Common use of Lavoratori studenti Clause in Contracts

Lavoratori studenti. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei dipendenti, le Società concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai commi seguenti, permessi retribuiti ai dipendenti non in prova che intendano frequentare corsi regolari di studio – con esclusione di quelli a carattere artistico – svolti nelle scuole di istruzione precisate all’art. 10, legge 20.05.1970, n° 300. I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo. Il lavoratore potrà chiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in 1 solo anno. Nell’arco di 1 anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 5% dei lavoratori occupati in ogni singola Società, compatibilmente con le esigenze di regolare svolgimento dell’attività produttiva. Oltre ai destinatari della presente norma, così come individuati al 1° comma, potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al 3° comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, i dipendenti che frequentino i corsi sperimentali di recupero della scuola d’obbligo. Per tali dipendenti le ore di permesso retribuite sono elevate fino ad un massimo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in 1 solo anno. Il dipendente dovrà presentare comunicazione scritta all’Ufficio Amministrazione Risorse almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l’istituto organizzatore. Il dipendente dovrà fornire alle Società un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore relative. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al numero sopra indicato, sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma 4°. In alternativa al sistema suddetto, ed in aggiunta sempre a quanto stabilito nella legge n° 300 del 20.05.1970, saranno concessi i seguenti permessi, eventualmente frazionabili, per la preparazione degli esami scritti e/o orali.

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Samples: Contratto Collettivo Aziendale Dei Dipendenti, www.fisac-cgil.it

Lavoratori studenti. Al fine di contribuire al miglioramento culturale I lavoratori studenti, iscritti e professionale dei dipendenti, le Società concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai commi seguenti, permessi retribuiti ai dipendenti non in prova che intendano frequentare frequentanti corsi regolari di studio – con esclusione di quelli a carattere artistico – svolti nelle in scuole di istruzione precisate all’artprimaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. 10, legge 20.05.1970, n° 300Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I corsi lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore esame, possono usufruire, su loro richiesta, di insegnamento effettivo. Il lavoratore potrà chiedere permessi retribuiti per un massimo tutti i giorni di 150 esame, e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in un trienniobase alla norma del diritto allo studio di cui all’art. 27, usufruibili anche disciplina generale, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall’art. 30 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell’anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in 1 solo anno. Nell’arco di 1 anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 5% dei lavoratori occupati in ogni singola Societàsede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell’azienda. La concessione e l’utilizzo di regolare svolgimento dell’attività produttivatali permessi verrà programmata trimestralmente proquota, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. Oltre ai destinatari della presente norma, così come individuati al 1° comma, potranno beneficiare A richiesta dell’azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all’esercizio dei permessi retribuiti diritti di cui al 3° comma, ferme restando tutte ai commi precedenti. Rimangono salve le altre disposizioni, i dipendenti che frequentino i corsi sperimentali condizioni di recupero della scuola d’obbligo. Per tali dipendenti le ore di permesso retribuite sono elevate fino ad un massimo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in 1 solo anno. Il dipendente dovrà presentare comunicazione scritta all’Ufficio Amministrazione Risorse almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l’istituto organizzatore. Il dipendente dovrà fornire alle Società un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore relative. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al numero sopra indicato, sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma 4°. In alternativa al sistema suddetto, ed in aggiunta sempre a quanto stabilito nella legge n° 300 del 20.05.1970, saranno concessi i seguenti permessi, eventualmente frazionabili, per la preparazione degli esami scritti e/o oralimiglior favore stabilite da accordi aziendali.

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Samples: www.reteomeo.it

Lavoratori studenti. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto ad usufruire su richiesta di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i tre giorni di calendario precedenti a ciascun esame. Al fine del riconoscimento del permesso retribuito il lavoratore dovrà produrre idonea certificazione a comprova. I permessi non saranno retribuiti in caso di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei dipendenti, le Società concederanno, nei casi ed alle condizioni ripetizione dell’esame nello stesso anno accademico per più di cui ai commi seguenti, due volte. Gli Enti concederanno permessi retribuiti ai dipendenti lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi regolari di studio – con esclusione per il conseguimento del diploma di quelli a carattere artistico – svolti nelle scuole scuola secondaria superiore e di istruzione precisate all’artdiplomi universitari o di laurea o di qualifiche e competenze professionali, di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute. 10, legge 20.05.1970, n° 300. Frequenza corsi di formazione professionale I corsi di cui formazione professionale devono essere attinenti all’oggetto dell’attività datoriale in quanto destinati al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivomiglioramento della preparazione professionale specifica del lavoratore. Il lavoratore potrà chiedere permessi retribuiti per un massimo dovrà indicare il corso di 150 ore in un trienniostudio che intende frequentare, usufruibili anche in 1 solo annoore non coincidenti con l’orario di lavoro, che dovrà prevedere un numero di ore doppio rispetto a quelle richieste come permesso retribuito. Nell’arco I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per frequentare i corsi di 1 anno potrà usufruire di permessi retribuiti studio non dovranno superare il 5% dei della forza occupata. I lavoratori occupati in ogni singola Società, compatibilmente con le esigenze di regolare svolgimento dell’attività produttiva. Oltre ai destinatari della presente norma, così come individuati dovranno fornire al 1° comma, potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al 3° comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, i dipendenti che frequentino i corsi sperimentali di recupero della scuola d’obbligo. Per tali dipendenti le ore di permesso retribuite sono elevate fino ad un massimo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in 1 solo anno. Il dipendente dovrà presentare comunicazione scritta all’Ufficio Amministrazione Risorse almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l’istituto organizzatore. Il dipendente dovrà fornire alle Società datore un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di effettiva frequenza mensile con l’indicazione identificazione delle ore relative. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al numero sopra indicatoPer i lavoratori dipendenti che svolgono attività di assistenza fiscale le modalità di svolgimento dell’attività di formazione sono disciplinate dall'articolo 7, sarà seguito l’ordine di precedenza comma 2, lettera d), del decreto 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma 4°. In alternativa al sistema suddetto, ed in aggiunta sempre a quanto stabilito nella legge n° 300 Finanze del 20.05.1970, saranno concessi i seguenti permessi, eventualmente frazionabili, per la preparazione degli esami scritti e/o orali06/12/2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoratori studenti. Al fine di contribuire al miglioramento culturale I lavoratori studenti, iscritti e professionale dei dipendenti, le Società concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai commi seguenti, permessi retribuiti ai dipendenti non in prova che intendano frequentare frequentanti corsi regolari di studio – con esclusione di quelli a carattere artistico – svolti nelle in scuole di istruzione precisate all’artprimaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. 10, legge 20.05.1970, n° 300Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I corsi lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore esame, possono usufruire, su loro richiesta, di insegnamento effettivo. Il lavoratore potrà chiedere permessi retribuiti per un massimo tutti i giorni di 150 esame, e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in un trienniobase alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 27, usufruibili anche disciplina generale, salvo quanto previsto dal comma 7° del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall’art. 28 bis inoltre i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell’anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in 1 solo anno. Nell’arco di 1 anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 5% dei lavoratori occupati in ogni singola Societàsede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell’azienda. I lavoratori di regolare svolgimento dell’attività produttiva. Oltre ai destinatari della presente norma, così come individuati cui al 1° comma, comma potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al 3° comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, i dipendenti che frequentino i corsi sperimentali di recupero della scuola d’obbligo. Per tali dipendenti le inoltre richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuite sono elevate fino ad un massimo per la frequenza ai corsi suddetti. La concessione e l'utilizzo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in 1 solo anno. Il dipendente tali permessi verrà programmata trimestralmente A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà presentare comunicazione scritta all’Ufficio Amministrazione Risorse almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l’istituto organizzatore. Il dipendente dovrà fornire alle Società un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore relative. Nel caso in cui il numero produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei richiedenti sia superiore al numero sopra indicato, sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze diritti di cui al comma 4°ai commi precedenti. In alternativa al sistema suddetto, ed in aggiunta sempre a quanto stabilito nella legge n° 300 del 20.05.1970, saranno concessi i seguenti permessi, eventualmente frazionabili, per la preparazione degli esami scritti e/o oraliRimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Lavoratori studenti. Al fine di contribuire al miglioramento culturale I lavoratori studenti, iscritti e professionale dei dipendenti, le Società concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai commi seguenti, permessi retribuiti ai dipendenti non in prova che intendano frequentare frequentanti corsi regolari di studio – con esclusione di quelli a carattere artistico – svolti nelle in scuole di istruzione precisate all’artpri- xxxxx, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. 10, legge 20.05.1970, n° 300Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i ripo- si settimanali. I corsi lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore esame, pos- sono usufruire, su loro richiesta, di insegnamento effettivo. Il lavoratore potrà chiedere permessi retribuiti per un massimo tutti i giorni di 150 esame, e per i due gior- ni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due gior- ni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in un trienniobase alla norma del diritto allo stu- dio di cui all’art. 27, usufruibili anche disciplina generale, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenu- ti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la for- mazione previsti dall’art. 30 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell’anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in 1 solo annosede aziendale, compatibilmente con le esi- genze produttive ed organizzative dell’azienda. Nell’arco La concessione e l’utilizzo di 1 anno potrà usufruire di tali permessi retribuiti il 5% dei lavoratori occupati in ogni singola Societàverrà programmata trimestralmente proquota, compatibilmente con le esigenze di regolare svolgimento dell’attività produttivaproduttive ed organizzative aziendali. Oltre ai destinatari della presente norma, così come individuati al 1° comma, potranno beneficiare A richiesta dell’azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni neces- sarie all’esercizio dei permessi retribuiti diritti di cui al 3° comma, ferme restando tutte ai commi precedenti. Rimangono salve le altre disposizioni, i dipendenti che frequentino i corsi sperimentali condizioni di recupero della scuola d’obbligo. Per tali dipendenti le ore di permesso retribuite sono elevate fino ad un massimo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in 1 solo anno. Il dipendente dovrà presentare comunicazione scritta all’Ufficio Amministrazione Risorse almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l’istituto organizzatore. Il dipendente dovrà fornire alle Società un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore relative. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al numero sopra indicato, sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma 4°. In alternativa al sistema suddetto, ed in aggiunta sempre a quanto stabilito nella legge n° 300 del 20.05.1970, saranno concessi i seguenti permessi, eventualmente frazionabili, per la preparazione degli esami scritti e/o oralimiglior favore stabilite da accordi aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoratori studenti. Al fine di contribuire al miglioramento culturale I lavoratori studenti, iscritti e professionale dei dipendenti, le Società concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai commi seguenti, permessi retribuiti ai dipendenti non in prova che intendano frequentare frequentanti corsi regolari di studio – con esclusione di quelli a carattere artistico – svolti nelle in scuole di istruzione precisate all’artprimaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. 10, legge 20.05.1970, n° 300Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I corsi lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore esame, possono usufruire, su loro richiesta, di insegnamento effettivo. Il lavoratore potrà chiedere permessi retribuiti per un massimo tutti i giorni di 150 esame, e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in un trienniobase alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 27, usufruibili anche disciplina generale, salvo quanto previsto dal comma 7° del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall’art. 28 bis inoltre i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell’anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in 1 solo anno. Nell’arco di 1 anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 5% dei lavoratori occupati in ogni singola Societàsede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell’azienda. I lavoratori di regolare svolgimento dell’attività produttiva. Oltre ai destinatari della presente norma, così come individuati cui al 1° comma, comma potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al 3° comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, i dipendenti che frequentino i corsi sperimentali di recupero della scuola d’obbligo. Per tali dipendenti le inoltre richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuite sono elevate fino ad un massimo per la frequenza ai corsi suddetti. La concessione e l'utilizzo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in 1 solo anno. Il dipendente tali permessi verrà programmata trimestralmente A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà presentare comunicazione scritta all’Ufficio Amministrazione Risorse almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l’istituto organizzatore. Il dipendente dovrà fornire alle Società un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore relative. Nel caso in cui il numero produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei richiedenti sia superiore al numero sopra indicato, sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze diritti di cui al comma 4°ai commi precedenti. In alternativa al sistema suddetto, ed in aggiunta sempre a quanto stabilito nella legge n° 300 del 20.05.1970, saranno concessi i seguenti permessi, eventualmente frazionabili, per la preparazione degli esami scritti e/o oraliRimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

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