiti di cui ai punti 5. e 6. del paragrafo 7.2 devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio e dalle consorzio, anche da ognuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti Il requisito di capacità tecnica tecnico-professionale di cui al punto 4 del paragrafo 7.2 deve essere posseduto e professionaledichiarato: - in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, ai sensi dell’artcomma 2, lett. 47 b), del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi con le modalità previste direttamente dal consorzio medesimo; - in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuodal consorzio, che sono può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni, da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziaticonsorzio.

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Samples: Disciplinare Di Gara