Intensità del contributo Clausole campione

Intensità del contributo. 1. L'agevolazione prevista dal presente bando consiste in un contributo fino a Euro 15.000,00 ed è determinato dalla Regione sulla base del punteggio ottenuto nella valutazione di merito e del costo preventivo di sviluppo.
Intensità del contributo. Il contributo concesso a fondo perduto copre il 70% delle spese effettivamente sostenute e ammesse per il progetto (al netto di IVA), fino ad un massimo di Euro 350.000,00. Il contributo è concesso direttamente alle imprese aggregate, ai consorzi o ai soggetti co- proponenti per la rispettiva quota di partecipazione al progetto secondo quanto indicato nell’atto di costituzione dell’ATI, nell’Accordo di progetto o direttamente nella proposta progettuale. Sono escluse dal contributo le spese sostenute dai soggetti aggiuntivi. Gli aiuti concessi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche comprese quelle di origine comunitaria concesse agli stessi beneficiari e per lo stesso progetto. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina comunitaria del “de minimis”, (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 28/12/2006), secondo la quale l’importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare € 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Intensità del contributo. 1. Il contributo è fissato nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Per i caseifici che hanno un volume di siero inferiore a 1.000.000 di litri all’anno verrà concesso un contributo non superiore a 25.000 €, per i caseifci con volumi superiori a 1.000.001 di litri all’anno l’importo del contributo non potrà essere superiore 45.000 €. Gli importi di cui sopra saranno valutati, per ogni singolo caseificio, sulla base di una gri- glia di valutazione, predisposta dagli uffici competenti, che prende in considerazione una quota fissa per l’erogazione del servizio e quote variabili in relazione, al quantitativo di sie- ro trasportato, al periodo produttivo e alla dislocazione sul territorio.
Intensità del contributo. Il contributo concesso a fondo perduto copre il 70% delle spese effettivamente sostenute e ammesse per il progetto (al netto di IVA), fino ad un massimo di € 150.000,00, modulato secondo il seguente prospetto: Consorzio o 5 imprese artigiane € 100.000 6 imprese artigiane € 110.000 7 imprese artigiane € 120.000 8 imprese artigiane € 130.000 9 imprese artigiane € 140.000 almeno 10 imprese artigiane € 150.000 Il contributo è concesso direttamente ai soggetti beneficiari per la rispettiva quota di partecipazione al progetto, secondo quanto indicato nell’atto di costituzione dell’ATI, nell’Accordo di progetto o direttamente nella proposta progettuale esecutiva. Sono escluse dal contributo le spese sostenute dai soggetti aggiuntivi. Gli aiuti concessi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche comprese quelle di origine comunitaria concesse agli stessi beneficiari e per lo stesso progetto. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina comunitaria del “de minimis”, (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 28/12/2006) e successive modifiche e integrazioni, secondo la quale l’importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare € 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari. Le spese ammesse a contributo dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.) da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all’intervento. Le spese ammissibili dovranno essere effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento ed effettuate nel periodo previsto dall’idea progettuale. Sono infatti ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle idee progettuali indicata al punto 10. Per “spese effettivamente sostenute” si intendono i pagamenti effettuati dai beneficiari del contributo comprovati da fatture quietanziate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se non può essere recuperata.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: