Common use of Lavoro supplementare e lavoro straordinario Clause in Contracts

Lavoro supplementare e lavoro straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore Tessile Abbigliamento Moda è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale di 40 ore, di cui all’art. 34 del presente contratto collettivo. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dalla legge n. 247/2007, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Le clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai commi 6 e 7 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate. CHIARIMENTO A VERBALE - La frazione di unità derivante dall’applicazione della percentuale di cui al quarto comma si arrotonda all’unità superiore se è pari o maggiore di 0,5. DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore. NOTA A VERBALE - Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di: - sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata; - iscrizione e frequenza a corsi di formazione a corsi regolari di studio di cui agli artt. 65 e 66 del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite; - documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare e lavoro straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore Tessile Abbigliamento Moda tessile-abbigliamento è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario dell'orario a tempo pieno settimanale di 40 ore, di cui all’artall'art. 34 del presente contratto collettivo. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza l'incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dalla legge n. 247/2007, Inoltre è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo all'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche) e/o clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). Tali clausole potranno essere attivate dal In tal caso, nell'accordo individuale datore di lavoro con un e prestatore di lavoro dovranno concordare: condizioni e modalità di adozione, preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevederespecifiche compensazioni e, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite limiti di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattualelavorativa. Le Tali clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai dei commi 6 e 7 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate. CHIARIMENTO A VERBALE - La frazione di unità derivante dall’applicazione dall'applicazione della percentuale di cui al quarto comma si arrotonda all’unità all'unità superiore se è pari o maggiore di 0,5. DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda dell'azienda e del lavoratore. NOTA A VERBALE - Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, clausole in coincidenza di: - di sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata; - iscrizione e frequenza a corsi di formazione a corsi regolari di studio di cui agli artt. 65 e 66 , qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite; - documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parzialelavoratore.

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Samples: www.assolombarda.it

Lavoro supplementare e lavoro straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore Tessile Abbigliamento Moda calzaturiero è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-part- time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale di 40 39/40 ore, di cui all’art. 34 31 del presente contratto collettivo. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dalla legge n. 247/2007, Inoltre è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche) e/o clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). Tali clausole potranno essere attivate dal In tal caso, nell’accordo individuale datore di lavoro con un e prestatore di lavoro dovranno concordare: condizioni e modalità di adozione, preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevederespecifiche compensazioni e, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite limiti di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattualelavorativa. Le Tali clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai dei commi 6 e 7 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate. CHIARIMENTO A VERBALE - La frazione di unità derivante dall’applicazione della percentuale di cui al quarto comma si arrotonda all’unità superiore se è pari o maggiore di 0,5. DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore. NOTA A VERBALE - Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, clausole in coincidenza di: - di sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata; - iscrizione e frequenza a corsi di formazione a corsi regolari di studio di cui agli artt. 65 e 66 , qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite; - documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parzialelavoratore.

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Samples: Verbale Di Accordo

Lavoro supplementare e lavoro straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore Tessile Abbigliamento Moda è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario dell'orario a tempo pieno settimanale di 40 ore, di cui all’artall'Art. 34 33 del presente contratto collettivo. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza l'incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. Ai sensi dell'Art.6, comma 3, del D.Lgs. n.81/2015, è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'Art.36 del presente contratto. In attuazione di quanto previsto dall’artdall'Art. 36, comma 74 e segg., del D.Lgs. D. Lgs n. 61/2000, come modificato dalla legge n. 247/200781/2015, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo all'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, parziale clausole elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche)lavorativa. Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario dell'orario contrattuale. Le clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai commi 6 e 7 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate. I lavoratori possono esercitare il diritto di revoca dalle clausole elastiche nei casi previsti dall'Art.8, commi da 3 a 5, del D.Lgs. n.81/2015 e nel caso di lavoratori studenti (Art. 10, comma 1, legge n.300/1970). CHIARIMENTO A VERBALE - La frazione di unità derivante dall’applicazione dall'applicazione della percentuale di cui al quarto comma si arrotonda all’unità all'unità superiore se è pari o maggiore di 0,5. DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda dell'azienda e del lavoratore. NOTA A VERBALE - Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di: - sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata; - iscrizione e frequenza a corsi di formazione e a corsi regolari di studio di cui agli artt. 65 e 66 del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite; - documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale. I lavoratori possono esercitare il diritto di revoca dalle clausole elastiche nei casi previsti dalla legge. NOTA TRANSITORIA - In fase di stesura del testo contrattuale le Parti si impegnano ad esaminare le possibilità di agevolazioni nella concessione del part-time in favore di lavoratori che si trovano in situazioni dì particolare disagio.

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Samples: Cessione Di Quote Della Retribuzione

Lavoro supplementare e lavoro straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico tecnico-organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore Tessile Abbigliamento Moda tessile, abbigliamento, moda è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario dell'orario a tempo pieno settimanale di 40 ore, di cui all’artall'art. 34 del presente contratto collettivo. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza l'incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. In attuazione di quanto previsto dall’artdall'art. 3, comma 7, 7 del D.Lgs. n. 61/2000, 61/2000 come modificato dalla legge n. 247/2007, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo all'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria forfetaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione non da diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano suddetta variazione sia espressamente richieste richiesta dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario dell'orario contrattuale. Le clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai commi 6 e 7 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali cause ivi contemplate. CHIARIMENTO A VERBALE - La frazione di unità derivante dall’applicazione dall'applicazione della percentuale di cui al quarto comma si arrotonda all’unità all'unità superiore se è pari o maggiore di 0,5. DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda dell'azienda e del lavoratore. NOTA A VERBALE - Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, clausole qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di: - sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi motivi di salute del richiedente ovvero di la necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata; - iscrizione e frequenza a corsi di formazione formazione, a corsi regolari di studio di cui agli artt. 65 e 66 del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite; - documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale. Con il contratto di lavoro ripartito, di cui le parti riconoscono il ruolo nella ricerca di flessibilità e opportunità lavorative, due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa restando singolarmente responsabili per l'adempimento dell'intero obbligo contrattuale. Il contratto di lavoro ripartito si stipula per iscritto e deve recare espressamente il nominativo dei lavoratori interessati, nonché il consenso di ciascuno a questa particolare tipologia contrattuale. Nel contratto di lavoro ripartito sono indicati la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori coobligati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro, previa comunicazione al datore di lavoro di norma con almeno una settimana di preavviso. Le sostituzioni o variazioni che non comportano modifiche durature all'orario concordato devono essere comunicate al datore di lavoro con un giorno di preavviso. In ogni caso di assenza di uno dei lavoratori coobligati, fatta eccezione per le ferie collettive, l'obbligo della prestazione si trasferisce sull'altro lavoratore coobligato, che è pertanto tenuto a sostituire l'assente. L'avvicendamento tra i lavoratori coobligati dovrà avvenire senza interruzioni dell'attività condivisa. Solo in caso di oggettivo impedimento connesso a malattia o infortunio non sul lavoro per i quali uno dei lavoratori coobligati non sia in grado di avvisare tempestivamente l'altro lavoratore coobligato, la sostituzione è consentita entro il giorno successivo a quello in cui si è manifestata l'assenza. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, le assenze dovute al godimento di ferie, permessi (ivi compresi quelli di cui all'art. 38 "Banca delle ore"), permessi per riduzione di orario, ex festività e aspettative dovranno essere comunicate anche all'azienda con almeno due giorni di preavviso. L'assenza per malattia o infortunio non sul lavoro deve altresì essere comunicata all'azienda con le stesse modalità previste per la generalità dei lavoratori dall'art. 62 del presente contratto. La retribuzione mensile verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato, con eventuale conguaglio annuale per gli scostamenti riferiti agli istituti indiretti e differiti. La retribuzione delle ore di assenza per il godimento dei vari istituti contrattuali e di legge viene calcolata sulla base della prestazione lavorativa concordata nel contratto di lavoro ripartito. Viene considerato lavoro straordinario la prestazione lavorativa protrattasi oltre l'orario complessivo settimanale di 40 ore per il quale sono coobligati i lavoratori. E' applicabile anche al lavoro ripartito la disciplina della flessibilità di orario di cui agli artt. 35 e 36 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario e per flessibilità spettano al lavoratore che ha prolungato la propria prestazione oltre la durata dell'orario complessivo settimanale. In caso di applicazione di sanzioni disciplinari concretantesi nella sospensione di uno dei lavoratori coobligati, l'altro è tenuto a sostituire il lavoratore sospeso durante tutto il tempo di applicazione della sanzione. In caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro di uno dei lavoratori coobligati, l'altro è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell'orario per il quale i lavoratori erano coobligati. In tal caso le parti possono concordare la trasformazione del rapporto condiviso in rapporto di lavoro a tempo pieno. Il lavoratore residuo e il datore di lavoro possono altresì accordarsi per cooptare un altro lavoratore coobligato, che sarà scelto di comune accordo. Il nuovo contratto, che non comporterà la risoluzione del rapporto col lavoratore residuo, dovrà rivestire i medesimi requisiti di cui al 3º comma del presente articolo. In caso di assenza di lunga durata di uno dei lavoratori coobligati, ad esempio per malattia, maternità o infortunio, fermo restando che il lavoratore residuo è tenuto a effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell'intero orario complessivamente pattuito, azienda e lavoratore potranno valutare la situazione venutasi a creare e potranno concordare il subentro temporaneo di un nuovo lavoratore nel contratto di lavoro ripartito. In deroga a quanto specificamente previsto dal presente contratto, la maturazione dei ratei mensili di tredicesima mensilità, di ferie, di permessi per ex festività e per riduzione di orario avverrà in misura direttamente proporzionale al lavoro svolto da ogni lavoratore coobligato in ciascun mese. Le parti si danno atto che, qualora dovessero intervenire specifiche disposizioni inerenti il trattamento economico di malattia, si incontreranno per opportuni adattamenti della norma contrattuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare e lavoro straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore Tessile Abbigliamento Moda calzaturiero è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale di 40 39/40 ore, di cui all’art. 34 31 del presente contratto collettivo. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dalla legge n. 247/2007, Inoltre è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche) e/o clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). Tali clausole potranno essere attivate dal In tal caso, nell’accordo individuale datore di lavoro con un e prestatore di lavoro dovranno concordare: condizioni e modalità di adozione, preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevederespecifiche compensazioni e, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite limiti di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattualelavorativa. Le Tali clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai dei commi 6 e 7 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate. CHIARIMENTO A VERBALE - La frazione di unità derivante dall’applicazione della percentuale di cui al quarto comma si arrotonda all’unità superiore se è pari o maggiore di 0,5. DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore. NOTA A VERBALE - Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, clausole in coincidenza di: - di sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata; - iscrizione e frequenza a corsi di formazione a corsi regolari di studio di cui agli artt. 65 e 66 , qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite; - documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parzialelavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Lavoro supplementare e lavoro straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore Tessile Abbigliamento Moda è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale di 40 ore, di cui all’art. 34 31 del presente contratto collettivo. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dalla legge Legge n. 247/2007247/2007 e successive modificazioni, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, o per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Le clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai commi 6 6, 7 e 7 8 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate. CHIARIMENTO A VERBALE - La frazione di unità derivante dall’applicazione della percentuale di cui al quarto comma si arrotonda all’unità superiore se è pari o maggiore di 0,5. DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore. NOTA A VERBALE - Nel caso di clausola flessibile clausole flessibili o elasticaelastiche, azienda e il lavoratore potranno concordare otterrà, previa richiesta scritta presentata con un preavviso di una settimana, la sospensione temporanea della possibilità o la modifica concordata di attivare tali clausoleesse, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di: - sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata; - iscrizione e frequenza a corsi di formazione formazione, a corsi regolari di studio di cui agli artt. 65 58 e 66 59 del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite; - documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale. La frazione di unità derivante dall’applicazione delle percentuali di cui alla lettera A) del presente articolo, si arrotonda all’unità superiore. Le Parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare e lavoro straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, organizzative e produttive e sostitutive che caratterizzano il settore Tessile Abbigliamento Moda giocattolo è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale di 40 ore, di cui all’art. 34 31 del presente contratto collettivo. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa ammessa, con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. In attuazione di quanto previsto dall’art. 3dall’art.3, comma 7, del D.Lgs. n. 61/2000n.61/2000, come modificato dalla legge n. 247/2007n.247/2007, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Le clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai commi 6 e 7 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate. CHIARIMENTO A VERBALE - La frazione di unità derivante dall’applicazione della percentuale di cui al quarto comma si arrotonda all’unità superiore se è pari o maggiore di 0,5. DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore. NOTA A VERBALE - Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di: - sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata; - iscrizione e frequenza a corsi di formazione a corsi regolari di studio di cui agli artt. 65 63 e 66 64 del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite; - documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale. L’azienda valuterà positivamente l’eventuale richiesta del lavoratore circa la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole in coincidenza di sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di 1° grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole all’esigenza del lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare e lavoro straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico tecnico-organizzative, produttive e sostitutive sosti- tutive che caratterizzano il settore Tessile Abbigliamento Moda calzaturiero è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinatodetermina- to, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale di 40 39/40 ore, di cui all’art. 34 29 del presente contratto collettivo. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessatointe- ressato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. In attuazione di quanto previsto dall’art. 36, comma 74° comma, del D.LgsD. Lgs. n. 61/2000, come modificato dalla legge n. 247/200781/2015, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione trasformazio- ne del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole elastiche, ossia che consentano con- sentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche)lavorativa. Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione mag- giorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elasticheche prevedano la variazione in aumento della prestazione lavorati- va, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Le clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai commi 6 e 7 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate. CHIARIMENTO A VERBALE - La frazione di unità derivante dall’applicazione della percentuale di cui al quarto comma si arrotonda all’unità superiore se è pari o maggiore di 0,5. DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore. NOTA A VERBALE - Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di: - sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata; - iscrizione e frequenza a corsi di formazione a corsi regolari di studio di cui agli artt. 65 63 e 66 64 del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite; - documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare e lavoro straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore Tessile Abbigliamento Moda tessile-abbigliamento è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale di 40 ore, di cui all’art. 34 del presente contratto collettivo. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dalla legge n. 247/2007, Inoltre è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche) e/o clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). Tali clausole potranno essere attivate dal In tal caso, nell’accordo individuale datore di lavoro con un e prestatore di lavoro dovranno concordare: condizioni e modalità di adozione, preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevederespecifiche compensazioni e, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite limiti di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattualelavorativa. Le Tali clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai dei commi 6 e 7 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate. CHIARIMENTO A VERBALE - La frazione di unità derivante dall’applicazione della percentuale di cui al quarto comma si arrotonda all’unità superiore se è pari o maggiore di 0,5. DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore. NOTA A VERBALE - Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di: - sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata; - iscrizione e frequenza a corsi di formazione a corsi regolari di studio di cui agli artt. 65 e 66 del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite; - documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.

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Samples: Cessione Di Quote Della Retribuzione

Lavoro supplementare e lavoro straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore Tessile Abbigliamento Moda è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale di 40 ore, di cui all’art. 34 31 del presente contratto collettivo. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dalla legge Legge n. 247/2007247/2007 e successive modificazioni, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, o per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Le clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai commi 6 6, 7 e 7 8 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate. CHIARIMENTO A VERBALE - La frazione di unità derivante dall’applicazione della percentuale di cui al quarto comma si arrotonda all’unità superiore se è pari o maggiore di 0,5. DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore. NOTA A VERBALE - Nel caso di clausola flessibile clausole flessibili o elasticaelastiche, azienda e il lavoratore potranno concordare otterrà, previa richiesta scritta presentata con un preavviso di una settimana, la sospensione temporanea della possibilità o la modifica concordata di attivare tali clausoleesse, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di: - sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata; - iscrizione e frequenza a corsi di formazione formazione, a corsi regolari di studio di cui agli artt. 65 58 e 66 59 del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite; - documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale. La frazione di unità derivante dall’applicazione delle percentuali di cui alla lettera A) del presente articolo, si arrotonda all’unità superiore. Le Parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare e lavoro straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico tecnico-organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore Tessile Abbigliamento Moda calzaturiero è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario dell'orario a tempo pieno settimanale di 40 39/40 ore, di cui all’artall'art. 34 31 del presente contratto collettivo. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza l'incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. In attuazione di quanto previsto dall’artdall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dalla legge n. 247/2007, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario dell'orario contrattuale. Le clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai commi 6 e 7 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate. CHIARIMENTO A VERBALE - La frazione di unità derivante dall’applicazione dall'applicazione della percentuale di cui al quarto comma si arrotonda all’unità all'unità superiore se è pari o maggiore di 0,5. DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda dell'azienda e del lavoratore. NOTA A VERBALE - Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di: - sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata; - iscrizione e frequenza a corsi di formazione a corsi regolari di studio di cui agli artt. 65 63 e 66 64 del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite; - documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale. N.d.R.: L'accordo 29 novembre 2013 prevede quanto segue:

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Lavoro supplementare e lavoro straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore Tessile Abbigliamento Moda è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale di 40 ore, di cui all’art. 34 del presente contratto collettivo. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa con il consenso del lavoratore interessato. Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dalla legge n. 247/2007, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte. Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. Le clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai commi 6 e 7 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate. CHIARIMENTO A VERBALE - La frazione di unità derivante dall’applicazione della percentuale di cui al quarto comma si arrotonda all’unità superiore se è pari o maggiore di 0,5. DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la percentuale di cui al quarto comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore. NOTA A VERBALE - Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di: - sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata; - iscrizione e frequenza a corsi di formazione e a corsi regolari di studio di cui agli artt. 65 e 66 del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite; - documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.

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Samples: Ipotesi Di Accordo