Inquadramento normativo. L’art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), rubricato “incentivi per funzioni tecniche”, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi e forniture. L’art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura “tecnica”, non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto. La norma si divide sostanzialmente in due parti: - il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell’intervento o sul bilancio della stazione appaltante; - i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell’incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell’80% del fondo. I suddetti principi prevedono dunque quanto segue: Nell’ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
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Samples: Regolamento Per Gli Incentivi Per Funzioni Tecniche, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Inquadramento normativo. L’artNel successivo art.40 del D.P.R. 554/99 superato – art.38 DPR 207/2010 si definisce “… il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico…” Al comma 2 del citato art.40 superato, (art.38 DPR 207/10) vengono inoltre indicati i documenti operativi costitutivi del piano di manutenzione, finalizzati al mantenimento della qualità dell’opera realizzata nel suo ciclo di vita. 113 I documenti del decreto legislativo n. 50 piano di manutenzione sono:
a) il manuale d’uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione;
a) il manuale d’uso è inteso come un manuale di istruzioni indirizzato agli utenti finali con lo scopo di limitare modi d’uso impropri, far conoscere le corrette modalità di funzionamento, istruire a svolgere correttamente le operazioni di manutenzione che non richiedono competenze tecniche specialistiche, favorire una corretta gestione che eviti un degrado anticipato, permettere di riconoscere tempestivamente i fenomeni di deterioramento anomalo da segnalare ai tecnici responsabili. I fini sono principalmente di prevenire e limitare gli eventi di guasto che comportano l’interruzione del 2016 (Codice funzionamento e di evitare un invecchiamento precoce degli elementi e dei Contratti Pubblici)componenti.
b) il manuale di manutenzione, rubricato “incentivi deve invece fornire agli operatori tecnici le indicazioni necessarie per funzioni tecniche”una corretta manutenzione, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione facendo uso di un regolamento interno linguaggio tecnico adeguato. Il manuale può avere come oggetto un’unità tecnologica o specifici componenti che costituiscono un sistema tecnologico e stipula deve porre particolare attenzione agli impianti tecnologici.
c) il programma di manutenzione, secondo il comma 7 dell’art.40 del DPR 554/99 superato, integrato con art.38 DPR 207/10, viene inteso come uno strumento che prevede un accordo sistema di contrattazione decentratacontrolli e di interventi di manutenzione da eseguire a cadenze temporali prefissate, al fine di erogare emolumenti economici accessori a favore una corretta gestione del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attivitàbene e delle sue parti nel corso degli anni. E’ inoltre previsto, tecniche e amministrativesecondo il comma 8 dell’art.40 (integrato dal art.38 DPR 207/10) citato, nelle procedure che i documenti del piano di programmazionemanutenzione redatti in fase di progettazione devono essere sottoposti, aggiudicazioneal temine della realizzazione dell’intervento, esecuzione e collaudo (o al controllo ed alla verifica di conformità) degli appalti di validità da parte del direttore dei lavori, servizi e forniturerispetto a quanto avvenuto durante l’esecuzione dei lavori per apportare eventuali aggiornamenti. L’art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per Pertanto le indicazioni date con il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura “tecnica”, non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto. La norma si divide sostanzialmente in due parti: - il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell’intervento o sul bilancio della stazione appaltante; - i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell’incentivo, che presente documento dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno aggiornate, integrate, ovvero validate a seguito della documentazione di progetto esecutivo integrata e modificate durante la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell’80% del fondo. I suddetti principi prevedono dunque quanto segue: Nell’ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti fase di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
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Samples: Progetto Definitivo Ed Esecutivo
Inquadramento normativo. L’art2.2.1. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 La contrattazione in rete è il crocevia di una serie di tematiche ad elevata dinamicità regolamentare.
1. un primo gruppo riguarda alcune norme che disciplinano l’aspetto infrastrutturale, vale a dire le reti di comunicazione elettronica, che rappresentano il presupposto tecnologico per la contrattazione on line;
2. una seconda categoria raggruppa le disposizioni che si interessano delle modalità operative, che si svolgono su tale piattaforma – cioè i flussi di informazioni e le comunicazioni interpersonali;
3. infine, una terza classificazione racchiude quelle norme che disciplinano i contenuti delle relative transazioni elettroniche. Le prime due categorie (punti 1 e 2) sono affrontate sistematicamente dal Codice dei Contratti Pubblicidelle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/2003), rubricato entrato in vigore il 16 settembre 2003, che recepisce le cosiddette direttive comunitarie “incentivi per funzioni tecniche”di pacchetto” e che viene a sostituire sostanzialmente il Codice Postale del 1973. Con tale operazione si è fornita risposta alla necessità di separare la disciplina dei mezzi di trasmissione (regolata dal Codice) dalla disciplina dei contenuti. I contenuti delle transazioni elettroniche (di cui al precedente punto 3) sono, riproducendo analoghe infatti, regolati da una serie di ulteriori disposizioni previgentinormative, consentetendenzialmente complementari tra loro: la disciplina sui contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali (D. Lgs. 50/1992 che dà attuazione alla Direttiva 85/577/CE), previa adozione la disciplina dei contratti a distanza (D. Lgs. 185/1999 che ha recepito la Direttiva 97/7/CE), la disciplina sul commercio elettronico (D. Lgs. 70/2003 che ha recepito la Direttiva 2000/31/CE). Le disposizioni richiamate hanno carattere di specialità rispetto alle norme di riferimento del Codice Civile ed appare quindi opportuno soffermarsi ancora brevemente sulle peculiarità di ciascuna disciplina, ancorchè si tratti di un regolamento interno e stipula tema non strettamente connesso con il controllo di un accordo vessatorietà delle clausole contrattuali, per meglio comprendere l‘ambito nel quale l’interprete deve muoversi.
2.2.2. L’ambito della regolamentazione contenuta nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche è costituito da una particolare tipologia contrattuale, riferita ad uno specifico oggetto: fornitura di contrattazione decentratareti di comunicazione elettronica o di servizi di trasmissione di segnali in rete. Tale disciplina assume rilevanza anche ai fini dell’indagine della Commissione nel caso in cui il contratto on line abbia il medesimo oggetto previsto dalla disciplina di riferimento: ad esempio, nell’ipotesi di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi e forniture. L’art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura “tecnica”, non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto. La norma si divide sostanzialmente in due parti: - il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell’intervento o sul bilancio della stazione appaltante; - i commi successivi stabiliscono principi e criteri contratti per la modulazione e corresponsione dell’incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione fornitura di servizi di gestione della quota dell’80% del fondo. I suddetti principi prevedono dunque quanto segue: Nell’ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendentimessaggistica elettronica (e- mail).
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Samples: Telecommunications
Inquadramento normativo. L’art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 La LR 11/2009 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di trasporti” individua gli obiettivi che i sistemi di bigliettazione elettronica devono perseguire: - introdurre documenti unici di viaggio utilizzabili sui diversi vettori di trasporto pubblico regionale e locale (Codice integrazione tariffaria); - rilevare i dati di origine e destinazione nonché di frequenza dell'utenza per la programmazione dei Contratti Pubblici), rubricato “incentivi per funzioni tecniche”, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi e fornitureper il riparto degli introiti tariffari tra i diversi vettori (programmazione dei servizi e governance di sistema); - individuare tariffe omogenee nelle aree urbane rispetto alla quantità di servizio erogata (equità tariffaria). L’art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo Nel quadro disegnato dalla normativa regionale, la Regione assume il duplice ruolo di delega soggetto promotore (art. 1, lett21) e coordinatore (art. rr) legge n. 11/201627) per la realizzazione dei SBTI, demandando ad un successivo atto regionale (Regolamento) la definizione di: - criteri per la gestione dei SBTI all'interno dei sistemi tariffari locali e delle relative integrazioni, con particolare riferimento al riparto dei ricavi da traffico tra i diversi gestori; - modalità d'accesso dei vettori operanti nel servizio ai rispettivi sistemi; - criteri incentivanti per le aree e i soggetti che li sperimentano e li adottano; - vincoli e prescrizioni cui ottemperare per garantire la compatibilità degli stessi sistemi su scala regionale; - quota di finanziamento regionale a sostegno dell’implementazione. Il Regolamento tariffario vigente (Regolamento n. 5/2002), pur non approfondendo gli aspetti tecnici relativi all’introduzione dei SBTI, assegna alla Regione il quale ruolo di definirne gli standard di riferimento cui gli operatori del settore devono obbligatoriamente uniformarsi al fine di garantire la compatibilità tecnologica e l’interoperabilità dei sistemi a livello regionale. La Giunta regionale ha presentato nel giugno 2011 un Progetto di Legge intitolato “Disciplina del settore dei trasporti” con l’obiettivo di realizzare uno sviluppo armonico e coordinato del settore, anche in tema di sistemi tariffari. Il testo punta a rafforzare gli strumenti di programmazione attraverso l’aggregazione dei bacini di mobilità presidiati da costituende Agenzie per il compenso incentivante da poter riconoscere trasporto pubblico locale, e una più stretta interrelazione fra programmazione di livello regionale e locale. Il Progetto di Legge disegna un sistema tariffario integrato unico su scala regionale che, nel consentire la piena intermodalità di tutti i mezzi di trasporto pubblico, consideri e valorizzi l’eterogeneità dei diversi contesti esistenti nei bacini di TPL. Con DGR. n.1204 del 29/12/2010 la Regione Lombardia, nell’ambito delle determinazioni a particolari categorie seguito della legge 122/2010 sull’assegnazione delle risorse per il servizio di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate trasporto pubblico locale, ha anticipato l’introduzione di agevolazioni tariffarie e specifiche attività nuovi titoli di natura viaggio finalizzati ad avviare l’integrazione tariffaria regionale e a livello di bacino. In relazione al tema dei SBTI, il Progetto di Legge assegna a Regione Lombardia non solo il ruolo di soggetto promotore e facilitatore, ma anche il compito di definire, mediante il Regolamento regionale “tecnicacriteri per lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi e la loro compatibilità con l’utilizzo della Carta regionale dei servizi”, non più legate alla fase propedeutica . Il Progetto di Legge individua inoltre la possibilità per Regione Lombardia di vincolare l’assegnazione delle risorse - a titolo di investimento - alla realizzazione di opere pubblicheprogetti di miglioramento del sistema, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure lo sviluppo di gara e dell’esecuzione del contratto. La norma si divide sostanzialmente in due parti: - il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci un sistema di costo che gravano sul piano economico dell’intervento o sul bilancio della stazione appaltante; - i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell’incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell’80% del fondo. I suddetti principi prevedono dunque quanto segue: Nell’ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendentibigliettazione elettronica interoperabile con caratteristiche individuate dalla Regione.
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Samples: Fornitura Di Un Sistema Di Bigliettazione Elettronica