Common use of Lavoro straordinario Clause in Contracts

Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa le veci. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustifica- to giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrat- tuale contrattuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglioconguaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione negoziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro lavoro o da chi ne fa le veci. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario ha carattere Le prestazioni di eccezionalità e non può ciascun lavoratore devono essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente svolte durante il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annualifissato dal presente contratto. Ai sensi dell’articolo 4delle vigenti disposizioni di legge, comma 4le prestazioni d'opera straordinarie possono essere richieste nel limite di duecento ore annue pro-capite. In caso di necessità, del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede aziendale, potrà essere concordato il superamento di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolotale limite. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro lavoro o da chi ne fa le veci. Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e dell'art. 9 del relativo regolamento. Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall'art. 47 del presente contratto, saranno retribuite con la paga normale conglobata maggiorata del 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40a ora settimanale, con esclusione dei casi regolamentati dalla flessibilità concordata. Salvo quanto disposto dal successivo articolo, le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi, saranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 30% (trenta per cento). Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - saranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 50% (cinquanta per cento). Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario sarà computata sulla paga oraria percepita tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore ai sei mesi. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa della azienda o di un suo reparto, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi – vale a dire i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto - che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni: - 30% per le ore di lavoro prestate la domenica; -130% per le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore prestate nelle festività; -150% per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio. Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale di lavoro senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro e con quelle previste dall’art. 47 per i turnisti. Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura di esso cronologicamente annotate in dell’azienda, su apposito registro, registro la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendenteche dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali provinciali, presso la sede della locale organizzazione degli imprenditori. Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclamiabbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga dovrà essere effettuate non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivoprestato. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato Per i lavoratori a tempo determinato la retribuzione dovuto per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario sarà corrisposta in coincidenza con i normali periodi di paga. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario, valgono le vigenti norme di legge e regolamenti. Sono esentate dalla tenuta del registro fatte salve le condizioni di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanicimiglior favore esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustifica- to giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrat- tuale contrattuale effettuato ai sensi degli articoli artt. 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglioconguaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali. Ai sensi dell’articolo dell'art. 4, comma 4, del x.xxD.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario dell'orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione negoziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro lavoro o da chi ne fa le veci. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 settimanale di cui all'art. 7 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi 7 bis del presente contratto sono considerate lavoro straordinario. In caso di con- guaglio. Il utilizzo dell'istituto della flessibilità/multiperiodicità dell’orario di lavoro, il lavoro straordinario è consentito decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata “a consuntivo” in base all' articolazione di cui all' art. 7 comma 3 e art. 9 È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di duecentosessanta 250 ore annualiannue per ogni lavoratore. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario Il ricorso a prestazioni di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 6 mesi250 ore, elevabile sino a 12 mesi in sede relazione a: casi di nego- ziazione eccezionali esigenze tecnico produttive e di secondo livello, a fronte impossibilità di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori; casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario entro i limiti fissati possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione; eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alla RSA. Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (250 ore) o contrattuale dello straordinario. Le parti concordano che una quota pari al 100% del monte ore previsto dal secondo comma del superiore punto 2, possa confluire, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente articolo- la RSA aziendale, nella Banca delle ore. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 25% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa lavoro. Per le veciprestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. Le ore di 25 del presente contratto, suddivisi per settori: Area Tessile Moda Area Chimica Gomma Plastica Vetro Area Ceramicaterracotta A lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto diurno feriale (fino ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione del 4 ore settimanali) 30% 25% 24% B lavoro straordinario sarà effettuata diurno feriale (oltre la quarta ora settimanale) 35% 25% 24% C lavoro straordinario notturno 50% 65% 45% D lavoro straordinario festivo o domenicale 50% 60% 45% E lavoro straordinario festivo notturno 50% 70% 45% F Lavoro notturno 33% 30% 30% G Lavoro diurno domenicale e festivo 35% 40% 35% H Lavoro notturno festivo 50% 40% 35% I Lavoro domenicale festivo con riposo compensativo 20% - L Lavoro in turni diurni avvicendati 3% - M Lavoro a turni a ciclo continuo notturno 40% - N Lavoro notturno compreso in turni avvicendati - 10% P Lavoro domenicale in turni diurni avvicendati - 10% Q Lavoro domenicale in turni notturni avvicendati - 20% Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione di norma alla fine fatto di cui all’art.25 del presente contratto, tenuto conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo trimestre solare o del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche prestato, qualora questo sia inferiore a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici90 giorni.

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Samples: www.confederazionecnl.it

Lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto dall’art 34 del CCNL 1998- 2001, le prestazioni di lavoro straordi- nario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio quali: • carenze contingenti di organico • richiamo in servizio per pronta disponibilità • fasi transitorie di riorganizzazione di servizi Il lavoro straordinario ha carattere non è strumento di eccezionalità gestione ordinaria delle attività; il ricorso a tale istituto deve essere ridotto al minimo indispensabile per far fronte ad esigenze effettivamente indilazionabi- li, imprevedibili e non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende programmabili. Annualmente l’Azienda definisce con i Dirigenti Responsabili di Struttura, di norma entro il mese di gennaio e coinvolgendo le RSU e le XX.XX firmatarie del presente contratto, il monte ore dispo- nibile per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi prestazioni di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel per ciascuna articolazione aziendale entro il limite massimo del- le risorse disponibili nell’ambito del fondo di duecentosessanta ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, cui all’art 8 del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi XXXX 0000-0000 definite in sede di nego- ziazione di secondo livellocontrattazione integrativa. L’utilizzo delle risorse all’interno delle strutture organizzative è flessibi- le ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, a fronte di esigenze produttiveper ciascun di- pendente, tecniche od organizzativen. 180 ore annue. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma dirigenti responsabili delle articolazioni aziendali provvedono alla ge- stione del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa le veci. Le monte ore di lavoro straordinario dovranno nell’ambito delle strutture di loro competenza anche at- traverso i dipendenti cui sono affidate funzioni di coordinamento. I limiti individuali di cui al comma precedente possono essere superati, in relazione ad esigenze par- ticolari ed eccezionali, per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite mas- simo individuale di n. 250 ore annuali. In tali casi i Dirigenti responsabili debbono comunicare alla Direzione Aziendale i motivi che comportano il superamento dei limiti individuali, informandone contestualmente le RSU e le XX.XX. firmatarie del presente contratto. Tutte le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal datore Dirigente responsabile o dal personale a cui sono affidate le relative funzioni di coordinamento e controllo. Le prestazioni di lavoro e saranno straordinario possono essere compensate, a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun domanda del dipendente, che abbia compiuto con riposi sostitutivi. Sono considerate lavoro straordinario unicamente le prestazioni lavorative eccedenti i 15 minuti il debito orario giornaliero. Con l’effettuazione di orario superiore a 15 minuti, dal 16° minuto l’even- tuale straordinario è recuperabile o liquidabile su richiesta del dipendente; in tal caso i primi 15 mi- xxxx sono esclusivamente recuperabili. Le prestazioni di lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto preventivamente autorizzate, sono certificate dai Dirigenti responsabili o dal personale cui sono affidate funzioni di coordinamento e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione controllo, mediante la sottoscrizione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivotabulato mensile delle presenze. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione pagamento delle ore straordinarie debitamente autorizzate avviene con cadenza semestrale. Le parti si riservano, nell’ambito della contrattazione integrativa aziendale, di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccaniciverificare la necessità di eventuali modifiche alla presente procedura finalizzate ad un’ottimizzazione dell’istituto e al mo- nitoraggio della spesa.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario ha carattere Art. 18.1 - Riferimenti e vincoli Le mansioni di eccezionalità e non può ciascun lavoratore debbono essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente svolte durante il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annualifissato dal presente contratto. Ai sensi dell’articolo 4delle vigenti disposizioni di legge, comma 4, è facoltà del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario datore di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo120 ore annue. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato per iscritto dal datore di lavo- ro lavoro o da chi ne fa le veci. Le ore Eventuali prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore saranno richieste dall’azienda per esigenze tecnico-organizzative. L’azienda terrà conto di lavoro obiettive e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registrocomprovate ragioni che non rendano possibile, da parte del lavoratore, fornire la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclamiprestazione straordinaria. La liquidazione del Il lavoro straordinario sarà effettuata è limitato a 2 ore giornaliere con un massimo di norma alla fine 12 ore settimanali; oltre tali limiti è necessario il consenso del periodo lavoratore interessato. Il lavoro straordinario dal 1/01/2004 nei limiti di paga in cui 24 ore annue potrà essere recuperato, a facoltà del lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore, con riposi compensativi (esclusa la maggiorazione) entro l’anno solare; eventuali residui potranno essere goduti entro il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese 31 marzo dell’anno successivo. Il registro Modalità specifiche potranno essere definite, a livello aziendale, con le rappresentanze sindacali unitarie. L'azienda fornirà annualmente agli organismi sindacali aziendali l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno effettuato lavoro straordinario nell'anno precedente, con specificazione del numero di cui sopra dovrà essere conservato ore da ciascuno di essi effettuate. In assenza di RSA costituite, detto elenco verrà inviato alla Commissione Bilaterale. Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore d'accordo permanente fra le parti ai sensi e per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinariogli effetti dell'art. Sono esentate dalla tenuta 5 del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccaniciR.D.L. 15 marzo 1923, n.692.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Lavoro straordinario. È considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale. È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario di legge. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate ai soli fini delle maggiorazioni di cui al presente articolo. Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale annuale di eccezionalità legge, pari a 250 ore. Viene inoltre convenuto un monte annuo aziendale ragguagliato a 160 ore per dipendente. Quando riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra direzione aziendale e R.S.U. Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente avrà luogo solo nei casi in cui il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo abbia carattere di duecentosessanta assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore. Su richiesta delle R.S.U. le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa le veciaziendale. Le ore di straordinario prestate tra le 160 e le 250 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri: - per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore; - per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall'azienda. In presenza di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore strutturale di lavoro produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale, all'esame della situazione e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, delle eventuali misure opportune per la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione cessazione del lavoro straordinario sarà effettuata strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento dell'occupazione. Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di norma alla fine manutenzione e inventario che potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del periodo lavoratore. Le ore straordinarie per le quali si darà luogo ai riposi compensativi saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo. Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria di paga in cui retribuzione determinata utilizzando il lavoro è stato prestato e comunque non oltre divisore 173, ai sensi dell'Art. 45 del presente contratto. Gli elementi retributivi da utilizzare per il mese successivo. Il registro calcolo di cui sopra dovrà essere conservato sono quelli individuati all'Art. 44 del presente contratto al punto 1. e, limitatamente alle somme corrisposte mensilmente e fatte salve diverse pattuizioni aziendali, al punto 2.2. La quota oraria sarà maggiorata delle seguenti percentuali: - lavoro straordinario diurno: prime 5 ore settimanali 35% per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali ore successive. 4 5% per mezzora continuativamente prestata dai turnisti di cui all'Art. 38 del presente contratto 40% - lavoro straordinario notturno 56% per mezzora continuativamente prestata dai turnisti di cui all'Art. 38 del presente contratto 61% - lavoro straordinario festivo diurno 61% per mezzora continuativamente prestata dai turnisti di cui all'Art. 38 del presente contratto 67% - lavoro straordinario festivo notturno 66% per mezzora continuativamente prestata dai turnisti di cui all'Art. 38 del presente contratto 72% Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né tra loro, né con quelle previste dall'Art. 39 del presente contratto e servirà come documento la maggiore assorbe la minore. Per gli impiegati di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno 7o livello, non assoggettabili alle limitazioni dell'orario di lavoro, il lavoro straordinarionormalmente eccedente l'orario ordinario contrattuale e che venga prestato con carattere di continuità per esigenze dell'azienda, sarà retribuito con una maggiorazione sull'elemento retributivo nazionale di tale livello, convenuta tra le parti o in misura preventiva forfettaria, o di volta in volta. Sono esentate dalla tenuta del registro La qualifica legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanicilegge.

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Samples: Cessione Di Quote Della Retribuzione

Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario ha carattere Le prestazioni di eccezionalità e non può ciascun lavoratore devono essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente svolte durante il normale nor- male orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo fissato dal presente contratto. mento di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolotale limite. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato autoriz- zato dal datore di lavo- ro lavoro o da chi ne fa le veci. Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo per- manente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e dell’art. 9 del relativo regolamento. Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’o- rario normale di lavoro previsto dall’art. 48 del presente contratto, saranno retribuite con la paga normale conglobata maggiorata del 35% (trentacin- que per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40a ora settimanale, con esclusione dei casi regolamentati dalla flessibilità concordata. Salvo quanto disposto dal successivo articolo, le ore straordinarie di lavo- ro prestate nei giorni festivi, saranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 42% (quarantadue per cento). Le ore straordina- rie di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di ser- vizio - saranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 50% (cinquanta per cento). Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni, la maggio- razione del compenso per lavoro straordinario sarà computata sulla paga oraria percepita tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore ai sei mesi. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa della azien- da o di un suo reparto, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi – vale a dire i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto - che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell’orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni: • 42% per le ore di lavoro prestate la domenica; • 142% per le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore prestate nelle festività; • 150% per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio. Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o set- timanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorve- glianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi du- rante l’orario normale di lavoro senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’anno. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro e con quelle previste dall’art. 48 per i turnisti. Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura di esso cronologicamente annotate in dell’azienda, su apposito registro, registro la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendenteche dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali provinciali, presso la sede della locale organizzazione degli imprenditori. Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra ido- nea documentazione nelle aziende che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclamiabbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. La liquidazione del lavoro straordinario sarà dovrà essere effettuata di norma alla fine del periodo di paga non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivoprestato. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato Per i lavoratori a tempo determinato la retribuzione dovuta per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario sarà corrisposta in coincidenza con i normali periodi di paga. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di la- voro e lavoro straordinario, valgono le vigenti norme di legge e regolamenti. Sono esentate dalla tenuta del registro fatte salve le condizioni di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanicimiglior favore esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xxd.gs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa le veci. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 settimanale stabilito dal presente contratto sono considerate lavoro straordinario, ad eccezione dei casi in cui vengano utilizzati orari come media su periodi plurisettimanali e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annualila flessibilità della prestazione, con compensazione su cicli plurisettimanali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, dell'art. 4 del x.xxD.Lgs. 8.4.2003 n. 66/200366, la durata media dell’orario di lavoro viene non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle specifiche esigenze delle PMI, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di non superiore a 6 mesi. È facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 15 ore settimanali, elevabile sino fatte salve maggiori durate definite aziendalmente, soprattutto nei settori caratterizzati da attività legate a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livellofattori stagionali. Le Parti concordano che una quota pari al 50% del monte ore previsto al punto precedente, a fronte di esigenze produttivepossa confluire, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersial netto della maggiorazione economica oraria, senza giustificato motivoprevio accordo con il lavoratore e sentita – ove presente – la R.S.U aziendale, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolonella Banca delle Ore. La maggiorazione oraria anzidetta, dovrà comunque essere liquidata al lavoratore. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavo- ro lavoro. Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione: Maggiorazione Lavoro domenicale con riposo compensativo 10% Lavoro domenicale o da chi ne fa giorno di riposo compensativo 20% Lavoro prestato il sabato o il sesto giorno 20% Lavoro festivo 30% Lavoro straordinario festivo 30% Lavoro notturno a turni 20% Lavoro notturno festivo 50% Lavoro straordinario diurno feriale (oltre le veci40 ore settimanali 45% Lavoro notturno non compreso in turni 40% Lavoro straordinario feriale notturno 35% Lavoro straordinario festivo notturno 50% Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22:00 40% Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Le ore di maggiorazioni per il lavoro straordinario dovranno essere autorizzate svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione verranno calcolate sulla quota oraria della normale retribuzione stabilita dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registropresente CCNL, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendentetenuto conto, che abbia compiuto lavoro straordinarioper il calcolo delle provvigioni, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine della media dell’ultimo trimestre solare o del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche prestato, qualora questo sia inferiore a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici90 giorni.

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Samples: Contratto a Tempo Parziale

Lavoro straordinario. Il Si ribadisce la norma contrattuale secondo la quale l'Artista del Coro è tenuto a prestare il lavoro straordinario ha carattere che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di eccezionalità prove straordinarie a condizione che l'orario giornaliero complessivo (ordinario più straordinario) non ecceda le 7 ore. Nelle giornate con 6 ore di prova potrà essere effettuato un solo prolungamento non programmato di 15 minuti. Per i prolungamenti, le prove straordinarie e non le eccedenze dell'orario settimanale, si applicano le norme previste dall'art. 78 -Lavoro straordinario- del vigente C.C.N.L. Il complesso corale, in relazione alle esigenze di programmazione, può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per talesuddiviso in più formazioni autonome, ai soli fini contrattualionde consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche (attività lirica, quello eccedente il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annualiconcertistica, cameristica, polifonica). Ai sensi dell’articolo 4dell'art. 80 del vigente CCNL, comma 4alcun compenso compete alle formazioni corali con numerico superiore a 16 elementi. Non sono considerati complessi sottonumerati tutti quei raggruppamenti previsti dal contesto di una composizione lirica, concertistica e ballettistica ne sono considerati complessi sottonumerati . Nel caso di organico corale pari o inferiore a 16 elementi, le prestazioni degli artisti del x.xx. n. 66/2003Coro interessati, la durata media dell’orario sia in fase preparatoria che esecutiva, saranno espletate senza incidere necessariamente sull'orario normale di lavoro viene calcolata del Coro, fatta eccezione per i giorni festivi e di riposo settimanale. Per queste prestazioni, ai complessi sottonumerati, saranno liquidati, i seguenti compensi individuali: lire 610.000.= per la prima esecuzione di attività con riferimento ad un periodo supporti strumentali; lire 690.000.= per la prima esecuzione di 6 mesiattività polifonica, elevabile sino a 12 mesi in sede intendendosi per tali, manifestazioni corali eseguite senza alcun supporto strumentale. In caso di nego- ziazione di secondo livellopiù esecuzioni dello stesso programma, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa le veci. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro compensi individuali di cui sopra dovrà essere conservato saranno rideterminati e proporzionalmente ridotti, secondo i seguenti criteri: -- per essere esibito occorrendo anche la 2a esecuzione il 95% del compenso previsto per la prima esecuzione; - per la 3a esecuzione il 90% del compenso previsto per la prima esecuzione; - per la 4a e 5a esecuzione l’80% del compenso previsto per la prima esecuzione; - per la 6a e 7a esecuzione il 70% del compenso previsto per la prima esecuzione; - dall' 8a esecuzione in poi il 60% del compenso previsto per la prima esecuzione. Nel caso la successiva esecuzione avvenga dopo tre mesi, il compenso sarà pari a richiesta quello previsto per la prima. La scelta dei componenti di tali formazioni ridotte, di per sè idonei alla preparazione, all'allestimento e all'esecuzione di manifestazioni artistiche, è di esclusiva competenza della Direzione artistica. L'individuazione degli interpreti avverrà mediante apposita audizione per gli Artisti del Coro che ne abbiano dato la disponibilità. Qualora l'artista del coro risultasse assente per più di due volte, verrà escluso dal complesso, senza pretendere alcun compenso per le mancate prestazioni. Al personale impegnato nei complessi sottonumerati si applica il trattamento di trasferta previsto dal presente accordo. La calendarizzazione delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate prove verrà stabilita dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali Direzione artistica che la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata renderà nota prima dell'eventuale audizione, ovvero sarà concordata con mezzi meccanicii componenti la formazione nel caso non si proceda ad audizione.

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Samples: www.teatrolafenice.it

Lavoro straordinario. Il Si considera lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il lavoro prestato in eccedenza al normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 di lavoro giornaliero per periodi superiori a seconda che vengano adottati 15 minuti; è escluso dal conteggio l'eventuale recupero di flessibilità o meno riposi di con- guagliopermessi. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annualinon può essere utilizzato per la normale programmazione del lavoro, ma per fronteggiare situazioni impreviste e/o eccezionali. Ai sensi dell’articolo 4La Dsga autorizza preventivamente per scritto, comma 4o telefonicamente per urgenze, l'effettuazione dello straordinario per tutto il personale ATA. La preventiva autorizzazione, in funzione delle esigenze del x.xx. n. 66/2003servizio prestato, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad può essere rilasciata: - per un determinato periodo di 6 mesitempo (inizio anno, elevabile sino periodo iscrizioni, periodo esami) - al fine di rendere possibile un'immediata risposta ad eventuali emergenze, in particolare è consentito, (per i collaboratori scolastici) prestare servizio straordinario per assemblee, colloqui genitori, imprevisti dovuti alla presenza di tecnici per manutenzioni, assenze non previste, riunioni serali (a 12 mesi in sede turnazione) ecc.. Per consentire l’apertura regolare: alla scuola secondaria di nego- ziazione Zanica a turnazione verrà prestata mezz’ora di secondo livellostraordinario dalle ore 7,30 alle ore 8,00. Alla scuola secondaria di Comun Nuovo dalle ore 7,45 alle ore 8,00 (eccezionalmente dalle ore 7,30 alle ore 8,00). Come da accordi presi con tutto il personale, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare il lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma svolto non verrà retribuito ma recuperato, come previsto dalle vigenti norme contrattuali mediante riposo compensativo, con modalità da concordare con il DSGA, salvo per l’importo accantonato per tale fine. In caso di effettuazione del presente articolo. Il lavoratore non può compiere servizio presso sede collocata in Comune diverso da quello di servizio,viene ri conosciuta, oltre al lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore un’ora in più per il tragitto di lavo- ro o da chi ne fa le veciandata e ritorno dalla sede stessa. Le eventuali ore di lavoro straordinario dovranno effettuate oltre l’orario ordinario, devono essere autorizzate dal datore di lavoro usufruite entro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese 30/11 dell’a.s. successivo, preferibilmente durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, avuto riguardo alla funzionalità e all’operatività dell’istituzione scolastica. Il registro personale a T.D. dovrà obbligatoriamente fruirle entro la durata della nomina. Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche lavoro, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore permanere nel posto di lavoro svolto è effettuata assegnato fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate all’inizio del- l’anno scolastico e previo accordo con mezzi meccanicile collaboratrici o la D.S.G.A. (posta, servizi esterni, emergenze). Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’Istituto, deve essere preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) e concessa dalla DSGA o da un suo delegato.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Di Lavoro

Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 settimanale stabilito dal presente contratto sono considerate lavoro straordinario, ad eccezione dei casi in cui vengano utilizzati orari come media su periodi plurisettimanali e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annualila flessibilità della prestazione, con compensazione su cicli plurisettimanali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, dell'art. 4 del x.xxD. Lgs. 8.4.2003 n. 66/200366, la durata media dell’orario di lavoro viene non può in ogni caso su- perare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle specifiche esigenze delle PMI, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di non superiore a 6 mesi. È facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 15 ore settimanali e 250 annue (260 per le attività di manutenzione, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livelloinstallazione e montaggio; 280 per la riparazione aeronautica navale e l'impiantistica). Le Parti concordano che la totalità delle ore lavorative straordinarie possa confluire, a fronte di esigenze produttiveprevio accordo con il lavoratore e sentita – ove presente – la R.S.U aziendale, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. nella Banca delle Ore. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore da- tore di lavo- ro o da chi ne fa le vecilavoro. Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Le ore maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione verranno calcolate sulla quota oraria della normale retribuzione stabilita dal presente CCNL, tenuto con- to, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo trimestre solare o del periodo di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno presta- to, qualora questo sia inferiore a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto 90 giorni. Le maggiorazioni previste per lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto notturno e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione del lavoro festivo sono le seguenti: Non a turni A turni Lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato diurno 15% 15% Lavoro straordinario notturno 45% 40% Lavoro notturno 25% 20% Lavoro festivo 45% 45% Lavoro straordinario festivo 50% 50% Lavoro straordinario festivo con riposo compensativo 30 % 25% Lavoro straordinario o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata festivo con mezzi meccanici.riposo compensativo 10% 10% Lavoro notturno festivo 55% 50% Lavoro straordinario notturno festivo 60% 55% Lavoro notturno festivo con riposo compensativo 30% 25%

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro straordinario. Le ore prestate in eccedenza all’orario di lavoro fissato come da art.13 sono considerate lavoro straordinario. Il ricorso al lavoro straordinario ha deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, di eccezionalità durata temporanea e tali da non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi ammettere correlativi dimensionamenti di con- guaglioorganico. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore deve essere preventivamente autorizzato e non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa superare le veci90 ore annue per dipendente. Le ore di straordinarie effettuate potranno essere recuperate mediante riposo compensativo, fatte salve le esigenze aziendali. Le Aziende e/o le Agenzie comunicheranno, con periodicità trimestrale su richiesta delle Organizzazioni sindacali aziendali un elenco degli uffici e dei dipendenti che hanno effettuato lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclamiretribuito. La liquidazione del Il lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine annotato su apposito registro o verificato attraverso timbrature del periodo di paga in cui cartellino. Le prestazioni per lavoro straordinario saranno compensate con la retribuzione oraria che si determina dividendo un dodicesimo (1/12) della retribuzione annua per il divisore fisso di:164,8 La retribuzione oraria determinata come sopra sarà maggiorata delle seguenti percentuali: - 25% per lavoro è stato prestato straordinario diurno feriale; - 50% per lavoro straordinario domenicale, festivo, semifestivo e comunque non oltre il mese successivonotturno (effettuato fra le ore 21 e le ore 6). Il registro lavoro straordinario compiuto di domenica o in altra giornata festiva, dà diritto a chi lo compie oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento sopra, ad usufruire di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccaniciun riposo compensativo in altra giornata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario ha carattere Le prestazioni di eccezionalità e non può ciascun lavoratore devono essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente svolte durante il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annualifissato dal presente contratto. Ai sensi dell’articolo 4delle vigenti disposizioni di legge, comma 4le prestazioni d'opera straordinarie possono essere richieste nel limite di duecento ore annue pro-capite. In caso di necessità, del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede aziendale, potrà essere concordato il superamento di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolotale limite. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro lavoro o da chi ne fa le veci. Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e dell'art. 9 del relativo regolamento. Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall'art. 48 del presente contratto, saranno retribuite con la paga normale conglobata maggiorata del 35% (trentacinque per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40a ora settimanale, con esclusione dei casi regolamentati dalla flessibilità concordata. Salvo quanto disposto dal successivo articolo, le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi, saranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 42% (quarantadue per cento). Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - saranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 50% (cinquanta per cento). Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario sarà computata sulla paga oraria percepita tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore ai sei mesi. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa della azienda o di un suo reparto, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi – vale a dire i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto - che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni: - 42% per le ore di lavoro prestate la domenica; -142% per le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore prestate nelle festività; -150% per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio. Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale di lavoro senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro e con quelle previste dall’art. 48 per i turnisti. Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura di esso cronologicamente annotate in dell’azienda, su apposito registro, registro la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendenteche dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali provinciali, presso la sede della locale organizzazione degli imprenditori. Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclamiabbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. La liquidazione del lavoro straordinario sarà dovrà essere effettuata di norma alla fine del periodo di paga non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivoprestato. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato Per i lavoratori a tempo determinato la retribuzione dovuta per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario sarà corrisposta in coincidenza con i normali periodi di paga. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario, valgono le vigenti norme di legge e regolamenti. Sono esentate dalla tenuta del registro fatte salve le condizioni di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanicimiglior favore esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Lavoro straordinario. Il Le condizioni di lavoro, già rese più rigide dal punto primo, diventano più pesanti se si considera che l’azienda, per far fronte alle esigenze produttive di avviamenti, recuperi o punte di mercato, potrà far ricorso a lavoro straordinario ha carattere per 80 ore annue pro capite senza preventivo accordo sindacale, da effettuare a turni interi. Tali ore, aggiunte alle 40 già previste dall’art. 7, sez. IV, titolo III del Ccnl del 2008 portano ad un monte ore totale di eccezionalità e non straordinario che può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale“comandato” dall’azienda di 120 ore annue pro capite. L'Azienda comunicherà ai lavoratori, ai soli fini contrattualidi norma con 4 giorni di anticipo, quello eccedente la necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà conto di esigenze personali entro il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guagliolimite del 20% con sostituzione tramite personale volontario. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa le veci. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è nell'ambito delle 200 ore annue pro capite, potrà essere effettuato per esigenze produttive (non specificate nell’accordo) durante la mezz'ora di intervallo tra la fine dell'attività lavorativa di un 64 Direttiva n° 93/104 ampliata dalla direttiva n° 2000/34 sull’orario di lavoro. turno e l'inizio dell'attività lavorativa del turno successivo, tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclamiconto del sistema articolato di pause collettive nell'arco del turno. La liquidazione In questo caso le comunicazioni ai lavoratori del lavoro straordinario sarà effettuata per esigenze produttive saranno effettuate con un preavviso minimo di norma 48 ore. Tutto questo senza intaccare la disciplina del Ccnl del 2008, ma riconoscendo alla fine del periodo direzione aziendale un ampio potere di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro modifica unilaterale dell’orario di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinariolavoro. Sono esentate dalla tenuta proprio i ritmi serrati, i turni di rotazione, l’incidenza del registro lavoro straordinario che hanno dato origine alle accuse di cui sopra le aziende presso le quali stress organizzativo e di violazione del d.lgs n° 81 del 2008 sull’obbligo di garantire il benessere nei luoghi di lavoro, alimentando, inoltre, la registrazione delle ore possibilità di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanicirichiedere risarcimenti per danni non patrimoniali.

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Samples: Dipartimento Di Giurisprudenza Cattedra Di Diritto Del Lavoro

Lavoro straordinario. Il È considerato lavoro straordinario ha carattere quello prestato oltre il limite con- trattuale di eccezionalità lavoro e oltre le ore giornaliere individualmente prefissate. Per il personale docente ed educativo il lavoro straordinario richiesto non deve superare le 80 ore annue. Al personale direttivo, amministrativo ed ausiliario può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi lavoro straordinario fino ad un massimo di con- guaglio120 ore annue. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livello, può essere richiesto solo a fronte di ragioni di ca- rattere eccezionale, legate a particolari, non ricorrenti e non program- mabili esigenze produttivedi servizio. Il personale è tenuto, tecniche od organizzativesalvo comprovati motivi di impedimento, al lavo- ro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente Con- tratto, fatte salve le norme sul part-time. I lavoratori non potranno esimersiIl lavoro straordinario, senza giustificato motivonei limiti previsti dal presente Contratto, deve essere autorizzato dal prestare Gestore. Per ciascuna ora di lavoro ordinario, prestato in ore notturne ovvero nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensati- vo viene corrisposta la maggiorazione della quota oraria di retribuzio- ne del 25%. Ciascuna ora di lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere viene compensata con una quota oraria della retribuzione, maggiorata dalle seguenti percentuali: - lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore diurno feriale 25% - lavoro straordinario notturno 40% - lavoro straordinario festivo 75% - lavoro straordinario notturno festivo 100% Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per il personale con funzioni di lavo- ro o da chi ne fa coordinamento, su richiesta del lavoratore, le veciore di la- voro straordinario prestate possono essere trasformate, con le maggio- razioni sopra previste, in permessi retribuiti, anche cumulati. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore cui sopra, se non fruite come permessi entro il 31 agosto, ven- gono monetizzate secondo quanto previsto al precedente comma 12 e corrisposte con le competenze del mese di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccaniciagosto.

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Samples: www.cislscuolaemiliaromagna.it

Lavoro straordinario. Il Si considera lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il lavoro prestato in eccedenza al normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 di lavoro giornaliero per periodi superiori a seconda che vengano adottati 15 minuti salvo casi motivati da esigenze di servizio non programmate e/o meno riposi di con- guaglioprevedibili. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo non può essere utilizzato per la normale programmazione del lavoro, ma per fronteggiare situazioni impreviste e/o eccezionali. In caso di duecentosessanta ore annualiassenza di un collaboratore scolastico (per congedo straordinario o ferie) viene data la possibilità di effettuare un’ora e mezza di lavoro straordinaria al fine di completare la pulizia di tutti i reparti. Ai sensi dell’articolo 4Può essere richiesta, comma 4inoltre, del x.xx. n. 66/2003una variazione dei turni di servizio al fine di garantire l’apertura e la chiusura dell’edificio scolastico, la durata media dell’orario sorveglianza degli alunni e la pulizia di lavoro viene calcolata con riferimento ad tutti i reparti. Il Direttore S.G.A., tenute presenti le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico, autorizza preventivamente, per scritto, l’effettuazione dello straordinario per tutto il personale ATA, mentre per il Direttore S.G.A. l’autorizzazione è sottoscritta dal Dirigente Scolastico. L’autorizzazione preventiva può essere rilasciata per un determinato periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede tempo e/o per un numero di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzativeore definito. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare Il lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma svolto, può essere recuperato, su richiesta del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia dipendente; in tal caso il recupero mediante riposo compensativo, autorizzato dal datore Direttore S.G.A. va effettuato entro il 31 agosto dell’anno di lavo- ro o riferimento ● prioritariamente nei giorni di chiusura prefestiva ● durante i periodi di sospensione delle attività didattiche ● in altri giorni da chi ne fa le veci. Le concordare con il D.S.G.A.. Inoltre per evitare l’accumulo di ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore tale da risultare troppo elevato rispetto alla possibilità di recupero si procederà, dopo aver valutato ogni singolo caso ● allo slittamento dell’orario in occasione delle riunioni che si protraggono oltre l’orario di lavoro e saranno a cura ● al recupero permettendo al dipendente di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclamieffettuare l’entrata giornaliera posticipata o l’uscita giornaliera anticipata previa autorizzazione del D.S.G.A. quando le condizioni del servizio lo permettono. La liquidazione del Il lavoro straordinario sarà effettuata svolto, non recuperato, per motivate esigenze di norma servizio evidenziate dal Dirigente Scolastico viene retribuito utilizzando il Fondo d’Istituto per un monte ore stabilito in base alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanicidisponibilità finanziaria.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Di Lavoro

Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 settimanale stabilito dal presente contratto sono considerate lavoro straordinario, ad eccezione dei casi in cui vengano utilizzati orari come media su periodi plurisettimanali e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annualila flessibilità della prestazione, con compensazione su cicli plurisettimanali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, dell'art. 4 del x.xxD. Lgs. 8.4.2003 n. 66/200366, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con non può in ogni caso su- perare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle specifiche esigenze delle PMI, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolatacon riferimento ad un periodo di non superiore a 6 mesi. È facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 15 ore settimanali e 250 annue (260 per le attività di manutenzione, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livelloinstallazione e montaggio; 280 per la riparazione aeronautica navale e l'impiantistica). Le Parti concordano che la totalità delle ore lavorative straordinarie possa confluire, a fronte di esigenze produttiveprevio accordo con il lavoratore e sentita – ove presente – la R.S.U aziendale, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. nella Banca delle Ore. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore da- tore di lavo- ro o da chi ne fa le vecilavoro. Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Le ore maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioneverranno calcolate sulla quota oraria della normale retribuzione stabilita dal presente CCNL, tenuto con- to, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo trimestre solare o del periodo di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno presta-to, qualora questo sia inferiore a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto 90 giorni. Le maggiorazioni previste per lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto notturno e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione del lavoro festivo sono le seguenti: Non a turni A turni Lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato diurno 15% 15% Lavoro straordinario notturno 45% 40% Lavoro notturno 25% 20% Lavoro festivo 45% 45% Lavoro straordinario festivo 50% 50% Lavoro straordinario festivo con riposo compensativo 30 % 25% Lavoro straordinario o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata festivo con mezzi meccanici.riposo compensativo 10% 10% Lavoro notturno festivo 55% 50% Lavoro straordinario notturno festivo 60% 55% Lavoro notturno festivo con riposo compensativo 30% 25%

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Samples: Contratto a Tempo Parziale

Lavoro straordinario. Il La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario ha carattere è di eccezionalità competenza dei singoli dirigenti / responsabili che potranno autorizzarle esclusivamente per fronteggiare situazioni eccezionali e tenendo presente che tale istituto non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Per prestazioni di lavoro straordinario si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale intendono tutte le prestazioni rese al di fuori dell’ordinario orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati settimanale o meno riposi dell’orario di con- guaglioservizio plurisettimanale programmato. Il Alle prestazioni di lavoro straordinario è consentito nel limite massimo tenuto tutto il personale secondo opportuni ed equi criteri di duecentosessanta ore annualirotazione. Ai sensi dell’articolo 4singoli lavoratori la richiesta ad effettuare lavoro straordinario/supplementare dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima e motivata con ordine di servizio scritto. All’obbligo della prestazione corrisponde la relativa liquidazione, comma secondo quanto determinato dai CC.CC.N.L., o il recupero mediante riposi compensativi. E’ considerato lavoro straordinario: - normale: se effettuato tra le ore 6.00 e le ore 22.00; - notturno: se effettuato tra le ore 22.00 e le ore 6.00; - festivo: se effettuato nei giorni festivi tra le ore 6.00 e le ore 22.00; - notturno/festivo: se effettuato nei giorni festivi sino alle ore 6.00 e dopo le ore 22.00. Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo, sono cumulate con le indennità per servizio di turno prestato durante le ore notturne o nei giorni festivi. A cadenza semestrale (marzo/settembre) le parti si incontrano per la verifica dell’andamento delle prestazioni di lavoro straordinario. In tale sede si dovrà tenere conto della necessità di ridurre il ricorso a tele istituto mediante l’attivazione di modelli organizzativi originati dalla mobilità, dalla turnazione, da una migliore definizione dell’organizzazione del lavoro e degli orari, nonché dalla necessità di superamento dei limiti individuali mediante l’utilizzo di ore non usufruite da altro personale. In tale ipotesi i limiti complessivi ed individuali sono quelli determinati all’art. 34, commi 3 e 4, del x.xxCCNL 7 aprile 1999. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma L’utilizzo degli eventuali risparmi del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa le veci. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto fondo destinato alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata oggetto di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta specifica trattativa tra le parti, nell’ambito delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccaniciprevisioni contrattuali.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Lavoro straordinario. Il A far data dall’1/1/2012, le prestazioni di lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per talevengono effettuate su richiesta del responsabile diretto, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglioprovvede all’autorizzazione. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta può essere effettuato dal personale amministrativo a tempo pieno ovvero a part time verticale o misto, assunto a tempo indeterminato o determinato, che non ha responsabilità gerarchiche e adotta il regime delle 4 timbrature. Il lavoro straordinario viene effettuato dopo aver completato le ore annualicontrattualmente previste per quella giornata e dopo il xxxxxxx xxxxx fascia rigida d’orario. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario Le prestazioni di lavoro viene calcolata con riferimento ad straordinario vengono riconosciute solo se di durata superiore a 15 minuti e sono conteggiate a multipli di 15 minuti. In presenza di un periodo di 6 mesisaldo negativo del monte ore flessibile, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa le veci. Le il conteggio delle ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate viene effettuato solo dopo aver compensato la flessibilità negativa. Il lavoro straordinario viene integralmente retribuito, fatto salvo quanto previsto dalla Banca Ore. Le maggiorazioni dello straordinario per le diverse fattispecie (normale, festivo, notturno, notturno festivo) sono regolate secondo le percentuali indicate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclamiCCNL. La liquidazione Banca Ore viene recuperata fruendo di permessi equivalenti alle prestazioni effettuate a frazioni minime di 15 minuti. I recuperi possono essere effettuati utilizzando anche mezze giornate o giornate intere, d’intesa con il responsabile diretto, al di fuori dalla programmazione ordinaria delle ferie. Quando il xxxxxxxx xxxxx Banca Ore avviene utilizzando una mezza giornata o una giornata intera, quindi senza effettuare l’intervallo pranzo, il dipendente non ha diritto all’erogazione del lavoro straordinario sarà effettuata xxxxx pasto. Il xxxxxxxx xxxxx Banca Ore deve essere effettuato di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre xxxxx entro il mese di dicembre dell’anno successivo, fatti xxxxx i casi di oggettiva difficoltà per i quali d’intesa con il responsabile diretto potrà essere riportato ulteriormente all’anno seguente. Il registro Fino al 31/12/2011 restano in vigore le condizioni in essere alla data di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta stipulazione del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanicipresente CIA.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Lavoro straordinario. Il Si richiama la Legge 17.02.1961 n° 7. L'eventuale lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guagliodecorre dall'orario contrattuale giornaliero. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta Dal 01.01.1998 le ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata straordinario, effettuate dopo la 39ma ora settimanale saranno retribuite con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzativela maggiorazione del 30%. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, Resta inteso che dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa 01.01.2001 le veci. Le eventuali ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore prestate fino alla fino alla 39ma ora saranno retribuite con la maggiorazione del 25%. Per il lavoro straordinario prestato nella giornata di sabato, la maggiorazione è elevata al 35%. Per i lavoratori turnisti su sei giorni l'eventuale straordinario prestato oltre la 39ma ora sarà retribuito con la maggiorazione del 30%. Per i lavoratori turnisti su 5 giorni la maggiorazione dovuta nel caso di lavoro straordinario prestato nella giornata di riposo compensativo, sarà corrispondente a quella prevista per il sabato. Xxxxx restando il principio che la prestazione di lavoro straordinario è facoltativa, essa avverrà, previo accordo con la S.S.A. e, se tecnicamente possibile, equamente distribuita fra i dipendenti. Da detta regolamentazione sono escluse le operazioni di manutenzione ed inventario. In caso di comprovate esigenze aziendali potranno essere stipulati accordi fra la Direzione aziendale e saranno a cura la S.S.A. di esso cronologicamente annotate in apposito registroricorso al lavoro straordinario per periodi trimestrali con esclusione delle lavorazioni inerenti i servizi generali, la cui tenuta magazzino carico e scarico e servizi connessi, per i quali l'accordo avrà una durata semestrale. Il tetto annuo per lo straordinario è obbligatoria di ore 145 individuali, eventuali superamenti del tetto possono essere concordati solo attraverso le Organizzazioni Sindacali e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclamil'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese. La liquidazione del lavoro Direzione aziendale fornirà periodicamente alla S.S.A. l'elenco dei dipendenti che hanno effettuato lo straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro con l'indicazione delle relative ore, le stesse Direzioni invieranno l'elenco di cui sopra dovrà essere conservato alla C.S.U. ed all'A.N.I.S. ogni 6 mesi oppure ogni qualvolta si stia per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se superare il lavoratore abbia effettuato o meno tetto massimo consentito. Entro tali norme l'azienda è autorizzata ad usufruire dello straordinario, tenendo presente che esso è facoltativo. Qualora sia stato concordato il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta superamento del registro tetto di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione sopra, il 50% delle ore di lavoro svolto è effettuata straordinario effettuato oltre il limite delle 145 ore dovrà essere recuperato con mezzi meccaniciriposi compensativi e non inferiori generalmente alla giornata. Il pagamento delle ore di straordinario con riposo compensativo avverrà con la maggiorazione del 25%. Si concorda sulla opportunità di prevedere la forfettizzazione dello straordinario che dovrà risultare da accordo scritto controfirmato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro.

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Samples: www.anis.sm

Lavoro straordinario. Le ore prestate in eccedenza all'orario di lavoro fissato come da art. 13 sono considerate lavoro straordinario. Il ricorso al lavoro straordinario ha deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, di eccezionalità durata temporanea e tali da non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi ammettere correlativi dimensionamenti di con- guaglioorganico. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore deve essere preventivamente autorizzato e non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa superare le veci90 ore annue per dipendente. Le ore di straordinarie effettuate potranno essere recuperate mediante riposo compensativo, fatte salve le esigenze aziendali. Le Aziende e/o le Agenzie comunicheranno, con periodicità trimestrale su richiesta delle Organizzazioni sindacali aziendali un elenco degli uffici e dei dipendenti che hanno effettuato lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclamiretribuito. La liquidazione del Il lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine annotato su apposito registro o verificato attraverso timbrature del periodo di paga in cui cartellino. Le prestazioni per lavoro straordinario saranno compensate con la retribuzione oraria che si determina dividendo un dodicesimo (1/12) della retribuzione annua per il divisore fisso di:164,8 La retribuzione oraria determinata come sopra sarà maggiorata delle seguenti percentuali: - 25% per lavoro è stato prestato straordinario diurno feriale; - 50% per lavoro straordinario domenicale, festivo, semifestivo e comunque non oltre il mese successivonotturno (effettuato fra le ore 21 e le ore 6). Il registro lavoro straordinario compiuto di domenica o in altra giornata festiva, dà diritto a chi lo compie oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento sopra, ad usufruire di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccaniciun riposo compensativo in altra giornata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro straordinario. Il Per l’anno 2004 le risorse destinate alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario ha carattere ammontano a € .96.000,00 di eccezionalità cui 5.000,00 destinate allo straordinario per reperibilità. A decorrere dal 1/1/2004 le risorse di cui al comma 1 del presente articolo vengono ridotte nella misura del 11,50 % e non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003rideterminate in complessivi € 85.000,00, la durata media dell’orario quota relativa alla riduzione è portata in aumento alla risorse stabili del fondo di lavoro cui all’art. 4 del presente CCDI. L’importo di cui al comma 2 del presente articolo viene calcolata con riferimento ripartito in € 5.000,00 destinato allo straordinario per reperibilità ed € 80.000.00 tra i singoli Settori/Servizi in proporzione al numero dei dipendenti ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi essi assegnati come stabilito in sede di nego- ziazione di secondo livellodelegazione trattante. Ogni settore interessato, a fronte di esigenze produttiveprioritariamente, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o dovrà prevedere nell’importo assegnato la quota da chi ne fa le veci. Le ore destinare per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate effettuate dal datore personale adibito al servizio di pronta reperibilità. L’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio ove il dipendente presta attività lavorativa. Tale autorizzazione dovrà contenere le seguenti indicazioni : - specificazione dei motivi che richiedono l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario; - elenco nominativo del personale autorizzato; - periodo e saranno a cura durata delle prestazioni; - indicazione della disponibilità di esso cronologicamente annotate fondi per il pagamento delle prestazioni. Nei casi in apposito registrocui, per l’improvviso ed inaspettato verificarsi di situazioni, avvenimenti e fatti in periodi della giornata durante i quali i servizi e/o gli uffici non sono operanti, vi è l’oggettiva impossibilità della preventiva autorizzazione sopra citata, la cui tenuta prestazione lavorativa può essere autorizzata anche verbalmente dal Responsabile del Servizio ove il dipendente presta attività lavorativa, salvo sua regolarizzazione successiva. Fermo restando il limite delle risorse assegnate a ciascun Servizio il limite individuale fissato è obbligatoria di 180 ore pro capite. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere retribuite con cadenza mensile, sulla base dei provvedimenti autorizzativi sopra indicati, mediante apposita certificazione dei Responsabili dei Servizi. Le certificazioni attestanti attività per prestazioni di lavoro straordinario che non presentano copertura finanziaria nelle risorse del budget assegnate, ricadono nella responsabilità amministrativa e nel quale cia- scun dipendentecontabile dei Responsabili dei Servizi. L’Amministrazione si impegna a fornire alle OO. SS., che abbia compiuto lavoro straordinarioalla fine di ogni quadrimestre, è tenuto ad apporre il proprio visto entro e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione non oltre la fine del mese successivo, la situazione relativa all’utilizzo del lavoro straordinario sarà effettuata suddiviso per Servizi. Sulla base dei dati forniti ciascuna delle parti, al fine di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra valutare le aziende presso le quali la registrazione delle ore condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanicistraordinario e per individuare le soluzioni che possono consentire una progressiva e stabile riduzione, anche mediante interventi di razionalizzazione dei servizi, potrà richiedere l’esame congiunto dell’utilizzo di tale istituto contrattuale.

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Samples: Regolamento Di Attuazione Del Sistema Di Valutazione Permanente Del Personale

Lavoro straordinario. Il (Artt. 257 - 260) Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti legali (10 ore giornaliere di lavoro complessivo e 48 ore settimanali) è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento per il Lavoratore. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300 ore annue di lavoro straordinario ha carattere e il rispetto dei limiti contrattuali e legali sull’orario di eccezionalità lavoro giornaliero e non può essere richiesto settimanale, l’Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità urgenti o occasionali, o richiesti dalla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge o dal presente CCNL. La retribuzione dello straordinario, eccetto che in presenza di apposita voce di forfetizzazione facente parte della R.M.N., sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R. Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario Lavoro “a recupero”: E’ il lavoro richiesto, autorizzato e svolto, oltre l’orario giornaliero contrattualmente predeterminato per recupero di ritardi o arresti dovuti a cause di forza maggiore, ma entro i limiti mensili di lavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale. Lavoro straordinario con riposo compensativo In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, esso sarà Descrizione dello straordinario Maggiorazione oraria A Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali 14% 17% B Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali 17% 20% C In regime diurno in giorno di riposo - 25% D In regime diurno in giorno festivo - 28% E In regime notturno in giorno feriale 25% 28% F In regime notturno in giorno di riposo - 30% G In regime notturno in giorno festivo - 35% Segue Lavoro Straordinario (Artt. 257 - 260) normalmente retribuito mensilmente solo con le maggiorazioni della X.X.X. previste nella successiva Tabella, accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi pari alle ore di “straordinario con riposo compensativo” effettuato nel mese di competenza. Lo straordinario effettuato senza giustifica- to motivo; si intende per talel’effettivo godimento del previsto riposo compensativo, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il saldo di 160 ore, concorrerà ai limiti contrattuali e legali del normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 lavoro straordinario. Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario con riposo compensativo Descrizione dello straordinario con accredito di corrispondente riposo compensativo Maggiorazione oraria A Entro le 10 ore giornaliere e 76 le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario di lavoro normale 3% 6% B Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale 6% 9% C In regime diurno in giorno di riposo - 14% D In regime diurno in giorno festivo - 17% E In regime notturno in giorno feriale 14% 17% F In regime notturno in giorno di riposo - 19% G In regime notturno in giorno festivo - 24% H In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti il saldo di 160 ore (per una sola volta nell’arco di ciascun anno di calendario) Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15% Banca delle Ore (Art. 261) Il saldo massimo (positivo o negativo) della Banca delle Ore potrà essere di 160 ore, sia a seconda favore del Lavoratore che vengano adottati o meno riposi del Datore. I regimi d’intensificazione e rarefazione previsti per la Banca delle Ore sono “continui” e, pertanto, il loro saldo al 31 dicembre di con- guagliociascun anno dovrà essere riportato al 1° gennaio dell’anno successivo. Il lavoro straordinario è consentito Lavoratore, per gli stessi motivi che giustificano la richiesta di anticipazione del T.F.R., potrà richiedere, per una sola volta nel limite massimo corso del rapporto di duecentosessanta ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003lavoro, la durata media liquidazione del suo saldo positivo della Banca delle Ore. Salvo diversi Accordi Aziendali, le rarefazioni a compensazione dei saldi attivi della Banca delle Ore, per il 50% saranno concordate collettivamente tra Datore di lavoro e R.S.A./R.S.T., in funzione delle inderogabili esigenze di servizio, fermo restando il rispetto del preavviso ai Lavoratori di almeno 2 settimane. Per il restante 50%, saranno utilizzate dal Lavoratore quali riposi individuali, con la stessa disciplina prevista per i riposi compensativi dello straordinario. Agli effetti normativi le ore d’intensificazione si considerano in ogni caso ore di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale dell’orario, per le quali spettano le seguenti maggiorazioni, in funzione dell’onerosità Segue Banca delle Ore (Art. 261) della loro collocazione temporale. Sintesi delle maggiorazioni per le intensificazioni dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesiDescrizione dell'intensificazione Maggiorazione oraria A Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livelloper i Tempi Parziale, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa le veci. Le ore il 25% dell'orario di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore normale 3% 6% B Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario di lavoro e saranno a cura normale 6% 9% C In regime diurno in giorno di esso cronologicamente annotate riposo - 14% D In regime diurno in apposito registrogiorno festivo - 17% E In regime notturno in giorno feriale 14% 17% F Segue … In regime notturno in giorno di riposo - 19% G In regime notturno in giorno festivo - 24% H Accredito del saldo positivo della Banca delle Ore (in caso di cessazione o richiesta di liquidazione per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, per gli stessi motivi che giustificano la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinariorichiesta di anticipazione del T.F.R.) Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15% Cessione dei Riposi (Art. 262) Al fine di permettere l’effettivo esercizio della solidarietà prevista dall’art. 24 D.Lgs. 151/2015, è tenuto ad apporre il proprio visto contrattualmente prevista la possibilità di cessione, alle stesse condizioni previste dalla Legge, anche dei riposi compensativi individuali dello straordinario e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione la quota individuale del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta Saldo positivo della Banca delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione Ore (50% delle ore accreditate), fermo restando che tale cessione non modificherà la qualificazione di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccaniciriposo compensativo.

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Samples: Cessione Dei Riposi

Lavoro straordinario. Il Ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 61/2000 e successive modifiche nel rapporto di lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per talea tempo parziale verticale o misto, ai soli fini contrattualianche a tempo determinato, quello eccedente il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tale prestazione si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordi- nario nei rapporti a tempo pieno (d.lgs. 8 aprile 2003 n.66). Possono essere introdotto nel limite massimo contratto di duecentosessanta ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003, lavoro a tempo parziale clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione o di modificare in aumento la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata dell’attività lavorativa: • xxxxxxxx xxxxxxxxxx, quelle con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa le veci. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal quali il datore di lavoro e saranno il lavoratore concordano la possibilità per il datore di lavoro di modificare la collocazione nel tempo della prestazione lavorativa • clausole elastiche, quelle con le quali il datore di lavoro ha la possibilità di modificare in aumento la durata dell’attività lavorativa. Nel contratto di lavoro a cura tempo parziale di esso cronologicamente annotate tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in apposito registroaumento della durata della prestazione lavorativa. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordi- narie. A tali prestazioni si applica, ai sensi dell’art. 3 comma 5 D.Lgs 61/2000, la cui tenuta disciplina legale e contrattuale (vedi art. 25 del presente CCNL) vigente ed eventuali successive modifiche. L’apposizione di clausole flessibili ed elastiche è obbligatoria ammessa anche per contratti a tempo determinato. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un preavviso di almeno due giorni nonché il diritto a specifiche compensazioni sec- ondo quanto definito nel contratto individuale o collettivo. Nell’accordo individuale, datore di lavoro e nel quale cia- scun dipendenteprestatore di lavoro dovranno concordare: condizioni e modalità di adozi- one, che abbia compiuto lavoro straordinariopreavviso e specifiche compensazioni e, è tenuto ad apporre il proprio visto per le sole clausole elastiche, limiti di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. E’ facoltà del lavoratore richiedere l’eliminazione, ovvero la modifica delle clausole flessibili e ad annotare gli eventuali reclamidelle clausole elastiche per sopravvenute esigenze e/o impedimenti. La liquidazione richiesta del lavoro straordinario lavoratore di eliminazione, sospensione, ovvero modifica delle clausole elastiche e/o flessibili sarà effettuata co- munque accolta nei seguenti casi: • convivenza con figli di norma alla fine età non superiore agli anni tredici; • lavoratori studenti (intendendosi per tali, ai sensi del periodo richiamato articolo 10, comma 1, della legge n.300/1970, gli “iscritti e frequentanti corsi regolari di paga studio in cui scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali”); • persone con presenza di patologie oncologiche, per i quali sussista una ridotta capacità lavorativa; • lavoratori con coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche; • i conviventi con familiari portatori di handicap (art.12-bis del d.lgs. n.61/2000); La comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 5 giorni nel caso di patologie oncologiche o di lavoratori con figli conviventi portatori di handicap; negli altri casi il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivopreavviso deve essere almeno pari a 20 giorni. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore L’orario di lavoro svolto settimanale del personale docente (area seconda: quarto, quinto e sesto livello) è effettuata con mezzi meccanici.regolato dal sistema

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Samples: Contratto Collettivo Asils Aisli Ugl

Lavoro straordinario. Il (Artt. 255 - 258) Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti legali (10 ore giornaliere di lavoro complessivo e 48 ore settimanali) è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento per il Lavoratore. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300 ore annue di lavoro straordinario ha carattere e il rispetto dei limiti contrattuali e legali sull’orario di eccezionalità lavoro giornaliero e non può essere richiesto settimanale, l’Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità urgenti o occasionali, o richiesti dalla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge o dal presente CCNL. La retribuzione dello straordinario, eccetto che in presenza di apposita voce di forfetizzazione facente parte della R.M.N., sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R. Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario Lavoro “a recupero”: E’ il lavoro richiesto, autorizzato e svolto, oltre l’orario giornaliero contrattualmente predeterminato per recupero di ritardi o arresti dovuti a cause di forza maggiore, ma entro i limiti mensili di lavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale. Descrizione dello straordinario Maggiorazione oraria A Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali 15% 18% B Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali 20% 23% C In regime diurno in giorno di riposo - 25% D In regime diurno in giorno festivo - 28% E In regime notturno in giorno feriale 27% 30% F In regime notturno in giorno di riposo - 35% G In regime notturno in giorno festivo - 35% Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (Artt. 255 - 258) Lavoro straordinario con riposo compensativo In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, esso sarà normalmente retribuito mensilmente solo con le maggiorazioni della X.X.X. previste nella successiva Tabella, accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi pari alle ore di “straordinario con riposo compensativo” effettuato nel mese di competenza. Lo straordinario effettuato senza giustifica- to motivo; si intende per talel’effettivo godimento del previsto riposo compensativo, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il saldo di 160 ore, concorrerà ai limiti contrattuali e legali del normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 lavoro straordinario. Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario con riposo compensativo Descrizione dello straordinario con accredito di corrispondente riposo compensativo Maggiorazione oraria A Entro le 10 ore giornaliere e 76 le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario di lavoro normale 4% 7% B Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale 7% 10% C In regime diurno in giorno di riposo - 14% D In regime diurno in giorno festivo - 17% E In regime notturno in giorno feriale 14% 17% F In regime notturno in giorno di riposo - 19% G In regime notturno in giorno festivo - 24% H In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti il saldo di 160 ore (per una sola volta nell’arco di ciascun anno di calendario) Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15% Banca delle Ore (Art. 259) Il saldo massimo (positivo o negativo) della Banca delle Ore potrà essere di 160 ore, sia a seconda favore del Lavoratore che vengano adottati o meno riposi del Datore. I regimi d’intensificazione e rarefazione previsti per la Banca delle Ore sono “continui” e, pertanto, il loro saldo al 31 dicembre di con- guagliociascun anno dovrà essere riportato al 1° gennaio dell’anno successivo. Il lavoro straordinario è consentito Lavoratore, per gli stessi motivi che giustificano la richiesta di anticipazione del T.F.R., potrà richiedere, per una sola volta nel limite massimo corso del rapporto di duecentosessanta ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003lavoro, la durata media liquidazione del suo saldo positivo della Banca delle Ore, sempre maggiorato del 15%. Salvo diversi Accordi Aziendali, le rarefazioni a compensazione dei saldi attivi della Banca delle Ore, per il 50% saranno concordate collettivamente tra Datore di lavoro e R.S.A./R.S.T., in funzione delle inderogabili esigenze di servizio, fermo restando il rispetto del preavviso ai Lavoratori di almeno 2 settimane. Per il restante 50%, saranno utilizzate dal Lavoratore quali riposi individuali, con la stessa disciplina prevista per i riposi compensativi dello Segue Banca delle Ore (Art. 259) straordinario. Agli effetti normativi le ore d’intensificazione si considerano in ogni caso ore di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale dell’orario, per le quali spettano le seguenti maggiorazioni, in funzione dell’onerosità della loro collocazione temporale. Sintesi delle maggiorazioni per le intensificazioni dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesiDescrizione dell'intensificazione Maggiorazione oraria A Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livelloper i Tempi Parziale, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa le veci. Le ore il 25% dell'orario di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore normale 4% 7% B Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario di lavoro e saranno a cura normale 7% 10% C In regime diurno in giorno di esso cronologicamente annotate riposo - 14% D In regime diurno in apposito registrogiorno festivo - 17% E In regime notturno in giorno feriale 14% 17% F Segue … In regime notturno in giorno di riposo - 19% G In regime notturno in giorno festivo - 24% H Accredito del saldo positivo della Banca delle Ore (in caso di cessazione o richiesta di liquidazione per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, per gli stessi motivi che giustificano la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinariorichiesta di anticipazione del T.F.R.) Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15% Cessione dei Riposi (Art. 260) Al fine di permettere l’effettivo esercizio della solidarietà prevista dall’art. 24 D.Lgs. 151/2015, è tenuto ad apporre il proprio visto contrattualmente prevista la possibilità di cessione, alle stesse condizioni previste dalla Legge, anche dei riposi compensativi individuali dello straordinario e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione la quota individuale del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta Saldo positivo della Banca delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione Ore (50% delle ore accreditate), fermo restando che tale cessione non modificherà la qualificazione di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccaniciriposo compensativo.

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Samples: Cessione Dei Riposi

Lavoro straordinario. Il Le prestazioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il nor- male orario di lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annualifissato dal presente contratto. Ai sensi dell’articolo 4delle vigenti disposizioni di legge, comma 4le prestazioni d’opera straor- dinarie possono essere richieste nel limite di duecento ore annue pro-ca- pite. In caso di necessità, del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede aziendale, potrà essere concordato il su- peramento di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolotale limite. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato autoriz- zato dal datore di lavo- ro lavoro o da chi ne fa le veci. Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo per- manente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e dell’art. 9 del relativo regolamento. Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 48 del presente contratto, sa- ranno retribuite con la paga normale conglobata maggiorata del 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40a ora settimanale, con esclusione dei casi regolamentati dalla flessibilità concordata. Salvo quanto disposto dal successivo articolo, le ore straordinarie di la- voro prestate nei giorni festivi, saranno retribuite con la paga oraria nor- male conglobata maggiorata del 30% (trenta per cento). Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali quelle effet- tuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - saranno retribuite con la paga oraria normale conglo- bata maggiorata del 50% (cinquanta per cento). Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario sarà computata sulla paga oraria percepita tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media del- l’ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore ai sei mesi. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa della azienda o di un suo reparto, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi - vale a dire i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi uf- ficio ed i capi reparto - che per il tempo necessario al regolare funziona- mento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell’orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciute le seguenti mag- giorazioni: - 30% per le ore di lavoro prestate la domenica; -130% per le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore prestate nelle festività; -150% per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni re- golari di servizio. Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o set- timanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sor- veglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale di lavoro senza inconvenienti per l’esercizio o pe- ricolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compi- lazione dell’inventario dell’anno. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro e con quelle previste dall’art. 48 per i turnisti. Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura di esso cronologicamente annotate in dell’azienda, su apposito registro, registro la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendenteche dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali provinciali, presso la sede della locale organizzazione degli imprenditori. Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra ido- nea documentazione nelle aziende che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclamiabbiano la contabilità meccaniz- zata autorizzata. La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga dovrà essere effettuate non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinarioprestato. Sono esentate dalla tenuta del registro fatte salve le condizioni di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanicimiglior favore esistenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro