Lavoro a tempo determinato. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica, tranne per quanto riguarda il periodo di prova (vedi). Limiti. Il c.c.n.l. dispone che ciascun datore di lavoro non può stipulare contratti a tempo determinato in misura superiore al 25% medio su base annua del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore della frazione uguale o superiore a 0,5). E’ comunque consentita la stipulazione di due contratti a termine. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività (inizio dell’attività produttiva o di servizio, entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di una unità produttiva aziendale o di servizio, lancio di un nuovo marchio) per un periodo di 12 mesi, esteso a 18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno (tali periodi possono essere incrementati dalla contrattazione aziendale). Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale nei seguenti casi: - nell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati per ragioni sostitutive; - nel caso di avvio di nuove attività, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nel Mezzogiorno); - assunzione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali (nell’ambito della loro durata); - assunzione di soggetti iscritti nelle liste di cui alla L. n. 68/1999; - assunzione di soggetti con un’invalidità permanente di almeno il 20%; - in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi aziendali. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva i contratti stipulati per lo svolgimento di mansioni riguardanti attività connesse alla campagna vendita/promozione in showroom/fiere.
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Samples: Accordo Di Rinnovo
Lavoro a tempo determinato. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica, tranne per quanto riguarda il periodo di prova (vedi). Limiti. Il c.c.n.l. dispone che ciascun datore di lavoro non può stipulare contratti L’assunzione con contratto a tempo determinato in misura potrà essere effettuata per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. L’apposizione del termine dovrà risultare da atto scritto nel quale dovrà essere, altresì, richiamato il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine aventi durata superiore al 25% medio su base annua del a sei mesi. Sono ammesse sino ad un massimo di 5 proroghe nell’arco dei complessivi 36 mesi (comprensivi anche dei periodi di missione nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo determinato) per lo svolgimento di qualunque mansione, indipendentemente dal numero dei lavoratori rinnovi. Le Parti convengono che l'utilizzo del contratto a tempo determinato non potrà superare le seguenti percentuali dell'organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno ovvero in forza al momento dell’assunzione, nel caso di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore della frazione inizio dell’attività nel corso dell’anno: - il 20% annuo, nelle aziende fino a 15 lavoratori; - il 40%, nelle aziende sopra i 15 lavoratori. L’eventuale decimale se uguale o superiore a 0,5)0.5, sarà arrotondato all’unità superiore. E’ comunque consentita la stipulazione di due contratti Nelle aziende che occupano da 0 a termine. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti 5 dipendenti a tempo determinato conclusiindeterminato sarà possibile assumere sempre 1 lavoratore a tempo determinato. Tali limiti percentuali non vengono applicati nei casi sotto elencati e in quelli espressamente esclusi dalle leggi vigenti, tra cui: - nella fase di avvio di nuove attività (inizio dell’attività produttiva o di servizio, entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di una unità produttiva aziendale o di servizio, lancio di un nuovo marchio) per un periodo di 12 mesi, esteso a 18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno (tali periodi possono essere incrementati dalla contrattazione aziendale). Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale nei seguenti casi: - nell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati per ragioni sostitutive; - nel caso di avvio di nuove attività, nell’ambito per un periodo non superiore a 18 mesi; - ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, ossia attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno, entro un periodo massimo di 6 mesi per anno solare; - lavoratori di età superiore a 55 anni; - lavoratori in mobilità (art. 8, c. 2 della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nel MezzogiornoL. n. 223/1991); - assunzione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali (nell’ambito lavoratori assunti ai sensi della loro durata); - assunzione di soggetti iscritti nelle liste di cui alla L. n. 68/1999; - acquisizioni di personale a termine nelle ipotesi di trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda; - lavoratori assunti nelle start-up innovative (art. 25 D.L. n. 179/2012 c. 2 e 3). Gli intervalli di tempo, c.d. stop and go, sono ridotti a 5 e 10 giorni, a seconda che il primo contratto sia rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi, in occasione di: - avvio di nuove attività, per un periodo non superiore a 18 mesi; - avvio di una nuova produzione, per un periodo non superiore a 12 mesi; - intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, cui non sia possibile sopperire con il normale organico (c.d. ragioni di stagionalità); - particolari innovazioni tecnologiche/informatiche, progetti straordinari o sperimentali; - esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; - proroga dei termini di un appalto; - assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti con un’invalidità permanente di almeno il 20%età superiore ai 45 anni; - assunzione di cassaintegrati; - assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi; - assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile. Le Parti stipulanti convengono, altresì, l’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per finalità di tipo sostitutivo, quali: - assenze di lungo periodo per malattia/maternità/aspettativa/congedi parentali fruiti in modo continuativo; - sostituzione ferie; - sostituzione di lavoratori dichiarati temporaneamente non idonei allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. Ulteriori ipotesi potranno essere materia di contrattazione di secondo livello aziendale con le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL e con le RSA/RSU laddove costituite, che potranno prevederne, in deroga, altre in base alle caratteristiche del territorio e/o della singola impresa. Le Parti stipulanti, considerando come prioritaria l’esigenza di stabilità nel mercato del lavoro e come principale, in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi aziendali. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni caso, il rapporto a tempo indeterminato, concordano di non usufruire della durata massima complessiva i contratti stipulati per lo svolgimento deroga circa la superabilità del termine di mansioni riguardanti attività connesse alla campagna vendita/promozione in showroom/fiere36 mesi.
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Lavoro a tempo determinato. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica, tranne per quanto riguarda il periodo di prova (vedi). Limiti. Il c.c.n.l. dispone che ciascun datore Le assunzioni con contratto di lavoro non può stipulare a termine sono regolamentate con le modalità e i termini dettati dalla legge n. 30/03, dal D.lgs. n. 276/03 e successive modifiche e integrazioni, e dalle leggi nn. 247/07 e 133/08 e, in ogni caso, dalla normativa vigente in materia. I contratti a termine possono avere una durata massima di 36 mesi tanto nel caso di un unico e continuativo contratto, quanto nelle ipotesi di più contratti a tempo determinato in misura superiore al 25% medio su base annua del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno determinato, ciascuno di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore della frazione uguale o superiore a 0,5). E’ comunque consentita la stipulazione di due contratti a termine. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività (inizio dell’attività produttiva o di servizio, entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di una unità produttiva aziendale o di servizio, lancio di un nuovo marchio) per un periodo di 12 durata inferiore ai 36 mesi, esteso a 18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno (tali periodi possono essere incrementati dalla contrattazione aziendale). Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale nei seguenti casi: - nell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati per ragioni sostitutive; - nel caso di avvio di nuove attività, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nel Mezzogiorno); - assunzione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali (nell’ambito della loro durata); - assunzione di soggetti iscritti nelle liste di cui alla L. n. 68/1999; - assunzione di soggetti con un’invalidità permanente di almeno il 20%; - in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi aziendali. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva i contratti stipulati purché instaurati per lo svolgimento di mansioni riguardanti attività connesse eguali o equivalenti. L’equivalenza delle mansioni si ha se sussistono temporaneamente 2 condizioni: l’inquadramento previsto dal CCNL sia identico e il contenuto professionale delle mansioni esercitate sia simile. Le Parti, altresì, stabiliscono che:
(1) in caso di malattia e infortunio la conservazione del posto è limitata a un periodo massimo pari a 1/3 della durata del contratto, con un minimo di 30 giorni, e non eccedente comunque la scadenza del termine apposto al contratto;
(2) l’eventuale integrazione economica a carico della azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto;
(3) in caso di dimissioni i termini di preavviso previsti per i lavoratori a tempo indeterminato sono ridotti alla campagna vendita/promozione metà, ad eccezione degli operai per i quali rimangono confermati quelli ordinari;
(4) non è coerente con i principi generali la preventiva programmazione della mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità. Non si potrà avere contemporaneamente alle dipendenze soci coimprenditori e lavoratori assunti a tempo determinato in showroom/fierenumero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.
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Lavoro a tempo determinato. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica, tranne per quanto riguarda il periodo di prova (vedi). Limiti. Il c.c.n.l. dispone che ciascun datore di lavoro non può stipulare contratti L’assunzione con contratto a tempo determinato in misura potrà essere effettuata per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. L’apposizione del termine dovrà risultare da atto scritto nel quale dovrà essere, altresì, richiamato il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine aventi durata superiore al 25% medio su base annua del a sei mesi. Sono ammesse sino ad un massimo di 5 proroghe nell’arco dei complessivi 36 mesi (comprensivi anche dei periodi di missione nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo determinato) per lo svolgimento di qualunque mansione, indipendentemente dal numero dei lavoratori rinnovi. Le Parti convengono che l'utilizzo del contratto a tempo determinato non potrà superare le seguenti percentuali dell'organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno ovvero in forza al momento dell’assunzione, nel caso di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore della frazione inizio dell’attività nel corso dell’anno: - il 20% annuo, nelle aziende fino a 15 lavoratori; - il 40%, nelle aziende sopra i 15 lavoratori. L’eventuale decimale se uguale o superiore a 0,5)0.5, sarà arrotondato all’unità superiore. E’ comunque consentita la stipulazione di due contratti Nelle aziende che occupano da 0 a termine. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti 5 dipendenti a tempo determinato conclusiindeterminato sarà possibile assumere sempre 1 lavoratore a tempo determinato. Tali limiti percentuali non vengono applicati nei casi sotto elencati e in quelli espressamente esclusi dalle leggi vigenti, tra cui: - nella fase di avvio di nuove attività (inizio dell’attività produttiva o di servizio, entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di una unità produttiva aziendale o di servizio, lancio di un nuovo marchio) per un periodo di 12 mesi, esteso a 18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno (tali periodi possono essere incrementati dalla contrattazione aziendale). Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale nei seguenti casi: - nell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati per ragioni sostitutive; - nel caso di avvio di nuove attività, nell’ambito per un periodo non superiore a 18 mesi; - ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, ossia attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno, entro un periodo massimo di 6 mesi per anno solare; - lavoratori di età superiore a 55 anni; - lavoratori in mobilità (art. 8, c.2 della durata complessiva L.n.223/1991); - lavoratori assunti ai sensi della L.n.68/1999; - acquisizioni di personale a termine nelle ipotesi di trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda; - lavoratori assunti nelle start-up innovative (art. 25 D.L. n.179/2012 c.2 e 3) Gli intervalli di tempo, c.d. stop and go, sono ridotti a 5 e 10 giorni, a seconda che il primo contratto sia rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi, in occasione di: - avvio di nuove attività, per un periodo non superiore a 18 mesi; - avvio di una nuova produzione, per un periodo non superiore a 12 mesi mesi; - intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, cui non sia possibile sopperire con il normale organico (18 mesi nel Mezzogiornoc.d. ragioni di stagionalità); - particolari innovazioni tecnologiche/informatiche, progetti straordinari o sperimentali; - esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; - proroga dei termini di un appalto; - assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti percettori di ammortizzatori sociali (nell’ambito della loro durata)età superiore ai 45 anni; - assunzione di soggetti iscritti nelle liste cassaintegrati; - assunzioni di cui alla L. n. 68/1999disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi; - assunzione di soggetti con un’invalidità permanente donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20%% di quello maschile. Le Parti stipulanti convengono, altresì, l’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per finalità di tipo sostitutivo, quali: - assenze di lungo periodo per malattia/maternità/aspettativa/congedi parentali fruiti in modo continuativo; - sostituzione ferie; - sostituzione di lavoratori dichiarati temporaneamente non idonei allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. Ulteriori ipotesi potranno essere materia di contrattazione di secondo livello aziendale con le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL e con le RSA/RSU laddove costituite, che potranno prevederne, in deroga, altre in base alle caratteristiche del territorio e/o della singola impresa. Le Parti stipulanti, considerando come prioritaria l’esigenza di stabilità nel mercato del lavoro e come principale, in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi aziendali. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni caso, il rapporto a tempo indeterminato, concordano di non usufruire della durata massima complessiva i contratti stipulati per lo svolgimento deroga circa la superabilità del termine di mansioni riguardanti attività connesse alla campagna vendita/promozione in showroom/fiere36 mesi.
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Lavoro a tempo determinato. Il c.c.n.lLe assunzioni con contratto di lavoro a termine sono regolamentate con le modali- tà e i termini dettati dalla L. n. 30/03, dal D.Lgs. n. 276/03 e successive modifiche e integrazioni. Le Parti, altresì, stabiliscono che:
1) in caso di malattia e infortunio non prevede una disciplina specificasul lavoro, tranne la conservazione del posto è limitata a un periodo massimo pari a 1/3 della durata del contratto, con un minimo di 30 giorni, e non eccedente comunque la scadenza del termine apposto al contratto;
2) in caso di dimissioni, i termini di preavviso previsti per quanto riguarda il i lavoratori a tempo indeterminato sono ridotti alla metà, ad eccezione degli operai per i quali rimangono confermati quelli ordinari;
3) l’integrazione economica a carico della azienda cessa con l’esaurimento del periodo di prova (vedi)conservazione del posto;
4) non è coerente con i principi generali la preventiva programmazione della mancata fruizione delle ferie attraverso il pa- gamento della relativa indennità. LimitiÈ possibile la monetizzazione delle ferie, valutando i singoli casi occorre sempre rispettare il diritto del lavoratore alle ferie per il recupero delle energie psico-fisiche anche quando non sia completato un anno di lavoro. Il c.c.n.l. dispone che ciascun datore di lavoro non può stipulare contratti Non si potrà avere contemporaneamente alle dipendenze soci e lavoratori assunti a tempo determinato in misura numero superiore al 25% medio su base annua del numero dei lavoratori a quello degli assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno indeterminato. I datori di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore della frazione uguale o superiore a 0,5). E’ comunque consentita la stipulazione di due contratti a termine. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività (inizio dell’attività produttiva o di servizio, entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di una unità produttiva aziendale o di servizio, lancio di un nuovo marchio) per un periodo di 12 mesi, esteso a 18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno (tali periodi possono essere incrementati dalla contrattazione aziendale). Successione di lavoro che intendono avvalersi dei contratti a termine con il medesimo lavoratoresono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di Garanzia e Concilia- zione indicata nel presente ccnl. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale nei seguenti casi: - nell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati per ragioni sostitutive; - nel caso di avvio di nuove attività, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nel Mezzogiorno); - assunzione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali (nell’ambito della loro durata); - assunzione di soggetti iscritti nelle liste di cui alla L. n. 68/1999; - assunzione di soggetti con un’invalidità permanente di almeno il 20%; - in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi aziendali. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva i contratti stipulati per lo svolgimento di mansioni riguardanti attività connesse alla campagna vendita/promozione in showroom/fieremateria.
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Lavoro a tempo determinato. 1. Ai sensi delle leggi vigenti l’apposizione di un termine alla durata del Contratto di lavoro è consentita in relazione alle particolari esigenze degli Enti ed al fine di evitare eventuali carenze di servizio nelle seguenti ipotesi:
a) per garantire le indispensabili esigenze di servizio e la totale funzionalità degli Enti durante il periodo annuale programmato di ferie;
b) per sostituzione del dipendente assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare, ecc.).
c) per punte di attività legate a particolari periodi dell’anno;
d) per coprire necessità straordinarie derivanti dall’assunzione di nuovi servizi o dall’avvio di nuove tecnologie;
e) per affiancare dipendenti per i quali è programmata un’astensione dal lavoro.
2. Ulteriori casistiche potranno essere definite nell’ambito del confronto tra le parti a livello di Ente.
3. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica, tranne per quanto riguarda il dipendente assunto a tempo determinato può essere sottoposto a un periodo di prova (vedi). Limitiche, in ogni caso non può essere superiore a 2 settimane per i rapporti di durata fino a 6 mesi e di 4 settimane per quelli di durata superiore.
4. Il c.c.n.l. dispone che ciascun datore rapporto di lavoro non si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel Contratto individuale
5. L’assunzione a tempo determinato può stipulare avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
6. Al personale assunto a tempo determinato viene applicato il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto per il personale a tempo indeterminato, escluso quanto segue:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
b) in caso d’assenza per malattia o per infortunio sul lavoro si applica la normativa di legge vigente.
7. Gli eventuali rinnovi di contratti a tempo determinato sono disciplinati da quanto previsto dalla normativa di legge vigente in misura superiore materia.
8. Relativamente alle fattispecie indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere assunti con contratto a termine dipendenti per un numero massimo pari al 25% medio su base annua del numero dei lavoratori dipendenti impegnati a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno indeterminato. Tale limite non si applica alle situazioni legate ad aumenti di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore della frazione uguale o superiore attività dovuti a 0,5)problematiche stagionali.
9. E’ comunque consentita la stipulazione di due contratti a termine. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività (inizio dell’attività produttiva o di servizio, entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di una unità produttiva aziendale o di servizio, lancio di un nuovo marchio) per un periodo di 12 mesi, esteso a 18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno (tali periodi possono essere incrementati dalla contrattazione aziendale). Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale nei seguenti casi: - nell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati per ragioni sostitutive; - nel caso di avvio di nuove attività, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nel Mezzogiorno); - assunzione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali (nell’ambito della loro durata); - assunzione di soggetti iscritti nelle liste Sono esclusi dal limite percentuale di cui alla L. n. 68/1999; - assunzione al comma 8. gli Enti con meno di soggetti con un’invalidità permanente di almeno il 20%; - in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi aziendali. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva i contratti stipulati per lo svolgimento di mansioni riguardanti attività connesse alla campagna vendita/promozione in showroom/fiere10 dipendenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1.
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Lavoro a tempo determinato. Il c.c.n.lLe assunzioni con contratto di lavoro a termine sono regolamentate secondo le modalità ed i termini dettati dal D. Lgs. non prevede una disciplina specificadel 06.09.2001, tranne n.368 e dalla L.30/2003, del DLgs n.276/03, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla Legge n. 92/2012. Le parti, altresì, stabiliscono che:
1) in caso di malattia, la conservazione del posto è limitata ad un periodo massimo pari ad 1/3 della durata del contratto, con un minimo di 30 giorni. La durata del contratto sarà prorogata di un tempo uguale a quello previsto per quanto riguarda la conservazione del rapporto, salvo il venir meno della causa che ha giustificato l’apposizione del termine;
2) In caso di dimissioni di lavoratori qualificati, il termine di preavviso è uguale a quello dovuto dai lavoratori a tempo indeterminato. Per i lavoratori con qualifiche superiori o altamente specializzati, il periodo di prova (vedi). Limiti. Il c.c.n.l. dispone che ciascun datore preavviso non potrà essere inferiore al 20% della durata del contratto a termine;
3) ai sensi della Legge n. 92/2012, in caso di lavoro non può stipulare contratti prima assunzione con contratto a tempo determinato di durata non superiore ai dodici mesi, non è previsto l’obbligo di motivarne la causa. Il contratto a termine così stipulato non è prorogabile;
4) in misura superiore al 25% medio su base annua del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno caso di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore della frazione uguale o superiore a 0,5). E’ comunque consentita la stipulazione di due contratti a termine. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività (inizio dell’attività produttiva o di servizioriassunzione, entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di una unità produttiva aziendale o di servizio, lancio di un nuovo marchio) per un periodo di 12 mesi, esteso a 18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno (tali periodi possono essere incrementati dalla contrattazione aziendale). Successione di contratti lavoratore in precedenza occupato con contratto a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una di durata fino a sei mesi e mesi, occorre un intervallo di attesa tra i due contratti di 20 giorni; per i contratti a termine di durata superiore a sei mesi, l’intervallo è stabilito in 30 giorni; la durata dell’intervallo è di 20 giorni se il in caso di riassunzione con contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale a termine dello stesso lavoratore;
5) nei limiti del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito della stessa unità produttiva, è inoltre possibile assumere con contratto a tempo determinato, anche senza motivazione, nei seguenti casi: - nell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati per ragioni sostitutive; - nel caso di avvio di nuove attività, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nel Mezzogiorno); - assunzione lancio di soggetti percettori un prodotto e/o di ammortizzatori sociali (nell’ambito della loro durata)un servizio innovativo; - assunzione implementazione di soggetti iscritti nelle liste un rilevante cambiamento tecnologico, dalla fase supplementare di cui alla L. n. 68/1999un significativo progetto di ricerca e sviluppo; - assunzione rinnovo e/o proroga di soggetti con un’invalidità permanente di almeno il 20%una commessa esistente; - altre ipotesi potranno essere previste e concordate in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi aziendali. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva i contratti stipulati per lo svolgimento di mansioni riguardanti attività connesse alla campagna vendita/promozione in showroom/fiere.sede aziendale;
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Lavoro a tempo determinato. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica, tranne per quanto riguarda il periodo Ferme restando le ragioni di prova (vedi). Limiti. Il c.c.n.l. dispone che ciascun datore apposizione del termine al contratto di lavoro non può stipulare contratti subordinato previste dalla normativa vigente, l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare salvo quanto in misura superiore al appresso specificato dal presente art. 31, il 25% medio su base della media annua del numero dei lavoratori occupati nell’unità professionale con contratto a tempo indeterminato in forza al dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Sono esclusi dal campo di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore applicazione della frazione uguale o superiore a 0,5). E’ comunque consentita la stipulazione di due contratti a termine. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative predetta normativa i contratti a tempo determinato conclusi: - nella termine stipulati dagli studi professionali in relazione alla fase di avvio di nuove attività (inizio dell’attività produttiva o di servizio, entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di una unità produttiva aziendale o di servizio, lancio di un nuovo marchio) per un periodo di 12 mesi, esteso a 18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno (tali periodi possono essere incrementati dalla contrattazione aziendale). Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale nei seguenti casi: - nell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati per ragioni sostitutive; - nel caso di avvio di nuove attività, nell’ambito della entro un limite di durata complessiva di 12 dodici mesi (18 elevabili a ventiquattro mesi nel Mezzogiorno); - assunzione in sede di soggetti percettori di ammortizzatori sociali (nell’ambito della loro durata); - assunzione di soggetti iscritti nelle liste di cui contrattazione regionale. Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le assunzioni a termine effettuate per sostituire i lavoratori assenti con diritto alla L. n. 68/1999; - assunzione di soggetti con un’invalidità permanente di almeno il 20%; - conservazione del posto. Nelle singole unità che occupano fino a 15 dipendenti sarà in ogni altro caso individuato dai consentita la stipulazione di contratti collettivi aziendalia tempo determinato per almeno cinque unità. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i contratti stipulati rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per lo svolgimento i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari a un quarto di mansioni riguardanti attività connesse alla campagna vendita/promozione in showroom/fierequello previsto dal contratto a termine e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta al contratto.
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Lavoro a tempo determinato. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica, tranne per quanto riguarda il periodo di prova (vedi). Limiti. Il c.c.n.l. dispone che ciascun datore di lavoro non può stipulare contratti L’assunzione con contratto a tempo determinato in misura superiore al 25% medio su base annua avviene ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 19 e seguenti del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore della frazione uguale o superiore a 0,5)d. lgs. E’ comunque consentita la stipulazione di due contratti a termine81/2015. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative Le Parti - nell’affermare che i contratti a tempo determinato conclusirappresentano per il settore dell’Industria Turistica una caratteristica dell’impiego atta a soddisfare le esigenze strutturali di flessibilità, convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva. In particolare, in applicazione di quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del D.lgs.n. 81/2015, le Parti convengono i seguenti limiti di utilizzazione dell’istituto: - nella Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in azienda da: Lavoratori assumibili 0 a 4 4 5 a 9 6 10 a 25 7 26 a 35 9 36 a 50 12 Oltre 50 20% Al fine della determinazione del numero di lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato, si terrà in considerazione la media annua dei lavoratori occupati nell’azienda con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente, computandosi per intero le frazioni di unità. Le aziende che ricorrono ai contratti a termine comunicheranno, quadrimestralmente alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle organizzazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL che possono domiciliarsi presso l’EBIT o le sue articolazioni territoriali, complessivamente e per ogni unità produttiva, il numero di contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati. Sono comunque esenti da limiti quantitativi:
a) i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività (inizio dell’attività produttiva o attività. Tali contratti avranno una durata limitata al periodo di servizio, entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di una unità produttiva tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale o di servizio, lancio di un nuovo marchio) e comunque per un periodo di non eccedente i 12 mesi, esteso . Il limite dei 12 mesi può essere elevato fino a 18 24 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno (tali periodi possono essere incrementati dalla contrattazione aziendale)di 2° livello;
b) i contratti a tempo determinato stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai casi di dimissioni. Successione Per quanto attiene all’affiancamento – tale periodo precedente quello dell’effettiva sostituzione – non avrà una durata superiore alla metà del periodo inizialmente previsto per la sostituzione stessa. In particolare, nel caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell’inizio dell’astensione;
c) i contratti a tempo determinato stipulati per far fronte a esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali;
d) i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende di stagione, di cui agli artt. 51 e seguenti del CCNL Industria Turistica 14 Novembre 2016, e quelli stipulati da aziende ad apertura annuale nei casi di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno quali: periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale; periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni; periodi connessi a festività religiose e civili sia nazionali che estere; periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali Ulteriori casi di esclusione dal contingentamento potranno essere individuati dalla contrattazione di 2° livello che potrà altresì ampliare i numeri e la percentuale dei lavoratori assumibili e/o ricercare eventuali percorsi di stabilizzazione. Per i casi di cui alla lettera d) del presente articolo, l’azienda comunica, con cadenza quadrimestrale, alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle organizzazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL che possono domiciliarsi presso l’EBIT o le sue articolazioni territoriali, il numero di contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati. In applicazione di quanto previsto dall’art. 21 comma 2 d. lgs. 81/2015 e s.m.i., le Parti convengono che ai contratti a termine stipulati successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo si applicano gli intervalli di 8 o 15 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei 6 mesi o superiore a 6 mesi. Le Parti convengono altresì che il rispetto degli intervalli di cui al comma precedente e in 20 giorni se il di cui all’articolo 21 comma 2 d.lgs. n.81/2015 e s.m.i., non è previsto per le assunzioni di lavoratori con contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale nei seguenti casi: - a tempo determinato per le fattispecie di cui alle lettere a), b) nell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati sia stipulato per ragioni sostitutive; - nel caso di avvio di nuove attivitàcarattere sostitutivo, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nel Mezzogiornoc); - assunzione di soggetti , d) del presente articolo, per i contratti stipulati con percettori di ammortizzatori sociali forme di sostegno /integrazione al reddito (nell’ambito della loro durataNAspi,cigo,cigs, fis, mobilità ecc.); - assunzione , con disoccupati con più di soggetti iscritti nelle liste 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla L. legge n. 68/1999; - assunzione , e nei casi in cui il datore di soggetti con un’invalidità permanente lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di almeno esercitare il 20%; - diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge e contrattuali. La contrattazione di secondo livello potrà individuare ulteriori casi di non applicazione degli intervalli di cui al comma 8 del presente articolo. La disciplina della successione di più contratti a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, co.2, del D.lgs. n. 81/2015 e in ogni altro caso individuato dai attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva, non si applica nei confronti dei contratti collettivi aziendali. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati per lo svolgimento l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno – artt. 51 e 55 lett. d) del presente CCNL – per i quali si conferma il diritto di mansioni riguardanti attività connesse alla campagna vendita/promozione precedenza ai sensi degli artt. 53 e 56 e nei casi in showroom/fierecui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista da disposizioni di legge o contrattuali.
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