Infortuni determinati da calamità naturali Clausole campione

Infortuni determinati da calamità naturali. Con riferimento all’art. 1912 del Codice Civile, si pattuisce l’estensione dell’assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite: • In caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare il 10% dei premi del Ramo Infortuni raccolti nell’anno precedente l’evento, rilevabile nel relativo bilancio di esercizio. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
Infortuni determinati da calamità naturali. Con riferimento all’art. 1912 del Codice Civile, si pattuisce l’estensione dell’assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite: • in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare l’importo massimo di € 5.000.000,00 Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
Infortuni determinati da calamità naturali. A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici. Sono compresi nell'assicurazione gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.
Infortuni determinati da calamità naturali. A parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici. Sono compresi nell’assicurazione gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulca- nica, alluvione o inondazione, che colpisca più Assicurati con la Socie- tà, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà comunque superare la somma di 2.583.000,00 euro per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra il detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
Infortuni determinati da calamità naturali. Con riferimento all’art. 1912 del Codice Civile, si pattuisce l’estensione dell’assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. L’indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l’importo massimo di Euro 5.000.000,00.
Infortuni determinati da calamità naturali. In caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più Assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di € 2.600.000 per tutti gli indennizzi.
Infortuni determinati da calamità naturali. In deroga a quanto previsto dall’art. 1912 cod. civ., la garanzia assicurativa è estesa agli Infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. Nel caso in cui uno di tali eventi colpisca più soggetti assicurati con la Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare complessivamente l’importo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00). Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
Infortuni determinati da calamità naturali. A parziale deroga dell’art.1912 del Codice Civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellu- rici. Sono compresi nell’assicurazione gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca più assi- curati con la Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà comunque superare la somma di 2.600.000,00 euro per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra il detto limite e il totale degli indennizzi dovuti. → Art. 16 - Infortuni determinati da guerra e insurrezione A parziale deroga dell’art.1912 del Codice Civile, sono compresi nell’assicurazione gli infortuni determinati da guerra, guerra civile, da insurrezione o lotta armata che l’assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, a condizione che l’assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l’insurrezione.
Infortuni determinati da calamità naturali. Con riferimento all’art. 1912 del Codice Civile si pattuisce l’estensione dell’assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite:

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  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).