Destinazione del fondo Clausole campione

Destinazione del fondo. 1. L'Amministrazione Comunale, all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull’importo posto a base di gara. 2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all’interno del quale la quota dell’80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere destinata complessivamente agli obiettivi previsti dall’art. 113, comma 4, secondo le modalità definite dall’Amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge. 3. La quota relativa al 20% non viene accantonata qualora le risorse derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata. 4. L’ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell’opera come definito dall’art. 16 del DPR n. 207/2010. 5. Per le acquisizioni di servizi e forniture l’importo è stabilito nei relativi documenti di progetto posti a base di gara e redatti ai sensi dell’art. 23 del Codice.
Destinazione del fondo. 1. Il fondo di cui all’articolo precedente, è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al personale dipendente, o assegnato, anche temporaneamente in qualità di collaboratore, dell’Ufficio Tributi del Comune di Longiano. Tale fondo è ripartito tra il responsabile d’imposta, anche se titolare di posizione organizzativa, e gli altri dipendenti dell’Ufficio con mansioni di liquidazione e accertamento dell’evasione ICI, in proporzione al tempo dedicato alle attività sopra menzionate. 2. Tale fondo va a confluire nelle risorse che l’Ente destina annualmente alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività.
Destinazione del fondo. 1 L'Amministrazione comunale, all’interno del quadro economico di ogni appalto riferito a opere, lavori, servizi e forniture (beni), prevede una quota sull’importo posto a base di gara da calcolare in base all'articolo 9 per quanto attiene alle opere e ai lavori e all'articolo 13 per i servizi e le forniture. 2 Detto importo confluisce in un apposito fondo all’interno del quale la quota dell’80% (d'ora in poi definito “Fondo incentivante”) è destinata ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016; la restante quota del 20% (d'ora in poi definito “Fondo innovazione”), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata agli obiettivi stabiliti in proposito dalle disposizioni di legge. Nell'ambito di tali destinazioni, l'effettivo riparto ed utilizzo delle risorse è disposto, di anno in anno, con i normali strumenti di programmazione finanziaria sulla base del quadro economico approvato. 3 L’ammontare delle risorse che alimentano il fondo è determinato nel quadro economico dell’opera come definito dalla vigente normativa, in occasione della approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione. 4 Per le acquisizioni di servizi e di forniture l’importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
Destinazione del fondo. In ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre), il complesso degli interventi non potrà impegnare più dell'80% della dotazione del Fondo al 31 dicembre dell'anno precedente.
Destinazione del fondo. Il fondo è destinato al personale tecnico ed amministrativo, appartenente alle strutture che concorrono direttamente o indirettamente all’espletamento delle procedure per assicurare l’avvio e la conclusione di un’opera pubblica nelle sue fasi di programmazione, progettazione, appalto, esecuzione e per quanto attiene agli adempimenti previsti dal D.lgs n. 494/96, anche qualora l’opera pubblica non risulti prevalente nell’ambito di appalti di forniture e di servizi.
Destinazione del fondo. 1. Il fondo è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nella presente disciplina, al personale dipendente degli uffici tributi del Comune di Siena, nonché alle unità di personale amministrativo e tecnico, appartenente ad altre unità organizzative dell'ente, eventualmente assegnato anche temporaneamente all'Ufficio Tributi nell'attività di accertamento dell'evasione. 2. Il fondo è ripartito tra il responsabile d'imposta e gli altri dipendenti dell'ufficio con mansioni di accertamento dell'evasione, in proporzione all’impegno dedicato all'attività di accertamento e in ragione della responsabilità assunta nelle attività. 3. Il fondo finanzia, con modalità sinteticamente definite nell’apposito articolo, gli oneri previdenziali a carico dell'ente sui compensi spettanti al personale. 4. Il personale dirigenziale o in posizione organizzativa, per i periodi interessati dall'incarico, non beneficia del presente fondo, intendendosi l'attività remunerata dalle rispettive indennità di posizione e di risultato.
Destinazione del fondo. 1. Il fondo di cui all’articolo precedente è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al personale dipendente dell’Ufficio Tributi nonché ad eventuali collaboratori temporanei provenienti da altri Servizi dell’ente, anche a tempo determinato. Tale fondo è ripartito tra il Funzionario Responsabile dell’Imposta, gli altri dipendenti dell’ufficio e i collaboratori.
Destinazione del fondo individua le modalità di utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività rimandando all’allegata tabella A). Gli importi indicati rispecchiano quanto deliberato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 159 del 07.12.2017 afferente la determinazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2017 vale a dire: − Risorse stabili: € 370.199,01 − Risorse variabili: € 156.658,52 − Risorse complessive: € 526.857,53 Come precisato in calce alla tabella tale importo non include € 12.400,00 che rappresentano gli aumenti contrattuali succedutisi negli anni riferiti alle progressioni orizzontali che vengono “spesati” sul bilancio camerale. Al lordo di tale somma l’importo complessivo a favore dei dipendenti per politiche di valorizzazione ammonterebbe ad € 539.257,53. La colonna di destra della tabella indica le modalità di utilizzo come segue: € 6.711,75 sono relativi ad oneri previdenziali, per l’indennità di comparto l’importo teorico è € 38,176,47 (ovvero in caso tutti i dipendenti fossero a tempo pieno e presenti tutto l’anno) come analogamente l’importo teorico delle progressioni economiche di € 217.633,08; tale importo come si ribadirà più avanti contiene anche una somma pari ad €10.500,00 con la quale sarà possibile nell’anno effettuare una selezione tra il personale al fine di riconoscere delle progressioni economiche di carriera. € 80.000,00 è l’ammontare destinato al Fondo per le posizioni organizzative includente l’indennità di posizione e l’indennità di risultato. Tali somme sono tutte, per rigida disposizione contrattuale, finanziate con le risorse stabili. Le risorse variabili invece sono in grado di finanziare, unitamente a resti di parte fissa, i trattamenti economici accessori collegati all’effettivo svolgimento di particolari attività o responsabilità e la produttività per il personale dei livelli.
Destinazione del fondo. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 113 D.lgs. 50/2016 il fondo come sopra costituito è destinato come da tabella 4:
Destinazione del fondo. Art. 2 - Incentivi al personale