Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38. 2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente. 3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato compete, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. e 6. del precedente art. 1. 4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3. 5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello di guarigione indicato nel relativo certificato, la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinari.
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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio l’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo i casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, lavoro al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia comunicazione dovrà essere resa dal lavoratore in nel caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'artdall’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato non in prova compete, per l'intero l’intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante spettantegli in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 11 ed il periodo stesso è utile ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale. Per tutta la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda 2 l’azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino il trattamento di cui sopra al 100% della retribuzione calcolata come media degli ultimi tre mesi precedenti l’assenza, ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. eccezione del compenso per lavoro straordinario, della trasferta, dell’indennità di trasferimento e 6. del precedente art. 1dell’indennità di mobilità individuale.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo al rilascio del certificato di guarigione, lo stesso sarà considerato in assenza ingiustificata ed incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL.
5. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, questi riportino una invalidità parziale, accertata e certificata con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dell’Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di guarigione indicato appartenenza, dandone informativa alla RSU. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari. Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel relativo certificatocampo di applicazione della legge 12.3.1999, la sua assenza sarà considerata arbitraria n. 68 e del regolamento attuativo di cui al DPR 10.10.2000 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai fini disciplinarirelativi criteri di computo.
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Samples: CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Della Mobilità
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio in caso di infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente lavoro, anche di lieve entità, e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal malattia professionale il lavoratore interessato deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al il superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge, fornendo i riferimenti identificativi (n. progressivo, data di rilascio, giorni di prognosi) del certificato medico telematico già trasmesso all’Istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni. A tale specifico riguardo analoga denunzia comunicazione dovrà essere resa dal lavoratore in nel caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'artdall’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di inabilità temporanea assoluta per infortunio o malattia professionale certificato ai sensi della normativa di riferimento, al dipendente con contratto a tempo indeterminato compete, per l'intero l’intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante spettantegli in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 11 ed il periodo stesso è utile ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale. Per tutta la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda 2 l’azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL che il lavoratore percepisce da parte degli Istituti assicurativi, in forza di disposizioni legislative, fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto calcolato come media degli ultimi tre mesi di paga precedenti l’assenza, ad assicurare un eccezione del compenso per lavoro straordinario, della trasferta, dell’indennità di trasferimento e dell’indennità di mobilità individuale. In tale circostanza il datore di lavoro anticipa al lavoratore il trattamento pari a quello previsto dai punti 5economico di cui sopra ai sensi dell’art. e 6. 70 del precedente art. 1D.P.R. n. 1124/1965.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo al rilascio del certificato di guarigione, lo stesso sarà considerato in assenza ingiustificata ed incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL.
5. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, questi riportino una riduzione della capacità lavorativa, accertata e certificata con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dell’Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di guarigione indicato appartenenza, dandone informativa alla RSU ovvero RSA ove esistenti. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari. Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel relativo certificatocampo di applicazione della legge 12.3.1999, la sua assenza sarà considerata arbitraria n. 68 e del regolamento attuativo di cui al D.P.R. 10.10.2000 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai fini disciplinarirelativi criteri di computo.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni In caso di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 oreo malattia professionale, salvo casi spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di forza maggioreprova, dal lavoratore interessato tramite comunicazione10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, anche telefonica45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavorosul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al superiore diretto, al fine quale il datore di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini: - entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali; - entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso o di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla leggegli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni; - in caso entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato competeprosecuzione, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. e 6. del precedente art. 1.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
5. Superato La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica Sicurezza nei casi di legge.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il termine di conservazione del posto come sopra determinatopersonale che ne usufruisca normalmente, qualora è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non riprenda sia degente in ospedale o presso il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello domicilio del datore di guarigione indicato nel relativo certificato, lavoro.
8. L’ infortunio e la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinarimalattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni In caso di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 oreo malattia professionale, salvo casi spetta al lavoratore, con- vivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di forza maggioreprova, dal lavoratore interessato tramite comunicazione10 giorni di xxxxxxx- rio;
b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, anche telefonica45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso di sul lavoro o malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - in caso di infortunio sul lavorospettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato competen. 1124, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. e 6. del precedente art. 1successive modifica- zioni e integrazioni.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al quale il datore di lavoro deve de- nunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini: – entro le 24 ore e telegraficamente per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi quelli mortali o presunti tali; – entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di cui al precedente punto 3infortunio o di malat- tia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni; – entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
5. Superato La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve es- sere rimessa entro gli stessi termini all’autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
7. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il termine di conservazione del posto come sopra determinatoperso- nale che ne usufruisca normalmente, qualora è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non riprenda sia degente in ospedale o presso il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello domicilio del datore di guarigione indicato nel relativo certificato, lavoro.
8. L’infortunio e la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinarimalattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospen- dono la decorrenza degli stessi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativiassicura- tivi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio l’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore la- voratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio infor- tunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia denuncia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. dall’articolo 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio rila- scio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio (o malattia professionale professionale), l’azienda ga- rantirà al dipendente con contratto a tempo indeterminato competelavoratore, per l'intero l’intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento complessivo pari a quello previsto dai punti al precedente articolo 1, comma 5. e 6. del precedente art. 1, primo alinea.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori la- voratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto comma 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo succes- sivo a quello di guarigione indicato nel relativo certificato, la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinari.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativiassicura- tivi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio l’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio in- fortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'artdall’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato compete, per l'intero periodo l’intero perio- do di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda l’azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL dell’I- NAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. e 6. del precedente art. 1.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori la- voratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinatode- terminato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello di guarigione indicato nel relativo certificato, la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinari.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni In caso di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 oreo malattia professionale, salvo casi spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di forza maggioreprova, dal lavoratore interessato tramite comunicazione10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, anche telefonica45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavorosul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le prestazioni vengono erogate dall'INAIL, al superiore diretto, al fine quale il datore di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini: - entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali; - entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso o di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla leggegli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni; - in caso entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato competeprosecuzione, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. e 6. del precedente art. 1.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
5. Superato La denuncia all'INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il termine di conservazione del posto come sopra determinatopersonale che ne usufruisca normalmente, qualora è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non riprenda sia degente in ospedale o presso il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello domicilio del datore di guarigione indicato nel relativo certificato, lavoro.
8. L'infortunio e la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinarimalattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.
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Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio l’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore direttodiret- to, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.:
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato competenon in prova compe- te, per l'intero l’intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante spettantegli in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata 1 ed il periodo stesso è utile ai fini del periodo di conservazione del posto di cui passaggio al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. e 6. del precedente art. 1parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professiona- le.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo al rilascio del certificato di guarigio- ne, lo stesso sarà considerato in assenza ingiustificata ed incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL.
5. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, questi riportino una invalidità parziale, accertata e certificata con le modalità stabilite dai Decreti mini- steriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affi- datigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di guarigione indicato nel relativo certificatoappartenenza, la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinaridandone informativa alla RSU. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora ne- cessari.
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Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'artdall’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato non in prova compete, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante spettantegli in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 11 ed il periodo stesso è utile ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale. Per tutta la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda 2 l’azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino il trattamento di cui sopra al 100% della retribuzione calcolata come media degli ultimi tre mesi precedenti l’assenza, ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. eccezione del compenso per lavoro straordinario, della trasferta, dell’indennità di trasferimento e 6. del precedente art. 1dell’indennità di mobilità individuale.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo al rilascio del certificato di guarigione, lo stesso sarà considerato in assenza ingiustificata ed incorrerrà nelle sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL.
5. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, questi riportino una invalidità parziale, accertata e certificata con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l'azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di guarigione indicato appartenenza, dandone informativa alla RSU. A tal fine l'azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari. Ai lavoratori di cui al precedente comma che rientrano nel relativo certificatocampo di applicazione della legge 12.3.1999, la sua assenza sarà considerata arbitraria n. 68 e del regolamento attuativo di cui al DPR 10.10.2000 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai fini disciplinarirelativi criteri di computo.
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Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni In caso di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 oreo malattia professionale, salvo casi spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi: a)per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di forza maggioreprova, dal lavoratore interessato tramite comunicazione10 giorni di calendario; b)per anzianità da più di sei mesi a due anni, anche telefonica45 giorni di calendario; c)per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavorosul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al superiore diretto, al fine quale il datore di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini: - entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali; - entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso o di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla leggegli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni; - in caso entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato competeprosecuzione, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. e 6. del precedente art. 1.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
5. Superato La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il termine di conservazione del posto come sopra determinatopersonale che ne usufruisca normalmente, qualora è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non riprenda sia degente in ospedale o presso il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello domicilio del datore di guarigione indicato nel relativo certificato, lavoro.
8. L’ infortunio e la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinarimalattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.
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Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio l’infortu- nio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo i casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonicatelefo- nica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, lavoro al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia comunicazione dovrà essere es- sere resa dal lavoratore in nel caso di infortunio in itinere, intendendosi in- tendendosi per tale l'infortunio l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'artdall’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità l’indennità per inabilità ina- bilità temporanea prevista dalla legge; - in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo defi- nitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale professio- nale al dipendente con contratto a tempo indeterminato non in prova compete, per l'intero l’intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante econo- mico spettantegli in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 11 ed il periodo stesso è utile ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale. Per tutta la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda 2 l’azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino il trattamento di cui sopra al 100% della retri- buzione calcolata come media degli ultimi tre mesi prece- denti l’assenza, ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. eccezione del compenso per lavoro straordinario, della trasferta, dell’indennità di trasferimento e 6. del precedente art. 1dell’indennità di mobilità individuale.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo al rilascio del certificato di guarigione, lo stesso sarà considerato in as- senza ingiustificata ed incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL.
5. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professio- nale, questi riportino una invalidità parziale, accertata e cer- tificata con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dell’Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidati- gli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi ri- spetto a quello di guarigione indicato appartenenza, dandone informativa alla RSU. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari. Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel relativo certificatocampo di applicazione della legge 12.3.1999, la sua assenza sarà considerata arbitraria n. 68 e del regolamento attuativo di cui al DPR 10.10.2000 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai fini disciplinarirelativi criteri di computo.
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Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione. Ferme restando Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le disposizioni cure di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, pronto soccorso. Quando l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 oreaccade al lavoratore comandato fuori dallo stabilimento, salvo casi la denuncia sarà fatta al più vicino posto di forza maggioresoccorso, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel producendo le dovute testimonianze. Nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede infortuni sul lavoro o di lavoromalattie professionali contratte in servizio e debitamente accertate dall'Istituto assicuratore, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto si farà luogo alla conservazione del posto: - posto come segue:
a) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - ;
b) in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore. Ai lavoratori assenti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, sarà corrisposta da parte dell'Azienda, per un periodo massimo di 18 mesi, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce dall'Istituto assicuratore in forza di disposizioni di legge e/o di altre norme, fino al raggiungimento del Servizio sanitario competente.
3100 per cento della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, guadagno medio di cottimo) aumentata dell'ex premio di produzione (1), nonché della maggiorazione media per lavoro a turno per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa. Durante Per il periodo giorno nel quale si verifica l infortunio, l'Azienda, ai sensi dell'art. 73 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, corrisponderà la retribuzione come sopra indicata per le ore non lavorate a causa dell'infortunio medesimo. Per i primi 3 giorni successivi di infortunio carenza assicurativa l'Azienda corrisponderà il 100 per cento della suddetta retribuzione. Il trattamento economico di cui al presente articolo sarà corrisposto al lavoratore sempreché l'infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato competesiano riconosciuti dall'Istituto. Nel caso in cui il lavoratore infortunato, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata del periodo superati i periodi di conservazione del posto sopra previsti, non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. Nel caso in cui ciò non sia possibile è lasciata facoltà al lavoratore di richiedere un periodo di aspettativa non superiore a 1 anno. Superato il suddetto periodo massimo di tempo, è in facoltà di ambo le parti di risolvere il rapporto di lavoro. Ove la risoluzione del rapporto di lavoro dovesse verificarsi per licenziamento da parte dell'Azienda al lavoratore sarà corrisposto il normale trattamento di anzianità di cui all'art. 47 (trattamento di fine rapporto), integrato dalla indennità sostitutiva del preavviso. Ove invece la risoluzione del rapporto dovesse avvenire per dimissioni del lavoratore, allo stesso verrà corrisposto il solo trattamento previsto dall'art. 47 (trattamento di fine rapporto). Qualora l Azienda abbia provveduto ad un trattamento assicurativo volontario per il caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali dei propri dipendenti, si applicherà al lavoratore il trattamento più favorevole derivante, nel suo complesso, o dalla applicazione delle norme del presente articolo o dall attuazione delle provvidenze assicurative aziendali. I ratei della grafica natalizia corrisposti dall Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al precedente punto 2presente articolo. Pertanto dalla gratifica natalizia di cui all art.46 (13^ mensilità o gratifica natalizia) non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Per quanto riguarda la comunicazione dell assenza e la facoltà di controllo dell Azienda, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. e 6. del precedente valgono le disposizioni di cui all art. 1.
452 (malattia e infortunio non sul lavoro). Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3.
5. Superato il termine di Nell ambito della conservazione del posto come sopra determinatoposto, qualora per il lavoratore non riprenda periodo eccedente quello relativo al trattamento economico previsto dal presente articolo, il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello rapporto di guarigione indicato nel relativo certificato, lavoro rimarrà sospeso salva la sua assenza sarà considerata arbitraria computabilità del trattamento di fine rapporto ai fini disciplinarisensi del 3° comma dell art.2120 c.c.
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Samples: Collettivo Nazionale Di Lavoro
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione. Ferme restando Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le disposizioni cure di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, pronto soccorso. Quando l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso accade al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'artcomandato fuori stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.Al lavoratore sarà conservato il posto:
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - a) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - ;
b) in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore. Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà l'opportunità, tenendo anche conto della prestazione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. Per quanto attiene al trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'Azienda, per un periodo minimo di 18 mesi, corrisponderà la retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, guadagno medio di cottimo) aumentata del Servizio sanitario competente.
3premio di produzione (per gli importi del premio di produzione nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. Durante 15, parte A, commi 7 e 8) nonché della maggiorazione media per lavoro a turno per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa. Il trattamento economico sopra indicato comprende e integra quello assicurato al lavoratore dall'INAIL, fermo restando che dalle quote a carico dell'Azienda sarà anche dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore per atti previdenziali aziendali. Tale integrazione di trattamento concesso nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale non comporta alcun altro impegno della Azienda verso il lavoratore per l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale da lui subiti. L'Azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto anticipatogli nel caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte dell'INAIL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso. Il trattamento economico previsto dal presente articolo non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, provinciali, regionali o comunque derivanti da norme generali in atto o future, e assorbe fino a concorrenza le erogazioni eventualmente corrisposte dall'Azienda per tali trattamenti. Le norme del presente articolo non pregiudicano i diritti al risarcimento dei danni nei casi di responsabilità contemplati dalle disposizioni di legge in vigore. Per quanto riguarda la comunicazione dell'assenza e la facoltà di controllo dell'Azienda, valgono le disposizioni di cui all'art. 22 (malattia e infortunio non sul lavoro). Nell'ambito della conservazione del posto, per il periodo di infortunio o malattia professionale eccedente quello relativo al dipendente con contratto a tempo indeterminato compete, per l'intero periodo di assenza come sopra determinatotrattamento economico previsto dal presente articolo, il rapporto di lavoro rimarrà sospeso, salva la computabilità del trattamento di fine rapporto ai sensi del comma 3 dell'art. 2120 C.C. Chiarimento a verbale. I ratei della gratifica natalizia corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1presente articolo. Per la durata del periodo di conservazione del posto Pertanto dalla gratifica natalizia di cui al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5all'art. e 6. del precedente art. 118 (tredicesima mensilità o gratifica natalizia) non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello di guarigione indicato nel relativo certificato, la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinari.
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Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo i casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, lavoro al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia comunicazione dovrà essere resa dal lavoratore in nel caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato non in prova compete, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante spettantegli in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 11 ed il periodo stesso è utile ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello professionale. Per tutta la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, 2 l'azienda provvederà provvedere ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino il trattamento di cui sopra al 100% della retribuzione calcolata come media degli ultimi tre mesi precedenti l'assenza, ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. eccezione del compenso per lavoro straordinario, della trasferta, dell'indennità di trasferimento e 6. del precedente art. 1dell'indennità di mobilità individuale.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo al rilascio del certificato di guarigione, lo stesso sarà considerato in assenza ingiustificata ed incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL.
5. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, questi riportino una invalidità parziale, accertata e certificata con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dell'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidategli, l'azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di guarigione indicato appartenenza, dandone informativa alla RSU. A tal fine l'azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari. Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel relativo certificatocampo di applicazione della legge 12.3.1999, la sua assenza sarà considerata arbitraria n. 68 e del regolamento attuativo di cui al DPR 10.10.2000 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai fini disciplinarirelativi criteri di computo.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione. Ferme restando Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le disposizioni cure di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, pronto soccorso. Quando l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso accade al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'artcomandato fuori stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.Al lavoratore sarà conservato il posto:
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - a) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - ;
b) in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore. Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. Per quanto attiene il trattamento economico dei lavoratori assenti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, sarà corrisposta da parte dell'Azienda, per un periodo massimo di 18 mesi, un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce dall'Istituto assicuratore in forza di disposizioni di legge e/o di altre norme, fino al raggiungimento del Servizio sanitario competente.
3100% della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, guadagno medio di cottimo) aumentata dell'ex premio di produzione nonché della maggiorazione media per lavoro a turno per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa. Durante La liquidazione dell'integrazione di competenza dell'Azienda avverrà all'atto della presentazione da parte del lavoratore della documentazione finale relativa alle indennità liquidate dall'Istituto assicuratore. L'Azienda nel frattempo corrisponderà, ove richiesti, acconti per la parte a suo carico. Per quanto concerne il trattamento economico relativo al giorno nel quale si verifica l'infortunio, l'Azienda, ai sensi dell'art. 73 del T.U. approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, corrisponderà la retribuzione come sopra indicata per le ore non lavorate a causa dell'infortunio medesimo. Per i primi tre giorni successivi di carenza assicurativa l'Azienda corrisponderà il 100% della suddetta retribuzione. Il trattamento economico di cui al presente articolo sarà corrisposto al lavoratore sempreché l'infortunio o la malattia professionale siano riconosciuti dall'Istituto. L'Azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte dell'INAIL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso. Il trattamento economico previsto dal presente articolo non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, provinciali, regionali o comunque derivanti da norme generali in atto o future, e assorbe fino a concorrenza le erogazioni eventualmente corrisposte dall'Azienda per tali trattamenti. Per quanto concerne il controllo delle assenze per infortunio sul lavoro o per malattia professionale si fa riferimento all'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. A tal fine ogni mutamento del luogo di residenza durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato competeassenza deve essere tempestivamente comunicato all'Azienda. Nell'ambito della conservazione del posto, per l'intero il periodo di assenza come sopra determinatoeccedente quello relativo al trattamento economico previsto dal presente articolo, il rapporto di lavoro rimarrà sospeso, salva la computabilità del trattamento di fine rapporto ai sensi del comma 3 dell'art. 2120 C.C. Chiarimento a verbale. I ratei della gratifica natalizia corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1presente articolo. Per la durata del periodo di conservazione del posto Pertanto dalla gratifica natalizia di cui al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5all'art. e 6. del precedente art. 118 (tredicesima mensilità o gratifica natalizia) non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello di guarigione indicato nel relativo certificato, la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinari.
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Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni In caso di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 oreo malattia professionale, salvo casi spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di forza maggioreprova, dal lavoratore interessato tramite comunicazione10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, anche telefonica45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavorosul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al superiore diretto, al fine quale il datore di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini: -entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali; -entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso o di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni; -entro due giorni dalla legge; - in caso ricezione del relativo certificato di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato competeprosecuzione, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. e 6. del precedente art. 1.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
5. Superato La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il termine di conservazione del posto come sopra determinatopersonale che ne usufruisca normalmente, qualora è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non riprenda sia degente in ospedale o presso il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello domicilio del datore di guarigione indicato nel relativo certificato, lavoro.
8. L’ infortunio e la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinarimalattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.
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Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'artdall’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - ‐ in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - ‐ in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato non in prova compete, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante spettantegli in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 11 ed il periodo stesso è utile ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale. Per tutta la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda 2 l’azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino il trattamento di cui sopra al 100% della retribuzione calcolata come media degli ultimi tre mesi precedenti l’assenza, ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. eccezione del compenso per lavoro straordinario, della trasferta, dell’indennità di trasferimento e 6. del precedente art. 1dell’indennità di mobilità individuale.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo al rilascio del certificato di guarigione, lo stesso sarà considerato in assenza ingiustificata ed incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL.
5. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, questi riportino una invalidità parziale, accertata e certificata con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di guarigione indicato appartenenza, dandone informativa alla RSU. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari. Ai lavoratori di cui al precedente comma che rientrano nel relativo certificatocampo di applicazione della legge 12.3.1999, la sua assenza sarà considerata arbitraria n. 68 e del regolamento attuativo di cui al DPR 10.10.2000 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai fini disciplinarirelativi criteri di computo.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni In caso di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 oreo malattia professionale, salvo casi spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di forza maggioreprova, dal lavoratore interessato tramite comunicazione10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, anche telefonica45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavorosul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al superiore diretto, al fine quale il datore di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini: - entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali; - entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso o di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla leggegli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni; - in caso entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato competeprosecuzione, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. e 6. del precedente art. 1.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
5. Superato La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il termine di conservazione del posto come sopra determinatopersonale che ne usufruisca normalmente, qualora è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non riprenda sia degente in ospedale o presso il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello domicilio del datore di guarigione indicato nel relativo certificato, lavoro.
8. L’ infortunio e la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinarimalattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.
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Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni In caso di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 oreo malattia professionale, salvo casi spetta al lavoratore, con- vivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di forza maggioreprova, dal lavoratore interessato tramite comunicazione10 giorni di xxxxx- xxxxx;
b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, anche telefonica45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavorosul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifi- cazioni e integrazioni.
4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al superiore diretto, al fine quale il datore di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso lavoro deve de- nunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini: – entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali; – entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso o di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni; – entro due giorni dalla legge; - in caso ricezione del relativo certificato di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato competeprosecuzione, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. e 6. del precedente art. 1.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
5. Superato La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve es- sere rimessa entro gli stessi termini all’autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
7. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il termine di conservazione del posto come sopra determinatoperso- nale che ne usufruisca normalmente, qualora è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non riprenda sia degente in ospedale o presso il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello domicilio del datore di guarigione indicato nel relativo certificato, lavoro.
8. L’infortunio e la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinarimalattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospen- dono la decorrenza degli stessi.
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Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni In caso di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 oreo malattia professionale, salvo casi spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di forza maggioreprova, dal lavoratore interessato tramite comunicazione10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, anche telefonica45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavorosul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le prestazioni vengono erogate dall'INAIL, al superiore diretto, al fine quale il datore di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini: - entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali; - entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso o di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla leggegli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni; - in caso entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato competeprosecuzione, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1. Per la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. e 6. del precedente art. 1.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
5. Superato La denuncia all'INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il termine di conservazione del posto come sopra determinatopersonale che ne usufruisca normalmente, qualora è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non riprenda sia degente in ospedale o presso il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello domicilio del datore di guarigione indicato nel relativo certificato, lavoro.
8. L' infortunio e la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinarimalattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.
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Samples: Collaborazione Domestica
Infortunio sul lavoro e malattia professionale. 1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge. A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall'artdall’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto: - in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; - in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente con contratto a tempo indeterminato non in prova compete, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettante spettantegli in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 11 ed il periodo stesso è utile ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale. Per tutta la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2, l'azienda 2 l’azienda provvederà ad integrare mensilmente la prestazione economica a carico dell’INAIL fino il trattamento di cui sopra al 100% della retribuzione calcolata come media degli ultimi tre mesi precedenti l’assenza, ad assicurare un trattamento pari a quello previsto dai punti 5. eccezione del compenso per lavoro straordinario, della trasferta, dell’indennità di trasferimento e 6. del precedente art. 1dell’indennità di mobilità individuale.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente punto 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo al rilascio del certificato di guarigione, lo stesso sarà considerato in assenza ingiustificata ed incorrerrà nelle sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL.
5. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, questi riportino una invalidità parziale, accertata e certificata con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l'azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di guarigione indicato appartenenza, dandone informativa alla RSU. A tal fine l'azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari. Ai lavoratori di cui al precedente comma che rientrano nel relativo certificatocampo di applicazione della legge 12.3.1999, n. 68 e del regolamento attuativo di cui al DPR 10.10.2000 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai relativi criteri di computo. ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.
22.1 Al punto 3, primo comma, del sopracitato Articolo le parole “livello professionale” sono sostituite da “profilo professionale”.
22.2 Al punto 3, secondo comma, del sopracitato Articolo la sua assenza sarà considerata arbitraria ai fini disciplinariretribuzione di riferimento è data dalle voci di cui alle lettere a), b), c), d), e) al punto 48.1.1 dell’Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto.
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Samples: Contratto Aziendale