Common use of Lesioni Clause in Contracts

Lesioni. La Società corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue: • per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella Lesioni Allegato A del Decreto del 03 novembre 2010 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 novembre 2010, alla quale verrà applicato il massimale di riferimento; • per tutti gli Assicurati Paralimpici saranno operanti le prestazioni nella Tabella Lesioni all’Allegato A / Tabella B di cui al Decreto del 06 ottobre 2011, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03 febbraio 2012, al netto della franchigia prevista dal presente contratto. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 32. Precisazioni:

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Samples: Contratto Per L’assicurazione Infortuni a Favore Dei Tesserati Della Federazione Italiana Rugby, Contratto Per L’assicurazione Infortuni a Favore Dei Tesserati Della Federazione Italiana Rugby, Contratto Per L’assicurazione Infortuni a Favore Dei Tesserati Della Federazione Italiana Rugby

Lesioni. La Società corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue: • per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella Lesioni tabella lesioni Allegato A del Decreto del 03 novembre 2010 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 novembre 2010, alla quale verrà applicato il massimale di riferimento; • per tutti gli Assicurati Paralimpici saranno operanti le prestazioni nella Tabella Lesioni tabella lesioni all’Allegato A / Tabella B di cui al Decreto del 06 ottobre 2011, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03 febbraio 2012, al netto della franchigia prevista dal presente contratto. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 3228. Precisazioni:

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Samples: Contratto Multirischi Per L’assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile Generale, Contratto Multirischi Per L’assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile Generale

Lesioni. La Società L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue: • per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella Lesioni tabella lesioni Allegato A del Decreto del 03 novembre 2010 03.11.2010 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20.11.2010 n. 296 del 20 novembre 2010, alla quale verrà applicato il massimale di riferimento; . • per tutti gli Assicurati Paralimpici saranno operanti le prestazioni nella Tabella Lesioni tabella lesioni all’Allegato A / Tabella B di cui al Decreto del 06 ottobre 06-11-2011, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03 febbraio 201203.02.2012, al netto della franchigia prevista dal dalla presente contratto. convenzione Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 32. Precisazioni:preesistenti.

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Samples: Convenzione Multirischi Per

Lesioni. La Società L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue: • per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella Lesioni Allegato A del Decreto del 03 novembre 2010 03.11.2010 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20.11.2010 n. 296 296, tenendo conto di quanto previsto alla sezione “Somme assicurate”, per i diversi tipi tessera. Resta inteso che in caso di mancato versamento del 20 novembre 2010premio da parte della Contraente, alla quale verrà applicato la Società è obbligata ad erogare la prestazione assicurativa in favore dell’Assicurato, fatto salvo il massimale diritto di riferimento; • per tutti gli Assicurati Paralimpici saranno operanti le prestazioni nella Tabella Lesioni all’Allegato A / Tabella B di cui al Decreto del 06 ottobre 2011, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03 febbraio 2012, al netto rivalsa nei confronti della franchigia prevista dal presente contrattoContraente stessa. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior maggio pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 32. Precisazioni:38 – Criteri di indennizzabilità.

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Samples: Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile Generale a Favore Della Federazione Italiana Sport Del Ghiaccio, Dei Suoi Organi Centrali E Periferici, Delle Società Affiliate E Dei Suoi Tesserati

Lesioni. La Società corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue: • per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella Lesioni tabella lesioni Allegato A del Decreto del 03 novembre 2010 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 novembre 2010, alla quale verrà applicato il massimale di riferimento; • per tutti gli Assicurati Paralimpici saranno operanti le prestazioni nella Tabella Lesioni tabella lesioni all’Allegato A / Tabella B di cui al Decreto del 06 ottobre 2011, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03 febbraio 2012, al netto della franchigia prevista dal presente contratto. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 3236. Precisazioni:

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Samples: federscherma.it