Lavoro a cottimo. Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale. Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta ai lavoratori di cui al Gruppo 4), art. 7, o da una squadra di tali lavoratori sia fatta in base al risultato della lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo e con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo. Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito. 1) Le tariffe di cottimo (a tempo o a prezzo) devono essere fissate dalla azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati al lavoratore di normale capacità e operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 5% dei minimi di paga base, detratta la contingenza di cui all'art. 19, CCNL 14.5.94, successivamente conglobata di minimi tabellari. Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità - intendendosi per tale almeno i 2/3 - dei lavoratori a cottimo in un medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al suddetto 5%, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità e operosità superiore alla normale. 2) Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo al lavoratore dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di cottimo. 3) Nel caso in cui un lavoratore a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente punto 1) per cause a lui non imputabili e salvo l'ipotesi sotto prevista di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di emissione della tariffa, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo. 4) L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale nazionale o territoriale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo. Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista. 5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo potrà seguire - a richiesta - un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda e i competenti Sindacati dei lavoratori. 6) La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al paragrafo 4), purché non alteri il sistema in atto non costituisce variazione del sistema stesso fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa. 7) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme. 8) I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo), nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso. 9) L'azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e - a richiesta - anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. 10) La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rivelazione dei tempi. 11) Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo tecnico necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate; pertanto in casi di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulabili al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento. Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra le Parti direttamente interessate; ove il periodo di assestamento superi i 2 mesi potrà essere richiesto l'intervento delle rispettive Organizzazioni. Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all'80% di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per un periodo superiore ai 2 mesi, per il tempo eccedente tale periodo l'integrazione prevista nel presente comma sarà dell'85%. Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al lavoratore quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dalle presenti norme, salvo quanto disposto dalle successive norme. 12) Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro. In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o meno che le modifiche stesse avranno determinato. La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento. 13) Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale, difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente il rendimento della tariffa e delle quali non fu potuto tener conto delle condizioni della tariffa stessa, verranno corrisposti benefici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili. 14) Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. 15) Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate, il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore. 16) Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e quelle di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti e in parte inferiori al minimo non potrà essere utilizzata per l'integrazione prevista dal paragrafo 3) delle presenti norme. 17) Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato e al lavoratore devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno. 18) Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato il lavoratore avrà diritto a un acconto sulla base della presumibile liquidazione. 19) Quando il lavoratore passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. 20) Quando i lavoratori siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo. 21) Per i reclami riguardanti l'applicazione delle presenti norme e in particolare quelli relativi: (a)alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo; (b)alle tariffe di assestamento; (c)in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempi in più o in meno determinate dalle modifiche suddette; (d)alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al paragrafo 13); (e)al conteggio e alla liquidazione dei cottimi; (f)al passaggio del lavoro a cottimo a quello ad economia sarà seguita la procedura prevista dal capitolo I, punto 1.2), lett. B).
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Lavoro a cottimo. Allo scopo Ferme restando le norme di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale. Nei casi legge in cui la valutazione della prestazione richiesta ai lavoratori di cui al Gruppo 4)materia, art. 7, o da una squadra di tali lavoratori sia fatta in base al risultato della lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo e con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina l'effettuazione del lavoro a cottimo. Le relative , sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.
1) seguono. Le tariffe di cottimo (a tempo tempo, a prezzo o a prezzoad indice di rendimento) devono essere fissate dalla azienda dall'azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati considerati, al lavoratore di normale capacità e ed operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 5all'8% dei minimi (*) del minimo contrattuale del proprio livello, con l'aggiunta dell'importo di paga base, detratta la contingenza di cui all'art. 19, CCNL 14.5.94, successivamente conglobata di minimi tabellarieuro 0,52 mensili. Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità - (intendendosi per tale almeno i 2/3 - due terzi) dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto reparto, con la stessa tariffa tariffa, nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al suddetto 5%minimo, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità e ed operosità superiore alla al normale.
2) . Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento rendimento, soggette alla disciplina del lavoro a cottimo cottimo, al lavoratore dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di cottimo.
3) . Nel caso in cui un lavoratore lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente punto 1) dai precedenti commi, per cause a lui non imputabili e salvo salva l'ipotesi sotto prevista di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di emissione della tariffa, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.
4. (*) L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale nazionale o territoriale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi 12% del minimo di paga base sino al 31 dicembre 2010. La tabella di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimoo tariffa), da affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai metodi lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di calcolo dell'utile di cottimo. Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni lavoro;
b) descrizione della lavorazione e secondo la procedura di seguito prevista.del suo procedimento;
5c) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo potrà seguire - a richiesta - un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda e i competenti Sindacati dei lavoratori.indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
6d) La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto indicazione della comunicazione informativa di cui al paragrafo 4), purché non alteri il sistema in atto non costituisce variazione del sistema stesso fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme.
8) I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo tempo, a prezzo o a prezzoad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro. L'analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l'elaborazione completa della tabella (o tariffa), nonché compresi i tempi parziali o gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dei delegati della R.S.U. di ogni elemento necessario per il computo dell'utile cui al successivo par. C), che ne potranno prendere visione, fermo restando l'obbligo di cottimo stesso.
9riservatezza sulle informazioni acquisite. Nei casi di emissione e di revisione di tabella (o tariffa) L'azienda l'azienda ne darà preventiva comunicazione ai lavoratori interessati e ai delegati della R.S.U. di cui al 10º comma. Successivamente l'azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e - a richiesta - anche con riferimento ai risultati delle singole tabelle (o tariffe.
10) ). La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rivelazione rilevazione dei tempi.
11. Presso ogni stabilimento, la R.S.U. nomina propri delegati in materia di cottimi, nel numero di 3 per gli stabilimenti fino a 3.000 dipendenti, 6 per gli stabilimenti con oltre 3.000 dipendenti e fino a 9.000 dipendenti e 9 per oltre 9.000 dipendenti. Questi delegati rappresenteranno i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe di cottimo). Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) Si intende controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 6, parteciperanno alle discussioni unitamente ai delegati della R.S.U. di cui al precedente comma. Nell'espletamento del loro compito, i delegati della R.S.U. di cui al 10º comma potranno effettuare tutti gli accertamenti che riterranno necessari. Essi svolgeranno i loro compiti durante l'orario di lavoro, con il riconoscimento della retribuzione di fatto. Identiche condizioni verranno adottate per i lavoratori di cui al 2º comma, limitatamente al periodo di assestamento discussione delle tariffe loro tabelle. La tabella di cottimo il tempo tecnico necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate; pertanto (o tariffa) comunicata resta in casi di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulabili al fine di stabilire la durata complessiva del assestamento per un periodo di assestamento40 giorni, durante i quali i lavoratori potranno contestare la tabella (o tariffa) medesima tramite i delegati della R.S.U. di cui al precedente 10º comma. Il Durante il predetto periodo le parti hanno facoltà di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra instaurare vertenza secondo le Parti direttamente interessate; ove il periodo di assestamento superi i 2 mesi potrà essere richiesto l'intervento delle rispettive Organizzazioniprocedure previste dal presente contratto. Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all'80al 90% di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per un periodo superiore ai 2 mesi, per il tempo eccedente variazione della lavorazione. Terminato tale periodo l'integrazione prevista nel presente comma sarà dell'85%. Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al lavoratore quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dalle presenti normelavoratore, salvo quanto disposto dalle successive norme.
12) Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro. In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o meno che le modifiche stesse avranno determinato. La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento.
13) Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale, difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente il rendimento della tariffa e delle quali non fu potuto tener conto delle condizioni della tariffa stessa, verranno corrisposti benefici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
14) Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause.
15) Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate, il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore.
16) Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e quelle di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti e in parte inferiori al minimo non potrà essere utilizzata per l'integrazione prevista dal paragrafo 3) delle presenti norme.
17) Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato e al lavoratore devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.
18) Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato il lavoratore avrà diritto a un acconto sulla base della presumibile liquidazione.
19) Quando il lavoratore passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
20) Quando i lavoratori siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
21) Per i reclami riguardanti l'applicazione delle presenti norme e in particolare quelli relativi: (a)alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo; (b)alle tariffe di assestamento; (c)in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempi in più o in meno determinate dalle modifiche suddette; (d)alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al paragrafo 13); (e)al conteggio e alla liquidazione dei cottimi; (f)al passaggio del lavoro a cottimo a quello ad economia sarà seguita la procedura prevista dal capitolo I, punto 1.2), lett. B)successivo.
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Lavoro a cottimo. Allo scopo 1. Ferme restando le norme di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale. Nei casi legge in cui la valutazione della prestazione richiesta ai lavoratori di cui al Gruppo 4)materia, art. 7, o da una squadra di tali lavoratori sia fatta in base al risultato della lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo e con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del l'effettuazione dei lavoro a cottimo. Le relative , sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguitoseguono.
1) 2. Le tariffe di cottimo (a tempo tempo, a prezzo o a prezzoad indice di rendimento) devono essere fissate dalla azienda dall’azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati al considerati, ai lavoratore di normale capacità e ed operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 58% dei minimi del minimo contrattuale del proprio livello, con l’aggiunta dell’importo di paga base, detratta la contingenza di cui all'art. 19, CCNL 14.5.94, successivamente conglobata di minimi tabellari€ 0,52 mensili. Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità - (intendendosi per tale almeno i 2/3 - due terzi) dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto reparto, con la stessa tariffa tariffa, nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al suddetto 5%minimo, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità e ed operosità superiore alla al normale.
2) 3. Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento rendimento, soggette alla alfa disciplina del lavoro a cottimo cottimo, al lavoratore dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di cottimo.
3) 4. Nel caso in cui un lavoratore lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente punto 1) dai precedenti commi, per cause a lui non imputabili e salvo l'ipotesi salva l’ipotesi sotto prevista di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di emissione della tariffa, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.
4) L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale nazionale o territoriale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi 5. La tabella di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimoo tariffa), da affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai metodi lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di calcolo dell'utile di cottimo. Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni lavoro;
b) descrizione della lavorazione e secondo la procedura di seguito prevista.dei suo procedimento;
5c) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo potrà seguire - a richiesta - un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda e i competenti Sindacati dei lavoratori.indicazione del modo operativo con te singole operazioni previste;
6d) La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto indicazione della comunicazione informativa di cui al paragrafo 4), purché non alteri il sistema in atto non costituisce variazione del sistema stesso fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme.
8) I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo tempo, a prezzo o a prezzoad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
6. L’analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l’elaborazione compieta della tabella (o tariffa), nonché compresi i tempi parziali o gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dei delegati della RSU di ogni elemento necessario per il computo dell'utile cui al successivo paragrafo C, che ne potranno prendere visione, fermo restando l’obbligo di cottimo stessoriservatezza sulle informazioni acquisite.
97. Nei casi di emissione e di revisione di tabella (o tariffa) L'azienda l’azienda ne darà preventiva comunicazione ai lavoratori interessati e ai delegati della RSU di cui ai 10° comma.
8. Successivamente l'azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del dei suo guadagno di cottimo nel nei periodo di paga e - a richiesta - anche con riferimento ai risultati delle singole tabelle (o tariffe).
10) 9. La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si sì effettua la rivelazione rilevazione dei tempi.
11) Si intende 10. Presso ogni stabilimento, la RSU nomina propri delegati in materia di cottimi, nel numero di 3 per periodo di assestamento delle gli stabilimenti fino a 3.000 dipendenti, 6 per gli stabilimenti con oltre 3.000 dipendenti e fino a 9.000 dipendenti e 9 per oltre 9.000 dipendenti. Questi delegati rappresenteranno i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe di cottimo il tempo tecnico necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate; pertanto in casi di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulabili al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento. Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra le Parti direttamente interessate; ove il periodo di assestamento superi i 2 mesi potrà essere richiesto l'intervento delle rispettive Organizzazioni. Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all'80% di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per un periodo superiore ai 2 mesi, per il tempo eccedente tale periodo l'integrazione prevista nel presente comma sarà dell'85%. Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al lavoratore quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dalle presenti norme, salvo quanto disposto dalle successive norme.
12) Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro. In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o meno che le modifiche stesse avranno determinato. La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento.
13) Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale, difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente il rendimento della tariffa e delle quali non fu potuto tener conto delle condizioni della tariffa stessa, verranno corrisposti benefici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
14) Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause.
15) Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate, il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore.
16) Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e quelle di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti e in parte inferiori al minimo non potrà essere utilizzata per l'integrazione prevista dal paragrafo 3) delle presenti norme.
17) Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato e al lavoratore devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.
18) Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato il lavoratore avrà diritto a un acconto sulla base della presumibile liquidazione.
19) Quando il lavoratore passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
20) Quando i lavoratori siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
21) Per i reclami riguardanti l'applicazione delle presenti norme e in particolare quelli relativi: (a)alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo; (b)alle tariffe di assestamento; (c)in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempi in più o in meno determinate dalle modifiche suddette; (d)alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al paragrafo 13); (e)al conteggio e alla liquidazione dei cottimi; (f)al passaggio del lavoro a cottimo a quello ad economia sarà seguita la procedura prevista dal capitolo I, punto 1.2), lett. B).
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Lavoro a cottimo. Allo scopo Ferme restando le norme di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale. Nei casi legge in cui la valutazione della prestazione richiesta ai lavoratori di cui al Gruppo 4)materia, art. 7, o da una squadra di tali lavoratori sia fatta in base al risultato della lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo e con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina l'effettuazione del lavoro a cottimo. Le relative , sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.
1) seguono. Le tariffe di cottimo (a tempo tempo, a prezzo o a prezzoad indice di rendimento) devono essere fissate dalla azienda dall'azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati considerati, al lavoratore di normale capacità e ed operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 5all'8% dei minimi del minimo contrattuale del proprio livello, con l'aggiunta dell'importo di paga base, detratta la contingenza di cui all'art. 19, CCNL 14.5.94, successivamente conglobata di minimi tabellarieuro 0,52 mensili. Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità - (intendendosi per tale almeno i 2/3 - due terzi) dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto reparto, con la stessa tariffa tariffa, nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al suddetto 5%minimo, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità e ed operosità superiore alla al normale.
2) . Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento rendimento, soggette alla disciplina del lavoro a cottimo cottimo, al lavoratore dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di cottimo.
3) . Nel caso in cui un lavoratore lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente punto 1) dai precedenti commi, per cause a lui non imputabili e salvo salva l'ipotesi sotto prevista di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di emissione della tariffa, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.
4) L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale nazionale o territoriale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi . La tabella di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimoo tariffa), da affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai metodi lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di calcolo dell'utile di cottimo. Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni lavoro;
b) descrizione della lavorazione e secondo la procedura di seguito prevista.del suo procedimento;
5c) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo potrà seguire - a richiesta - un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda e i competenti Sindacati dei lavoratori.indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
6d) La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto indicazione della comunicazione informativa di cui al paragrafo 4), purché non alteri il sistema in atto non costituisce variazione del sistema stesso fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme.
8) I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo tempo, a prezzo o a prezzoad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro. L'analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l'elaborazione completa della tabella (o tariffa), nonché compresi i tempi parziali o gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dei delegati della R.S.U. di ogni elemento necessario per il computo dell'utile cui al successivo par. C), che ne potranno prendere visione, fermo restando l'obbligo di cottimo stesso.
9riservatezza sulle informazioni acquisite. Nei casi di emissione e di revisione di tabella (o tariffa) L'azienda l'azienda ne darà preventiva comunicazione ai lavoratori interessati e ai delegati della R.S.U. di cui al 10° comma. Successivamente l'azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e - a richiesta - anche con riferimento ai risultati delle singole tabelle (o tariffe.
10) ). La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rivelazione rilevazione dei tempi.
11. Presso ogni stabilimento, la R.S.U. nomina propri delegati in materia di cottimi, nel numero di 3 per gli stabilimenti fino a 3.000 dipendenti, 6 per gli stabilimenti con oltre 3.000 dipendenti e fino a 9.000 dipendenti e 9 per oltre 9.000 dipendenti. Questi delegati rappresenteranno i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe di cottimo). Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) Si intende controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 6, parteciperanno alle discussioni unitamente ai delegati della R.S.U. di cui al precedente comma. Nell'espletamento del loro compito, i delegati della R.S.U. di cui al 10° comma potranno effettuare tutti gli accertamenti che riterranno necessari. Essi svolgeranno i loro compiti durante l'orario di lavoro, con il riconoscimento della retribuzione di fatto. Identiche condizioni verranno adottate per i lavoratori di cui al 2° comma, limitatamente al periodo di assestamento discussione delle tariffe loro tabelle. La tabella di cottimo il tempo tecnico necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate; pertanto (o tariffa) comunicata resta in casi di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulabili al fine di stabilire la durata complessiva del assestamento per un periodo di assestamento40 giorni, durante i quali i lavoratori potranno contestare la tabella (o tariffa) medesima tramite i delegati della R.S.U. di cui al precedente 10° comma. Il Durante il predetto periodo le parti hanno facoltà di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra instaurare vertenza secondo le Parti direttamente interessate; ove il periodo di assestamento superi i 2 mesi potrà essere richiesto l'intervento delle rispettive Organizzazioniprocedure previste dal presente contratto. Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all'80al 90% di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per un periodo superiore ai 2 mesi, per il tempo eccedente variazione della lavorazione. Terminato tale periodo l'integrazione prevista nel presente comma sarà dell'85%. Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al lavoratore quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dalle presenti normelavoratore, salvo quanto disposto dalle successive norme.
12) Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro. In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o meno che le modifiche stesse avranno determinato. La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento.
13) Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale, difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente il rendimento della tariffa e delle quali non fu potuto tener conto delle condizioni della tariffa stessa, verranno corrisposti benefici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
14) Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause.
15) Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate, il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore.
16) Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e quelle di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti e in parte inferiori al minimo non potrà essere utilizzata per l'integrazione prevista dal paragrafo 3) delle presenti norme.
17) Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato e al lavoratore devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.
18) Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato il lavoratore avrà diritto a un acconto sulla base della presumibile liquidazione.
19) Quando il lavoratore passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
20) Quando i lavoratori siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
21) Per i reclami riguardanti l'applicazione delle presenti norme e in particolare quelli relativi: (a)alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo; (b)alle tariffe di assestamento; (c)in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempi in più o in meno determinate dalle modifiche suddette; (d)alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al paragrafo 13); (e)al conteggio e alla liquidazione dei cottimi; (f)al passaggio del lavoro a cottimo a quello ad economia sarà seguita la procedura prevista dal capitolo I, punto 1.2), lett. B)successivo.
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