Interruzione o sospensione di attività. Per i danni da interruzione o sospensio- ne totale o parziale di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell’utilizzo di beni, la garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibile. La garanzia è presta- ta fino alla concorrenza di € 25.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00 per sinistro.
Interruzione o sospensione di attività. La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Danni materiali indennizzabili a termini del presente contratto.
Interruzione o sospensione di attività. A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera y), la garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini del presente contratto. La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Interruzione o sospensione di attività. RC derivante all’Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriale, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale RCT pattuito in polizza con un limite del 10% del massimale stesso. Per detti danni rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 2.000,00.
Interruzione o sospensione di attività. La Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, di servizio, agri- xxxx, nonché dell’utilizzo di beni. La garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a Sinistro ri- sarcibile, fino alla concorrenza del 15% del Massimale per Annualità assicurativa.
Interruzione o sospensione di attività. La presente Polizza, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l’Assicurato può essere ritenuto responsabile per ogni perdita conseguente ad atti illeciti commessi dall’Assicurato e da cui derivino l’interruzione o sospensione, totale o parziale delle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di Terzi.
Interruzione o sospensione di attività. Art. 4 Rinuncia al diritto di rivalsa
Interruzione o sospensione di attività. L’assicurazione comprende nell’ambito del massimale RCT, i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini di polizza.
Interruzione o sospensione di attività. L’assicurazione comprende i danni causati a terzi da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini di polizza.
Interruzione o sospensione di attività la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza.