Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la retribuzione di cui all'art. 54 I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente riposo supplementare retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano tale riposo supplementare, l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggiorate sulla base di quanto previsto dall'art. 65 lettera c). In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione di cui all'art. 54. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo retribuito, in un altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, sentito l’interessato. Qualora le esigenze di servizio non consentano tale riposo alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 54. In caso di coincidenza della festività del Santo Patrono con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva. Per le festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, le cui celebrazioni sono state spostate alla prima domenica del mese relativo, si provvederà ad una retribuzione giornaliera supplettiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica o, previa intesa tra le parti, tali giornate potranno essere utilizzate come permesso retribuito. Il trattamento di tali giornate avrà decorrenza per il 2 giugno dal 1° gennaio 2000 e per il 4 novembre dal 1° gennaio 2001. Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui vengono concordate articolazioni basate su una quantificazione annuale dell’orario di lavoro, che contemplano il monte ore di riposo di diritto compren...
Festività nazionali e infrasettimanali. Per le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni delle Leggi 27 Maggio 1949 n. 260 e 31marzo 1954 n. 90 e successive modificazioni. Le festività nazionali sono:
1) il 25 Aprile;
2) il 1° Maggio;
3) il 2 giugno Festa della Repubblica. Le festività infrasettimanali sono:
1) il primo giorno dell'anno;
2) il 6 Gennaio Epifania;
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) il 15 Agosto festa dell'Assunzione;
5) il 1° Novembre festa di Ognissanti;
Festività nazionali e infrasettimanali. 1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono: - 1° gennaio, - 6 gennaio, - lunedì di Pasqua, - 25 aprile, - 1° maggio, - 2 giugno, - 15 agosto, - 1° novembre, - 8 dicembre, - 25 dicembre, - 26 dicembre, - S. Patrono. In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
2. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.
3. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
4. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
Festività nazionali e infrasettimanali. Sono giorni festivi:
Festività nazionali e infrasettimanali. Per le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni delle Leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90 e successive modificazioni.
Festività nazionali e infrasettimanali. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, - dicembre, - dicembre, - Patrono. In tali giornate, salvo diverso accordo, sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione. Nel caso in cui venga lavorata, sarà corrisposta al lavoratore la maggiorazione oraria del 60% sulla retribuzione globale di fatto. Le ex festività soppresse vengono computate con il medesimo riconoscimento della giornata festiva di cui sopra.
Festività nazionali e infrasettimanali. 1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono: • 1° gennaio, • 6 gennaio, • lunedì di Pasqua, • 25 aprile, • 1° maggio, • 2 giugno, • 15 agosto, • 1° novembre, • 8 dicembre • 25 dicembre, • 26 dicembre, • S. Patrono. In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
2. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell’orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.
3. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
4. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
Festività nazionali e infrasettimanali. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono: - 1º gennaio, - 6 gennaio, - lunedì di Pasqua, - 25 aprile, - 1º maggio, - 2 giugno, - 15 agosto, - 1º novembre, - 8 dicembre, - 25 dicembre, - 26 dicembre, - S. Patrono.
Festività nazionali e infrasettimanali. Art. 17 – Ferie
Festività nazionali e infrasettimanali. 1) A tutti i dipendenti è riconosciuto un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del La- voro, Festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefa- no, Santo Patrono.