Disposizioni applicative Clausole campione

Disposizioni applicative. Le ore di riduzione saranno utilizzate prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva, o a titolo di permessi individuali o collettivi o, previo esame congiunto, con modalità differenti secondo le specifiche esigenze aziendali, senza alcun pregiudizio per l’attività degli impianti. Nel caso di permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso. I permessi individuali saranno accordati compatibilmente con le esigenze di lavoro ed evitando che dalla sovrapposizione dei godimenti possano derivare interruzioni anche parziali di attività di • •-.) macchinari o impianti. In caso di particolari esigenze di intensificazione dell’attività produttiva, i permessi per riduzione di orario annualmente spettanti potranno essere monetizzati, secondo modalità e limiti definiti a livello aziendale. Le riduzioni non matureranno nei periodi di assenza per maternità e servizio militare; matureranno per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a due settimane. Qualora la durata dell’orario di lavoro sia inferiore a quella contrattuale si procederà all’assorbimento, fino a concorrenza delle riduzioni previste dal presente articolo. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 - Le riduzioni di orario definite con il presente contratto non debbono in alcun modo determinare una riduzione dell’utilizzo degli impianti e verranno assorbite da trattamenti aziendali più favorevoli. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - La regolamentazione dell’orario a scorrimento, di cui al punto 2.1, trova applicazione per le situazioni aziendali che si siano attivate a partire dal 1° luglio 1995 o successivamente. Pertanto le parti confermano la piena validità delle intese aziendali realizzate antecedentemente alla data predetta.
Disposizioni applicative. 1. Con il presente contratto si assicura l’utilizzo integrale delle risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. Le eventuali risorse finanziarie rimaste non distribuite dall’applicazione del presente contratto sono ripartite proporzionalmente, per singola istituzione scolastica, in base alla totalità dei posti presenti in organico di diritto.
Disposizioni applicative. (1) La qualifica di capo presuppone la presenza di dipendenti di qualifica inferiore.
Disposizioni applicative. Le ore di riduzione saranno utilizzate prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva, o a titolo di permessi individuali o collettivi o, previo esame congiunto, con modalità differenti secondo le specifiche esigenze aziendali, senza alcun pregiudizio per l'attività degli impianti. Nel caso di permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso. I permessi individuali saranno accordati compatibilmente con le esigenze di lavoro, ed evitando che dalla sovrapposizione dei godimenti possano derivare interruzioni anche parziali di attività di macchinari o impianti. Le riduzioni non matureranno nei periodi di assenza per maternità e servizio militare; matureranno per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a due settimane. Qualora la durata dell'orario di lavoro sia inferiore a quella contrattuale si procederà all'assorbimento, fino a concorrenza, delle riduzioni previste dal presente articolo. Le riduzioni di orario definite con il presente contratto non debbono in alcun modo determinare una riduzione dell'utilizzo degli impianti e verranno assorbite da trattamenti aziendali più favorevoli. La regolamentazione dell'orario a scorrimento, di cui al punto 2.1, trova applicazione per le situazioni aziendali che si siano attivate a partire dal 1º luglio 1995 o successivamente. Pertanto le parti confermano la piena validità delle intese aziendali realizzate antecedentemente alla data predetta.
Disposizioni applicative. Le riduzioni non matureranno nei periodi di assenza per maternità e servizio militare; matureranno per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 2 settimane lavorative. Le ore di riduzione saranno utilizzate prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva, o a titolo di permessi individuali o collettivi, o - previo esame congiunto - con modalità differenti secondo le specifiche esigenze aziendali. Nel caso di permessi individuali il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso ed il permesso sarà accordato compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Disposizioni applicative. 1. Il presente regolamento si applica alle istanze presentate dalla data di esecutività della delibera consigliare di approvazione.
Disposizioni applicative. Qualora la durata dell'orario di lavoro sia inferiore a quella contrattuale si procederà all'assorbimento, fino a concorrenza, delle riduzioni di orario previste dal presente articolo. In caso di utilizzo frazionato inferiore all'intera giornata, la riduzione di orario di cui al punto c) è ragguagliata a 49 ore.
Disposizioni applicative. Qualora la durata dell’orario di lavoro sia inferiore a quella contrattuale si procederà all’assorbimento, fino a concorrenza, delle riduzioni di orario previste dal presente articolo.
Disposizioni applicative. Nel quadro delle disposizioni generali sopra illustrate, in esecuzione di quanto ivi contenuto, con la supervisione e controllo dell'Ufficio pubblico competente, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 12 bis della Legge 68/99 e ss.mm.ii., convengono quanto segue:
Disposizioni applicative. Qualora la durata dell'orario di lavoro sia inferiore a quella contrattuale si procederà all'assorbimento, fino a concorrenza, delle riduzioni di orario previste dal presente articolo. In caso di utilizzo frazionato inferiore all'intera giornata, la riduzione di orario di cui al punto c) è ragguagliata a 49 ore. E' considerato lavoro a turni quello prestato da lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore. L'orario normale giornaliero del lavoro a turni è di 8 ore per turno, ragguagliato alle ore settimanali sulla base di quanto previsto all'art. 31, ivi compreso il riposo, la cui durata è di 1/2 ora giornaliera per turno. Nel lavoro a turni deve essere consentito, per ogni turno, un intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile. Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile medio di cottimo realizzato nelle ore effettive di lavoro. Il riposo dei lavoratori turnisti deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro, o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo. Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. Le eventuali prestazioni che eccedono le 7 ore e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario. Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso affisso nell'albo aziendale, salvo i casi di forza maggiore. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire, all'atto del passaggio a diverso turno, di un adeguato periodo di riposo che può essere inferiore a 11 ore. Il turno unico per gli operai o gli apprendisti è soggetto alla disciplina del presente articolo, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo, del lavoro a turni e, inoltre, il suo inizio o il termine coincidano con l'inizio o con il termine dell'orario di uno dei turni, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti. Il lavoro a turno verrà effettuato normalmente in 5 giorni in attuazione alla norma di cui all'art. 31, Parte generale. Per le ore di lavoro a turno, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazi...