Legge e giurisdizione applicabile Clausole campione

Legge e giurisdizione applicabile. Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, e le corti italiani avranno giurisdizione esclusiva. L’applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG) è con il presente Contratto espressamente esclusa.
Legge e giurisdizione applicabile. 3.14.1. Un'azione da parte di un consumatore nei confronti di Porsche Sales & Marketplace può essere promossa presso i tribunali di Stoccarda, Germania, o presso i tribunali svizzeri del domicilio del consumatore. I Clienti PSM che non sono consumatori devono promuovere qualsiasi azione esclusivamente presso i tribunali di Stoccarda, Germania. Porsche Sales & Marketplace può agire nei confronti dei consumatori solo presso il tribunale del domicilio del consumatore; per le azioni promosse da Porsche Sales & Marketplace nei confronti dei Clienti PSM che non sono consumatori, il foro esclusivo per tutte le controversie sono i tribunali di Stoccarda, Germania. Solo l'utente finale privato è un "consumatore" ai sensi della presente disposizione. 3.14.2. Per ogni controversia che tragga origine dal presente accordo contrattuale o in relazione ad esso, la legge svizzera trova applicazione ed è esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). Nonostante l’applicazione della legge svizzera, i Clienti PSM che siano consumatori godono inoltre della protezione delle disposizioni imperative di legge del paese in cui i consumatori hanno la propria residenza abituale. Le disposizioni imperative di legge che abbiano l’effetto di limitare la scelta della legge e, in particolare, l’applicazione delle disposizioni imperative di legge del paese in cui il consumatore, ha la propria residenza abituale, quali le legge in materia di tutela del consumatore restano impregiudicate. 3.14.3. Le informazioni relative alla risoluzione delle controversie online o riguardanti procedure alternative di risoluzione delle controversie con il consumatore possono essere reperite qui: à xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/.
Legge e giurisdizione applicabile. Il Contratto o l'Ordine è regolato in via esclusiva dal diritto del paese in cui l'Acquirente ha registrato la propria sede, anche se una delle parti è di nazionalità straniera e/o se la Fornitura debba essere eseguita o sia stata eseguita in tutto o in parte in un altro paese. Eventuali controversie che potrebbe insorgere in relazione alla validità, all’esecuzione o all’interpretazione del Contratto o dell'Ordine saranno devolute alla competenza del foro della sede locale registrata dell'Acquirente. È esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite per la vendita internazionale di beni (CISG) firmata a Vienna l'11 aprile 1980. L'Acquirente si riserva comunque il diritto di costituirsi in giudizio presso il tribunale di competenza dell'area del centro operativo in cui è stata consegnata la Fornitura o del domicilio del Fornitore. i Le disposizioni in corsivo non sono applicabili nella Repubblica Ceca e in Polonia. ii Solo per la Francia: le fatture devono essere pagate entro 45 giorni fine mese o 60 giorni dalla data della fattura.
Legge e giurisdizione applicabile. II Contratto è regolato e interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana. Qualsiasi controversia sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro italiano territorialmente competente. Stipulato e firmato in Bergamo il ………………………………….…..: Il Locatore (firma): NOME DEL LOCATARIO (firma): II Locatario dichiara, dopo attento esame e lettura completa, di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni: Articolo 1 (OBBLIGHI DEL LOCATARIO, CONDIZIONI DELLA MOTOCICLETTA, CONSEGNA E RESTITUZIONE), Articolo 2 (MODALITA’, PERIODI E TARIFFE DI NOLEGGIO), Articolo 3 (DEPOSITO CAUZIONALE E RISCOSSIONE), Articolo 5 (CONDIZIONI D'USO), Articolo 6 (RIENTRO IN POSSESSO DELLA MOTOCICLETTA), Articolo 7 (GARANZIE), Articolo 8 (RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA'), Articolo 9 (PROPRIETA' DELLA MOTOCICLETTA), Articolo 10 (ASSICURAZIONE SULLA RESPONSABILITA'), Articolo 11 (PERDITA O FURTO DELLA MOTOCICLETTA), Articolo 12 (RISARCIMENTO) e Articolo 14 (LEGGE E GIURISIDIZIONE APPLICABILE) Stipulato e firmato in Bergamo il ……………………………………...: Il Locatore (firma): NOME DEL LOCATARIO (firma): Con il presente documento (l'informativa), la FARIOLI SRL con sede in Xxx Xxxxxxxx 000 00000 Xxxxxxx XX - codice fiscale e partita IVA 02327300162 - codice destinatario SdI J6URRTW -(in seguito Titolare), in qualità di Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e dell'art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti in qualità di interessato.

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  • Legge applicabile e giurisdizione Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile indicata nella tabella che segue, come ivi indicata, in deroga alle norme di scelta di legge. La Convenzione ONU sui Contratti per la Compravendita internazionale di beni non si applica al presente Contratto. Tutte le dispute derivanti da o in connessione con il presente Contratto saranno risolte secondo quanto indicato nella tabella di seguito: un Paese in Nord America o Sud America, con l’eccezione del Brasile, la legge dello Stato del Delaware, Stati Uniti. soggette alla giurisdizione e foro dei tribunali dello Stato del Delaware, Stati Uniti. Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione personale del relativo foro dello Stato del Delaware per tali dispute. Brasile, la legge del Brasile. soggette alla giurisdizione e foro del tribunale di São Caetano do Sul-SP, Brasile. un Paese in Asia o Australia/Oceania, con la legge di Hong Kong. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le regole di arbitrato della Camera internazionale del commercio (“Regole della CCI”). La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. l’eccezione del Giappone, Giappone, la legge del Giappone. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. un Paese non rientrante nei suddetti casi, la legge della Svizzera. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Zurigo, Svizzera. Se una controversia è soggetta ad arbitrato secondo quanto descritto nella tabella di cui sopra, gli arbitri saranno nominati secondo le Regole della CCI, la lingua utilizzata per i procedimenti sarà l'inglese e le disposizioni per la produzione di documenti saranno limitate ai documenti su cui ciascuna parte si basa specificamente nel compromesso arbitrale. Non vi è alcunché nella Sezione 13.8 che limiti il diritto delle parti di chiedere un provvedimento d’urgenza teso a preservare lo status quo o qualsiasi misura d’urgenza dinanzi qualsiasi foro competente. Fermo restando quanto sopra, nella misura concessa dalla legge applicabile e laddove ciò non comporti l’invalidità o l’inapplicabilità della presente Sezione 13.8, le parti concordano che Siemens potrà, a sua esclusiva discrezione, intraprendere un'azione nella giurisdizione in cui l’Offerta è utilizzata o il Cliente ha la propria sede aziendale, (i) per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale o (ii) per il pagamento dei corrispettivi relativi a qualsiasi Offerta.

  • Legge applicabile Al contratto si applica la legge italiana.

  • Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la legge italiana.

  • Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. 2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.

  • SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente Appendice al Manuale della Qualità di Ateneo è stata elaborata per soddisfare i requisiti e le prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2015 “Sistema di gestione per la qualità - Requisiti”. I contenuti sono stati elaborati in modo da definire ed esprimere con chiarezza: ✓ L’organizzazione del Centro CeSMA e in particolare dell’Amministrazione del CeSMA. ✓ I processi e le attività che vi si svolgono e le loro influenze reciproche. ✓ L’orientamento di tali attività alle esigenze e alle aspettative di coloro che usufruiscono dei servizi del Centro e all’osservanza di leggi, norme e direttive applicabili. ✓ Gli obiettivi e la pianificazione della qualità. ✓ Le metodologie per realizzare il miglioramento continuo e progressivo delle prestazioni secondo criteri di efficacia e di efficienza. L’Appendice è costituita da un unico documento, nei cui capitoli è descritto come i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015 vengono soddisfatti; esso costituisce un documento di riferimento per coloro che operano all’interno dell’Amministrazione del CeSMA, per coloro che accedono ai servizi e alle prestazioni, per gli Organismi di Certificazione, per le Società scientifiche, per i Laboratori del CeSMA e per le Aziende esterne che occupano spazi all’interno del Centro. Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) del Centro CESMA descritto nel presente documento, nel suo interno richiama le procedure che il personale deve rispettare e ne definisce le responsabilità al fine di realizzare servizi conformi alle norme vigenti in tema di qualità, ai regolamenti di Ateneo e in accordo con quanto definito con i propri clienti. Si precisa che l’attività svolta dall’Amministrazione del CeSMA risulta centralizzata pertanto tutti i Laboratori del CeSMA per i processi quali approvvigionamento, reclutamento collaboratori esterni, gestione personale dipendente, gestione missioni e rendicontazione di progetti a cui partecipano fanno riferimento ad essa. Per tale motivo il Sistema di Gestione per la Qualità del Centro viene descritto nella presente Appendice al Manuale Qualità di Ateneo integrata dalle Procedure e Istruzioni Operative dell’Amministrazione e dei singoli Laboratori. In particolare, essendo le attività amministrative centralizzate, è applicato alla “Gestione delle procedure amministrative relative a contratti, acquisti, convenzioni e missioni e rendicontazioni dei progetti di ricerca”.

  • NORMATIVA APPLICABILE Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:

  • Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.

  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.