Festività nazionali e infrasettimanali Clausole campione

Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la retribuzione di cui all'art. 54 I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente riposo supplementare retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano tale riposo supplementare, l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggiorate sulla base di quanto previsto dall'art. 65 lettera c). In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione di cui all'art. 54. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo retribuito, in un altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, sentito l’interessato. Qualora le esigenze di servizio non consentano tale riposo alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 54. In caso di coincidenza della festività del Santo Patrono con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva. Per le festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, le cui celebrazioni sono state spostate alla prima domenica del mese relativo, si provvederà ad una retribuzione giornaliera supplettiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica o, previa intesa tra le parti, tali giornate potranno essere utilizzate come permesso retribuito. Il trattamento di tali giornate avrà decorrenza per il 2 giugno dal 1° gennaio 2000 e per il 4 novembre dal 1° gennaio 2001. Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui vengono concordate articolazioni basate su una quantificazione annuale dell’orario di lavoro, che contemplano il monte ore di riposo di diritto compren...
Festività nazionali e infrasettimanali. Per le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni delle Leggi 27 Maggio 1949 n. 260 e 31marzo 1954 n. 90 e successive modificazioni. Le festività nazionali sono:
Festività nazionali e infrasettimanali. 1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono: - 1° gennaio, - 6 gennaio, - lunedì di Pasqua, - 25 aprile, - 1° maggio, - 2 giugno, - 15 agosto, - 1° novembre, - 8 dicembre, - 25 dicembre, - 26 dicembre, - S. Patrono. In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
Festività nazionali e infrasettimanali. Sono giorni festivi:
Festività nazionali e infrasettimanali. 1. A tutti i dipendenti è riconosciuto un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Anniversario della Liberazione, lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, Santo Natale, Santo Stefano, Santo Patrono.
Festività nazionali e infrasettimanali. Art. 17 – Ferie‌
Festività nazionali e infrasettimanali. Per le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni delle Leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90 e successive modificazioni. Le festività nazionali sono: Il 25 aprile - (festa della liberazione) Il 1° maggio - (festa del lavoro) Il 2 giugno - (festa della Repubblica) Il primo giorno dell'anno Il 6 gennaio (Epifania) Lunedì di Pasqua (Pasquetta) Il 15 agosto (Assunzione) Il 1° novembre (Ognissanti) L'8 dicembre (Immacolata concezione) 25 dicembre (Natale) 26 dicembre (S. Stefano) Sezione - Servizi Fiduciari - Titolo VII - Permessi - Festività
Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: • Capodanno (1° gennaio); • Epifania (6 gennaio); • Anniversario della Liberazione (25 aprile); • Lunedì di Pasqua • Festa del Lavoro (1° maggio); • Festa della Repubblica (2 giugno); • Assunzione della Madonna (15 agosto); • Ognissanti (1° novembre); • Immacolata Concezione (8 dicembre); • Santo Natale (25 dicembre); • Santo Stefano(26 dicembre); • Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la retribuzione corrispondente alla posizione economica. I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente riposo compensativo retribuito da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio, di entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano tale riposo compensativo, la Struttura è tenuta al pagamento, in aggiunta alla normale retribuzione delle ore lavorate, maggiorate sulla base di quanto previsto dall’art. 81 del presente CCNL. In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione, sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione di cui all’art. 81. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo retribuito, in un altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, sentito l’interessato. Qualora le esigenze di servizio non consentano tale riposo alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di cui all’art. 81. In caso di coincidenza della festività del Santo Patrono con altra festività di cui sopra, sarà concordata altra festività sostitutiva. Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione e’ stata spostata alla prima domenica del mese relativo, si provvederà ad una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica o, previa intesa tra le parti, tali giornate potranno essere utilizzate come permesso retribuito. Le parti convengono che nelle Istituzioni e nelle unità operative in cui vengono concordate articol...
Festività nazionali e infrasettimanali. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, anniversario della Liberazione, lunedì di Pasqua, festa del Lavoro, festa della Repubblica, Assunzione di Xxxxx SS., Ognissanti, Immacolata Concezione, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxx, S. Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore delle lavoratrici e dei lavoratori la retribuzione di cui all’art. 43. I lavoratori che per ragioni inerenti al servizio prestino la propria opera nelle suddette giornate avranno diritto ad un corrispondente accantonamento che potrà confluire nella banca-ore di cui all’art. 66. Nel caso che le esigenze di servizio non permettano il predetto accantonamento, l’amministrazione sarà tenuta al pa- gamento, in aggiunta alla normale retribuzione, delle ore lavorate maggiorate sulla base di quanto previsto dall’art. 52, lett. c). In caso di coincidenza di una delle predette festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla normale retri- buzione sarà corrisposto alle lavoratrici e ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione di cui all’art. 43. In caso di coincidenza di una delle predette festività con il giorno di riposo settimanale non domenicale la lavoratrice e il lavoratore avranno diritto all’accantonamento in banca ore di cui all’art. 66 di 1 giorno di riposo retribuito. In caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con altra festività di cui sopra, sarà concordata al- tra festività sostitutiva. Le parti convengono che nelle istituzioni e nelle unità operative in cui sono adottate articolazioni annuali dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 50, comma 8, che contemplino nel monte ore di riposo anche le festività di cui sopra, le lavo- ratrici ed i lavoratori non avranno diritto ad alcun ulteriore giorno di riposo. Le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori, se in servizio nelle suddette festività, avranno diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 53, lett. c).
Festività nazionali e infrasettimanali. Art. 77 Per le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni delle Leggi 27 maggio 1949