Lavoro ripartito. Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro. Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati, ai sensi del precedente secondo comma. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente Bilaterale Territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL 18.7.2008, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro ripartito. 1. Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in solido un'unica e identica obbligazione lavorativa subordinata ai sensi dell'art. 41, D. Lgs. n. 276/2003.
2. Nell'ipotesi in cui il lavoro ripartito venga introdotto là dove già è in essere un rapporto di lavoro, il lavoratore in forza ha la facoltà di scegliere l'altro lavoratore con il quale dovrà solidalmente assumere l'obbligazione relativa alla prestazione lavorativa; il datore di lavoro può peraltro esprimere il proprio gradimento o meno sulla persona prescelta, senza alcun obbligo di motivare la decisione.
3. Nell'ipotesi in cui il lavoro ripartito venga istituito ex novo, con l'assunzione contestuale di due lavoratori, questi potranno reciprocamente esprimere il proprio gradimento ad assumere in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
4. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al precedente comma 1 1, e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capolavorativa.
5. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve può indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga dovrà essere svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligatiinteressati, ferma restando restando, in ogni caso, la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro. Conseguentemente, la I lavoratori devono comunque informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascuno di essi.
6. La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
7. Il contratto deve indicareEventuali sostituzioni da parte di terzi, inoltrenel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
8. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il luogo licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione nel caso di morte di uno dei soggetti obbligati o se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati, ai sensi del precedente secondo comma. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratricesubordinato di cui all'art. 2094 cod. civ.
9. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese anno i datori di lavoro comunicheranno all'Ente Bilaterale Territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.
10. Agli effetti contributivi entrambi i rapporti saranno considerati assimilati al tempo parziale, così come previsto all'art. 5, comma 3, lett. c), D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. Le parti, in considerazione dell'evoluzione normativa tuttora in atto relativamente alla disciplina dell'istituto in questione, si riservano di esaminarne gli effetti e gli sviluppi e di operare i relativi adeguamenti in occasione del prossimo rinnovo del C.C.N.L.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro ripartito. Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro. lavoro Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera dell’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati, ai sensi del precedente secondo comma. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente Bilaterale Territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro ripartito. Il contratto 1. E' consentita, nel rispetto del regolamento allegato al presente contratto, l'assunzione di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori che assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa subordinatalavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra fra le parti contraenti, ogni lavoratore ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera dell'intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capolavorativa.
3. Il contratto, contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, deve indicare nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.
4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori coobbligatihanno facoltà di determinare, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro. Conseguentemente; nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione lavorativa, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestatocapo all'altro obbligato. Il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore nonché lavoratore.
5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.
6. Xxxxx diverse intese fra le eventuali misure parti, le dimissioni o il licenziamento di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contrattouno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. I lavoratori devono informare preventivamente il Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro sull'orario o su proposta dell'altro prestatore di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per lavoro, quest'ultimo si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati, ai sensi del precedente secondo comma. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro ripartito subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con altro lavoratore/lavoratricela quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. Entro il 20 febbraio In ogni caso, l'assenza di ogni anno, intesa fra le imprese comunicheranno all'Ente Bilaterale Territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stessoparti comporterà l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale.
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Lavoro ripartito. Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in solido un'unica e identica obbligazione lavorativa subordinata ai sensi dell'art. 41, D. Lgs. n. 276/2003. Nell'ipotesi in cui il lavoro ripartito venga introdotto là dove già è in essere un rapporto di lavoro, il lavoratore in forza ha la facoltà di scegliere l'altro lavoratore con il quale dovrà solidalmente assumere l'obbligazione relativa alla prestazione lavorativa; il datore di lavoro può peraltro esprimere il proprio gradimento o meno sulla persona prescelta, senza alcun obbligo di motivare la decisione. Nell'ipotesi in cui il lavoro ripartito venga istituito ex novo, con l'assunzione contestuale di due lavoratori, questi potranno reciprocamente esprimere il proprio gradimento ad assumere in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al precedente comma 1 1, e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capolavorativa. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve può indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga dovrà essere svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligatiinteressati, ferma restando restando, in ogni caso, la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro. Conseguentemente, la I lavoratori devono comunque informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascuno di essi. La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Il contratto deve indicareEventuali sostituzioni da parte di terzi, inoltrenel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il luogo licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione nel caso di morte di uno dei soggetti obbligati o se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati, ai sensi del precedente secondo comma. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratricesubordinato di cui all'art. 2094 cod. civ. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese anno i datori di lavoro comunicheranno all'Ente Bilaterale Territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.. Agli effetti contributivi entrambi i rapporti saranno considerati assimilati al tempo parziale, così come previsto all'art. 5, comma 3, lett. c), D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. Dichiarazione a verbale Le parti, in considerazione dell'evoluzione normativa tuttora in atto relativamente alla disciplina dell'istituto in questione, si riservano di esaminarne gli effetti e gli sviluppi e di operare i relativi adeguamenti in occasione del prossimo rinnovo del C.C.N.L.
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Lavoro ripartito. Il contratto di lavoro ripartito (cd. “Job Sharing”) è il un contratto di lavoro subordinato, a tem- po indeterminato o a tempo determinato, con il quale cui due o più lavoratori assumono in solido un'unica un’unica obbligazione lavorativa subordinata. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del l’orario complessivo di lavoro giornaliero, giornaliero settimanale, mensile o annuale annuo e la misura percentuale che si preveda prevede venga svolto svolta da ciascuno ciascu- no dei lavoratori coobbligatiinteressati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare determi- nare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale con- sensuale della distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro. Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contrattoprestata. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro sull’orario di ciascun lavoratore lavo- ratore con cadenza almeno settimanale, anche al fine dell’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulle presenze dei lavoratori. I lavoratori hanno altresì l’obbligo di informarsi reciprocamente e tempestivamente sull’impedimento ad effettuare la propria parte di prestazioni. Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per possono prevedere che il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera legittimamente pretenda l’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligatiobbliga- ti. Il lavoratore che, ai sensi del precedente secondo commaper sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ripartizione intervenuto tra il lavoratori nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx prestato più ore di quelle previste indicativamente nel contratto, non potrà pretendere alcuna maggio- razione fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo. In caso Durante il periodo di cui al capoverso precedente, il lavoratore restante ha l’obbligo dell’intera prestazione pattuita, senza che tale situazione temporanea trasformi il contratto di lavoro in contratto individuale a tempo pieno e senza diritto ad alcuna maggiorazione retribu- tiva fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo. L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore (per qualsiasi motivo) trasferisce l’obbligazione sull’altro lavoratore coobbligato. È data facoltà al prestatore di lavoro può proporre di presentare un altro lavoratore disponibile al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione lavoro ri- partito, previa accettazione da parte dell’azienda. Le parti, in considerazione del rapporto lavorativo carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro riparti- to, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminare, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, gli aspetti e le problematiche specifiche nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 6. Inoltre in un contratto considerazione della prevista evoluzione legislativa in materia di lavoro a tempo pieno avente flessibile (C.D.”Contratti atipici”) le medesime caratteristiche complessive parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi in sede di osservatorio nazionale di cui all’art. 6 del presente Accordo, successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni al fine di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali con le stesse, cosicché le parti possano procedere alle eventuali modifiche/integrazioni della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente Bilaterale Territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stessopresente disci- plina.
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Lavoro ripartito. Il contratto di lavoro ripartito (cd. “Job Sharing”) è il un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, con il quale cui due lavoratori assumono in solido un'unica un’unica obbligazione lavorativa subordinata. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del l’orario complessivo di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale annuo e la misura percentuale che si preveda prevede venga svolto svolta da ciascuno dei lavoratori coobbligatiinteressati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro. Conseguentemente, la retribuzione verrà è corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contrattoprestata. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro sull’orario di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale, anche al fine dell’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulle presenze dei lavoratori. I lavoratori hanno altresì l’obbligo di informarsi reciprocamente e tempestivamente sull’impedimento ad effettuare la propria parte di prestazioni. Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per possono prevedere che il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera legittimamente pretenda l’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati. Il lavoratore che, ai sensi del precedente secondo commaper sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ripartizione intervenuto tra i lavoratori nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx prestato più ore di quelle previste indicativamente nel contratto, non potrà pretendere alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo. In caso Durante il periodo di cui al capoverso precedente, il lavoratore restante ha l’obbligo dell’intera prestazione pattuita, senza che tale situazione temporanea trasformi il contratto di lavoro in contratto individuale a tempo pieno e senza diritto ad alcuna maggiorazione retributiva fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo. L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore (per qualsiasi motivo) trasferisce l’obbligazione sull’altro lavoratore coobbligato. E’ data facoltà al prestatore di lavoro può proporre di presentare un altro lavoratore disponibile al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione lavoro ripartito, previa accettazione da parte dell’azienda. Tale tipologia contrattuale è attivabile nella misura massima del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro 2% del personale assunto a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto indeterminato (con l'arrotondamento all'unità superiore) con un minimo di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente Bilaterale Territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stessodue contratti.
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Samples: CCNL Autonoleggio
Lavoro ripartito. Il 1) Definizione, costituzione e svoIgimento. II contratto di lavoro Xxxxxx ripartito è il (o "job sharing") consiste in un contratto di Xxxxxx subordinato con il quale iI quaIe due lavoratori o più Iavoratori assumono in solido soIido un'unica obbligazione lavorativa subordinataobbIigazione Iavorativa. Fermo restando il vincolo II contratto di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraentiIavoro ripartito, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo. Il contratto, stipulato stipuIato in forma scritta, deve indicare la Ia misura percentuale percentuaIe e la collocazione temporale del lavoro giornalieroIa coIIocazione temporaIe deI Iavoro giornaIiero, settimanalesettimanaIe, mensile mensiIe o annuale annuaIe che si preveda prevede venga svolto svoIto da ciascuno dei lavoratori coobbligatiIavoratori interessati, ferma restando la possibilità Ia possibiIità per gli gIi stessi lavoratori Iavoratori di determinare discrezionalmentediscrezionaImente, in qualsiasi quaIsiasi momento, la Ia sostituzione ovvero la Ia modificazione consensuale della consensuaIe deIIa distribuzione dell'orario deII'orario di lavoro. Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contrattoIavoro sempre garantendo Ia prestazione Iavorativa compIessiva Ioro assegnata. I lavoratori Iavoratori devono informare preventivamente il per iscritto iI datore di lavoro sull'orario Iavoro deII'esercizio deIIe possibiIità di lavoro sostituzione o deIIa modifica consensuaIe di distribuzione deII'orario di Iavoro di cui aI comma precedente suII'orario di Iavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanaleIavoratore. Gli II termine di preavviso sarà indicato negIi accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati, ai sensi del precedente secondo commacui aI comma precedente. In caso NegIi accordi individuaIi di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un sottoscrizione deI contratto di lavoro Iavoro ripartito, saranno indicate Ie modaIità attraverso cui i coobbIigati reaIizzeranno I'impegno aIIa esecuzione deII'intera prestazione Iavorativa. Per quanto non espressamente contenuto neIIa presente normativa si appIicano, in quanto compatibiIi, Ie norme previste per i Iavoratori a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente Bilaterale Territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stessopieno.
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Samples: Cooperative Agreement
Lavoro ripartito. Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro. Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati, ai sensi del precedente secondo 2º comma. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente Bilaterale Territorialebilaterale territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.
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Lavoro ripartito. 1. Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in solido un'unica e identica obbligazione lavorativa subordinata ai sensi dell'art. 41, D. Lgs. n. 276/2003.
2. Nell'ipotesi in cui il lavoro ripartito venga introdotto là dove già è in essere un rapporto di lavoro, il lavoratore in forza ha la facoltà di scegliere l'altro lavoratore con il quale dovrà solidalmente assumere l'obbligazione relativa alla prestazione lavorativa; il datore di lavoro può peraltro esprimere il proprio gradimento o meno sulla persona prescelta, senza alcun obbligo di motivare la decisione.
3. Nell'ipotesi in cui il lavoro ripartito venga istituito ex novo, con l'assunzione contestuale di due lavoratori, questi potranno reciprocamente esprimere il proprio gradimento ad assumere in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
4. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al precedente comma 1 1, e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capolavorativa.
5. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve può indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga dovrà essere svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligatiinteressati, ferma restando restando, in ogni caso, la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro. Conseguentemente, la I lavoratori devono comunque informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascuno di essi.
6. La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
7. Il contratto deve indicareEventuali sostituzioni da parte di terzi, inoltrenel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
8. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il luogo licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione nel caso di morte di uno dei soggetti obbligati o se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati, ai sensi del precedente secondo comma. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratricesubordinato di cui all'art. 2094 cod. civ.
9. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese anno i datori di lavoro comunicheranno all'Ente Bilaterale Territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso. 10.Agli effetti contributivi entrambi i rapporti saranno considerati assimilati al tempo parziale, così come previsto all'art. 45, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
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Lavoro ripartito. 1) Definizione, costituzione e svolgimento Il contratto di lavoro ripartito è il (o “job sharing”) consiste in un contratto di lavoro subordinato con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capolavorativa. Il contrattocontratto di lavoro ripartito, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligatiinteressati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavorolavoro sempre garantendo la prestazione lavorativa complessiva loro assegnata. ConseguentementeI lavoratori devono informare preventivamente per iscritto il datore di lavoro dell'esercizio delle possibilità di sostituzione o della modifica consensuale di distribuzione dell'orario di lavoro di cui al comma precedente sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore. Il termine di preavviso sarà indicato negli accordi di cui al comma precedente. Negli accordi individuali di sottoscrizione del contratto di lavoro ripartito, la saranno indicate le modalità attraverso cui i coobbligati realizzeranno l'impegno alla esecuzione dell'intera prestazione lavorativa. Per quanto non espressamente contenuto nella presente normativa si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori a tempo pieno. 2)Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Il contratto deve indicareAi fini dell'assicurazione generale obbligatoria IVS, inoltredell'indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il luogo calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di lavoroprestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, il trattamento economico e normativo spettante che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a ciascun sostituire altro lavoratore nonché le eventuali misure coobbligato, ma impossibilitato a causa di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. I lavoratori devono informare preventivamente il datore assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro sull'orario svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell'orario normale di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati, ai sensi del precedente secondo comma. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente Bilaterale Territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.
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Lavoro ripartito. Il contratto di lavoro ripartito (cd. "Job Sharing") è il un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, con il quale cui due lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del l'orario complessivo di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale annuo e la misura percentuale che si preveda prevede venga svolto svolta da ciascuno dei lavoratori coobbligatiinteressati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro. Conseguentemente, la retribuzione verrà è corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contrattoprestata. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale, anche al fine dell'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulle presenze dei lavoratori. I lavoratori hanno altresì l'obbligo di informarsi reciprocamente e tempestivamente sull'impedimento ad effettuare la propria parte di prestazioni. Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per possono prevedere che il datore di lavoro dell'adempimento legittimamente pretenda l'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati. Il lavoratore che, ai sensi del precedente secondo commaper sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ripartizione intervenuto tra i lavoratori nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx prestato più ore di quelle previste indicativamente nel contratto, non potrà pretendere alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell'orario contrattuale complessivo. In caso Durante il periodo di cui al capoverso precedente, il lavoratore restante ha l'obbligo dell'intera prestazione pattuita, senza che tale situazione temporanea trasformi il contratto di lavoro in contratto individuale a tempo pieno e senza diritto ad alcuna maggiorazione retributiva fino a concorrenza dell'orario contrattuale complessivo. L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore (per qualsiasi motivo) trasferisce l’obbligazione sull'altro lavoratore coobbligato. E' data facoltà al prestatore di lavoro può proporre di presentare un altro lavoratore disponibile al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione lavoro ripartito, previa accettazione da parte dell'azienda. Tale tipologia contrattuale è attivabile nella misura massima del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro 2% del personale assunto a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto indeterminato (con l'arrotondamento all'unità superiore) con un minimo di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente Bilaterale Territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stessodue contratti.
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Lavoro ripartito. Il contratto Art. 53 (Lavoro ripartito: definizione) La contrattazione di lavoro ripartito è Studio, in caso d'utilità, può disciplinare il contratto con c.d. Contratto di Lavoro Ripartito, mediante il quale due lavoratori assumono Lavoratori dipendenti svolgono il medesimo lavoro alternandosi in un certo orario, lasciando loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro ma con garanzia d'esecuzione, assumendo essi in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa subordinatalavorativa. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore Ogni Lavoratore dipendente resta così personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera dell'intera obbligazione lavorativa nei limiti lavorativa:
1. i Lavoratori a tempo ripartito hanno la facoltà di cui al presente capo. Il contrattodeterminare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra loro, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posto in capo all'altro obbligato;
2. Conseguentementeeventuali sostituzioni da parte di terzi, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità nel caso d'impossibilità di uno o di entrambi i Lavoratori dipendenti coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del Datore di lavoro;
3. le dimissioni o il licenziamento di uno dei Lavoratori dipendenti coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le Parti. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta dello Studio, l'altro prestatore di lavoro effettivamente prestato. Il si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati, ai sensi del precedente secondo comma. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo ripartito si trasforma in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o od a tempo parziale;
4. il proseguimento del rapporto Lavoratore dipendente che stipula un contratto di lavoro ripartito ripartito, a parità di mansioni, riceve lo stesso trattamento del Lavoratore subordinato, in funzione delle ore di lavoro effettivamente prestate, con altro lavoratore/lavoratricela stessa proporzione prevista per il lavoro a tempo parziale. Entro In caso di licenziamento, per motivi disciplinari, di uno dei Lavoratori coobbligati, il 20 febbraio Lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni dall'evento, rendersi disponibile ad eseguire l'intera prestazione o proporre, al Datore di ogni lavoro, un candidato alla sostituzione del Lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto, l'accordo stipulato si estingue. Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale la RSA e, entro il 1° marzo d'ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente l'Ente Bilaterale TerritorialeProvinciale, il numero dei contratti Regionale o, in mancanza, Nazionale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stessoripartito.
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Lavoro ripartito. Il contratto di lavoro ripartito (cd. “Job Sharing”) è il un contratto di lavoro subordinato, a tempo in- determinato o a tempo determinato, con il quale cui due lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione un’unica obbligazio- ne lavorativa subordinata. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l’orario complessivo di lavoro giornaliero set- timanale, mensile o annuo e la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda prevede venga svolto svolta da ciascuno dei lavoratori coobbligatila- voratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmentediscrezio- nalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario distribu- zione dell’orario di lavoro. Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità quan- tità di lavoro effettivamente prestato. Il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contrattoprestata. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro sull’orario di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale, anche al fine dell’esercizio del potere di controllo del datore di la- voro sulle presenze dei lavoratori. I lavoratori hanno altresì l’obbligo di informarsi reciprocamente e tempestivamente sull’impedimento ad effettuare la propria parte di prestazioni. Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per possono prevedere che il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera legittimamente pretenda l’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati. Il lavoratore che, ai sensi del precedente secondo commaper sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ripartizione in- tervenuto tra il lavoratori nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx prestato più ore di quelle previste indicativamente nel contratto, non potrà pretendere alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo. In caso Durante il periodo di cui al capoverso precedente, il lavoratore restante ha l’obbligo dell’intera pre- stazione pattuita, senza che tale situazione temporanea trasformi il contratto di lavoro in contratto individuale a tempo pieno e senza diritto ad alcuna maggiorazione retributiva fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo. L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore (per qualsiasi motivo) trasferisce l’obbligazione sull’altro lavoratore coobbligato. È data facoltà al prestatore di lavoro può proporre di presentare un altro lavoratore disponibile al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione lavoro ripartito, previa accettazione da parte dell’azienda. Le parti, in considerazione del rapporto lavorativo carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminare, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, gli aspetti e le problematiche specifiche nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 6. Inoltre in un contratto considerazione della prevista evoluzione legislativa in materia di lavoro a tempo pieno avente flessibile (C.D.”Contratti atipici”) le medesime caratteristiche complessive parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi in sede di osservatorio nazio- nale di cui all’art. 6 del presente Accordo, successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposi- zioni al fine di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali con le stesse, cosicché le parti possano procedere alle eventuali modifiche/integrazioni della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente Bilaterale Territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stessopresente disciplina.
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