Lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento. L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 ore annue. E' considerato lavoro straordinario, e dà luogo ad un compenso, quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all'art. 20. Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile. Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione: 1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%; 2) lavoro straordinario notturno: 50%; 3) lavoro straordinario festivo: 65%; 4) lavoro straordinario notturno festivo: 75%; 5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%; 6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: 20%; 7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: 30%. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione tabellare al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno quello comprese fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
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Samples: c.c.n.l. Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Esercenti Servizi Di Pulizie
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale norm ale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento. L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 ore annue. E' considerato lavoro straordinario, e dà luogo ad un compenso, quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all'art. 20. Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile. Il lavoro straordinario e quello q uello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
1) : lavoro straordinario diurno feriale: feriale 25%;
2) lavoro straordinario notturno: 50%;
3) lavoro straordinario festivo: 65%;
4) ; lavoro straordinario notturno festivo: 50%; lavoro straordinario festivo 65%; lavoro straordinario notturno festivo 75%;
5) ; lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: festivi 50%;
6) ; lavoro notturno, notturno compreso in turni avvicendati: avvicendati 20%;
7) ; lavoro notturno, notturno non compreso in turni avvicendati: avvicendati 30%. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione tabellare base (paga base, contingenza, EDR) al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende S'intende per lavoro notturno quello comprese compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento. L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 150 ore annue. E' considerato lavoro straordinario, e dà luogo ad un compenso, quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all'art. 2025. Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile. Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
1) lavoro straordinario diurno feriale: feriale 25%;
2) lavoro straordinario notturno: notturno 50%;
3) lavoro straordinario festivo: festivo 65%;
4) lavoro straordinario notturno festivo: festivo 75%;
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: festivi 50%;
6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: avvicendati 20%;
7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: avvicendati 30%. % Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione tabellare base al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno quello comprese compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Nei soli casi di prestazione notturna continuativa, la relativa maggiorazione dovrà essere computata nei seguenti istituti contrattuali:
a) ferie;
b) festività;
c) tredicesima mensilità;
d) quattordicesima mensilità;
e) T.F.R.;
f) indennità sostitutiva, di preavviso;
g) malattia e infortunio. Per il personale impiegatizio, restano ferme le condizioni di miglior favore.
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Lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora particolari esigenze Agli effetti dell'applicazione delle percentuali d'aumento di servizio lo richiedanocui appresso, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento. L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 ore annue. E' viene considerato lavoro straordinario, e dà luogo ad un compenso, straordinario quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro gli orari di cui all'art. 2044 del presente contratto. Le prestazioni di maggiorazioni per lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensilediurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8, RD 10.9.23 n. 1955 e dal RD 10.9.23 n. 1957. Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge. Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere compensato con autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi d'urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile. L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito. Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella 1a decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita. Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e ss. C.C. in materia di prescrizione. Le percentuali d'aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti percentuali di maggiorazione:
1) seguenti: lavoro straordinario diurno feriale: 25%;
2) 35% lavoro festivo 45% lavoro festivo straordinario notturno: 50%;
3) 55% lavoro straordinario festivo: 65%;
4) lavoro straordinario notturno festivo: 75%;
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%;
6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: 20%;
7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: 30%. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione tabellare al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per periodici 34% lavoro notturno compreso in turni periodici 10% lavoro straordinario notturno 47% lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici 50% lavoro notturno festivo straordinario 70% Si considerano ore notturne quelle comprese fra tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 45. Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 45. Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente e improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a 2 ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne e a 3 ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne. COORDINAMENTO CON L'ACCORDO NAZIONALE 11 GIUGNO 1997 E CON NORMATIVE DI LEGGE - Le parti concordano d'inserire il punto VI dell'Accordo nazionale 11.6.97 dopo il comma 9, art. 6 del presente contratto (*). - Il Fondo previdenza impiegati di cui all'art. 69 del presente contratto è soppresso per effetto di quanto disposto dalla legge 17.5.99 n. 144. (*)Il punto VI dell'accordo richiamato così recita: "Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6 "Addetti a lavori discontinui, o di semplice attesa o custodia" del CCNL 5.7.95". Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del CCNL che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti. Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di 3 mesi dalla data di stipula dell'accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni. Pertanto le parti medesime impegnano le imprese e i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte. Il verbale di accordo e il testo definitivo del CCNL saranno depositati presso il Ministero del lavoro. SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera d'applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI (*) 2° livello - OPERAI QUALIFICATI - addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittatture: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere; - addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura d'energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete; - addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l'adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci); - addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell'ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.
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Samples: Rinnovo Del CCNL
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento. L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 ore annue. E' È considerato lavoro straordinario, e dà luogo ad un compenso, straordinario quello disposto dall'impresa ed eseguito effettuato oltre la durata normale del lavoro i limiti di cui all'art. 20. Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile16. Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo. È considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10settimanali. Xxxxx restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Detto recupero per le aziende d'installazione, riparazione e servizi si effettuerà nel corso di ogni anno tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero nei due casi sopracitati potrà essere inferiore a una giornata. Per lavoro notturno si intende quello compiuto effettuato dalle ore 22 alle ore 6del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni festivi di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 6. Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Per lavoro straordinario, notturno e in ore notturne deve essere compensato con festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali di maggiorazione:
1) da calcolarsi sulla retribuzione i fatto: - lavoro straordinario diurno feriale: 25%;
2) ; - lavoro notturno 15%; - lavoro festivo 45%; - lavoro straordinario notturno: 50festivo (oltre 8 ore) 45%;
3) lavoro straordinario festivo: 65%;
4) ; - lavoro straordinario notturno festivo: 75%;
5(oltre 8 ore) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%;
6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: 20%;
7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: 3055%. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione tabellare al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Si intende Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per lavoro notturno quello comprese fra le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3ore le ore 22 e le ore 6 successive saranno retribuite con una maggiorazione del mattino50%.
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Lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora particolari esigenze Agli effetti dell'applicazione delle percentuali d'aumento di servizio lo richiedanocui appresso, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento. L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 ore annue. E' viene considerato lavoro straordinario, e dà luogo ad un compenso, straordinario quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro gli orari di cui all'art. 2044 del presente contratto. Le prestazioni di maggiorazioni per lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensilediurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8, RD 10.9.23 n. 1955 e dal RD 10.9.23 n. 1957. Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge. Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere compensato con autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi d'urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile. L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito. Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella 1a decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita. Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e ss. C.C. in materia di prescrizione. Le percentuali d'aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti percentuali di maggiorazione:
1) seguenti: lavoro straordinario diurno feriale: 25%;
2) 35% lavoro festivo 45% lavoro festivo straordinario notturno: 50%;
3) 55% lavoro straordinario festivo: 65%;
4) lavoro straordinario notturno festivo: 75%;
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%;
6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: 20%;
7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: 30%. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione tabellare al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per periodici 34% lavoro notturno compreso in turni periodici 10% lavoro straordinario notturno 47% lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici 50% lavoro notturno festivo straordinario 70% Si considerano ore notturne quelle comprese fra mattino. tra le ore 22 e le ore 6 del mattinoLe percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 45. Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 45. Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente e improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a 2 ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne e a 3 ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne. COORDINAMENTO CON L'ACCORDO NAZIONALE 11 GIUGNO 1997 E CON NORMATIVE DI LEGGE - Le parti concordano d'inserire il punto VI dell'Accordo nazionale 11.6.97 dopo il comma 9, art. 6 del presente contratto (*). - Il Fondo previdenza impiegati di cui all'art. 69 del presente contratto è soppresso per effetto di quanto disposto dalla legge 17.5.99 n. 144. (*)Il punto VI dell'accordo richiamato così recita: "Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6 "Addetti a lavori discontinui, o di semplice attesa o custodia" del CCNL 5.7.95". Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del CCNL che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti. Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di 3 mesi dalla data di stipula dell'accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni. Pertanto le parti medesime impegnano le imprese e i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte. Il verbale di accordo e il testo definitivo del CCNL saranno depositati presso il Ministero del lavoro. SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera d'applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI (*) 2° livello - OPERAI QUALIFICATI - addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittatture: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere; - addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura d'energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete; - addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l'adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci); - addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell'ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.
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Samples: Rinnovo Del CCNL
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento. L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 150 ore annue. E' considerato lavoro straordinario, e dà luogo ad a un compenso, quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all'art. 2032, fermo restando quanto previsto dall'art. 33. Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile. Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
1) lavoro straordinario diurno feriale: feriale 25%;
2) lavoro straordinario notturno: notturno 50%;
3) lavoro straordinario festivo: festivo 65%;
4) lavoro straordinario notturno festivo: festivo 75%;
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: festivi 50%;
6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: avvicendati 20%;
7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: avvicendati 30%. % Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione tabellare base al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello comprese compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Nei soli casi di prestazione notturna continuativa, la relativa maggiorazione dovrà essere computata nei seguenti istituti contrattuali:
a) ferie;
b) festività;
c) 13a mensilità;
d) 14a mensilità;
e) TFR;
f) indennità sostitutiva di preavviso;
g) malattia e infortunio. Per il personale impiegatizio, restano ferme le condizioni di miglior favore.
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Lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora particolari esigenze Le percentuali di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia maggiorazione per retribuire le prestazioni di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento. L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 ore annue. E' considerato lavoro straordinario, notturno e dà luogo ad un compenso, quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all'art. 20. Le prestazioni di festivo sono le seguenti: - lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile. Il prestato nel 6° giorno: 30% - lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%;
2) * prime 2 ore: 30% * 3a ora: 40% * dalla 4a ora in poi: 60% - lavoro straordinario notturnoin regolari turni periodici notturni: 50%;
3) 30% - lavoro straordinario normale festivo: 65%;
4) 60% - lavoro straordinario notturno festivofestivo straordinario: 75%;
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi* prime 2 ore: 50%;
6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati80% * 3a ora: 20%;
7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati90% * sino alle ore 24: 30%. 100% Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione tabellare al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno quello il lavoro ordinario compiuto nelle ore comprese fra le ore 22 21 e le 6 a.m. Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva al lavoratore spetta un riposo continuativo non inferiore a 8 ore. Se tale disposizione non viene osservata, al lavoratore spetta una maggiorazione del 100% sulla paga oraria globale per le ore 6 di lavoro che mancano al compimento delle 8 ore di riposo. A1 lavoratore chiamato a prestare la sua opera in giornate festive verrà corrisposta l'intera paga giornaliera o il corrispettivo del mattinomancato riposo. Nel caso che il turno di lavoro iniziato nella giornata precedente alla giornata festiva si protraesse oltre le 24 verrà usato al lavoratore il seguente trattamento: le ore di lavoro dalla prima sino all'ottava verranno maggiorate ognuna del 15%; nel caso poi che il lavoro si protraesse oltre l'ottava ora, al lavoratore spetterà anche il mancato riposo. Per le ore straordinarie il lavoratore non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore a 2 giornaliere o 12 settimanali. Nota a verbale. Per gli impiegati la percentuale prevista per il lavoro straordinario prestato nel 6° giorno e per lo straordinario diurno viene mantenuta nella misura del 35%.
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Lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora particolari esigenze Le percentuali di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia maggiorazione per retribuire le prestazioni di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento. L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 ore annue. E' considerato lavoro straordinario, notturno e dà luogo ad un compenso, quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all'art. 20. Le prestazioni di lavoro festivo sono le seguenti: Lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile. Il lavoro prestato nel 6° giorno 30% Lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%;
2) lavoro straordinario notturnoprime due ore 30% terza ora 40% dalla 4ª ora in poi 60% Lavoro in regolari turni periodici notturni 30% Lavoro normale festivo 60% Lavoro festivo straordinario: 50%;
3) lavoro straordinario festivo: 65%;
4) lavoro straordinario notturno festivo: 75%;
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%;
6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: 20%;
7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: 30%. prime due ore 80% terza ora 90% sino alle ore 24 100% Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione tabellare al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno quello il lavoro ordinario compiuto nelle ore comprese fra le ore 22 21 e le 6 a.m. Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva al lavoratore spetta un riposo continuativo non inferiore a otto ore. Se tale disposizione non viene osservata, al lavoratore spetta una maggiorazione del 100% sulla paga oraria globale per le ore 6 di lavoro che mancano al compimento delle otto ore di riposo. A1 lavoratore chiamato a prestare la sua opera in giornate festive, verrà corrisposta l'intera paga giornaliera od il corrispettivo del mattinomancato riposo. Nel caso che il turno di lavoro iniziato nella giornata precedente alla giornata festiva si protraesse oltre le 24, verrà usato al Lavoratore il seguente trattamento: le ore di lavoro dalla prima sino all'ottava verranno maggiorate ognuna del 15%; nel caso poi che il lavoro si protraesse oltre l'ottava ora, al lavoratore spetterà anche il mancato riposo. Per le ore straordinarie il lavoratore non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore a 2 giornaliere o 12 settimanali. Per gli impiegati la percentuale prevista per il lavoro straordinario prestato nel 6° giorno e per lo straordinario diurno, viene mantenuta nella misura del 35%.
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Lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento. L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 150 ore annue. E' considerato lavoro straordinario, e dà luogo ad a un compenso, quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all'art. 2030, fermo restando quanto previsto dall'art. 31. Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile. Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%;
2) lavoro straordinario notturno: 50%;
3) lavoro straordinario festivo: 65%;
4) lavoro straordinario notturno festivo: 75%;
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%;
6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: 20%;
7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: 30%. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione tabellare base al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello comprese compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Nei soli casi di prestazione notturna continuativa, la relativa maggiorazione dovrà essere computata nei seguenti istituti contrattuali:
a) ferie;
b) festività;
c) 13a mensilità;
d) 14a mensilità;
e) t.f.r.;
f) indennità sostitutiva di preavviso;
g) malattia e infortunio. Per il personale impiegatizio restano ferme le condizioni di miglior favore.
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Lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento. L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 150 ore annue. E' È considerato lavoro straordinario, e dà luogo ad a un compenso, quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all'artlavoro, fermo restando quanto previsto dall'art. 2042. Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile. Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve devono essere compensato compensati con le seguenti percentuali di maggiorazione:
1a) lavoro straordinario diurno feriale: feriale 25%;
2) lavoro straordinario notturno: 50%;
3) lavoro straordinario festivo: 65%;
4b) lavoro straordinario notturno festivo: 50%
c) lavoro straordinario festivo 65%
d) lavoro straordinario notturno festivo 75%;
5e) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: festivi 50%;
6f) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: avvicendati 20%;
7g) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: avvicendati 30%. % Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione tabellare base al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello comprese compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Nei soli casi di prestazione notturna continuativa, la relativa maggiorazione dovrà essere computata nei seguenti istituti contrattuali:
a) ferie;
b) festività;
c) 13a mensilità;
d) 14a mensilità;
e) TFR;
f) indennità sostitutiva di preavviso;
g) malattia e infortunio. Per il personale impiegatizio, restano ferme le condizioni di miglior favore.
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Lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo mo- tivo individuale di impedimento. L'impresa L’impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 200 150 ore annue. E' ’ considerato lavoro straordinario, e dà luogo ad a un compenso, quello disposto dall'impresa dall’im- presa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all'artall’art. 2030, fermo restando quanto previsto dall’art. 31. Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile. Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
1) lavoro straordinario diurno feriale: feriale 25%;
2) lavoro straordinario notturno: notturno 50%;
3) lavoro straordinario festivo: festivo 65%;
4) lavoro straordinario notturno festivo: festivo 75%;
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: festivi 50%;
6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: avvicendati 20%;
7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: avvicendati 30%. % Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione tabellare base al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello comprese compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Nei soli casi di prestazione notturna continuativa, la relativa maggiorazione dovrà essere computata nei seguenti istituti contrattuali:
a) ferie;
b) festività;
c) 13a mensilità;
d) 14a mensilità;
e) TFR;
f) indennità sostitutiva di preavviso;
g) malattia e infortunio. Per il personale impiegatizio, restano ferme le condizioni di miglior favore.
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