Lavoro ordinario notturno Clausole campione

Lavoro ordinario notturno. Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 15%.
Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte -intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, verranno retribuite con l'aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 195.
Lavoro ordinario notturno. 1. Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 (ventidue) e le ore 6 (sei) del mattino. 2. Secondo quanto disposto dall’art. 11 del D.Lgs. 66/2003, è vietato adibire al lavoro notturno le donne, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo che intercorre tra l'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 (un) anno di età del bambino. Non sono inoltre tenuti al lavoro notturno:
Lavoro ordinario notturno. Il lavoro effettuato nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) dovrà essere retribuito con la quota oraria delle retribuzione di fatto di cui all'art. 142 e con la maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione di cui all'art. 141 (il nuovo sistema di computo decorre dall'1.9.84 mentre la percentuale di cui sopra ha effetto dall'1.4.87).
Lavoro ordinario notturno. Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Lavoro ordinario notturno. Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 15%. Art NUOVO (Regolamento del lavoro a domicilio) 1. Definizione del lavoratore a domicilio. È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera xxxxxxxxx e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi. La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 CC ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente. Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Lavoro ordinario notturno. Capo III Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Lavoro ordinario notturno. Le ore di lavoro ordinario notturno, cioè quelle svolte dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sono retribuite con una maggiorazione del 15% sulla retribuzione di fatto. Il rifiuto allo svolgimento del lavoro notturno è contemplato esclusivamente in caso di giustificato motivo di impedimento.
Lavoro ordinario notturno. Si considera lavoro notturno, il lavoro prestato dalla 22 alle ore 6 del mattino. Le ore di lavoro ordinario prestato di notte verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 193 maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 193. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (dalla 41ª alla 48ª ora) 15% Lavoro Straordinario (eccedente la 48ª ora) 20% Lavoro notturno 15% Straordinario festivo 30% Straordinario notturno 50% CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo III - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti