Infortuni Domestici e del Tempo Libero Clausole campione

Infortuni Domestici e del Tempo Libero. Genertel indennizza l’Assicurato ed i componenti del suo Nucleo familiare per gli infortuni verificatisi nell’ambito della vita domestica e del tempo libero durante lo svolgimento di attività ordinarie, che abbiano causato una Frattura ossea o una Lussazione (Art. 10.1.1). devono intendersi le normali attività del tutto estranee, per - Per attività domestiche devono intendersi quelle attività svolte all’interno dell’Abitazione indicata in polizza, nelle relative pertinenze e negli spazi adibiti a giardino o a cortile che circondano l’Abitazione delimitati da recinzioni. Nel caso di immobili con più unità abitative sono compresi anche gli spazi comuni condominiali. - Per attività del tempo libero circostanze di tempo, modo e luogo, all’esercizio di qualsiasi professione o mestiere a cui ci si dedichi abitualmente. Non sono dunque compresi gli infortuni derivanti da attività svolte con carattere di professionalità o comunque a scopo di lucro, nonché quelli causati da attività svolte in violazione a norme di legge, (ovvero da attività di norma svolte professionalmente da imprese – installazione e manutenzione impianti elettrici, idrici, igienici, dipintura pareti esterne ecc.) fermo quanto previsto nel capitolo “Esclusioni per la garanzia Infortuni Domestici e del Tempo Libero” (Art. 10.3).
Infortuni Domestici e del Tempo Libero. Genertel, se la garanzia è indicata in polizza, corrisponde l’Indennizzo forfettario, entro i limiti di massimale stabiliti in contratto, in caso di: infortuni verificatisi nell’ambito della vita domestica e del tempo libero nello svolgimento di attività ordinarie, che abbiano causato una Frattura ossea (in qualsiasi parte del corpo) o una Lussazione ad anca, ginocchio, polso o gomito, caviglia o spalla. In caso di frattura delle dita la stessa deve interessare 3 falangi (salvo il caso di fratture del pollice e dell’alluce dove la frattura dovrà interessare due falangi). Sono escluse le sublussazioni o la Lussazione ad articolazioni che ne abbiano già sofferta una in precedenza (recidiva). Per attività svolte nell’ambito della vita domestica devono intendersi quelle attività svolte all’interno dell’Abitazione indicata in polizza, nelle relative pertinenze e negli spazi adibiti a giardino o a cortile che circondano l’Abitazione delimitati da recinzioni. Nel caso di immobili con più unità abitative sono compresi anche gli spazi comuni condominiali. Per attività svolte nel tempo libero devono intendersi le normali attività della vita privata - all’esercizio di qualsiasi professione o mestiere o comunque a qualsiasi attività retribuita, - ad attività svolte in violazione di norme di legge - alla guida di veicoli o natanti a motore per i quali è prevista l’assicurazione obbligatoria fermo quanto previsto nell’articolo “Esclusioni per la garanzia Infortuni Domestici e del Tempo Libero” (Art. 10.4). L’importo liquidabile in caso di più lesioni, riguardanti il singolo Assicurato e conseguenti ad uno stesso Infortunio deve intendersi pari alla somma assicurata indicata in polizza, senza possibilità di cumulo. La copertura è prestata per un massimo di due eventi durante l’annualità assicurativa. Sono altresì compresi nella presente garanzia gli Infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale deroga dell’Art. 1900 del Codice Civile). La garanzia vale anche per gli Infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di linea. La copertura si intende inoltre estesa agli Infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e d’insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio italiano. In caso di decesso dell’Assicura...
Infortuni Domestici e del Tempo Libero. (Sezione Famiglia) La garanzia indennizza con un importo forfettario di 500€, l’infortunio subito dal contraente o dalle persone che fanno parte del suo nucleo familiare, in occasione di infortunio che abbia comportato una frattura ossea o una lussazione ad anca, ginocchio, polso o gomito, caviglia o spalla, che implichi almeno 20 giorni di prognosi, avvenuto in occasione dello svolgimento di attività ordinarie nell’ambito della vita domestica e del tempo libero.
Infortuni Domestici e del Tempo Libero derivanti da pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi; pratica di sport aerei in genere; partecipazioni a regate veliche; guida di veicoli o natanti a motore per i quali è prevista l’assicurazione obbligatoria; pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico; stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni; atti di autolesionismo; inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici; gli infortuni che derivano da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e d’insurrezione; dolo dell’assicurato e/o dei beneficiari. La garanzia non copre inoltre le sublussazioni o le lussazioni ad articolazioni che ne abbiano già sofferta una in precedenza (recidive). Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute a seguito dell’infortunio.
Infortuni Domestici e del Tempo Libero. Garanzia operante solo se indicata in polizza e se è stato pagato il relativo premio. La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear. Cosa assicura

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  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

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  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: