Lavoro ordinario notturno e festivo Clausole campione

Lavoro ordinario notturno e festivo. In aggiunta alla normale retribuzione spettante alla dipendente ed al dipendente, competono le seguenti maggiorazioni: a) Servizio ordinario notturno in turno 20% b) notturno non programmato 25% c) domenicale e/o festivo 15% d) domenicale e/o festivo notturno 25%
Lavoro ordinario notturno e festivo. Art.53 – Festività nazionali e infrasettimanali Art.54 – Ferie
Lavoro ordinario notturno e festivo. In aggiunta alla normale retribuzione spettante alla dipendente ed al dipen- dente, competono le seguenti maggiorazioni: a) Servizio ordinario notturno in turno 20% b) Servizio ordinario notturno non programmato 25% c) Servizio ordinario domenicale e/o festivo 15% d) Servizio ordinario festivo-notturno 25%
Lavoro ordinario notturno e festivo. In aggiunta alla normale retribuzione spettante alla dipendente ed al dipendente, competono le seguenti maggiorazioni: Servizio ordinario notturno in turno 20% Servizio ordinario notturno non programmato 25% Servizio ordinario domenicale e/o festivo 15% Servizio ordinario festivo notturno 25% Le diverse maggiorazioni non sono comulabili tra loro. E’ considerato lavoro ordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6. La presenza eventuale della lavoratrice o del lavoratore nell’Istituzione nelle ore notturne non comporta di regola una presenza attiva lavorativa, ma la disponibilità ad intervenire su chiamata. La situazione configurabile è quella di “pronta disponibilità” al di fuori del normale orario di lavoro ed è così definita: Al lavoratore è data la possibilità di dormire; la presenza del lavoratore è retribuita nella misura fissa di lire 40.000 = per notte in aggiunta alla normale retribuzione mensile. Tale presenza è programmata tra la Direzione ed i lavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro i 10 giorni nel mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della struttura ed alla sua organizzazione (es. comunità alloggio, gruppi­famiglia, ecc.). Qualora la lavoratrice /lavoratore fosse chiamato ad intervenire, le ore di servizio prestate saranno retribuite come lavoro straordinario notturno.
Lavoro ordinario notturno e festivo. 1) In aggiunta alla normale retribuzione spettante al dipendente, competo- no, altresì, le seguenti maggiorazioni: a) Servizio ordinario notturno in turno 20% b) Servizio ordinario notturno non programmato 25% c) Servizio ordinario domenicale e/o festivo 15% d) Servizio ordinario domenicale e/o festivo notturno 25%
Lavoro ordinario notturno e festivo. In aggiunta alla normale retribuzione spettante alla lavoratrice ed al lavoratore competono le seguenti maggiorazioni: a) Servizio ordinario notturno in turno 20% b) Servizio ordinario notturno non programmato 25% c) Servizio ordinario domenicale e/o festivo 15% d) Servizio ordinario festivo-notturno 25% Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. È considerato lavoro ordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6. I lavoratori notturni, secondo la definizione di cui all’art. 1 del D.Lgs 8 aprile 2003 n.66, non potranno superare le 8 ore di lavoro giornaliero calcolate come media nell’arco di due settimane. Per la determinazione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro ordinario diurno, fe- stivo, notturno, festivo-notturno, la retribuzione mensile di cui all’art 42 viene divisa per 164. Ai sensi del D.Lgs 8 aprile 2003 n.66, qualora sopraggiungano condizioni che impongano il divieto di adibire il lavoratore o la lavoratrice al lavoro notturno, gli stessi verranno assegnati al lavoro diurno in altre mansioni equivalenti. Qualora non sussistano tali mansioni si fa riferimento a quanto stabilito nell’art. 41.
Lavoro ordinario notturno e festivo. In aggiunta alla normale retribuzione spettante alla dipendente e al dipen- dente, competono le seguenti maggiorazioni: a) servizio ordinario notturno in turno 20%; b) servizio ordinario notturno non programmato 25%; c) servizio ordinario domenicale e/o festivo 15%; d) servizio ordinario festivo-notturno 25%; Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. È considerato lavoro ordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6; esso non potrà superare le 8 ore in media in un periodo di riferimento di 2 settimane. Per la determinazione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro ordinario diurno, festivo, notturno, festivo- notturno, la retribuzione mensile di cui all’art. 43 viene divisa per 164.
Lavoro ordinario notturno e festivo. FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI Art. 54 -
Lavoro ordinario notturno e festivo. In aggiunta alla normale retribuzione spettante alla dipendente ed al dipendente, com- petono le seguenti maggiorazioni: Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. E’ considerato lavoro ordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6; esso non potrà superare le otto ore in media in un periodo di riferimento di due settimane. Per la determinazione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro ordinario diurno, festivo, notturno, festivo-notturno, la retribuzione mensile di cui all’art. 42 viene divisa per 164.
Lavoro ordinario notturno e festivo. In aggiunta alla normale retribuzione spettante alla lavoratrice ed al lavoratore, competono le seguenti maggiorazioni orarie: a) Servizio ordinario notturno in turno 20% b) notturno non programmato 25% c) domenicale e/o festivo 15% d) festivo notturno 25% E’ considerato lavoro notturno quello compreso tra le 22 e le 6 della giornata.