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LE CONVENZIONI Clausole campione

LE CONVENZIONI. Le Organizzazioni Socie Il rapporto con il mondo del lavoro è principalmente affidato alle relazioni con le Organizzazioni Socie, che sono le principali organizzazioni dei lavoratori dipendenti (i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL), dei lavoratori autonomi e delle piccole e medie imprese associate (CNA, Confesercenti, CIA) e delle imprese cooperative (Legacoop). Questo rapporto si sviluppa, in particolare, attraverso la loro partecipazione ai Consigli Regionali Unipol (CRU) e la stipula di convenzioni dedicate, che costituiscono uno specifico modello relazionale che fa perno sull’aggregazione della domanda espressa dagli iscritti. I CRU sono composti dai rappresentanti delle Organizzazioni Socie a livello regionale e si riuniscono periodicamente con i responsabili di UnipolSai a livello locale, per discutere le problematiche di comune interesse. Per rendere i CRU ancora più protagonisti nel rapporto con la Compagnia, annualmente viene realizzato un incontro istituzionale con l’Alta Direzione, nel quale vengono discusse e condivise le linee programmatiche dell’attività. Con l’evoluzione delle dimensioni conseguenti alla nascita di UnipolSai è stato però necessario ridefinire gli strumenti di coordinamento e di rappresentanza del mondo delle PMI e delle cooperative (Rete Imprese Italia e Alleanza delle Cooperative). In particolare, nel corso del 2014, la struttura CRU ha ampliato la propria attività verso le organizzazioni tradizionalmente non facenti parte dei Consigli Regionali Unipol, quali Confcommercio, Confagricoltura e Confcooperative. Verso queste organizzazioni, così come anche verso Confindustria, la struttura CRU ha avviato un’attività di proposta di convenzioni di carattere generale, sul modello di quelle già sperimentate nel corso di anni di attività. L’attività sviluppata dagli organismi CRU nel 2014 ha riguardato principalmente le tematiche del welfare, delle calamità naturali e della legalità. Con le singole organizzazioni, soprattutto a livello locale, si è cercato di costruire iniziative comuni per la diffusione delle convenzioni nazionali. Da questo lavoro in comune è emersa, fra le altre cose, l’esigenza di ripensare in profondità lo strumento convenzione, come elemento importante del rapporto fra la Compagnia e il mondo del lavoro dipendente, delle PMI e delle cooperative. Le convenzioni, nelle loro diverse tipologie, rappresentano da sempre una delle modalità principali di valorizzazione del rapporto con le Organizzazioni Socie, si...
LE CONVENZIONI. L’Art. 1 comma 449l. 296/06 disciplina degli obblighi di ricorso a tutte le Convenzioni stipulate da Consip. Le PAC, comprese le scuole, gli enti nazionali di previdenza e le agenzie fiscali hanno obbligo di ricorrere a tutte le Convenzioni Consip. Gli enti del SSN utilizzano le Convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero, ove non disponibili, le Convenzioni Consip. Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip a seguito di una procedura di gara tradizionale o smaterializzata. Tale strumento d’acquisto mette a disposizione delle P.A. beni e servizi, individuati attraverso l’analisi delle esigenze, e offrono alle Imprese l’opportunità di soddisfare la domanda pubblica assicurando il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. Le Convenzioni pongono in essere un “sistema di impegni” caratterizzato principalmente da: ▪ l’oggetto della Convenzione (ovvero i beni/servizi oggetto della fornitura) ▪ i tempi di esecuzione e la durata della Convenzione ▪ la durata dei singoli contratti stipulati tra le P.A. ed il fornitore ▪ i quantitativi massimi e le caratteristiche degli ordinativi del bene/servizio ▪ le modalità di erogazione del servizio di fornitura (ad es. modalità di consegna del bene/servizio ecc.) ▪ i responsabili del servizio di fornitura Ad oggi sono disponibili Convenzioni relative al software (Oracle, Microsoft, IBM, Red Hat, Dell EMC) con possibilità, per alcune, di acquisto anche di licenze in Cloud di tipo SaaS quali Oracle, Microsoft e IBM. In prospettiva si prevede la possibilità che le Convenzioni software convergano in un unico strumento per l’acquisto di licenze software dal quale verranno escluse, dai futuri listini, le licenze di tipo Cloud.
LE CONVENZIONI. Nella definizione di protocollo, è stata evidenziata l’assenza del pre- supposto dell’attività di controllo del pubblico sull’attività del privato, aspetto che, invece, deve essere attentamente considerato nell’ambito della convenzione, sia in termini qualitativi sia quantitativi. In attuazione dell’art. 56 del Codice del terzo settore, la pubblica amministrazione. può sottoscrivere con le organizzazioni di volon- tariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni fi- nalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. La stipula di una convenzione presuppone, come obbligo, per la Pubblica Amministrazione l’effettuazione di percorsi di co-pro- grammazione e coprogettazione con i soggetti del Terzo settore. Utilizzando gli strumenti di coprogrammazione, si tiene conto della possibilità di ricorrere alle convenzioni per fissare i contenuti degli esiti dell’analisi delle attività da attuare e degli strumenti da adottare per realizzare le strategie. Tra questi ci può essere sicura- mente il ricorso all'appalto, ma anche alla convenzione.

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  • Oggetto della Convenzione 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla fornitura da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, Lotti 2, 3 e 5, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, lotti 2, 3 e 5, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 1.250 veicoli per il Lotto 2, 1.250 per il Lotto 3 e 500 veicoli per il Lotto 5. 2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato D; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione. 3. Le predette forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato D. 4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. 5. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 6. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

  • Durata della convenzione 1. La presente convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, risultante dall’apposito verbale di attivazione che sarà sottoscritto tra l’istituto di credito e per l’Azienda dal Responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) o, su sua delega, dal Direttore dell’Esecuzione (di seguito DEC), con contestuale passaggio di consegne dal precedente Tesoriere, ove diverso dall’aggiudicatario. Qualora, allo scadere del termine previsto dalla convenzione, l’Azienda non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’istituto affidatario resterà obbligato, alle stesse condizioni previste dalla convenzione scaduta, per il tempo strettamente necessario a stipularne una nuova e comunque per un periodo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti: - previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di xxxxxxx; - vigenza del contratto; - avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del sevizio. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante. 3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall’Azienda, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Azienda fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.

  • Risoluzione della convenzione Le parti concordano che il contratto possa essere risolto dall’ASL Salerno qualora l’Associazione: 1. commetta più di due infrazioni, ritenute gravi dall’ASL, in violazione delle clausole convenzionali; 2. si renda responsabile di frode amministrativa e contabile nei riguardi dell’ASL Salerno; 3. richieda o percepisca compensi dall’utente a fronte delle prestazioni erogate in convenzione; 4. sia responsabile di vicende gestionali che si ripercuotano sull’utenza e sul pubblico interesse; 5. eserciti, in occasione del servizio convenzionato, qualsivoglia attività pubblicitaria o di procacciamento, svolta con qualunque mezzo atto a procurare un profitto ovvero a offrire una qualunque attività di trasporto infermi, effettuata con qualsiasi mezzo; 6. non provveda tempestivamente, secondo quanto indicato al precedente articolo 3, alla sostituzione del veicolo indicato con un altro automezzo dotato di caratteristiche analoghe; 7. non provveda, in caso di indisponibilità del personale in servizio sull’automezzo, alla sua adeguata e tempestiva sostituzione; 8. ceda, in tutto o in parte, il servizio oggetto della presente convenzione, ovvero lo faccia eseguire per interposta persona o lo subappalti a terzi; 9. utilizzi per scopi personali o per qualsivoglia ragione le informazioni raccolte durante l’esecuzione del servizio in oggetto; 10. ometta di osservare gli obblighi di legge in materia di disciplina del lavoro, di trasparenza fiscale e di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa vigente. In tutti i casi predetti l’Azienda ha facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1456 CC, senza che l’Associazione possa sollevare eccezioni o pretendere risarcimenti di sorta o che occorrano adempimenti specifici quali citazione in giudizio, pronuncia del giudice o qualsiasi altra formalità all’infuori delle semplice notifica, a mezzo PEC e/o raccomandata A/R, del provvedimento di irrogazione della penale e/o della mera comunicazione di risoluzione del contratto. L’ASL Salerno, a seguito di circostanze sopravvenute, ovvero in caso di disposizioni regionali, nazionali od europee ostative al prosieguo del vincolo convenzionale, nonché al venir meno delle condizioni che hanno richiesto l’esternalizzazione del servizio in parola, quali, ad esempio, procedure di reclutamento di personale interno le cui unità assegnate sopperissero integralmente alle carenze di organico del predetto Presidio, procederà unilateralmente all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale in atto, prima della sua naturale scadenza.

  • Convenzioni Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall'art. 11 della legge n. 68/1999.

  • Oggetto e limiti della convenzione 1. Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente specificate all’art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 17. 2. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali e assimilate” nonché la riscossione delle entrate tributarie. L’eventuale affidamento al Tesoriere della riscossione delle suddette entrate potrà essere oggetto di separati accordi. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria. 3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.

  • Assistenza diretta/in convenzione non prevista.

  • Garanzia a corredo dell’offerta La garanzia a corredo dell’offerta è stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lvo 50/16, in misura pari al 2% dell’importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo quadro e può essere costituita mediante cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fideiussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo 385/93. La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del c.c. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L’offerta, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate. Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione, come sancito dall’ultimo comma dell’art. 93, c. 9 del D.Lvo 50/2016.

  • Corrispettivo dell’appalto L’appalto è eseguito dall’Impresa (d’ora in poi l’Appaltatore), alle condizioni proposte in sede di offerta, applicando il ribasso del …% sul prezzo di copertina dei libri di testo da fornire. Si da atto che trattandosi di materiale editoriale l’IVA è assolta all’origine dall’editore ai sensi dell’art. 74 comma 1-c DPR 633/72. La fornitura sarà contabilizzata a misura. L’importo complessivo triennale è quantificato in Euro ……….. Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto – alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo. In considerazione del fatto che il prezzo di copertina dei libri di testo oggetto della fornitura viene adeguato annualmente con decreto del Ministero Istruzione Università e Ricerca , detto adeguamento terrà luogo di revisione del prezzo ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Il contratto ha la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di affidamento della fornitura. La stazione appaltante si riserva tuttavia a facoltà, alla scadenza di tale triennio, di estendere la durata dell’appalto per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per l’ente appaltante (Xxxx.Xx., sez. III, 5.07.2013, n. 3580). L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare le prestazioni. La penale di ritardo per l’ultimazione della fornitura (art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall’art. 298, comma 1, del medesimo D.P.R.) è fissata nella percentuale del’1 per mille dell’ammontare netto del contratto e quindi per € (lettere ) per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione della fornitura. Qualora la Ditta appaltatrice non esegua, o esegua in modo imperfetto, una delle prestazioni previste dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà a contestare la violazione via PEC (Posta Elettronica Certificata). Dal ricevimento della contestazione la Ditta disporrà di tre giorni lavorativi per far pervenire le proprie controdeduzioni, ed in particolare per dimostrare la non imputabilità dei disservizi contestati a propria negligenza o trascuratezza; qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, si disporrà con provvedimento amministrativo l’applicazione delle penali come oltre specificato, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione definitiva. In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l’importo delle penali resta così determinato: per la prima: Euro 100,00; per la seconda: Euro 200,00; per la terza: Euro 300,00; a partire dalla quarta: Euro 400,00. A puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si fa riferimento alle sottospecificate casistiche: - ritardo di un giorno nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, - occasionale mancato rispetto degli orari di apertura dei punti raccolta e distribuzione, - ritardo non sistematico nella consegna della fornitura, - occasionale irreperibilità, anche telefonica, del Referente (art.3), - occasionale inadeguatezza del proprio personale, - ritardo nell’invio alla Stazione appaltante dei dati sull’andamento della fornitura, se richiesti. Nei casi di inadeguatezze o deficienze sistematiche nella fornitura imputabili a negligenza o colpa dell’Impresa (a titolo di esempio: ritardo significativo nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, mancato ripetuto rispetto degli orari minimi di apertura dei punti raccolta e distribuzione, ritardo sistematico nella consegna dei libri ordinati, ripetuta irreperibilità del Referente), in seguito ad un primo richiamo formale, verrà applicata una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), a seconda della gravità dell’inadempienza. La valutazione della gravità dell'inadempienza è effettuata dal Dirigente del Settore Servizi Scolastici. Qualora il valore complessivo delle penali comminate dovesse superare il 10% del valore stimato della fornitura, la stazione appaltante potrà considerare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile; la presente costituisce pertanto clausola risolutiva espressa. Le penali non si applicheranno qualora la Ditta sia in grado di documentare che il ritardo o la mancata consegna non sia ad essa imputabile per negligenza o trascuratezza; in particolare non si applicheranno qualora il ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l’editore per motivi di fine stampa, ristampa o ritardi nella distribuzione editoriale. In caso di mancata attivazione entro il 15 giugno di ciascun anno di uno o più dei punti raccolta e distribuzione offerti in sede di gara, si applica quanto previsto al successivo art.17 (cause di risoluzione del contratto). Nell’ipotesi di mancata attuazione della fornitura nei tempi previsti, la stazione appaltante si riserva il diritto di acquisire la fornitura stessa in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente cui sarà applicata la relativa penale, ricorrendo, per l’affidamento dello stesso, ad altro operatore individuato con piena autonomia e discrezionalità.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto. L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara. Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

  • Segretezza del voto Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.