Lavoro ordinario notturno. Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 15%.
Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte -intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, verranno retribuite con l'aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 195.
Lavoro ordinario notturno. 1. Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 (ventidue) e le ore 6 (sei) del mattino.
Lavoro ordinario notturno. Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 15%. Art NUOVO (Regolamento del lavoro a domicilio)
Lavoro ordinario notturno. Si considera lavoro notturno, il lavoro prestato dalla 22 alle ore 6 del mattino. Le ore di lavoro ordinario prestato di notte verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 193 maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 193. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (dalla 41ª alla 48ª ora) 15% Lavoro Straordinario (eccedente la 48ª ora) 20% Lavoro notturno 15% Straordinario festivo 30% Straordinario notturno 50% CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo III - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti —
Lavoro ordinario notturno. Titolo IX - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Lavoro ordinario notturno. Capo III - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti Art. 140 - Riposo settimanale
Lavoro ordinario notturno. Essendo il settore caratterizzato da attività svolte a ciclo continuo e/o turnazione periodica (H24) e ordinariamente anche in fasce notturne, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del mattino, le stesse saranno retribuite come ore ordinarie. Ad esclusione dell’ipotesi di cui al comma precedente il lavoro notturno, intendendosi per tale quello dalle ore 22:00 alle ore 06:00, è remunerato con una maggiorazione del 10%.
Lavoro ordinario notturno. Il lavoro effettuato nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) dovrà essere retribuito con la quota oraria delle retribuzione di fatto di cui all'art. 142 e con la maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione di cui all'art. 141 (il nuovo sistema di computo decorre dall'1.9.84 mentre la percentuale di cui sopra ha effetto dall'1.4.87).