Garanzia Infortuni. (non obbligatoria)
Garanzia Infortuni. Per eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente da infortunio o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonchè sui criteri di indennizzabilità, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, al Consiglio dell’Ordine dei Medici avente Giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 7.22 - delle Norme in caso di sinistro Infortuni.
Garanzia Infortuni. La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto al Contraente della polizza Collettiva entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza; per effettuare la denuncia di sinistro, potrà essere utilizzato l'apposito Modulo di denuncia sinistro, disponibile presso la Filiale o Agenzia dove si è sottoscritto il Modulo di Adesione.
Garanzia Infortuni. La denuncia dell’infortunio con l’indicazione delle cause che lo hanno determinato, deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all’Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni dal momento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria. Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato diversamente convenuto, sono a carico dell’Assicurato.
Garanzia Infortuni. Sono esclusi i sinistri causati o conseguenti da:
a. tentato suicidio, suicidio, auto-lesioni; Sono inoltre escluse:
b. le prestazioni sanitarie effettuate da medici o paramedici non abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposizioni di legge vigenti;
c. le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni.
Garanzia Infortuni. RIMBORSO SPESE SANITARIE D’URGENZA
Garanzia Infortuni. In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa di Sestrieres S.p.A. ai numeri 0122.799.414 - 0122.799.415, l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx x. 0 -00000 Xxxxxx (XX), indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso spese mediche " e inviando: - nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono; - certificato medico o di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito; - in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica; - originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse; - copia del verbale o documento ad esso equivalente rilasciato dal soccorso sulle piste. - originale dello skipass e/o della fattura di pagamento dell’attrezzatura da sci; - nr. di skipass.
Garanzia Infortuni. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Europ Assistance ti paga entro 20 giorni da questa comunicazione. In caso di morte prima che Europ Assistance ti abbia liquidato l’indennizzo/rimborso, i tuoi eredi avranno diritto alla liquidazione che ti sarebbe spettata solo dimostrando la sussistenza del diritto all’indennizzo/rimborso mediante consegna ad Europ Assistance della documentazione richiesta all’art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro”. Tu ed Europ Assistance pagate ognuno il proprio medico e dividete a metà quelle del terzo. Puoi in ogni caso rivolgerti all’Autorità Giudiziaria.
Garanzia Infortuni. Day Hospital
Garanzia Infortuni. L'assicurazione copre l’Infortunio che ha come conseguenza l’Invalidità permanente, la morte o il Ricovero e che l’Assicurato subisca nello svolgimento dell’attività sportiva sciistica amatoriale praticata con sci da discesa, snow- board, sci da fondo, slitta e slittino in aree sciabili attrezzate. Sono compresi in garanzia, anche gli infortuni causati da:
1. asfissia non di origine morbosa;
2. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. annegamento;
4. assideramento o il congelamento;
5. folgorazione;
6. colpi di sole o di calore;
7. morsi di animali, punture di insetti o aracnidi e affezioni conseguenti;
8. imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
9. malore o alterazione di coscienza, salvo che il malore o l’alterata coscienza siano conseguenza delle patologie indicate all’art. 2.3.3 - Esclusioni garanzia Infortuni;
10. colpa grave dell’Assicurato e del beneficiario, a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice civile e fatto salvo in ogni caso quanto disposto all’art. 2.3.1 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie. La garanzia Infortuni prevede le seguenti coperture:
a. GRAVE INVALIDITÀ PERMANENTE Se l'Infortunio ha per conseguenza un’Invalidità permanente superiore al 30% e questa si verifichi entro un anno dalla data dell'Infortunio, la Società liquida un’indennità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità permanente, in base alle percentuali indicate nell’Allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 “Testo unico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale”, cono- sciute anche come “Tabelle INAIL” delle quali si riporta un parziale estratto nell’art. 3.6 – Criteri di indenniz- zabilità e termini di Indennizzo, all’interno della sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”.