Disposizioni applicative Clausole campione
Disposizioni applicative. Le ore di riduzione saranno utilizzate prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva, o a titolo di permessi individuali o collettivi o, previo esame congiunto, con modalità differenti secondo le specifiche esigenze aziendali, senza alcun pregiudizio per l’attività degli impianti. Nel caso di permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso. I permessi individuali saranno accordati compatibilmente con le esigenze di lavoro ed evitando che dalla sovrapposizione dei godimenti possano derivare interruzioni anche parziali di attività di • •-.) macchinari o impianti. In caso di particolari esigenze di intensificazione dell’attività produttiva, i permessi per riduzione di orario annualmente spettanti potranno essere monetizzati, secondo modalità e limiti definiti a livello aziendale. Le riduzioni non matureranno nei periodi di assenza per maternità e servizio militare; matureranno per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a due settimane. Qualora la durata dell’orario di lavoro sia inferiore a quella contrattuale si procederà all’assorbimento, fino a concorrenza delle riduzioni previste dal presente articolo. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 - Le riduzioni di orario definite con il presente contratto non debbono in alcun modo determinare una riduzione dell’utilizzo degli impianti e verranno assorbite da trattamenti aziendali più favorevoli. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - La regolamentazione dell’orario a scorrimento, di cui al punto 2.1, trova applicazione per le situazioni aziendali che si siano attivate a partire dal 1° luglio 1995 o successivamente. Pertanto le parti confermano la piena validità delle intese aziendali realizzate antecedentemente alla data predetta.
Disposizioni applicative. 1. Con il presente contratto si assicura l’utilizzo integrale delle risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. Le eventuali risorse finanziarie rimaste non distribuite dall’applicazione del presente contratto sono ripartite proporzionalmente, per singola istituzione scolastica, in base alla totalità dei posti presenti in organico di diritto.
2. Se a seguito di monitoraggio interno, attivato presso l’istituzione scolastica, risultino eventuali risorse non impiegate queste ultime potranno essere oggetto di una ulteriore contrattazione d’istituto, anche in corso d’anno.
3. Resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, comprese le risorse di cui al comma 1, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell’articolo 40 del CCNL 2016-2018.
Disposizioni applicative. Qualora la durata dell'orario di lavoro sia inferiore a quella contrattuale si procederà all'assorbimento, fino a concorrenza, delle riduzioni di orario previste dal presente articolo. In caso di utilizzo frazionato inferiore all'intera giornata, la riduzione di orario di cui al punto c) è ragguagliata a 49 ore.
Disposizioni applicative. Le ore di riduzione saranno utilizzate prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva, prioritariamente in forma collettiva, o a titolo di permessi individuali o collettivi o, previo esame congiunto, con modalità differenti secondo le specifiche esigenze aziendali, senza alcun pregiudizio per l'attività degli impianti. Nel caso di permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso. I permessi individuali saranno accordati compatibilmente con le esigenze di lavoro ed evitando che dalla sovrapposizione dei godimenti possano derivare interruzioni anche parziali di attività di macchinari o impianti. In caso di particolari esigenze di intensificazione dell’attività produttiva, i permessi per riduzione di orario annualmente spettanti potranno essere monetizzati, secondo modalità e limiti definiti a livello aziendale. Le riduzioni non matureranno nei periodi di assenza per maternità e servizio militare; matureranno per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a due settimane. Qualora la durata dell’orario di lavoro sia inferiore a quella contrattuale si procederà all’assorbimento, fino a concorrenza delle riduzioni previste dal presente articolo. (... Omissis ...)
Disposizioni applicative. (1) La qualifica di capo presuppone la presenza di dipendenti di qualifica inferiore.
(2) In ogni esercizio il numero dei commis di bar (ex aiuto baristi) non potrà superare le proporzioni appresso indicate: – pubblico esercizio avente da due a cinque baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni due baristi; – pubblico esercizio avente 6 o più baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni tre baristi. Ai fini di cui sopra, nel computo del numero dei baristi va considerato anche il capo-barista sempre che svolga la sua attività al banco.
Disposizioni applicative. Le ore di riduzione saranno utilizzate prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva, o a titolo di permessi individuali o collettivi o, previo esame congiunto, con modalità differenti secondo le specifiche esigenze aziendali, senza alcun pregiudizio per l’attività degli impianti. Nel caso di permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso. I permessi individuali saranno accordati compatibilmente con le esigenze di lavoro ed evitando che dalla sovrapposizione dei godimenti possano derivare interruzioni anche parziali di attività di macchinari o impianti. In caso di particolari esigenze di intensificazione dell’attività produttiva, i permessi per riduzione di orario annualmente spettanti potranno essere monetizzati, secondo modalità e limiti definiti a livello aziendale. Le riduzioni non matureranno nei periodi di assenza per maternità e servizio militare; matureranno per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a due settimane. Qualora la durata dell’orario di lavoro sia inferiore a quella contrattuale si procederà all’assorbimento, fino a concorrenza delle riduzioni previste dal presente articolo.
Disposizioni applicative. Le ore di riduzione saranno utilizzate prioritariamente nel periodi di minore attività produttiva, o a titolo di permessi individuali o collettivi o, previo esame congiunto, con modalità differenti secondo le specifiche esigenze aziendali, senza alcun pregiudizio per l'attività degli impianti. Nei caso di permessi individuali/ il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso. I permessi individuali saranno accordati compatibilmente con le esigenze di lavoro ed evitando che dalia sovrapposizione dei godimenti possano derivare interruzioni anche parziali di attività di macchinari o impianti. In caso di particolari esigenze di intensificazione dell'attività produttiva, i permessi per riduzione di orario annualmente spettanti potranno essere monetizzati, secondo modalità e limiti definiti a livello aziendale. Le riduzioni non matureranno nei periodi di assenza per maternità e servizio militare; matureranno per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a due settimane. Qualora la durata dell'orario di lavoro sia inferiore a quella contrattuale si procederà all'assorbimento, fino a concorrenza delle riduzioni previste dal presente articolo. - Dichiarazione a verbale n. 1 - Le riduzioni di orario definite con li presente contratto non debbono in alcun modo determinare una riduzione dell’utilizzo degli impianti e verranno assorbite da trattamenti aziendali più favorevoli. - Dichiarazione a verbale n. 2 - La regolamentazione dell'orario a scorrimento, di cui al punto 2.1 f trova applicazione per le situazioni aziendali che si siano attivate a partire dall’1/7/1995 o successivamente. Pertanto le parti confermano la piena validità delle intese aziendali realizzate antecedentemente alla data predetta. [41] Art. 34 Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro Considerate le particolari caratteristiche dei settore ed anche allo scopo di contenere l'entità del ricorsi allo straordinario, alla cassa integrazione guadagni, a forme di decentramento anomalo, connessi alle caratteristiche di cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orarlo in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore all'anno (1° gennaio ...
Disposizioni applicative. Le riduzioni non matureranno nei periodi di assenza per maternità e servizio militare; matureranno per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 2 settimane lavorative. Le ore di riduzione saranno utilizzate prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva, o a titolo di permessi individuali o collettivi, o - previo esame congiunto - con modalità differenti secondo le specifiche esigenze aziendali. Nel caso di permessi individuali il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso ed il permesso sarà accordato compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Disposizioni applicative. 1. Il presente regolamento si applica alle istanze presentate dalla data di esecutività della delibera consigliare di approvazione.
2. L’istruttoria delle istanze ordinarie previste dal presente regolamento, con particolare riferimento all’analisi della documentazione probatoria che è necessario produrre ai sensi dell’art.6 e delle norme e regolamenti vigenti, è di competenza degli Uffici Comunali preposti, salvo quanto previsto dall’art. 10.3.
3. L’istruttoria delle istanze in cui sia richiesto di avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 7, 8, 9, è di competenza degli Uffici Comunali preposti che provvedono a darne informazione alla Giunta Comunale; nei casi in cui sia necessaria una particolare interpretazione delle motivazioni di cui all’art. 6 è di competenza degli uffici comunali previo parere favorevole della Giunta Comunale espresso con propria deliberazione .
4. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme statali e regionali e alle disposizioni regolamentari vigenti in materia.
ART. 1 L'applicazione dell'articolo 35 della legge 22.10.1971 n. 865 è disciplinata, nei Comuni associati al C.I.M.E.P., dalle disposizioni che seguono.
ART. 2 Ogni operazione che comporti l'applicazione dell'articolo 35 della legge 22.10.1971 n. 865 dovrà essere compresa nel programma pluriennale di attuazione consortile, previsto dall'articolo 38 della citata legge, approvato dall'Assemblea del Consorzio d'intesa con i singoli Comuni interessati. Al fine della predisposizione del predetto programma pluriennale, ogni singola Amministrazione Comunale indica al Consorzio la propria volontà programmatoria individuando puntualmente anche le aree da assegnare in diritto di proprietà nel rispetto della legislazione vigente. Secondo quanto stabilito dal comma 15 dell’articolo 20 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, testo unico sulle espropriazioni, l’inserimento in p.p.a. dovrà essere strettamente correlato all’effettiva realizzazione delle previsioni del lotto. Gli interventi di edilizia a totale carico dello Stato o della Regione, o comunque fruenti di contributo statale, regionale o europeo, possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona consortile adottato e non ancora approvato con le modalità di cui all'articolo 51 della legge 22.10.1971 n. 865, così come indicato dall'articolo 3 della legge 27.6.1974 n. 247. Nel caso sopraindicato l'utilizzazione delle aree potrà avvenire unicamente in ...
Disposizioni applicative. Nel quadro delle disposizioni generali sopra illustrate, in esecuzione di quanto ivi contenuto, con la supervisione e controllo dell'Ufficio pubblico competente, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 12 bis della Legge 68/99 e ss.mm.ii., convengono quanto segue:
